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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/09/2025, n. 6784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6784 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34171/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente relatore
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo italiano, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G. 34171/2022, promossa da:
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Lorenzo Minacapilli del Foro di Enna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aidone (EN), Via Gianfilippo Calcagno n. 48.
ATTORE
CONTRO
in persona del liquidatore Dott. Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Mattia Marzani del foro di Piacenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, via Sopramuro n. 29.
CONVENUTA
1 CONCLUSIONI
PER L'ATTORE:
“Piaccia all'On.le Tribunale, adversis reiectis, e previe le declaratorie del caso:
- accertare e dichiarare che l'odierno attore ha svolto le funzioni di Parte_1 Amministratore Unico della società convenuta (ora in liquidazione) dall'8.09.2009 CP_1 al 28.04.2021;
- per l'effetto, condannare la società convenuta (ora in liquidazione), in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'odierno attore Parte_1
in via equitativa la somma di €. 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), a titolo di
[...] compenso per l'attività svolta nello svolgimento dell'incarico di amministratore unico della società, ivi compreso il T.F.M., ovvero la maggiore o minor somma che lo stesso Tribunale provvederà a liquidare sempre in via equitativa, in ogni caso tenuto conto della complessità e durata dell'incarico, e sulla base delle tariffe professionali che risulteranno applicabili al caso de quo, oltre interessi al saldo;
- vinte le spese di lite.
In via istruttoria, previa revoca del provvedimento di reiezione dei mezzi di prova, si insiste per l'ammissione della prova testimoniale sul seguente capitolato di prova: “Vero o no che, dall'8.09.2009 al 28.04.2021, nello svolgimento dell'incarico di amministratore unico della società convenuta l'odierno attore ha sempre operato CP_1 Parte_1 diligentemente, provvedendo alle vendite, al pagamento dei fornitori, agli adempimenti contabili e fiscali e a tutte le attività necessarie, al fine di garantire il buon andamento della società”.
Con i seguenti testi:
c/o , con sede in Testimone_1 Tes_2 Controparte_3 via Antonio Gramsci n. 51 - 43036 Fidenza (PR); dott. c/o Laus Tes_3 Tes_2 Controparte_4
con sede in via Lodivecchio n. 66 - 26900 Si insiste nell'ammissione
[...] CP_4 dei documenti già versati, opponendosi alla produzione documentale di controparte perché inammissibile e/o irrilevante ai fini del decidere.”
PER LA CONVENUTA
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
- in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al compenso del signor quale amministratore della società Parte_1 [...]
a partire dall'esercizio 2009 fino all'esercizio 2016 o in quell'altro Controparte_1 intervallo temporale ritenuto di giustizia;
2 - in via principale nel merito, rigettare la domanda formulata dal signor per Parte_1
i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata, nel caso di riconoscimento del diritto al compenso dell'attore, determinare lo stesso in via equitativa contenendolo nel minimo per le ragioni di cui in narrativa.
Con ogni conseguente provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto alcun acconto sui compensi".
1.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16 settembre 2022 (di seguito ”) Parte_1 Parte_1 conveniva in giudizio (di seguito: o ”) al fine di ottenere la CP_1 CP_1 CP_5 corresponsione dei compensi e del trattamento di fine mandato maturati per lo svolgimento dell'incarico di amministratore unico della Società dal 2009 al 2021, stimati in via equitativa nella somma di euro 150.000,00. A fondamento della propria domanda, deduceva quanto segue:
- aveva ricoperto la carica di amministratore unico della dall'8 Parte_1 CP_1 settembre 2009, data in cui era stata costituita la Società, al 28 aprile 2021, data di iscrizione del liquidatore dott. nel registro delle imprese, nominato con Persona_1 provvedimento del 16 ottobre 2020 dal Tribunale di Milano a definizione del procedimento iscritto al n. 4828/2020 R.G.V.G.;
- non aveva percepito alcun compenso dalla Società per l'attività svolta in Parte_1 qualità di amministratore;
- la domanda attorea trovava il suo fondamento nell'art. 2389 c.c., il quale stabiliva che i compensi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione dovevano essere stabiliti all'atto di nomina o dall'assemblea ex art. 2364 n. 3 c.c. In particolare, il rapporto dell'amministratore con la Società doveva considerarsi fondato sulla disciplina del mandato, e dunque ritenersi naturalmente oneroso, anche se ciò non escludeva la legittimità della clausola statutaria che ne prevedeva la gratuità;
- in assenza di una clausola dell'atto costitutivo determinante l'ammontare del compenso degli amministratori di società di capitali, e in mancanza di deliberazioni in tal senso da parte dell'assemblea, l'amministratore poteva chiederne al giudice la determinazione, anche in via equitativa, purché si allegasse e provasse la qualità e quantità delle prestazioni concretamente svolte (Cass. civ. Sez. Lavoro, n. 23004 del 29 ottobre 2014);
- nel caso di specie, lo statuto della non prevedeva né una clausola di gratuità CP_5 né una disposizione determinante l'ammontare del compenso spettante all'amministratore. Al contempo, l'assemblea dei soci non aveva mai adottato alcuna
3 deliberazione volta a stabilire l'ammontare del compenso di spettanza dell'amministratore della Società;
- in relazione alla qualità e quantità del lavoro svolto dall'amministratore, si evidenziava che aveva sempre esercitato con diligenza il proprio incarico e Parte_1 ciò era dimostrato da una serie di attività, tra cui la regolare approvazione dei bilanci sociali da parte dell'assemblea dal 2009 fino al 2017, i quali attestavano la costante realizzazione di un utile di impresa (doc. 4 -12);
- nel 2018 l'amministratore provvedeva altresì ad una serie di vendite nell'interesse della Società e pagava i relativi fornitori (doc. 14). In conseguenza del lavoro prestato, la Società chiudeva l'esercizio 2018 con un ricavo di vendite pari a euro 201.539, 04 (bilancio 2018, cfr. doc. 15);
- negli anni 2018 – 2019 – 2020, l'amministratore provvedeva alla vendita della metà delle rimanenze finali della che, in tal modo, realizzava un utile di impresa pari CP_1
a euro 12.900,00 (oltre IVA) (cfr. doc. 16);
- negli anni 2019 - 2020, l'amministratore provvedeva ad una serie di vendite nell'interesse della Società e pagava i relativi fornitori anche a seguito di trattative a saldo e stralcio che consentivano alla Società di realizzare un utile e un contestuale risparmio di spesa. Ciò si poteva evincere dagli estratti conto della Società, dalle fatture emesse e dai bilanci sociali (doc. 18, 19, 20, 21,22,23,24). Inoltre, l'amministratore provvedeva anche agli adempimenti fiscali relativi a tali anni, corrispondendo i compensi dovuti al commercialista incaricato (doc. 25, 26, 27, 28, 29, 30);
- la qualità e quantità del lavoro prestato dall'amministratore potevano anche trovare riscontro, oltre che nella documentazione offerta, nella prova testimoniale dei professionisti che curavano la contabilità e gli adempimenti fiscali della Società:
e ; Controparte_6 CP_7
- aveva altresì diritto alla corresponsione del Trattamento di Fine Mandato Parte_1
(T.F.M.). L'art. 24 dell'atto costitutivo della (doc. 1), oltre all'emolumento CP_1 annuo, prevedeva una indennità per la cessazione del rapporto: una parte, solitamente pari al 30% del compenso dell'amministratore della Società, veniva prelevata con cadenza annuale, allo scopo di accumulare un capitale da liquidare al momento della cessazione del rapporto di collaborazione;
Con comparsa di costituzione e risposta del 20 marzo 2023 si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del diritto al compenso in capo all'attore e, in via principale, il rigetto della domanda attorea. In particolare, deduceva quanto segue:
- era stata costituita l'8 settembre 2009, con atto a ministero del notaio CP_1 [...]
, da e , detentori in pari quota del capitale Per_2 Parte_1 CP_8 sociale ammontante a euro 30.000,00;
4 - l'amministrazione della Società, sin dalla sua costituzione, era stata affidata a
. L'elevata conflittualità tra i due soci aveva però comportato la paralisi Parte_1 dell'attività assembleare;
- aveva dapprima posto la Società in scioglimento e, successivamente, aveva Parte_1 depositato il ricorso presso la Sezione Imprese del Tribunale di Milano affinché si provvedesse alla nomina del liquidatore (doc. 3);
- con decreto del 16.10.2020 veniva nominato come liquidatore il dott. il Persona_1 quale veniva successivamente sostituito dal dott. oggi dimissionario Controparte_2
(doc. 4);
- in via preliminare, la domanda attorea doveva essere almeno parzialmente respinta a causa dell'intervenuta prescrizione. Ai sensi dell'art. 2949 c.c., i diritti derivanti da rapporti sociali si dovevano ritenere prescritti in cinque anni e, tra questi, rientrava anche il rapporto dell'amministratore unico con la Società. In particolare, il dies a quo da cui far decorrere il termine prescrizionale doveva coincidere con il momento in cui l'amministratore poteva far valere il diritto al proprio compenso, vale a dire con cadenza annuale al termine di ciascun esercizio. Ne derivava che nessuna pretesa poteva più essere avanzata da in ordine al compenso per gli esercizi dall'8 Parte_1 settembre 2009 sino al 2016 compreso;
- nel merito, il rapporto societario di amministrazione doveva pacificamente configurarsi come un contratto a titolo gratuito. Il diritto al compenso, trattandosi di diritto disponibile, era rinunciabile anche tacitamente da parte dell'amministratore tramite comportamenti concludenti che rivelassero in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto;
- i bilanci di esercizio erano stati tutti approvati dai soci, quindi anche dallo stesso
, senza la previsione di alcun compenso per l'amministratore e senza che Parte_1 alcuna pretesa in tal senso venisse dallo stesso avanzata;
- inoltre, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, dal 2009 la Società accumulava perdite per oltre 250.000,00 euro, come si poteva evincere dagli stessi bilanci di esercizio in atti, determinando in diverse annualità la perdita del capitale sociale per oltre un terzo;
- negli esercizi in cui la Società aveva registrato un modesto utile, peraltro, l'eventuale approvazione del compenso dell'amministratore nella misura oggi richiesta avrebbe vanificato i risultati d'esercizio stessi determinando, anche per queste annualità, una chiusura in perdita.
- la positiva gestione societaria di , motivata sostenendo che nel 2018 la Parte_1 società chiudeva con ricavi per vendite pari a euro 201.539,04, si poteva ridimensionare allargando l'esame al bilancio relativo all'anno 2017, in cui i ricavi erano oltre il doppio;
- sempre in merito all'esercizio 2018, si sottolineava che l'amministratore non aveva provveduto al deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese e che Parte_1 aveva ricevuto dalla Società pagamenti per complessivi euro 20.767,20 per asserita attività di consulenza mensilmente prestata presso lo showroom di (doc. 5-6); CP_1
5 - in merito al quantum, l'attore sosteneva che il compenso annuale fosse pari ad euro 15.000,00 senza fornire compiuta e dettagliata analisi dell'attività svolta, limitandosi a menzionare genericamente la conclusione di operazioni di vendita, pagamento fornitori e deposito bilanci. La pretesa, oltre a non trovare adeguata giustificazione qualitativa in quanto allegato dall'attore, appariva ingiustificata e non adeguata in termini quantitativi.
- si rappresentava inoltre l'esistenza di un lodo arbitrale che, seppur oggetto di impugnazione innanzi alla Corte d'Appello di Milano, condannava al Parte_1 risarcimento dei danni nei confronti della Società. L'eventuale conferma del lodo arbitrale, all'esito del giudizio di impugnazione, costituiva un elemento rilevante in ordine alla qualità dell'attività svolta da;
Parte_1
2. L'eccezione di prescrizione svolta dalla convenuta : RIGETTO. CP_1
L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto è tardiva e deve essere rigettata. A fronte di udienza fissata dal Giudice in data 21 marzo 2023, il convenuto si costituiva con comparsa di costituzione e risposta in data 20 marzo 2023, senza rispettare dunque i termini posti dall'art. 166 c.p.c. e 167 c. 2 c.p.c. i quali prescrivono che il convenuto debba costituirsi almeno 70 giorni prima dell'udienza di comparizione sollevando, nella comparsa di costituzione e risposta, a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili d'ufficio.
3. La domanda attorea di accertamento del diritto al compenso: RIGETTO.
La domanda è infondata.
Ai fini della decisione è necessario muovere dall'indagine in ordine alla natura giuridica del rapporto tra una società di capitali e il suo amministratore.
In proposito è ormai del tutto pacifico che tra la società e l'amministratore si instaura un vero e proprio rapporto contrattuale, dovendosi considerare che, nei rapporti tra loro intercorrenti – i c.d. “rapporti interni” –, essi devono essere considerati, come d'altronde sono, due soggetti di diritto autonomi e distinti dei quali l'uno svolge una prestazione in favore dell'altro, talché la questione maggiormente problematica ha riguardato piuttosto l'individuazione del tipo negoziale all'interno del quale il predetto rapporto avrebbe dovuto essere sussunto.
A riguardo, è senz'altro da condividere il pronunciamento della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 1545 del 2017 laddove: (i) da un lato, ha escluso che la prestazione dell'amministratore possa essere assimilata a quella di un lavoratore subordinato o parasubordinato ovvero di un prestatore d'opera, non essendo essa soggetta ad alcun coordinamento o eterodirezione (neppure da parte dell'assemblea dei soci); (ii) dall'altro, ha ricondotto il rapporto tra la società e l'amministratore nell'ambito dei rapporti societari cui fa riferimento l'articolo 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 168 del 2003, in particolare affermando: “è stato correttamente osservato (in particolare da Cass. n. 14369/15) che tra i "rapporti societari" ai quali essa fa riferimento deve necessariamente comprendersi il rapporto tra società ed amministratori, data l'essenzialità del rapporto di rappresentanza in capo a questi ultimi come rapporto che, essendo funzionale, secondo la figura della c.d.
6 immedesimazione organica, alla vita della società, consente alla stessa di agire. In altri termini, tale rapporto è rapporto “di società” perché serve ad assicurare l'agire della società, non assimilabile, in quest'ordine di idee, né ad un contratto d'opera (in questo senso, cfr. già Cass. 22046/14), né tanto meno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato”.
Da tale inquadramento giuridico del rapporto negoziale deriva l'inapplicabilità dell'articolo 36 Cost. e la conseguente natura derogabile del diritto al compenso spettante all'amministratore, e così:
(i) il rapporto societario di amministrazione può configurarsi anche come contratto a titolo gratuito;
(ii) il diritto al compenso è rinunciabile da parte dell'amministratore, anche tacitamente, mediante un comportamento concludente che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto.
In questo senso si sono espresse le sentenze della Corte di cassazione n. 285 del 2019 e n. 3657 del 2020, qui pienamente condivise, che hanno rispettivamente affermato: “Il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l'art. 36 Cost. né l'art. 409, comma 1, n. 3) c.p.c.. Ne consegue che è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni” e “La rinuncia al compenso da parte dell'amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto […]”.
Ciò posto, si pone la questione della regolamentazione del rapporto contrattuale in questione, con particolare riguardo al compenso dell'amministratore.
Ben si può dire, in linea generale, che, nel rapporto interno con l'amministratore e sul piano contrattuale, le scelte negoziali per conto della società sono assunte ed espresse dai soci, ai quali spetta ex lege il potere di nominare e revocare gli amministratori e di determinarne, eventualmente, il compenso (artt. 2364, comma 1, n. 3 e 2389, comma 1 c.c.).
Pertanto, al fine di individuare le modalità di regolamentazione del rapporto contrattuale con l'amministratore, occorre fare riferimento a quegli atti attraverso i quali, nell'ambito dell'organizzazione societaria, si manifesta la volontà dei soci con particolare riferimento al rapporto di amministrazione.
Sovviene, in primo luogo, lo statuto della società, cui l'amministratore, nell'accettare la nomina, aderisce.
Lo statuto – nel dettare le regole organizzatorie dell'ente - individua i diritti degli amministratori, le competenze e le facoltà attribuite all'assemblea riguardo a tale rapporto.
Astrattamente, ed in forza di quel che si è detto, sono prospettabili quattro alternative, potendo lo statuto: (i) attribuire agli amministratori un diritto al compenso, (ii) subordinare il diritto al compenso all'assunzione di apposita delibera dell'assemblea, (iii) escludere il
7 diritto al compenso e stabilire, dunque, la gratuità dell'incarico (1) ovvero (iv) non prevedere nulla al riguardo.
In secondo luogo, viene in considerazione la delibera assembleare di nomina degli amministratori, la quale, (i) laddove lo statuto attribuisca loro il diritto al compenso, può determinarne la misura;
(ii) ove invece lo statuto preveda un diritto al compenso condizionato o non preveda alcunché, la stessa può deliberare l'attribuzione di emolumenti in favore degli amministratori, determinandone eventualmente l'ammontare (2) ovvero ancora (iii) può non prevedere nulla al riguardo.
In ultima istanza devono essere considerate le eventuali deliberazioni assembleari successive, laddove i soci, in corso di svolgimento del rapporto, eventualmente sollecitati in tal senso dagli amministratori stessi, abbiano stabilito l'attribuzione del compenso loro dovuto o anche solo il suo eventuale ammontare (3).
Tanto premesso, il disposto degli artt. 2364, comma 1, n. 3 e 2389, comma 1 c.c. – quest'ultimo dettato in materia di s.p.a., ma pacificamente ritenuto applicabile in via estensiva anche alle s.r.l. (4) – devono essere letti e interpretati sulla scorta di quanto appena affermato, cioè in relazione alla natura del rapporto di amministrazione ed alle fonti che lo disciplinano.
Ne deriva che il loro portato normativo va apprezzato sul piano funzionale, nel senso che tali norme individuano l'atto e l'organo cui spetta la determinazione del compenso eventualmente dovuto ai membri dell'organo gestorio sulla base e nei limiti previsti dalle disposizioni che lo statuto sociale prevede in proposito.
Si tratta cioè di materia del tutto disponibile e subordinata alle disposizioni statutarie ed alla volontà assembleare (artt. 2377 comma 1, 2479 ter, ult. comma, c.c.).
Dalle suddette previsioni non può quindi in alcun modo desumersi il carattere inderogabilmente oneroso della prestazione dell'amministratore, non costituendo l'onerosità un requisito indispensabile della stessa. Né consente di pervenire ad opposta conclusione la disposizione di cui all'art. 1709 c.c., in primis per la non riconducibilità del rapporto di amministrazione al mandato (5), ed in ogni caso perché la presunzione di onerosità del mandato ha pacificamente carattere derogabile, ben potendo essere superata dalla prova contraria della gratuità dell'incarico (6).
Premesso quanto sopra, è ben vero che, secondo la tesi ormai consolidata in giurisprudenza
– anche di questo Tribunale (7) – in tutte le ipotesi in cui si accerti che l'amministratore ha diritto al compenso, ma né lo statuto né l'assemblea ne abbiano determinato l'ammontare, questo può essere stabilito dal giudice in via equitativa, sulla base di alcuni parametri di riferimento, che è onere dell'amministratore che agisce in giudizio allegare e provare.
Tuttavia, appunto, costituisce questione preliminare la verifica dell'esistenza del diritto dell'amministratore al compenso, in forza di almeno uno dei titoli sopra menzionati.
E resta fermo altresì che, a fronte della gratuità dell'incarico, l'amministratore ben potrebbe non accettare la conclusione del contratto e, quindi, rifiutare la nomina oppure, ove l'abbia già accettata, estinguere anticipatamente il rapporto, rassegnando le proprie dimissioni.
Orbene, venendo al caso di specie ed in applicazione dei criteri sopra indicati, occorre anzitutto considerare quanto disposto dall'art. 24, commi 1 e 2, dello statuto (doc. 1 att.) della Società, che è rubricato “Rimborso spese” e prevede: “Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto (T.F.R.) che potrà essere garantita anche mediante la stipula di una idonea polizza assicurativa”.
Si può facilmente constatare, dunque, che lo statuto sancisce espressamente il diritto di tutti gli amministratori al percepimento del solo rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, mentre riconosce ai soci il potere di assegnare loro un emolumento o un'indennità annui in caso di cessazione del rapporto.
Risulta pertanto decisivo il disposto dell'art. 24 dello statuto, dal quale si desume che l'incarico di amministratore è gratuito, salvo rimborso spese e salvo che i soci stabiliscano di attribuire loro un'indennità annuale.
Nel caso di specie, non risulta l'adozione di alcuna delibera assembleare che determini e attribuisca agli amministratori tale indennità, come d'altronde afferma lo stesso attore (atto di citazione, p. 2: “E d'altra parte, l'assemblea dei soci non ha mai adottato alcuna deliberazione per stabilire l'ammontare del compenso di spettanza dell'amministratore della società, che oggi tra l'altro è in stato di liquidazione”).
Che l'amministratore della Società non avesse diritto ad alcun compenso è del resto altresì confermato dalla circostanza che lo ha esercitato le sue funzioni per molti anni Parte_1 senza mai pretendere alcunché.
Orbene, è evidente che, quale amministratore della società, non ha diritto ad Parte_1 ottenere alcun compenso, avendo i soci espresso tacitamente, ma in molto inequivocabile – secondo l'effetto che deve attribuirsi a tale silenzio in forza del citato art. 24 dello statuto sociale - la volontà di non attribuire all' amministratore alcun emolumento. Risultano dunque superflue le ulteriori osservazioni svolte dalle parti relative all'esistenza del lodo arbitrale e alla qualità del lavoro svolto dal . Parte_1
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda attorea risulta infondata e, come tale, va rigettata.
4. Le spese processuali.
9 Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c. Parte attrice va pertanto condannata – in applicazione delle Parte_1 disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni e considerato il valore della causa - al pagamento, in favore di parte convenuta in liquidazione delle CP_1 spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del suo procuratore, come da espressa sua istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nelle cause civili di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) RIGETTA tutte le domande proposte da parte attrice Parte_1 nei confronti di parte convenuta . Controparte_1
II) CONDANNA parte attrice a pagare a parte convenuta Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
14.103,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Mattia Marzani, dichiaratosi antistatario.
Milano, 13.03.2025
Il Presidente estensore
ANGELO MAMBRIANI
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sulla validità della clausola statutaria che preveda la gratuità dell'incarico cfr. anche Cass. Civ., n. 15382 del 2017, richiamata da Cass. Civ., n. 285 del 2019. 2 Cass., n. 5763 del 2021; Cass., n. 10308 del 2021. 3 Cfr. in termini simili, seppur con una scansione logico-cronologica differente, Trib. Bologna n. 757 dell'8 marzo 2018. 4 Cfr. Tribunale di Torino n. 534 del 9 novembre 2018. 5 Cfr., da ultimo, Cass., sez. un., n. 1545 del 2017, cit. 6 Cfr., da ultimo, Cass. Civ., n. 17384 del 2018. 7 Cfr. Tribunale di Milano n. 3528 del 22.06.2020, pubblicata su www.giurisprudenzadelleimprese.it.
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente relatore
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo italiano, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G. 34171/2022, promossa da:
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Lorenzo Minacapilli del Foro di Enna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aidone (EN), Via Gianfilippo Calcagno n. 48.
ATTORE
CONTRO
in persona del liquidatore Dott. Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Mattia Marzani del foro di Piacenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, via Sopramuro n. 29.
CONVENUTA
1 CONCLUSIONI
PER L'ATTORE:
“Piaccia all'On.le Tribunale, adversis reiectis, e previe le declaratorie del caso:
- accertare e dichiarare che l'odierno attore ha svolto le funzioni di Parte_1 Amministratore Unico della società convenuta (ora in liquidazione) dall'8.09.2009 CP_1 al 28.04.2021;
- per l'effetto, condannare la società convenuta (ora in liquidazione), in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'odierno attore Parte_1
in via equitativa la somma di €. 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), a titolo di
[...] compenso per l'attività svolta nello svolgimento dell'incarico di amministratore unico della società, ivi compreso il T.F.M., ovvero la maggiore o minor somma che lo stesso Tribunale provvederà a liquidare sempre in via equitativa, in ogni caso tenuto conto della complessità e durata dell'incarico, e sulla base delle tariffe professionali che risulteranno applicabili al caso de quo, oltre interessi al saldo;
- vinte le spese di lite.
In via istruttoria, previa revoca del provvedimento di reiezione dei mezzi di prova, si insiste per l'ammissione della prova testimoniale sul seguente capitolato di prova: “Vero o no che, dall'8.09.2009 al 28.04.2021, nello svolgimento dell'incarico di amministratore unico della società convenuta l'odierno attore ha sempre operato CP_1 Parte_1 diligentemente, provvedendo alle vendite, al pagamento dei fornitori, agli adempimenti contabili e fiscali e a tutte le attività necessarie, al fine di garantire il buon andamento della società”.
Con i seguenti testi:
c/o , con sede in Testimone_1 Tes_2 Controparte_3 via Antonio Gramsci n. 51 - 43036 Fidenza (PR); dott. c/o Laus Tes_3 Tes_2 Controparte_4
con sede in via Lodivecchio n. 66 - 26900 Si insiste nell'ammissione
[...] CP_4 dei documenti già versati, opponendosi alla produzione documentale di controparte perché inammissibile e/o irrilevante ai fini del decidere.”
PER LA CONVENUTA
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
- in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al compenso del signor quale amministratore della società Parte_1 [...]
a partire dall'esercizio 2009 fino all'esercizio 2016 o in quell'altro Controparte_1 intervallo temporale ritenuto di giustizia;
2 - in via principale nel merito, rigettare la domanda formulata dal signor per Parte_1
i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata, nel caso di riconoscimento del diritto al compenso dell'attore, determinare lo stesso in via equitativa contenendolo nel minimo per le ragioni di cui in narrativa.
Con ogni conseguente provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto alcun acconto sui compensi".
1.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16 settembre 2022 (di seguito ”) Parte_1 Parte_1 conveniva in giudizio (di seguito: o ”) al fine di ottenere la CP_1 CP_1 CP_5 corresponsione dei compensi e del trattamento di fine mandato maturati per lo svolgimento dell'incarico di amministratore unico della Società dal 2009 al 2021, stimati in via equitativa nella somma di euro 150.000,00. A fondamento della propria domanda, deduceva quanto segue:
- aveva ricoperto la carica di amministratore unico della dall'8 Parte_1 CP_1 settembre 2009, data in cui era stata costituita la Società, al 28 aprile 2021, data di iscrizione del liquidatore dott. nel registro delle imprese, nominato con Persona_1 provvedimento del 16 ottobre 2020 dal Tribunale di Milano a definizione del procedimento iscritto al n. 4828/2020 R.G.V.G.;
- non aveva percepito alcun compenso dalla Società per l'attività svolta in Parte_1 qualità di amministratore;
- la domanda attorea trovava il suo fondamento nell'art. 2389 c.c., il quale stabiliva che i compensi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione dovevano essere stabiliti all'atto di nomina o dall'assemblea ex art. 2364 n. 3 c.c. In particolare, il rapporto dell'amministratore con la Società doveva considerarsi fondato sulla disciplina del mandato, e dunque ritenersi naturalmente oneroso, anche se ciò non escludeva la legittimità della clausola statutaria che ne prevedeva la gratuità;
- in assenza di una clausola dell'atto costitutivo determinante l'ammontare del compenso degli amministratori di società di capitali, e in mancanza di deliberazioni in tal senso da parte dell'assemblea, l'amministratore poteva chiederne al giudice la determinazione, anche in via equitativa, purché si allegasse e provasse la qualità e quantità delle prestazioni concretamente svolte (Cass. civ. Sez. Lavoro, n. 23004 del 29 ottobre 2014);
- nel caso di specie, lo statuto della non prevedeva né una clausola di gratuità CP_5 né una disposizione determinante l'ammontare del compenso spettante all'amministratore. Al contempo, l'assemblea dei soci non aveva mai adottato alcuna
3 deliberazione volta a stabilire l'ammontare del compenso di spettanza dell'amministratore della Società;
- in relazione alla qualità e quantità del lavoro svolto dall'amministratore, si evidenziava che aveva sempre esercitato con diligenza il proprio incarico e Parte_1 ciò era dimostrato da una serie di attività, tra cui la regolare approvazione dei bilanci sociali da parte dell'assemblea dal 2009 fino al 2017, i quali attestavano la costante realizzazione di un utile di impresa (doc. 4 -12);
- nel 2018 l'amministratore provvedeva altresì ad una serie di vendite nell'interesse della Società e pagava i relativi fornitori (doc. 14). In conseguenza del lavoro prestato, la Società chiudeva l'esercizio 2018 con un ricavo di vendite pari a euro 201.539, 04 (bilancio 2018, cfr. doc. 15);
- negli anni 2018 – 2019 – 2020, l'amministratore provvedeva alla vendita della metà delle rimanenze finali della che, in tal modo, realizzava un utile di impresa pari CP_1
a euro 12.900,00 (oltre IVA) (cfr. doc. 16);
- negli anni 2019 - 2020, l'amministratore provvedeva ad una serie di vendite nell'interesse della Società e pagava i relativi fornitori anche a seguito di trattative a saldo e stralcio che consentivano alla Società di realizzare un utile e un contestuale risparmio di spesa. Ciò si poteva evincere dagli estratti conto della Società, dalle fatture emesse e dai bilanci sociali (doc. 18, 19, 20, 21,22,23,24). Inoltre, l'amministratore provvedeva anche agli adempimenti fiscali relativi a tali anni, corrispondendo i compensi dovuti al commercialista incaricato (doc. 25, 26, 27, 28, 29, 30);
- la qualità e quantità del lavoro prestato dall'amministratore potevano anche trovare riscontro, oltre che nella documentazione offerta, nella prova testimoniale dei professionisti che curavano la contabilità e gli adempimenti fiscali della Società:
e ; Controparte_6 CP_7
- aveva altresì diritto alla corresponsione del Trattamento di Fine Mandato Parte_1
(T.F.M.). L'art. 24 dell'atto costitutivo della (doc. 1), oltre all'emolumento CP_1 annuo, prevedeva una indennità per la cessazione del rapporto: una parte, solitamente pari al 30% del compenso dell'amministratore della Società, veniva prelevata con cadenza annuale, allo scopo di accumulare un capitale da liquidare al momento della cessazione del rapporto di collaborazione;
Con comparsa di costituzione e risposta del 20 marzo 2023 si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del diritto al compenso in capo all'attore e, in via principale, il rigetto della domanda attorea. In particolare, deduceva quanto segue:
- era stata costituita l'8 settembre 2009, con atto a ministero del notaio CP_1 [...]
, da e , detentori in pari quota del capitale Per_2 Parte_1 CP_8 sociale ammontante a euro 30.000,00;
4 - l'amministrazione della Società, sin dalla sua costituzione, era stata affidata a
. L'elevata conflittualità tra i due soci aveva però comportato la paralisi Parte_1 dell'attività assembleare;
- aveva dapprima posto la Società in scioglimento e, successivamente, aveva Parte_1 depositato il ricorso presso la Sezione Imprese del Tribunale di Milano affinché si provvedesse alla nomina del liquidatore (doc. 3);
- con decreto del 16.10.2020 veniva nominato come liquidatore il dott. il Persona_1 quale veniva successivamente sostituito dal dott. oggi dimissionario Controparte_2
(doc. 4);
- in via preliminare, la domanda attorea doveva essere almeno parzialmente respinta a causa dell'intervenuta prescrizione. Ai sensi dell'art. 2949 c.c., i diritti derivanti da rapporti sociali si dovevano ritenere prescritti in cinque anni e, tra questi, rientrava anche il rapporto dell'amministratore unico con la Società. In particolare, il dies a quo da cui far decorrere il termine prescrizionale doveva coincidere con il momento in cui l'amministratore poteva far valere il diritto al proprio compenso, vale a dire con cadenza annuale al termine di ciascun esercizio. Ne derivava che nessuna pretesa poteva più essere avanzata da in ordine al compenso per gli esercizi dall'8 Parte_1 settembre 2009 sino al 2016 compreso;
- nel merito, il rapporto societario di amministrazione doveva pacificamente configurarsi come un contratto a titolo gratuito. Il diritto al compenso, trattandosi di diritto disponibile, era rinunciabile anche tacitamente da parte dell'amministratore tramite comportamenti concludenti che rivelassero in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto;
- i bilanci di esercizio erano stati tutti approvati dai soci, quindi anche dallo stesso
, senza la previsione di alcun compenso per l'amministratore e senza che Parte_1 alcuna pretesa in tal senso venisse dallo stesso avanzata;
- inoltre, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, dal 2009 la Società accumulava perdite per oltre 250.000,00 euro, come si poteva evincere dagli stessi bilanci di esercizio in atti, determinando in diverse annualità la perdita del capitale sociale per oltre un terzo;
- negli esercizi in cui la Società aveva registrato un modesto utile, peraltro, l'eventuale approvazione del compenso dell'amministratore nella misura oggi richiesta avrebbe vanificato i risultati d'esercizio stessi determinando, anche per queste annualità, una chiusura in perdita.
- la positiva gestione societaria di , motivata sostenendo che nel 2018 la Parte_1 società chiudeva con ricavi per vendite pari a euro 201.539,04, si poteva ridimensionare allargando l'esame al bilancio relativo all'anno 2017, in cui i ricavi erano oltre il doppio;
- sempre in merito all'esercizio 2018, si sottolineava che l'amministratore non aveva provveduto al deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese e che Parte_1 aveva ricevuto dalla Società pagamenti per complessivi euro 20.767,20 per asserita attività di consulenza mensilmente prestata presso lo showroom di (doc. 5-6); CP_1
5 - in merito al quantum, l'attore sosteneva che il compenso annuale fosse pari ad euro 15.000,00 senza fornire compiuta e dettagliata analisi dell'attività svolta, limitandosi a menzionare genericamente la conclusione di operazioni di vendita, pagamento fornitori e deposito bilanci. La pretesa, oltre a non trovare adeguata giustificazione qualitativa in quanto allegato dall'attore, appariva ingiustificata e non adeguata in termini quantitativi.
- si rappresentava inoltre l'esistenza di un lodo arbitrale che, seppur oggetto di impugnazione innanzi alla Corte d'Appello di Milano, condannava al Parte_1 risarcimento dei danni nei confronti della Società. L'eventuale conferma del lodo arbitrale, all'esito del giudizio di impugnazione, costituiva un elemento rilevante in ordine alla qualità dell'attività svolta da;
Parte_1
2. L'eccezione di prescrizione svolta dalla convenuta : RIGETTO. CP_1
L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto è tardiva e deve essere rigettata. A fronte di udienza fissata dal Giudice in data 21 marzo 2023, il convenuto si costituiva con comparsa di costituzione e risposta in data 20 marzo 2023, senza rispettare dunque i termini posti dall'art. 166 c.p.c. e 167 c. 2 c.p.c. i quali prescrivono che il convenuto debba costituirsi almeno 70 giorni prima dell'udienza di comparizione sollevando, nella comparsa di costituzione e risposta, a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili d'ufficio.
3. La domanda attorea di accertamento del diritto al compenso: RIGETTO.
La domanda è infondata.
Ai fini della decisione è necessario muovere dall'indagine in ordine alla natura giuridica del rapporto tra una società di capitali e il suo amministratore.
In proposito è ormai del tutto pacifico che tra la società e l'amministratore si instaura un vero e proprio rapporto contrattuale, dovendosi considerare che, nei rapporti tra loro intercorrenti – i c.d. “rapporti interni” –, essi devono essere considerati, come d'altronde sono, due soggetti di diritto autonomi e distinti dei quali l'uno svolge una prestazione in favore dell'altro, talché la questione maggiormente problematica ha riguardato piuttosto l'individuazione del tipo negoziale all'interno del quale il predetto rapporto avrebbe dovuto essere sussunto.
A riguardo, è senz'altro da condividere il pronunciamento della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 1545 del 2017 laddove: (i) da un lato, ha escluso che la prestazione dell'amministratore possa essere assimilata a quella di un lavoratore subordinato o parasubordinato ovvero di un prestatore d'opera, non essendo essa soggetta ad alcun coordinamento o eterodirezione (neppure da parte dell'assemblea dei soci); (ii) dall'altro, ha ricondotto il rapporto tra la società e l'amministratore nell'ambito dei rapporti societari cui fa riferimento l'articolo 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 168 del 2003, in particolare affermando: “è stato correttamente osservato (in particolare da Cass. n. 14369/15) che tra i "rapporti societari" ai quali essa fa riferimento deve necessariamente comprendersi il rapporto tra società ed amministratori, data l'essenzialità del rapporto di rappresentanza in capo a questi ultimi come rapporto che, essendo funzionale, secondo la figura della c.d.
6 immedesimazione organica, alla vita della società, consente alla stessa di agire. In altri termini, tale rapporto è rapporto “di società” perché serve ad assicurare l'agire della società, non assimilabile, in quest'ordine di idee, né ad un contratto d'opera (in questo senso, cfr. già Cass. 22046/14), né tanto meno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato”.
Da tale inquadramento giuridico del rapporto negoziale deriva l'inapplicabilità dell'articolo 36 Cost. e la conseguente natura derogabile del diritto al compenso spettante all'amministratore, e così:
(i) il rapporto societario di amministrazione può configurarsi anche come contratto a titolo gratuito;
(ii) il diritto al compenso è rinunciabile da parte dell'amministratore, anche tacitamente, mediante un comportamento concludente che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto.
In questo senso si sono espresse le sentenze della Corte di cassazione n. 285 del 2019 e n. 3657 del 2020, qui pienamente condivise, che hanno rispettivamente affermato: “Il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l'art. 36 Cost. né l'art. 409, comma 1, n. 3) c.p.c.. Ne consegue che è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni” e “La rinuncia al compenso da parte dell'amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto […]”.
Ciò posto, si pone la questione della regolamentazione del rapporto contrattuale in questione, con particolare riguardo al compenso dell'amministratore.
Ben si può dire, in linea generale, che, nel rapporto interno con l'amministratore e sul piano contrattuale, le scelte negoziali per conto della società sono assunte ed espresse dai soci, ai quali spetta ex lege il potere di nominare e revocare gli amministratori e di determinarne, eventualmente, il compenso (artt. 2364, comma 1, n. 3 e 2389, comma 1 c.c.).
Pertanto, al fine di individuare le modalità di regolamentazione del rapporto contrattuale con l'amministratore, occorre fare riferimento a quegli atti attraverso i quali, nell'ambito dell'organizzazione societaria, si manifesta la volontà dei soci con particolare riferimento al rapporto di amministrazione.
Sovviene, in primo luogo, lo statuto della società, cui l'amministratore, nell'accettare la nomina, aderisce.
Lo statuto – nel dettare le regole organizzatorie dell'ente - individua i diritti degli amministratori, le competenze e le facoltà attribuite all'assemblea riguardo a tale rapporto.
Astrattamente, ed in forza di quel che si è detto, sono prospettabili quattro alternative, potendo lo statuto: (i) attribuire agli amministratori un diritto al compenso, (ii) subordinare il diritto al compenso all'assunzione di apposita delibera dell'assemblea, (iii) escludere il
7 diritto al compenso e stabilire, dunque, la gratuità dell'incarico (1) ovvero (iv) non prevedere nulla al riguardo.
In secondo luogo, viene in considerazione la delibera assembleare di nomina degli amministratori, la quale, (i) laddove lo statuto attribuisca loro il diritto al compenso, può determinarne la misura;
(ii) ove invece lo statuto preveda un diritto al compenso condizionato o non preveda alcunché, la stessa può deliberare l'attribuzione di emolumenti in favore degli amministratori, determinandone eventualmente l'ammontare (2) ovvero ancora (iii) può non prevedere nulla al riguardo.
In ultima istanza devono essere considerate le eventuali deliberazioni assembleari successive, laddove i soci, in corso di svolgimento del rapporto, eventualmente sollecitati in tal senso dagli amministratori stessi, abbiano stabilito l'attribuzione del compenso loro dovuto o anche solo il suo eventuale ammontare (3).
Tanto premesso, il disposto degli artt. 2364, comma 1, n. 3 e 2389, comma 1 c.c. – quest'ultimo dettato in materia di s.p.a., ma pacificamente ritenuto applicabile in via estensiva anche alle s.r.l. (4) – devono essere letti e interpretati sulla scorta di quanto appena affermato, cioè in relazione alla natura del rapporto di amministrazione ed alle fonti che lo disciplinano.
Ne deriva che il loro portato normativo va apprezzato sul piano funzionale, nel senso che tali norme individuano l'atto e l'organo cui spetta la determinazione del compenso eventualmente dovuto ai membri dell'organo gestorio sulla base e nei limiti previsti dalle disposizioni che lo statuto sociale prevede in proposito.
Si tratta cioè di materia del tutto disponibile e subordinata alle disposizioni statutarie ed alla volontà assembleare (artt. 2377 comma 1, 2479 ter, ult. comma, c.c.).
Dalle suddette previsioni non può quindi in alcun modo desumersi il carattere inderogabilmente oneroso della prestazione dell'amministratore, non costituendo l'onerosità un requisito indispensabile della stessa. Né consente di pervenire ad opposta conclusione la disposizione di cui all'art. 1709 c.c., in primis per la non riconducibilità del rapporto di amministrazione al mandato (5), ed in ogni caso perché la presunzione di onerosità del mandato ha pacificamente carattere derogabile, ben potendo essere superata dalla prova contraria della gratuità dell'incarico (6).
Premesso quanto sopra, è ben vero che, secondo la tesi ormai consolidata in giurisprudenza
– anche di questo Tribunale (7) – in tutte le ipotesi in cui si accerti che l'amministratore ha diritto al compenso, ma né lo statuto né l'assemblea ne abbiano determinato l'ammontare, questo può essere stabilito dal giudice in via equitativa, sulla base di alcuni parametri di riferimento, che è onere dell'amministratore che agisce in giudizio allegare e provare.
Tuttavia, appunto, costituisce questione preliminare la verifica dell'esistenza del diritto dell'amministratore al compenso, in forza di almeno uno dei titoli sopra menzionati.
E resta fermo altresì che, a fronte della gratuità dell'incarico, l'amministratore ben potrebbe non accettare la conclusione del contratto e, quindi, rifiutare la nomina oppure, ove l'abbia già accettata, estinguere anticipatamente il rapporto, rassegnando le proprie dimissioni.
Orbene, venendo al caso di specie ed in applicazione dei criteri sopra indicati, occorre anzitutto considerare quanto disposto dall'art. 24, commi 1 e 2, dello statuto (doc. 1 att.) della Società, che è rubricato “Rimborso spese” e prevede: “Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto (T.F.R.) che potrà essere garantita anche mediante la stipula di una idonea polizza assicurativa”.
Si può facilmente constatare, dunque, che lo statuto sancisce espressamente il diritto di tutti gli amministratori al percepimento del solo rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, mentre riconosce ai soci il potere di assegnare loro un emolumento o un'indennità annui in caso di cessazione del rapporto.
Risulta pertanto decisivo il disposto dell'art. 24 dello statuto, dal quale si desume che l'incarico di amministratore è gratuito, salvo rimborso spese e salvo che i soci stabiliscano di attribuire loro un'indennità annuale.
Nel caso di specie, non risulta l'adozione di alcuna delibera assembleare che determini e attribuisca agli amministratori tale indennità, come d'altronde afferma lo stesso attore (atto di citazione, p. 2: “E d'altra parte, l'assemblea dei soci non ha mai adottato alcuna deliberazione per stabilire l'ammontare del compenso di spettanza dell'amministratore della società, che oggi tra l'altro è in stato di liquidazione”).
Che l'amministratore della Società non avesse diritto ad alcun compenso è del resto altresì confermato dalla circostanza che lo ha esercitato le sue funzioni per molti anni Parte_1 senza mai pretendere alcunché.
Orbene, è evidente che, quale amministratore della società, non ha diritto ad Parte_1 ottenere alcun compenso, avendo i soci espresso tacitamente, ma in molto inequivocabile – secondo l'effetto che deve attribuirsi a tale silenzio in forza del citato art. 24 dello statuto sociale - la volontà di non attribuire all' amministratore alcun emolumento. Risultano dunque superflue le ulteriori osservazioni svolte dalle parti relative all'esistenza del lodo arbitrale e alla qualità del lavoro svolto dal . Parte_1
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda attorea risulta infondata e, come tale, va rigettata.
4. Le spese processuali.
9 Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c. Parte attrice va pertanto condannata – in applicazione delle Parte_1 disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni e considerato il valore della causa - al pagamento, in favore di parte convenuta in liquidazione delle CP_1 spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del suo procuratore, come da espressa sua istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nelle cause civili di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) RIGETTA tutte le domande proposte da parte attrice Parte_1 nei confronti di parte convenuta . Controparte_1
II) CONDANNA parte attrice a pagare a parte convenuta Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
14.103,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Mattia Marzani, dichiaratosi antistatario.
Milano, 13.03.2025
Il Presidente estensore
ANGELO MAMBRIANI
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sulla validità della clausola statutaria che preveda la gratuità dell'incarico cfr. anche Cass. Civ., n. 15382 del 2017, richiamata da Cass. Civ., n. 285 del 2019. 2 Cass., n. 5763 del 2021; Cass., n. 10308 del 2021. 3 Cfr. in termini simili, seppur con una scansione logico-cronologica differente, Trib. Bologna n. 757 dell'8 marzo 2018. 4 Cfr. Tribunale di Torino n. 534 del 9 novembre 2018. 5 Cfr., da ultimo, Cass., sez. un., n. 1545 del 2017, cit. 6 Cfr., da ultimo, Cass. Civ., n. 17384 del 2018. 7 Cfr. Tribunale di Milano n. 3528 del 22.06.2020, pubblicata su www.giurisprudenzadelleimprese.it.
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