Art. 2.
Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell' articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementato della somma di lire 74 miliardi ripartita in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1974, di lire 6 miliardi per l'anno 1975 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1983.
Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell' articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementato della somma di lire 74 miliardi ripartita in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1974, di lire 6 miliardi per l'anno 1975 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1983.