Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 25/06/2025, n. 12643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12643 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12643/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06364/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6364 del 2023, proposto da
LD AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Santino Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavia Incletolli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
- della missiva raccomandata INPS.7010.17/03/2023.0107415 notificata in data 17 marzo 2023, con la quale l'I.N.P.S., Direzione provinciale di Roma Tuscolano, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente in data 9 marzo 2023, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex artt. 6 bis del D.l. 387/1987 e 21 della legge n. 232/1990;
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Roma Tuscolano, Atto n. 103834 del 29 novembre 2018, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente i 6 scatti stipendiali ex artt. 6 bis del D.l. 387/1987 e 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per l'accertamento
- del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex artt. 6 bis del D.l. 387/1987 e 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto in data 18 aprile 2023 veniva chiesto, con riferimento alla liquidazione del trattamento di fine servizio, l’accertamento del diritto dell’odierno ricorrente al beneficio dei sei scatti di cui all’art. 6- bis , co. 2, del d.l. n. 387/1987, unitamente alla condanna dell’Ente previdenziale al ricalcolo del trattamento di fine servizio, comprensivo del ridetto beneficio di legge, e al conseguente pagamento delle somme maggiorate da esso derivanti, degli interessi legali e della rivalutazione fino al soddisfo.
A fondamento della domanda azionata in giudizio l’odierno ricorrente, già appartenuto ai ruoli della Guardia di Finanza, deduceva la sussistenza in proprio capo dei requisiti anagrafici e di servizio richiesti dalla sopra indicata disposizione normativa ai fini del riconoscimento del beneficio in questione, e formulava, a supporto dell’invocato diritto, i motivi di ricorso appresso indicati: “ I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 come convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 – violazione e falsa applicazione dall’articolo 21 della l. n.232/1990 - eccesso di potere per difetto di istruttoria travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti - violazione dell'art. 36 della Costituzione ”.
Con atto depositato in data 9 maggio 2023 si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, instando per il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
All’udienza pubblica del 18 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito riportate.
Ritiene preliminarmente il Collegio che si possa prescindere dall’esame della domanda di annullamento, non avendo gli atti impugnati valore provvedimentale e vertendo la controversia su diritti soggettivi la cui cognizione è rimessa alla giurisdizione esclusiva di questo Giudice ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 165/2001.
Procedendo con l’esame della domanda di accertamento del diritto in epigrafe indicato deve ritenersi - in linea, peraltro, con l’orientamento consolidato di questa Sezione - che l’accoglimento del ricorso dipenda dall’interpretazione dell’art. 6- bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, come modificato dall’articolo 21 della legge n. 232/1990, quale norma applicabile al caso di specie.
La prefata disposizione prevede al primo comma che il beneficio dei sei scatti spetta al personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia con qualifiche equiparate che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, nonché, secondo quanto disposto dal secondo comma, “ anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”.
Ebbene, secondo un orientamento giurisprudenziale, condiviso tanto dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, il beneficio dei sei scatti, ai fini peraltro dell’indennità di buonuscita, spetta anche a coloro che trovansi nelle condizioni di cui al secondo comma della norma anzidetta, senza che rilevi, differentemente da quanto eccepito dall’Amministrazione resistente, il termine entro il quale è stata prodotta la domanda di collocamento in quiescenza giacché al ridetto termine non può in ogni caso essere attribuita natura decadenziale.
In tal senso è stato da ultimo affermato dal Consiglio di Stato che “ il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell’istanza. Neppure può considerarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull’attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell’attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione. Sicché solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali” (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996 n. 356 e ordinanza 19 giugno 2019 n. 151). Quindi, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità “non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, d.l. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (Cons. St. sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231) ” (Cons. St., sez. II, sent. n. 2831/2023).
Né può giungersi a diverse conclusioni in ragione del disposto di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 165/1997 (rubricato “ Maggiorazione della base pensionabile ”), poiché, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell’Ente previdenziale e secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, già condiviso da questa Sezione, la ridetta norma non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione all’attribuzione dei sei scatti di cui all’art. 6- bis del d. l. n. 387/1987, applicandosi ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettura della disposizione (“ sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile …) e al riferimento all’art. 13 del d. lgs. n. 503/1992 (riguardante appunto l’importo della pensione).
In ragione del combinato disposto di cui agli artt. 6- bis del d.l. n. 387/1987 e 1911, comma 3, del C.O.M. - ai sensi del quale “ Al personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ” - deve ritenersi che il ricorrente abbia diritto al riconoscimento del beneficio dei sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto in possesso di entrambi i requisiti anagrafici e di servizio richiesti dall’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 472/1987.
Con riferimento all’eccezione di prescrizione del diritto azionato in giudizio, formulata dalla difesa di parte resistente, e motivata in ragione del decorso del quinquennio dal collocamento in quiescenza dell’odierno ricorrente, deve ritenersi che la stessa sia infondata in quanto per costante orientamento giurisprudenziale, già condiviso da questa Sezione, il termine iniziale per il decorso della prescrizione coincide con l’emanazione del primo ordinativo di pagamento del credito principale risalente al 30 novembre 2018.
Al riguardo, come correttamente dedotto dalla difesa di parte ricorrente, non può ritenersi decorso il termine prescrizionale quinquennale in ragione della notificazione del ricorso di primo grado in data 18 aprile 2023, ma ancor prima in ragione della notifica dell’istanza di ricalcolo del TFS, datata 9 marzo 2023, quale atto di diffida e messa in mora in quanto tale interruttivo della prescrizione.
In linea con l’orientamento di questa Sezione ( ex multis sent. n. 8609/2023) deve trovare, invece, accoglimento l’eccezione relativa al divieto di cumulo di rivalutazione ed interessi legali, formulata dalla difesa dell’Ente previdenziale, essendo il ridetto cumulo escluso ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, c. 36, della legge n. 724/1994 (in tal senso anche Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
Alla luce delle sopra illustrate motivazioni il ricorso va, dunque, accolto in quanto fondato, dovendo l’INPS conseguentemente provvedere, a favore dell’odierno ricorrente, alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali nonché alla corresponsione delle somme maggiorate, così determinate, comprensive degli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente alle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, da corrispondere a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Virginia Arata, Referendario
Francesco Baiocco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Baiocco | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO