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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/09/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4156/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4156/2024 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Davide Pancaccini;
Parte_1 C.F._1
e
, c.f. , con l'Avv. Davide Pancaccini;
Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/10/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 29 Agosto 2019 e che dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c.
Con provvedimento in data 4/11/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 9/1/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
In data 9/1/2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, in data 9.1.2025 il Tribunale emetteva sentenza di separazione e con contestuale ordinanza fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 04.09.2025 in trattazione scritta dinnanzi al Giudice Relatore.
All'udienza del 04.09.2025 il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate dalle parti, rimetteva la causa per la decisione.
Il ricorso, depositato in data 29/10/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 29 Agosto 2019 tra e , trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2019 Parte 1 n. 241. Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Nella casa coniugale posta in Livorno, via Borra n.53, piano quarto, continuerà a risiedere la sig.ra mentre il sig. trasferirà altrove Parte_1 Controparte_1 la propria reside
2) I coniugi provvederanno autonomamente e personalmente al proprio mantenimento e con la sottoscrizione del ricorso dichiarano di aver definito ogni questione e/o aspetto economico.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 04.09.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4156/2024 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Davide Pancaccini;
Parte_1 C.F._1
e
, c.f. , con l'Avv. Davide Pancaccini;
Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/10/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 29 Agosto 2019 e che dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c.
Con provvedimento in data 4/11/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 9/1/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
In data 9/1/2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, in data 9.1.2025 il Tribunale emetteva sentenza di separazione e con contestuale ordinanza fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 04.09.2025 in trattazione scritta dinnanzi al Giudice Relatore.
All'udienza del 04.09.2025 il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate dalle parti, rimetteva la causa per la decisione.
Il ricorso, depositato in data 29/10/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 29 Agosto 2019 tra e , trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2019 Parte 1 n. 241. Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Nella casa coniugale posta in Livorno, via Borra n.53, piano quarto, continuerà a risiedere la sig.ra mentre il sig. trasferirà altrove Parte_1 Controparte_1 la propria reside
2) I coniugi provvederanno autonomamente e personalmente al proprio mantenimento e con la sottoscrizione del ricorso dichiarano di aver definito ogni questione e/o aspetto economico.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 04.09.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra