Art. 30.
Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re provvedera' alla formazione del regolamento per la sua esecuzione.
La presente legge andra' in vigore il l° gennaio successivo alla pubblicazione del regolamento.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1907.
VITTORIO EMANUELE.
Orlando.
Carcano.
Visto: Il guardasigilli: Orlando.
Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re provvedera' alla formazione del regolamento per la sua esecuzione.
La presente legge andra' in vigore il l° gennaio successivo alla pubblicazione del regolamento.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1907.
VITTORIO EMANUELE.
Orlando.
Carcano.
Visto: Il guardasigilli: Orlando.