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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1062/2023 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi LLart. 352 cpc, all'esito LLudienza del 3 dicembre 2024 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
DI TIZIO e dall'avv. Simone DI TIZIO entrambi del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il loro studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
( cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Controparte_1 P.IVA_1
LUCCITTI del foro di Chieti ed elettivamente domiciliata in Pescara presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE CONDIONATO
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza n. 399/23 del Tribunale di Pescara in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Pescara ha rigettato l'opposizione che ha proposto, nella qualità di Parte_1
garante della Interaffari di GG AN & C snc, giusta fideiussione omnibus del 29 settembre
2004, al decreto n. 499/19, già munito della provvisoria esecuzione, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore di (nella veste di cessionaria del credito di AN Controparte_1 LLIA spa), della somma (contenuta nel limite massimo della garanzia assunta) di €
1 150.000,00 derivante (dal saldo e per quanto meglio si dirà nel prosieguo) LLesposizione debitoria maturata sul contratto di mutuo fondiario del 27 gennaio 2006 n. 55197537 per l'importo complessivo di € 500.000.
Vale sin da subito la pena osservare che l'iniziativa monitoria (estesa anche nei confronti della società debitrice nonché del suo legale rappresenta e fideiussore, GG AN) ha Controparte_2
riguardato il residuo del credito (per un importo parti ad € 323.456,61) atteso che per la restante parte nel frattempo maturata l'istituto di credito ha agito in via esecutiva nell'anno 2015 (immobiliare) in forza LLipoteca concessa sull'immobile indicato in sede di sottoscrizione del mutuo ricavando dall'espropriazione forzata (e quindi della vendita del cespite) la somma di € 213.000 circa.
La ha sollevato (oltre a quella sull'incompetenza territoriale rigettata e non riproposta in questa Pt_1
sede) questioni riguardanti unicamente la fideiussione in ordine alla quale ha difatti contestato la nullità sotto una pluralità di profili e segnatamente per quanto concerne la violazione della normativa antitrust avendo riprodotto le clausole degli articoli 2,6 ed 8 dello schema ABI sanzionato dal provvedimento della AN d'AL del 2005 nonché con specifico riferimento agli articoli 1955 cod civ, 1956 cod civ e 1957 cod civ.
1.2. La cessionaria ha preso compiuta posizione su ciascuno dei temi introdotti dalla controparte fornendo la propria rappresentazione supportata anche da richiami a precedenti giurisprudenziali e sollevando, nel contempo, anche l'eccezione relativa al difetto di legittimazione della a far Pt_1
valere la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust essendo preclusa una tale facoltà ai soggetti consumatori.
1.3. Queste, in estrema sintesi, le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione di prime cure:
- Oltre alla questione relativa alla competenza, sono state rigettate tutte le doglianze riferite al rapporto di mutuo (sull'indeterminatezza in particolare degli interessi mediante il richiamo al tasso Euribor);
- In ordine alla fideiussione, pur senza pronunziarsi sulla questione preliminarmente sollevata dalla cessionaria, è stato rilevato quanto segue: a) alla luce dei principi codificati dalla decisione delle Sezioni Unite del 2021 (intervenuta quindi nelle more del giudizio), la nullità della fideiussione perché riproduttiva delle clausole dello schema ABI non può ritenersi assoluta bensì relativa;
b) dovendosi pertanto applicare, quale parametro di riferimento l'art. 1419 cod civ, tale nullità può essere pronunziata unicamente laddove sia raggiunta la prova che senza l'inserimento delle clausole (sulla clausola di riviviscenza, di persistenza e di
2 sopravvivenza) non si sarebbe pervenuti alla sottoscrizione da parte LListituto garantito;
c)
c) di conseguenza, il solo provvedimento della AN d'AL (certamente astrattamente applicabile anche alla fideiussione in esame perché sottoscritta nell'orizzonte temporale assunto a riferimento) non può valere a giustificare l'accertamento LLinvalidità del contratto;
- Nella fattispecie, l'unica clausola in ordine alla quale è possibile ipotizzare la nullità è quella derogatoria LLart. 1957 cod civ (art 6 della fideiussione); ma su tale versante, la prospettata invalidità deve escludersi in quanto la banca, con nota del 29 gennaio 2010 (sulla quale meglio si dirà nel prosieguo), ha comunicato anche se al solo debitore principale il recesso dal contratto di mutuo;
- Anche le altre paventate nullità sono state escluse;
per quanto concerne quella disciplinata dall'art. 1956 cod civ è stato ritenuto dirimente il ruolo ricoperto dalla all'interno della Pt_1 compagine societaria unitamente al chiaro contenuto LLart. 5 sull'obbligo in capo al garante di tenersi aggiornato della situazione patrimoniale del soggetto garantito;
- Per quanto concerne, invece, la lamentata violazione LLart. 1955 cod civ, l'esegesi della norma, corroborata anche dalla posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità, è nel senso di ritenere indispensabile l'adozione da parte del creditore di un comportamento o comunque anche soltanto di un atto antigiuridico che, però, non può ravvisarsi nella fattispecie e certamente non può essere integrato da quelli indicati dalla parte opponente;
1.4. La pronunzia del giudice adriatico è stata tempestivamente e ritualmente impugnata dalla Pt_1 mediante l'articolazione di quattro motivi tutti invero incentrati sulla validità del rapporto di fideiussione.
Le prime due censure, pertanto, hanno riguardato l'errata valutazione (in punto di diritto) operata dal primo giudice sulla mancata intervenuta nullità della fideiussione per decorrenza del termine indicato all'art. 1957 cod civ in quanto il primo atto nei confronti del garante è stato il decreto ingiuntivo e comunque l'iniziativa monitoria è intervenuta a distanza di nove anni dalla comunicazione del recesso dal contratto di mutuo comunicata dalla banca alla ditta Interaffari snc.
Le restanti due doglianze si sono invece appuntate sempre sull'errata valutazione LLinsussistenza dei presupposti per l'applicazione delle ulteriori ipotesi di liberazione del fideiussore previste dagli articoli 1955 cod civ (quarto motivo) e 1956 cod civ (terzo motivo).
A tale riguardo, in buona sostanza, le ragioni LLimpugnazione sono state ancorate al fatto che l'appellante non era a conoscenza del contratto di mutuo in quanto coniuge, ma separata, del GG
3 (titolare della società mutuataria) e perché nella nota pervenuta dall'istituto di credito nel mese di giugno 2012 nulla è stato detto.
Inoltre (tale circostanza soprattutto ai fini LLultimo motivo), l'iniziativa monitoria è intervenuta dopo che la banca o comunque per essa la cessionaria hanno agito in via esecutiva conseguendo dalla vendita LLimmobile ipotecato nel mutuo una somma pari a circa € 213.000,00.
Da tale comportamento è stata desunta la violazione del dovere di diligenza da parte della banca non consentendo al garante di poter pagare il debito e conseguentemente surrogarsi nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale.
1.5. La cessionaria ha resistito all'impugnazione deducendone per certi versi l'infondatezza e per altri anche l'inammissibilità (avendo, a suo giudizio, la controparte introdotto questioni nuove rispetto al primo giudizio). ha comunque spiegato anche appello incidentale condizionato con cui, chiaramente Controparte_1 nell'ipotesi di accoglimento delle doglianze avversarie, ha riproposto, non avendo sul punto il primo giudice preso posizione, la questione del difetto di legittimazione della per quanto concerne la Pt_1
domanda di nullità della fideiussione perché in contrasto con la normativa antitrust.
Rigettata l'istanza di inibitoria, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado.
All'esito LLudienza del 3 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.1.La controversia in assenza di questioni preliminari, ben può essere sin da subito delibata nel merito.
Giova a tale riguardo evidenziare che il perimetro del thema decidendum è rappresentato unicamente dall'accertamento della validità della garanzia fideiussoria con riguardo alle ipotizzare violazioni degli articoli 1955 cod civ, 1956 cod civ e 1957 cod civ.
Per converso, non hanno costituito argomento di gravame le censure (egualmente articolate in prime cure) sul difetto di competenza e soprattutto sulla fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla cessionaria del credito.
Peraltro, sempre il Tribunale di Pescara ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (lo stesso emesso nei confronti della proposto però dal debitore principale, vale a dire Interaffari Pt_1
snc, nonché dal suo legale nonché garante (in forza di una fideiussione rilasciata lo stesso giorno di quella firmata dall'odierna appellante).
4 La sentenza nei confronti di quegli opponenti non è stata impugnata e pertanto è passata in giudicato.
2.2. Allo stesso tempo, poi, può ritenersi non impugnato il capo della sentenza di prime cure che si è diffusamente soffermato sulla questione della nullità della fideiussione omnibus del 29 settembre
2004.
Ora, se corrisponde al vero che nella decisione impugnata non è stato affrontato il tema (introdotto dalla cessionaria) del difetto di legittimazione della a sollevare la suddetta questione (aspetto Pt_1
che come anticipato ha formato oggetto del gravame incidentale condizionato), risulta tuttavia altrettanto indubbio (dalla lettura LLampia motivazione resa) che sono stati esclusi profili di nullità assoluta della garanzia e che delle clausole inserite nello schema ABI l'unica sulla quale è possibile soffermare l'attenzione è quella di rinunzia contenuta all'art. 6 della fideiussione omnibus.
Ciònondimeno, però, la sentenza non ha dichiarato la invalidità parziale del suddetto articolo per violazione della normativa antitrust (e quindi LLart. 101 TUE e L. 287/90) avendo rilevato l'assenza della partecipazione della banca mutuante all'intesa anticoncorrenziale ed assumendo l'assenza di una prova in re ipsa direttamente desumibile anche dal provvedimento emesso dalla AN d'AL.
Tanto considerato, l'appello è infondato, in diritto, oltre che in fatto e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
3.1.I primi due motivi (in quanto strettamente connessi fra loro) possono essere vagliati congiuntamente ed a tal fine merita osservare quanto segue.
Secondo la prospettazione LLappellante la deroga (peraltro oggetto di specifica sottoscrizione) rispetto a quanto previsto dall'art. 1957 cod civ non può trovare applicazione per due ragioni essenziali;
innanzitutto, perché non è stata proposta alcuna istanza nei propri confronti nel termine di sei mesi;
in secondo luogo, poiché è decorso un considerevole lasso di tempo tra la comunicazione LLavvenuto recesso e l'iniziativa monitoria.
Orbene, né l'uno né tanto meno l'altro profilo di doglianza risultano fondati per una molteplicità di ragioni.
La giurisprudenza di legittimità è oramai concorde nel ritenere, seppur con arresti assai risalenti nel tempo, ma che non risultano contraddetti da decisioni di segno contrario, che “…..la giurisprudenza di questa corte (a partire da Cass. Sez. Un. 25.10.1979 n. 5572) ritiene che l'art. 1957 I comma, nell'imporre al creditore l'onere di richiedere giudizialmente entro sei mesi al debitore principale
l'adempimento LLobbligazione garantita dal fideiussore, pena la decadenza del diritto verso quest'ultimo, si riferisce all'obbligazione solidale;
in tal caso tuttavia, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori
5 solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione. In effetti, imporre al creditore che, come nella specie, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi sulla solidarietà obbligatoria passiva, abbia tempestivamente proposto le sue istanze nei confronti del fideiussore e le abbia continuate con diligenza, l'ulteriore onere di agire, prima della scadenza del termine fissato dall'art. 1957, anche nei confronti del debitore principale, significherebbe costringere il medesimo creditore, in evidente e non giustificato contrasto con i principi sulla solidarietà passiva, a proporre le sue istanze, e continuarle con diligenza nei confronti di entrambi gli obbligati in solido, anche nel caso in cui, per la dubbia solvibilità del debitore principale, egli non abbia alcun interesse a farlo. Nè tale interpretazione contrasta con la ratio della norma, individuata nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti ed alla sorte della sua obbligazione, e possa essere pregiudicato per ciò che attiene al suo rapporto con il debitore principale” (cfr Cass Civ, Sez I, 1.7.1995 n. 7345).
In altri termini, correttamente declinando l'indirizzo interpretativo della S.C., vertendosi (quanto al vincolo obbligatorio esistente tra debitore principale e garante) in un'ipotesi di obbligazione solidale, ai fini LLoperatività LLart. 1957 cod civ è sufficiente che l'istanza (sulle cui coordinate giuridiche meglio si dirà nel prosieguo) sia indirizzata indifferentemente nei confronti o LLuno oppure LLaltro soggetto obbligato.
La stessa giurisprudenza citata dall'appellante (cfr Cass Civ, Sez III, 21.5.2008 n. 13078) deve ritenersi in effetti pienamente allineata all'interno di tale percorso ermeneutico.
E' sufficiente a tale riguardo, richiamare i seguenti passaggi del percorso motivazionale di quella decisione per comprendere agevolmente come essa si ponga in piena continuità con l'orientamento a cui si è fatto cenno.
Ed infatti, è stato rilevato che “…la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore
"a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza LLonere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n. 7345/95, in motivazione);azione che d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass., s.u., n.5572/79, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva).
Tale tesi va senz'altro condivisa” ed ancora “…questa corte ha recentemente affermato che la clausola di pagamento a prima richiesta o altra equivalente, se inserita in un contratto nel quale sia
6 escluso che il debitore principale possa chiedere al garante di opporre al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto fondamentale e sia altresì escluso che possa opporle al garante successivamente al pagamento da questo effettuato, "costituisce una chiara deroga all'accessorietà LLobbligazione di garanzia assunta dalla società assicuratrice e ne sancisce l'autonomia rispetto all'obbligazione principale" (così Cass., n. 903 del 2008).Anche secondo tale impostazione, dunque, ove le parti abbiano tuttavia fatto riferimento nel contratto all'art. 1957 c.c., dettato in tema di fideiussione, il rispetto del termine di decadenza da parte del creditore deve ritenersi osservato con la semplice richiesta di pagamento effettuata, entro quel termine, al garante”.
3.1.2.Dall'esame dei principi di diritto sopra citati è possibile trarre le ulteriori considerazioni conclusive:
- nelle fideiussioni con la clausola del pagamento a prima richiesta ai fini di scongiurare la decadenza prevista dall'art. 1957 cod civ è sufficiente che la domanda di pagamento venga rivolta dal creditore anche nei confronti del solo debitore principale;
- quanto alle caratteristiche di tale richiesta (come peraltro già chiarito da questo ufficio in altri arresti)
è ben possibile che si sia trattato di una semplice istanza inviata stragiudizialmente senza quindi la necessità che si sia concretizzata con la proposizione di una domanda giudiziale;
- la giurisprudenza anche di merito successiva e certamente più recente ha aderito a tale modello interpretativo avendo stabilito (così come in effetti riportato dalla stessa parte appellata nei rispettivi scritti difensivi) che “La clausola con cui il garante si impegna a soddisfare il creditore 'a semplice richiesta' o entro un tempo predeterminato va interpretata come deroga pattizia alla forma con cui
l'istanza entro il termine di cui all' art. 1957 c.c. deve essere presentata;
tale clausola è stata ritenuta dalla AN d'AL perfettamente legittima perché strumentale al corretto funzionamento del sistema economico, rispetto al quale l'erogazione del credito è funzionale” (cfr Corte Appello
Venezia, 10.10.2023 n. 1983);
- ed ancora (ancorchè riferito al contratto autonomo di garanzia, ma il principio può agevolmente estendersi anche alla fideiussione) “Nel contratto autonomo di garanzia, se le parti convengono il pagamento a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Per evitare quindi la decadenza è ritenersi sufficiente la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento” (cfr Corte Appello Milano, Sez I, 3.2.2023 n. 386);
3.1.3. Si tratta, a questo punto, di trasfondere tali considerazioni all'interno della vicenda che ci occupa così da addivenire alla soluzione del caso.
7 La fideiussione del 29 settembre 2004 contiene all'art. 7 la clausola relativa al pagamento a semplice prima richiesta.
In data 19 gennaio 2010, l'allora AN LLIA (cfr doc 10 delle produzioni di parte appellata relativa al fascicolo di primo grado) ha comunicato alla la risoluzione dal rapporto di Parte_2 mutuo invitando al saldo LLesposizione debitoria maturata.
Ne deriva quindi l'idoneità di tale comunicazione a soddisfare il requisito LListanza richiesta ai fini LLapplicazione del regime derogatorio disciplinato dall'art. 1957 cod civ.
Peraltro alcuna specifica contestazione è stata sollevata circa il rispetto del termine semestrale.
3.2. Ulteriore profilo di doglianza ha poi riguardato il lasso di tempo intercorso tra l'invio al debitore della suddetta nota e l'iniziativa monitoria nei confronti del garante.
L'assunto invero non persuade e di conseguenza non può essere condiviso.
Innanzitutto, risponde al vero che tale aspetto è stato introdotto per la prima volta soltanto con l'atto di appello non essendovi traccia della questione nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Ad ogni buon conto, volendo superare tale profilo (certamente destinato a riverberare conseguenze in termini di inammissibilità del motivo), resta il fatto che la censura si appalesa altresì infondata anche nel merito.
L'art. 1957 cod civ prevede ai soli fini della decadenza della garanzia che l'istanza sia intervenuta nel termine semestrale.
Non è previsto alcun ulteriore limite temporale sicchè è lecito ritenere, applicando in tal caso i principi di ordine generale, che l'azione per il recupero del credito intervenga nel termine prescrizionale ordinario di dieci anni.
Orbene, al di là del fatto che alcuna censura è stata sollevata sul punto, risulta indubbio che l'iniziativa monitoria (risalente all'anno 2019), sia intervenuta nel rispetto di tale termine.
L'effetto che ne consegue è chiaramente il rigetto dei primi due motivi.
3.3.1. A non diverse conclusioni, seppure chiaramente mediante un diverso percorso argomentativo, deve pervenirsi per quanto concerne il terzo motivo con cui l'appellante ha, in definitiva, lamentato la violazione LLart. 1956 cod civ perché la banca ha concesso il credito (ovvero il mutuo) senza alcuna specifica autorizzazione del garante.
Anche in tal caso, si tratta di svolgere considerazioni che investono sia il profilo in diritto che quello in fatto.
8 Sul primo versante, è d'uopo considerare che in giurisprudenza, seppur con un arresto risalente nel tempo, ma che non risulta essere stato superato di pronunzie di segno contrario, è stato stabilito che
“In tema di fideiussione per obbligazioni future, l'art. 1956 cod. civ., facendo applicazione specifica dei principi di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., prende in considerazione l'ipotesi nella quale, successivamente alla prestazione della garanzia, sopravvenga un notevole aumento delle difficoltà di soddisfacimento, per mutamento della condizione patrimoniale del debitore, e sanziona, con la liberazione del fideiussore, il comportamento del creditore che conceda finanziamento nonostante la conoscenza di tale situazione ed in difetto di autorizzazione del fideiussore medesimo (autorizzazione "speciale", cioè espressamente indirizzata all'assunzione del nuovo credito), fermo però restando il verificarsi di detta liberazione, indipendentemente dall'eventuale autorizzazione del fideiussore, nel caso di sopravvenuto stato di insolvenza (e non di mera difficoltà all'adempimento). Alla stregua del contenuto e della finalità della citata norma, si deve valutare la possibilità di una deroga convenzionale della norma medesima, come quando il fideiussore si impegni a tenersi direttamente al corrente delle condizioni del debitore, dispensando il creditore da ogni Onere al riguardo, con la conseguenza che l'efficacia di tale patto in deroga va subordinata alla sua riferibilità alle operazioni correlate ad una determinata attività esercitata dal sovvenuto, nonché all'esistenza di un interesse del fideiussore all'erogazione, giustificativo LLaccollo dei rischi inerenti al controllo di quelle condizioni del debitore (ad esempio, trattandosi di amministratore o socio "sovrano" di società), e va comunque esclusa quando il creditore conceda il finanziamento con la consapevolezza LLimpossibilità del debitore ad adempiere, agendo così coscientemente a danno del fideiussore (atteggiamento da valutarsi alla luce delle circostanze del caso concreto e della qualità del creditore;
nella specie, una banca)” (cfr Cass
Civ. Sez. I. 20.7.1989 n. 3387).
Costituisce principio altrettanto granitico in giurisprudenza che “Nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'articolo 1956 del Cc, di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. Tale onere, peraltro, non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (cfr Cass Civ. Sez I, 30.6.2023 n. 18578).
Trattasi di un opzione ermeneutica che si allinea pienamente (non discostandosene) nel solco già in precedenza tracciato sempre dalla S.C. secondo cui “Nella fideiussione per obbligazione futura,
9 l'onere del creditore, previsto dall'articolo 1956 del Cc, di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando
l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. Tale onere, peraltro, non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (cfr Cass Civ, Sez. I, 24.11.2022 n. 34685).
Cercando allora di fare opera di sintesi del pensiero giurisprudenziale è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive.
Il perimetro LLonere probatorio posto a carico del garante/fideiussore si estende sino al punto di fornire la prova del peggioramento della situazione patrimoniale successivamente alla fideiussione.
L'asse del discorso si sposta sull'individuazione delle coordinate giuridiche della nozione di aggravamento o peggioramento della condizione patrimoniale del debitore.
Anche su questo aspetto specifico giunge in aiuto la posizione assunta dalla giurisprudenza che, nella sentenza da ultimo citata, ha chiarito che “In vero, affinché si possa ritenere che le condizioni patrimoniali del debitore garantito conosciute dal creditore fossero divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, è necessario dimostrare che il creditore fosse a conoscenza di una condizione del debitore che ingenerasse il fondato timore che questi potesse divenire insolvente (Cass. 11772/2002), condizione di diversa e ben più complessa consistenza dalla mera circostanza che i conti correnti del garantito presentassero un saldo negativo” (cfr parte motiva sentenza da ultimo citata).
Di recente, infine, è stato stabilito che “La banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo LLaumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune
o può presumersi tale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore)” (cfr Cass Civ. Sez III, 17.7.2023 n. 20713).
10 3.3.2.Tali principi devono essere quindi trasfusi all'interno della vicenda che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
Risulta incontroverso che nel periodo in cui è stato concesso il mutuo la facesse integrante della Pt_1
compagine societaria della rivestendo la qualifica di socio accomandante. Parte_2
Il legale della predetta società (nella veste di socio accomandatario) inoltre è risultato essere Parte_3
, marito, all'epoca della sottoscrizione del mutuo, della
[...] Pt_1
Dalla documentazione prodotta in atti, è infatti risultato che la coppia si è legalmente separata (giusta accordo di negoziazione assistita) nel mese di settembre 2015.
Tali dati essenziali rendono assai arduo in logica, ancor prima che in diritto, sostenere l'assunto della totale inconsapevolezza LLodierna appellata del mutuo sottoscritto.
La documentazione ulteriore a cui è fatto cenno nell'atto di appello al fine di suggerire un diverso inquadramento dei fatti non si è rivelata decisiva a supporto delle ragioni LLappellante.
In altri termini, si vuol significare che non è emersa la prova che il mutuo sia stato concesso in presenza di una condizione tale da rendere difficile il soddisfacimento del credito.
Anzitutto, all'art. 5 del contratto di fideiussione, la si è espressamente impegnata a mantenersi Pt_1
informata sulle condizioni patrimoniali del debitore garantito ed a chiedere, altresì, eventuali informazioni all'istituto di credito.
Nessun dubbio può nutrirsi sulla piena efficacia della clausola che in effetti rientra, come peraltro chiarito anche dalla giurisprudenza, nell'ambito LLautonomia negoziale delle parti e quindi non necessita neppure di una specifica sottoscrizione per iscritto dovendosi escludere la sua natura vessatoria (invero neanche rilevata).
Inoltre, la nota del 28 giugno 2012 della AN LLIA (successiva alla concessione del mutuo), ove correttamente interpretata (attenendosi invero al suo incontroverso contenuto letterale), riporta un generico riferimento a tutte le garanzie prestate dalla evidenziando, a tale riguardo, Pt_1 che l'importo garantito (sia nell'ipotesi di fideiussioni pro quota che in solido) corrisponde (ed è di conseguenza pari ad € 150.000,00) risulta quello indicato nei vari contratti a cui pertanto occorre riportarsi.
E' vero che nella parte finale della nota si fa cenno alla data di scadenza del 22 marzo 2005 tuttavia quand'anche si volesse ritenere che si tratti di una diversa fideiussione rispetto a quella oggetto di causa, resta comunque il dato insuperabile che la nota non esclude in alcun modo l'estensione della garanzia per il contratto di mutuo.
Analogamente, le note della CRIF del 2012 e del 2013 (prodotte in atti) hanno comprovato che a quella data la fosse in ogni caso a conoscenza LLesistenza del contratto di mutuo e quindi Pt_1
11 non solo LLapertura di credito concessa precedentemente in favore di per l'importo Parte_2 complessivo di € 100.000,00.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve ritenersi l'infondatezza del motivo di appello.
3.4. Anche l'ultimo profilo di doglianza è infondato e pertanto non può trovare accoglimento.
La ha lamentato l'errore in cui è (rectius) sarebbe incorso il primo giudice laddove non ha Pt_1 escluso la propria liberazione dall'assunta obbligazione di garanzia per violazione LLart. 1955 cod civ.
In definitiva, l'istituto di credito avrebbe tenuto un comportamento (palesemente contrario ai canoni generali di condotta di diligenza e buona fede) tale da ostacolare la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore verso il debitore.
In questo senso, l'aspetto maggiormente rilevante deve cogliersi nell'esercizio di una pregressa azione esecutiva immobile con aggressione LLimmobile concesso in ipoteca nel 2015 e nell'aver subordinato l'iniziativa monitoria unicamente al non completo soddisfacimento del credito in quella sede.
3.4.1.Chiariti, in tal modo, i termini esatti della questione risulta indispensabile procedere ad un corretto inquadramento, in punto di diritto, della previsione normativa invocata dall'appellante (art
1955 cod civ).
Anche negli arresti più recenti (che hanno dato continuità all'indirizzo interpretativo richiamato nella sentenza impugnata), la giurisprudenza di legittimità è rimasta ancorata all'assunto secondo cui “Il fatto del creditore, rilevante ai sensi LLart. 1955 c.c., non comporta l'automatica liberazione del fideiussore, essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore” (cfr Cass Civ, Sez III, 13.3.2024 n. 6685).
Su tale crinale si è collocata anche la giurisprudenza di merito avendo ribadito che “In tema di fideiussioni, a norma LLart. 1955 c.c., la condotta del creditore rilevante ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inattività bensì deve rappresentare la violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o scaturente dal contratto ed integrante un fatto quanto meno colposo -o comunque illecito- dal quale ne consegua un pregiudizio giuridico e non solo economico il quale deve consistere nella perdita del diritto (di surrogazione ai sensi LLart. 1949 c.c. o di regresso a norma LLart. 1950 c.c.), e non sussistere nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le affievolite capacità satisfattive patrimoniali del debitore”.
12 A difettare nella fattispecie è il comportamento antigiuridico della banca in quanto:
- L'esecuzione immobiliare ha avuto inizio nel 2015 e quindi in un momento certamente successivo alla conoscenza da parte della LLesistenza del debito derivante dal mutuo;
Pt_1
- La prima nota della CRIF risalente al 2012 infatti contiene un esplicito riferimento a tale contratto;
- Sino al mese di settembre 2015, l'appellante è stata sposata con GG AN;
- In seguito agli accordi assunti in sede di separazione è stato costituito in favore della Pt_1 un diritto reale di abitazione sull'immobile oggetto della procedura esecutiva;
- Non vi è traccia (e meno che meno ne è stata fornita la prova nel corso del giudizio) della intenzione della di surrogarsi nei diritti LListituto di credito assumendo, ad esempio, Pt_1
iniziative volte a paralizzare la procedura esecutiva;
Per tali essenziali ragioni, l'appello non può che essere rigettato.
4. In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento LLincarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio LLopera prestata;
Tenuto conto LLopera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 14.083,30 per compensi professionali attenendosi ai Controparte_1 valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da €
260.001 ad € 520.000 con riduzione per l'assenza di questioni di fatto e diritto) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5.Visto l'esito LLappello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 399/23 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della controparte, delle spese del presente grado che liquida in € 14.083,30 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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