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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Rg. n. 1844/2019
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 03/02/2025 ore 13.32
E' comparso, nell'interesse di parte opposta, l'Avv. Mario Rosati, il quale, richiamati integralmente i contenuti dei propri atti difensivi e delle conclusioni ivi rassegnate, insiste per il rigetto dell'opposizione e la condanna ex art. 96 cpc.
Il GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 15.36 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza.
IL GOT
Maria Salvatora Magliona
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona, ha pronunciato, ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1844/2019 R.G.
TRA
Parte_1
[...]
, , rappresentata e difesa dall'Avv. PIETRO
[...] P.IVA_1
MAGRINI, giusta procura in atti, nel cui studio in Foligno, Via Mazzini, 57 è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. MARIO ROSATI, nel cui studio in Tempio Pausania piazza Gallura 3 è elettivamente domiciliato
OPPOSTA
Oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI DELLE PARTI, come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, la Parte_1
[...] Parte_2
[...] evocava in giudizio la convenuta indicata in epigrafe, al fine
[...] di sentir accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoriamente azionata e, per l'effetto, procedere alla revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo per i motivi tutti di cui all'atto di opposizione;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
L'opponente preliminarmente eccepiva l'incompetenza del giudice adito, stante la presenza di una clausola nel contratto di acquisto che stabiliva la competenza esclusiva del Tribunale di Perugia;
nel merito contestava la legittimità delle pretese avanzate da parte opposta chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento dell'opposta, con conseguente condanna della medesima al risarcimento del danno subito che quantificava in €
35.000,00.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando le avverse difese, negando le circostanze ex adverso addotte e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conseguente conferma del decreto opposto e con vittoria di spese e compensi di causa.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e tenuta in decisione in data 03/02/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Preliminarmente deve essere confermato il rigetto dell'eccezione preliminare di incompetenza, per i motivi già esposti nell'ordinanza emessa in data 09.10.2020.
Nel merito ed in termini generali, deve osservarsi come l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova ex art.
3 2697 c.c., incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale,
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (Cass. 2003/6421; 2003/17371), con la conseguenza che l'oggetto del giudizio di opposizione non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (nonchè dei fatti modificativi o estintivi del diritto stesso, eccepiti da parte opponente), con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto (cfr. Cass. civile 2005/15026, 2003/15186,
2002/6663). Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o dalla persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Orbene, nel caso in esame, alla luce della documentazione prodotta dall'opposta e delle risultanze dell'istruttoria, quest'ultima ha senza dubbio fornito compiuta prova del fatto costitutivo della propria pretesa;
la lettera d'ordine, prodotta da parte opposta nel procedimento monitorio, la cui sottoscrizione è avvenuta in Olbia, secondo quanto risulta dalle testimonianze rese in giudizio, e i due documenti allegati alla medesima, ovvero l'allegato n.
1 il preventivo e l'allegato n. 2 il completamento all'ordine, con le indicazioni delle caratteristiche del mezzo ordinato;
nessun modulo contenente le condizioni generali risulta allegato, contrariamente da quanto sostenuto dall'opponente, né dunque alcuna clausola in deroga alla competenza è stata sottoscritta dall'opposto.
4 Risulta, inoltre, documentalmente provato il pagamento da parte dell'opposta della somma di € 25.000,00 a mezzo bonifico del 18.09.2018 e della somma di € 10.000,00 a mezzo bonifico del 15.10.2018, circostanza peraltro non contestata dall'opponente.
Le testimonianze assunte con l'istruttoria svolta hanno altresì confermato - contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente - che il
Pullman ordinato dall'opposta è stato rivenduto nelle medesime condizioni richieste dall'opposta alla società Rossi Viaggi srl, per cui nessun risarcimento può essere riconosciuto alla stessa opponente per spese conseguenti all'asserito inadempimento dell'opposta.
Inoltre, le domande di parte opponente sono risultate prive di fondamento, poiché la non ha fornito prova in ordine agli asseriti Parte_1 danni subiti, ma al contrario parte opposta ha dimostrato che il mezzo è stato addirittura rivenduto ad un prezzo superiore a quello convenuto.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta così provvede:
- Rigetta l'opposizione, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.
480/2019 emesso l'19.09.2019, nell'ambito del procedimento R.G.
947/2019, notificato in data 03.10.2019, e ne dichiara la definitiva esecutorietà.
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese e compensi del giudizio in favore dell'opposta nella misura di € 5.077,00 oltre spese gen. 15%, Cpa e
Iva come per legge.
Tempio Pausania, 03/02/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
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