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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/12/2025, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza dell'11.12.2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, viste le conclusioni delle parti di cui all'odierno verbale ed udita la discussione orale, applicato l'art. 281 sexies c.p.c., all'esito dello scioglimento dell'assunta Camera di
Consiglio, dà lettura della seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1217/2024 R.G.A.C., promossa : dalla sig.ra (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Parte_1 C.F._1
Via D. Mottola di Amato n. 12, presso lo studio dell'avv. Francesco Granato (C.F.: ), C.F._2 dal quale è altresì rappresentata e difesa, giusta procura resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- DEBITRICE OPPONENTE -
C o n t r o
(già “in persona del legale rappresentante p.t…., codice fiscale e Controparte_1 Controparte_1 numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. , Rea n. 420580, PI P.IVA_1
; autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data P.IVA_2
21.06.2018, Prot. n. 0757078/18, società con socio unico appartenente al Gruppo Controparte_2 CP_2
e per essa quale mandataria, giusta procura speciale a rogito notaio di Venezia – Mestre,
[...] Persona_1
Rep. n. 42351/Racc. n. 15678 in data 09.12.2020, la codice fiscale e numero di Controparte_3 iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. , Rea n. 432072, PI , P.IVA_3 P.IVA_2 autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 09.12.2020,
Prot. n. 1640067/20, società con socio unico appartenente al Controparte_1 Controparte_4 in persona della procuratrice dott.ssa .(C.F.: ), giusta procura Controparte_5 C.F._3 rilasciata in data 05 agosto 2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 44416 e racc. n. Persona_1
16819registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22089 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Enrica
MA IA (C.F.: , giusta procura alle liti allegata alla “Comparsa di costituzione e C.F._4 risposta” del 19.07.2024;
- CREDITRICE OPPOSTA –
Avente ad oggetto: opposizione avverso atto di precetto, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di discussione i procuratori delle rispettive parti hanno concluso come da verbale dell'11.12.2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009 (applicabile anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 58, II° comma della legge citata), si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la epigrafata debitrice proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 12.02.2024, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con cui le veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 14.413,04 portata dal decreto ingiuntivo avente n. 797/2016 del Tribunale di
Catanzaro, divenuto esecutivo per mancata opposizione, notificato in data 05.12.2016.
A motivo dell'avanzata opposizione, parte precettata si doleva :
1) “Dell'inesistenza della procura alle liti apposta in calce al precetto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 12.02.2024”, poiché la “mera stampa di una procura nativa digitale”, per come accaduto nel rapporto intercorrente tra la parte creditrice precettante ed il proprio difensore, “non poteva essere idonea, essendo priva di valore giuridico ed inesistente, per procedere ad una notifica – cartacea – quale quella effettuata nel caso di specie nei confronti della sig.ra ”, con conseguenziale nullità e/o inefficacia dello stesso atto di Parte_1 precetto;
2) “Dell'omessa notifica del titolo esecutivo”, in quanto notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (e perfezionatosi per compiuta giacenza), presso la residenza materna della , di Via Anile n. 5 in Catanzaro, Parte_1 nonostante la stessa parte esecutata “risultasse residente in [...], oramai dal 22.09.2013, come risultante dal certificato storico di residenza che provvedeva a produrre”.
3) “Della mancata specificazione dei criteri di calcolo degli interessi e dell'inesatta determinazione degli stessi”, oltre che della non dovutezza della posta richiesta in precetto “quale costo di registrazione del decreto ingiuntivo, indicata in € 166,00”, che non poteva trovare fondatezza nel titolo esecutivo azionato, “trattandosi di credito afferente a rimborso in relazione al quale l'obbligo di pagamento sorge direttamente dalla legge di registro”.
Alla luce di tali considerazioni, parte opponente concludeva, quindi, come in epigrafe, domandando altresì la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la controparte, la quale, nel respingere ogni avversa deduzione e richiesta, instava per il rigetto, sia della domanda di sospensione che della promossa opposizione, con condanna della parte debitrice alla refusione delle spese di lite.
In particolare, la in primis, evidenziava che la notifica del ricorso monitorio e del Controparte_6 pedissequo decreto ingiuntivo n. 797/2016, per come posta in essere “nei confronti della sig.ra in Parte_1 data 23 novembre 2016 a norma dell'art. 140 c.p.c., si perfezionava per compiuta giacenza in data 5 dicembre
2016, non avendo la stessa parte debitrice mai ritirato l'atto, nonostante l'immissione dell'avviso di ricevimento nella casella postale”. Ciò che finiva col rendere del tutto valido il compiuto procedimento notificatorio, che in ogni caso, non avrebbe potuto condurre ad alcuna ipotesi di inesistenza rientrando il relativo vizio “nel novero dei vizi sanabili ex tunc, o per raggiungimento dello scopo o per rinnovazione della notifica”.
2 Analoga infondatezza si evidenziava, da ultimo, anche in ordine all'addotta non corretta quantificazione delle somme richieste in precetto che, all'evidenza, si ricollegava ad un'eccezione del tutto generica, visto che “la base di calcolo degli interessi risultava essere espressamente specificata” nell'atto di intimazione di pagamento e la richiesta di spese per registrazione dell'azionato titolo esecutivo, “non abbisognava, al pari di tutte le altre spese che derivavano direttamente dalla legge e dal titolo, di essere accertata attraverso un'ulteriore pronuncia giudiziale”.
Ciò che conduceva, pertanto, alla richiesta di rigetto della promossa opposizione e della connessa preliminare istanza di inibitoria.
La causa, istruita esclusivamente su base documentale, alla data odierna, dopo breve discussione è stata decisa dal Giudicante dando immediata lettura della sentenza con motivazione contestuale che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
La promossa opposizione si presenta fondata, e quindi può essere oggetto di favorevole apprezzamento.
Ed infatti, a parte la fondatezza della preliminare doglianza afferente alla ritenuta invalidità della procura alle liti, per come in concreto rilasciata in favore dell'avv. che, alla luce delle specifiche CP_7 contestazioni mosse in proposito dalla parte debitrice, ancorate anche a conferente giurisprudenza del Supremo
Consesso, finisce col lasciar trasparire la inidoneità della “mera stampa di una procura nativa digitale, per procedere ad una notifica “cartacea” quale quella effettuata nel caso di specie nei confronti della sig.ra
” (cfr. per tutte Cass. SS. UU. N. 36507/2022 : “ .. Il testo attualmente vigente dell'art.83 cod. proc. Parte_1 civ. prevede anche, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del2009, due diverse possibilità di conferimento della procura: la procura redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del
Ministero della giustizia, nonché la procura conferita su supporto cartaceo, che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica (ipotesi, allo stato, ancora numericamente prevalente). In relazione alla prima modalità di conferimento, la normativa cui fa riferimento l'art. 83 cit. va individuata, ad oggi, nel D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, e nelle specifiche tecniche previste dall'art. 34 del decreto stesso ed emanate con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. A norma dell'art. 18, comma 5, del D.M. cit., nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, n. 48, la procura alle liti "si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine". Occorre poi considerare che l'art. 13 del D.M. n. 44 del 2011 e l'art. 14, comma 1, delle specifiche tecniche, nel testo attualmente vigente (vale a dire il decreto del 16 aprile 2014, nella versione modificata in parte qua dal decreto del 28 dicembre 2015), stabiliscono che i documenti informatici (atto del processo e documenti allegati) sono trasmessi dagli utenti esterni (tipicamente i difensori), all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario, all'interno della c.d. "busta telematica". Ne consegue che, secondo la normativa regolamentare sul PCT, la procura speciale (rilasciata su documento informatico
3 separato sottoscritto con firma digitale ovvero conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale) sarà considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero se inserita nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato. Nella prospettiva di un prossimo futuro nel quale anche nel processo di cassazione lo strumento telematico sarà l'unico utilizzabile, quindi, il requisito della
"congiunzione materiale" sarà soddisfatto, nella realtà virtuale, con l'inserimento del documento contenente la procura speciale nel messaggio PEC con cui si procede alla notifica dell'atto cui si riferisce ovvero nella busta telematica con la quale si procede al deposito del medesimo atto. Ne deriva l'ulteriore conferma che il requisito della separazione della procura dall'atto cui essa accede sarà la regola generale, il che indirettamente rafforza la validità dell'orientamento tradizionale che queste Sezioni Unite intendono confermare”), rilevanza dirimente assume, sulla odierna decisione, la lagnanza riferita alla mancata notifica, nei confronti della medesima debitrice, del titolo esecutivo che avrebbe dovuto supportare l'impugnato atto di precetto che ci occupa, che, al pari della censura che precede, configura un'indubbia ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, involgendo direttamente il quomodo dell'intrapresa esecuzione, sia pure in fase ancora preannunciata (cfr. Cass. nn.
24662/2013; 15275/2006; 24662/2013 e più recentemente 51/2023).
Orbene, nella tempestività dell'avanzata opposizione, quanto alle censure de quibus (laddove le rimanenti, involgendo la dovutezza o meno di alcune poste richieste in precetto, sono da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., in quanto direttamente connesse con la contestazione del diritto di parte creditrice ad agire in executivis attraverso la richiesta di quella specifica somma), occorre chiarire, sul punto, per come di recente pacificamente riconosciuto dalla Suprema Corte (cfr. Sentenza n. 21838/2025), che : “1) i vizi meramente formali del precetto (es. difformità dal modello legale) sono sanabili nel caso in cui l'atto ha comunque raggiunto i suoi scopi : avvisare il debitore della pretesa, consentirgli di identificare il credito, la sua fondatezza e predisporsi all'adempimento; 2) I vizi procedurali (es. mancato compimento di un atto che deve precedere il precetto) sono irrilevanti solo se non hanno concretamente pregiudicato la posizione della controparte;
3) Il pregiudizio del diritto di difesa non deve essere sempre allegato e provato. Esso si presume esistente (in re ipsa) in tutti i casi in cui l'errore procedurale abbia privato la parte di una facoltà, di una scelta
o di un termine a difesa”.
Alla luce di tali rilievi, la Corte di legittimità è giunta ad affermare che, “in virtù dei suddetti principi, l'omessa notifica del titolo esecutivo prima del precetto (art. 479 c.p.c.), configura non un vizio formale dell'atto , ma un vizio procedurale che arreca un vulnus autoevidente al diritto di difesa del debitore. Lo scopo della notifica del titolo esecutivo al debitore, infatti, è quello di consentire a quest'ultimo di verificare l'esistenza e la correttezza del titolo stesso, al fine di apprestarsi ad ottemperare all'intimazione o, in alternativa, a contestarla.
Dall'omessa notifica del titolo ne deriva che il precetto diventa littera sine spiritu: una mera declamazione del creditore. Come affermato dal granitico orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità, la nullità derivante dall'omessa notifica del titolo esecutivo non è sanabile per il raggiungimento dello scopo attraverso la proposizione dell'opposizione, in quanto la sanatoria può rimediare a un'attività svolta in modo nullo, ma non può supplire al mancato svolgimento di un'attività dovuta per legge. Il fatto che il debitore proponga
4 opposizione al precetto dimostra solo la conoscenza dell'intimazione, ma non sana la mancata conoscenza del titolo, che è il fondamento stesso della pretesa esecutiva”.
Nel caso oggetto di lite, attraverso l'attenta disamina della comparsa costitutiva di parte creditrice, è agevole CP riscontrare come sia stata la stessa a riconoscere espressamente di aver provveduto a notificare il titolo esecutivo (rectius provvedimento monitorio) “presso la residenza materna (dell'odierna opponente), luogo che ha senz'altro uno stretto collegamento con l'odierna attrice, non potendosi di certo negare che la sig.ra ne sia venuta a conoscenza, come dimostra l'introduzione del presente giudizio, Parte_1 venendosi quindi a sanare qualsiasi eventuale vizio notificatorio…..” (cfr. pag. 9 della predisposta
“Comparsa…”), venendo tuttavia ad affermare che tale vizio si sarebbe comunque sanato, per raggiungimento dello scopo che, per converso, per come rilevato nei principi giurisprudenziali poc'anzi illustrati, non può essere ritenuto ammissibile.
In più, ad ulteriore conferma, di quanto ritenuto, appare quantomeno “strano” che parte creditrice abbia provveduto a notificare il titolo esecutivo, alla debitrice, ad un indirizzo diverso da quello effettivo della sua residenza (“Catanzaro, Via Antonino Anile 3” come da relata di notifica del 18.11.2016, apposta in calce all'emesso decreto ingiuntivo, preceduto dal ricorso monitorio), per come documentata, laddove, invece, abbia fatto riferimento a quest'ultima residenza (“Viale Tommaso Campanella 186/21”, che è quella corretta a far data dal 22.09.2013), all'atto di procedere alla notifica (ex art. 140 c.p.c.) dell'opposto atto di precetto che risulta essere stato ritirato dalla sig.ra in data 12.02.2024 (cfr. avviso di ricevimento prodotto in Parte_1 atti).
L'accoglimento delle suddette ragioni di doglianza rende superfluo, in forza del principio della ragione più liquida, l'esame delle successive ed ulteriori doglianze oppositive, per come circoscritte alla contestazione afferente all'esatta determinazione del quantum preteso. Quest'ultimo, come ben noto, non risulta codificato dal nostro Legislatore ed è frutto dell'elaborazione dottrinale, trattandosi, infatti, di un principio molto utilizzato sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, in forza del quale il Giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni (cfr. per tutte
Cass. n. 9309/2020).
Il regime delle spese segue il criterio della soccombenza e trova ristoro come da dispositivo, facendo riferimento ai valori medi di cui alla disciplina regolamentare vigente, applicati in stretta correlazione con il valore della causa (ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), operandone poi la relativa distrazione in favore del difensore di parte opponente, che si è espressamente dichiarato anticipatario ex art. 93 c.p.c...
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la promossa opposizione avverso il precetto per come meglio descritto in parte motiva e, per l'effetto, ne dichiara la nullità ed inefficacia per mancata notifica del titolo esecutivo fatto valere a suo fondamento;
- condanna parte opposta, nella spiegata qualità, alla refusione delle spese che Controparte_6 determinate in complessivi € 4.966,50, di cui € 266,50 per esborsi documentati, oltre al rimborso spese generali,
5 Iva e Cpa, se dovuti, come per legge, si distraggono in favore dell'avv. Francesco Granato (difensore di parte opponente), che si è espressamente dichiarato distrattario ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Catanzaro l'11.12.2025
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, viste le conclusioni delle parti di cui all'odierno verbale ed udita la discussione orale, applicato l'art. 281 sexies c.p.c., all'esito dello scioglimento dell'assunta Camera di
Consiglio, dà lettura della seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1217/2024 R.G.A.C., promossa : dalla sig.ra (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Parte_1 C.F._1
Via D. Mottola di Amato n. 12, presso lo studio dell'avv. Francesco Granato (C.F.: ), C.F._2 dal quale è altresì rappresentata e difesa, giusta procura resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- DEBITRICE OPPONENTE -
C o n t r o
(già “in persona del legale rappresentante p.t…., codice fiscale e Controparte_1 Controparte_1 numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. , Rea n. 420580, PI P.IVA_1
; autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data P.IVA_2
21.06.2018, Prot. n. 0757078/18, società con socio unico appartenente al Gruppo Controparte_2 CP_2
e per essa quale mandataria, giusta procura speciale a rogito notaio di Venezia – Mestre,
[...] Persona_1
Rep. n. 42351/Racc. n. 15678 in data 09.12.2020, la codice fiscale e numero di Controparte_3 iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. , Rea n. 432072, PI , P.IVA_3 P.IVA_2 autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 09.12.2020,
Prot. n. 1640067/20, società con socio unico appartenente al Controparte_1 Controparte_4 in persona della procuratrice dott.ssa .(C.F.: ), giusta procura Controparte_5 C.F._3 rilasciata in data 05 agosto 2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 44416 e racc. n. Persona_1
16819registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22089 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Enrica
MA IA (C.F.: , giusta procura alle liti allegata alla “Comparsa di costituzione e C.F._4 risposta” del 19.07.2024;
- CREDITRICE OPPOSTA –
Avente ad oggetto: opposizione avverso atto di precetto, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di discussione i procuratori delle rispettive parti hanno concluso come da verbale dell'11.12.2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009 (applicabile anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 58, II° comma della legge citata), si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la epigrafata debitrice proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 12.02.2024, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con cui le veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 14.413,04 portata dal decreto ingiuntivo avente n. 797/2016 del Tribunale di
Catanzaro, divenuto esecutivo per mancata opposizione, notificato in data 05.12.2016.
A motivo dell'avanzata opposizione, parte precettata si doleva :
1) “Dell'inesistenza della procura alle liti apposta in calce al precetto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 12.02.2024”, poiché la “mera stampa di una procura nativa digitale”, per come accaduto nel rapporto intercorrente tra la parte creditrice precettante ed il proprio difensore, “non poteva essere idonea, essendo priva di valore giuridico ed inesistente, per procedere ad una notifica – cartacea – quale quella effettuata nel caso di specie nei confronti della sig.ra ”, con conseguenziale nullità e/o inefficacia dello stesso atto di Parte_1 precetto;
2) “Dell'omessa notifica del titolo esecutivo”, in quanto notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (e perfezionatosi per compiuta giacenza), presso la residenza materna della , di Via Anile n. 5 in Catanzaro, Parte_1 nonostante la stessa parte esecutata “risultasse residente in [...], oramai dal 22.09.2013, come risultante dal certificato storico di residenza che provvedeva a produrre”.
3) “Della mancata specificazione dei criteri di calcolo degli interessi e dell'inesatta determinazione degli stessi”, oltre che della non dovutezza della posta richiesta in precetto “quale costo di registrazione del decreto ingiuntivo, indicata in € 166,00”, che non poteva trovare fondatezza nel titolo esecutivo azionato, “trattandosi di credito afferente a rimborso in relazione al quale l'obbligo di pagamento sorge direttamente dalla legge di registro”.
Alla luce di tali considerazioni, parte opponente concludeva, quindi, come in epigrafe, domandando altresì la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la controparte, la quale, nel respingere ogni avversa deduzione e richiesta, instava per il rigetto, sia della domanda di sospensione che della promossa opposizione, con condanna della parte debitrice alla refusione delle spese di lite.
In particolare, la in primis, evidenziava che la notifica del ricorso monitorio e del Controparte_6 pedissequo decreto ingiuntivo n. 797/2016, per come posta in essere “nei confronti della sig.ra in Parte_1 data 23 novembre 2016 a norma dell'art. 140 c.p.c., si perfezionava per compiuta giacenza in data 5 dicembre
2016, non avendo la stessa parte debitrice mai ritirato l'atto, nonostante l'immissione dell'avviso di ricevimento nella casella postale”. Ciò che finiva col rendere del tutto valido il compiuto procedimento notificatorio, che in ogni caso, non avrebbe potuto condurre ad alcuna ipotesi di inesistenza rientrando il relativo vizio “nel novero dei vizi sanabili ex tunc, o per raggiungimento dello scopo o per rinnovazione della notifica”.
2 Analoga infondatezza si evidenziava, da ultimo, anche in ordine all'addotta non corretta quantificazione delle somme richieste in precetto che, all'evidenza, si ricollegava ad un'eccezione del tutto generica, visto che “la base di calcolo degli interessi risultava essere espressamente specificata” nell'atto di intimazione di pagamento e la richiesta di spese per registrazione dell'azionato titolo esecutivo, “non abbisognava, al pari di tutte le altre spese che derivavano direttamente dalla legge e dal titolo, di essere accertata attraverso un'ulteriore pronuncia giudiziale”.
Ciò che conduceva, pertanto, alla richiesta di rigetto della promossa opposizione e della connessa preliminare istanza di inibitoria.
La causa, istruita esclusivamente su base documentale, alla data odierna, dopo breve discussione è stata decisa dal Giudicante dando immediata lettura della sentenza con motivazione contestuale che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
La promossa opposizione si presenta fondata, e quindi può essere oggetto di favorevole apprezzamento.
Ed infatti, a parte la fondatezza della preliminare doglianza afferente alla ritenuta invalidità della procura alle liti, per come in concreto rilasciata in favore dell'avv. che, alla luce delle specifiche CP_7 contestazioni mosse in proposito dalla parte debitrice, ancorate anche a conferente giurisprudenza del Supremo
Consesso, finisce col lasciar trasparire la inidoneità della “mera stampa di una procura nativa digitale, per procedere ad una notifica “cartacea” quale quella effettuata nel caso di specie nei confronti della sig.ra
” (cfr. per tutte Cass. SS. UU. N. 36507/2022 : “ .. Il testo attualmente vigente dell'art.83 cod. proc. Parte_1 civ. prevede anche, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del2009, due diverse possibilità di conferimento della procura: la procura redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del
Ministero della giustizia, nonché la procura conferita su supporto cartaceo, che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica (ipotesi, allo stato, ancora numericamente prevalente). In relazione alla prima modalità di conferimento, la normativa cui fa riferimento l'art. 83 cit. va individuata, ad oggi, nel D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, e nelle specifiche tecniche previste dall'art. 34 del decreto stesso ed emanate con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. A norma dell'art. 18, comma 5, del D.M. cit., nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, n. 48, la procura alle liti "si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine". Occorre poi considerare che l'art. 13 del D.M. n. 44 del 2011 e l'art. 14, comma 1, delle specifiche tecniche, nel testo attualmente vigente (vale a dire il decreto del 16 aprile 2014, nella versione modificata in parte qua dal decreto del 28 dicembre 2015), stabiliscono che i documenti informatici (atto del processo e documenti allegati) sono trasmessi dagli utenti esterni (tipicamente i difensori), all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario, all'interno della c.d. "busta telematica". Ne consegue che, secondo la normativa regolamentare sul PCT, la procura speciale (rilasciata su documento informatico
3 separato sottoscritto con firma digitale ovvero conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale) sarà considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero se inserita nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato. Nella prospettiva di un prossimo futuro nel quale anche nel processo di cassazione lo strumento telematico sarà l'unico utilizzabile, quindi, il requisito della
"congiunzione materiale" sarà soddisfatto, nella realtà virtuale, con l'inserimento del documento contenente la procura speciale nel messaggio PEC con cui si procede alla notifica dell'atto cui si riferisce ovvero nella busta telematica con la quale si procede al deposito del medesimo atto. Ne deriva l'ulteriore conferma che il requisito della separazione della procura dall'atto cui essa accede sarà la regola generale, il che indirettamente rafforza la validità dell'orientamento tradizionale che queste Sezioni Unite intendono confermare”), rilevanza dirimente assume, sulla odierna decisione, la lagnanza riferita alla mancata notifica, nei confronti della medesima debitrice, del titolo esecutivo che avrebbe dovuto supportare l'impugnato atto di precetto che ci occupa, che, al pari della censura che precede, configura un'indubbia ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, involgendo direttamente il quomodo dell'intrapresa esecuzione, sia pure in fase ancora preannunciata (cfr. Cass. nn.
24662/2013; 15275/2006; 24662/2013 e più recentemente 51/2023).
Orbene, nella tempestività dell'avanzata opposizione, quanto alle censure de quibus (laddove le rimanenti, involgendo la dovutezza o meno di alcune poste richieste in precetto, sono da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., in quanto direttamente connesse con la contestazione del diritto di parte creditrice ad agire in executivis attraverso la richiesta di quella specifica somma), occorre chiarire, sul punto, per come di recente pacificamente riconosciuto dalla Suprema Corte (cfr. Sentenza n. 21838/2025), che : “1) i vizi meramente formali del precetto (es. difformità dal modello legale) sono sanabili nel caso in cui l'atto ha comunque raggiunto i suoi scopi : avvisare il debitore della pretesa, consentirgli di identificare il credito, la sua fondatezza e predisporsi all'adempimento; 2) I vizi procedurali (es. mancato compimento di un atto che deve precedere il precetto) sono irrilevanti solo se non hanno concretamente pregiudicato la posizione della controparte;
3) Il pregiudizio del diritto di difesa non deve essere sempre allegato e provato. Esso si presume esistente (in re ipsa) in tutti i casi in cui l'errore procedurale abbia privato la parte di una facoltà, di una scelta
o di un termine a difesa”.
Alla luce di tali rilievi, la Corte di legittimità è giunta ad affermare che, “in virtù dei suddetti principi, l'omessa notifica del titolo esecutivo prima del precetto (art. 479 c.p.c.), configura non un vizio formale dell'atto , ma un vizio procedurale che arreca un vulnus autoevidente al diritto di difesa del debitore. Lo scopo della notifica del titolo esecutivo al debitore, infatti, è quello di consentire a quest'ultimo di verificare l'esistenza e la correttezza del titolo stesso, al fine di apprestarsi ad ottemperare all'intimazione o, in alternativa, a contestarla.
Dall'omessa notifica del titolo ne deriva che il precetto diventa littera sine spiritu: una mera declamazione del creditore. Come affermato dal granitico orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità, la nullità derivante dall'omessa notifica del titolo esecutivo non è sanabile per il raggiungimento dello scopo attraverso la proposizione dell'opposizione, in quanto la sanatoria può rimediare a un'attività svolta in modo nullo, ma non può supplire al mancato svolgimento di un'attività dovuta per legge. Il fatto che il debitore proponga
4 opposizione al precetto dimostra solo la conoscenza dell'intimazione, ma non sana la mancata conoscenza del titolo, che è il fondamento stesso della pretesa esecutiva”.
Nel caso oggetto di lite, attraverso l'attenta disamina della comparsa costitutiva di parte creditrice, è agevole CP riscontrare come sia stata la stessa a riconoscere espressamente di aver provveduto a notificare il titolo esecutivo (rectius provvedimento monitorio) “presso la residenza materna (dell'odierna opponente), luogo che ha senz'altro uno stretto collegamento con l'odierna attrice, non potendosi di certo negare che la sig.ra ne sia venuta a conoscenza, come dimostra l'introduzione del presente giudizio, Parte_1 venendosi quindi a sanare qualsiasi eventuale vizio notificatorio…..” (cfr. pag. 9 della predisposta
“Comparsa…”), venendo tuttavia ad affermare che tale vizio si sarebbe comunque sanato, per raggiungimento dello scopo che, per converso, per come rilevato nei principi giurisprudenziali poc'anzi illustrati, non può essere ritenuto ammissibile.
In più, ad ulteriore conferma, di quanto ritenuto, appare quantomeno “strano” che parte creditrice abbia provveduto a notificare il titolo esecutivo, alla debitrice, ad un indirizzo diverso da quello effettivo della sua residenza (“Catanzaro, Via Antonino Anile 3” come da relata di notifica del 18.11.2016, apposta in calce all'emesso decreto ingiuntivo, preceduto dal ricorso monitorio), per come documentata, laddove, invece, abbia fatto riferimento a quest'ultima residenza (“Viale Tommaso Campanella 186/21”, che è quella corretta a far data dal 22.09.2013), all'atto di procedere alla notifica (ex art. 140 c.p.c.) dell'opposto atto di precetto che risulta essere stato ritirato dalla sig.ra in data 12.02.2024 (cfr. avviso di ricevimento prodotto in Parte_1 atti).
L'accoglimento delle suddette ragioni di doglianza rende superfluo, in forza del principio della ragione più liquida, l'esame delle successive ed ulteriori doglianze oppositive, per come circoscritte alla contestazione afferente all'esatta determinazione del quantum preteso. Quest'ultimo, come ben noto, non risulta codificato dal nostro Legislatore ed è frutto dell'elaborazione dottrinale, trattandosi, infatti, di un principio molto utilizzato sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, in forza del quale il Giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni (cfr. per tutte
Cass. n. 9309/2020).
Il regime delle spese segue il criterio della soccombenza e trova ristoro come da dispositivo, facendo riferimento ai valori medi di cui alla disciplina regolamentare vigente, applicati in stretta correlazione con il valore della causa (ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), operandone poi la relativa distrazione in favore del difensore di parte opponente, che si è espressamente dichiarato anticipatario ex art. 93 c.p.c...
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la promossa opposizione avverso il precetto per come meglio descritto in parte motiva e, per l'effetto, ne dichiara la nullità ed inefficacia per mancata notifica del titolo esecutivo fatto valere a suo fondamento;
- condanna parte opposta, nella spiegata qualità, alla refusione delle spese che Controparte_6 determinate in complessivi € 4.966,50, di cui € 266,50 per esborsi documentati, oltre al rimborso spese generali,
5 Iva e Cpa, se dovuti, come per legge, si distraggono in favore dell'avv. Francesco Granato (difensore di parte opponente), che si è espressamente dichiarato distrattario ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Catanzaro l'11.12.2025
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
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