Sentenza breve 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 09/04/2026, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00689/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00533/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 533 del 2026, proposto da:
Societa' Opus Costruzioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B9FA933331, rappresentata e difesa dall'avvocato Enzo Napolano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ausino S.p.A. Servizi Idrici Integrati, in persona del Legale Rapp.Te pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ermanno Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Rti I.Co.Na. Societa' Cooperativa, Gemis S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento di esclusione dell’offerta della ricorrente dalla procedura di gara per l’affidamento di “Interventi di razionalizzazione della gestione delle pressioni nelle reti di distribuzione della zona sud-occidentale di Cava dè Tirreni (SA)”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, CUP: G79J21015930005-CIG: B9FA933331 bandita dalla Socetà Ausino s.p.a., disposta con verbale del seggio di gara (RUP) del 06/03/2026;
b) del provvedimento di conferma dell’esclusione prot. N. 5632/2026 del 10/03/2026;
c) di ogni atto, preordinati, connesso e conseguenziale a quelli sopra individuati ivi compreso il verbale del 17/03/2025 di ammissione delle Ditte alla valutazione dell’offerta tecnica; nonché, per quanto necessario, per la declaratoria di inefficacia ex art. 121 c.p.a. del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more del presente giudizio, con conseguente declaratoria dell’obbligo di immettere la ricorrente nello svolgimento dei lavori oggetto di affidamento, dichiarandosi la stessa disponibile sin da ora al subentro nello svolgimento dei lavori;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ausino S.p.A. Servizi Idrici Integrati, in persona del Legale Rapp.Te pro tempore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 la dott.ssa GA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Opus Costruzioni S.p.A., rilevante operatore economico del settore, presentava domanda di partecipazione alla procedura di gara indetta da AUSINO S.p.A. - Società per Azioni a capitale interamente pubblico, affidataria del servizio idrico integrato sul territorio di 26 comuni dell’area della Provincia di Salerno.
In sede di compilazione del DGUE, per mero errore materiale, la società ricorrente, nel riquadro relativo all’espressione dell’opzione del subappalto facoltativo, indicava l'intenzione di subappaltare lavori della categoria prevalente – per la quale è qualificata direttamente - nella misura dell'80%, chiaramente eccedente i limiti normativi.
Con verbale del 06/03/2026, si disponeva l'esclusione della Opus Costruzioni S.p.A. proprio in ragione di tale erronea indicazione con la seguente motivazione: “L’operatore economico intende subappaltare a terzi una quota pari all’’80% della categoria prevalente OG6. Pertanto, ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. 36/2023, è nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonchè la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo”.
Con note del 06.03.2026 e del 09.03.2026, la società ricorrente, evidenziando la natura di mero errore materiale della dichiarazione resa, e depositando una specifica dichiarazione di volontà di subappalto nei limiti del 49%, chiedeva la riammissione in autotutela e l'attivazione del soccorso istruttorio, al fine di prendere atto della rettifica della percentuale indicata, specificando la reale intenzione di subappalto, nel pieno rispetto della normativa vigente.
Con provvedimento, n. 5632/2026 del 10/03/2026, si disponeva l’esclusione della ricorrente.
Avverso l’esclusione, disposta con verbale del seggio di gara del 06/3/2026, unitamente al provvedimento n. 5632 del 10/03/2026, insorge la società epigrafata, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzati:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 101 D.LGS. 36/2023) E VIOLAZIONE DELL’ART. 119 D. LGS. 36/2023. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI MASSIMA PARTECIPAZIONE, PROPORZIONALITÀ E DEL FAVOR PARTICIPATIONIS.
Secondo la prospettazione attorea, il provvedimento di esclusione sarebbe illegittimo per violazione dei principi che governano l'istituto del soccorso istruttorio, nonché per un'erronea, ed immotivata, qualificazione dell'errore commesso dalla ricorrente. La stazione appaltante avrebbe errato nel ritenere sussistente la reale volontà di subappaltare l’80% delle lavorazioni della categoria principale, ritenendo inammissibile la rettifica della percentuale di subappalto sul presupposto che ciò costituisca una modifica sostanziale dell'offerta, come tale non emendabile. La parte ricorrente rimarca altresì che l'esclusione automatica per una simile irregolarità costituisce una sanzione sproporzionata e irragionevole e che andava attivato un soccorso procedimentale vero e proprio (del tutto diverso dal soccorso istruttorio vero e proprio, ammissibile anche per l’offerta tecnica ed economica peraltro), che deve ritenersi doveroso quando, a fronte di dichiarazioni discordanti o palesemente erronee, l'impegno dell'operatore economico ad adempiere a tutte le prescrizioni di gara sia comunque desumibile dal complesso della documentazione prodotta.
II. VIOLAZIONE DELL’ART. 119 D LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DEL DISCIPLINARE. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 BIS IN RELAZIONE ALL’ART. 1419 c.c.
Secondo l’assunto attoreo, l’indicazione della percentuale dell’80% di subappalto sarebbe nulla in quanto in contrasto con una norma imperativa e non di un autovincolo della stazione appaltante; e questa clausola doveva essere sostituita di diritto da norme imperativa. La riserva di subappalto non fa parte dell’offerta, ma è una facoltà lasciata al partecipante che, laddove non correttamente esercitata, è sostituita, di diritto, da una norma imperativa.
III. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Secondo la ricostruzione attorea, la stazione appaltante si sarebbe limitata ad affermare la natura sostanziale dell'errore, senza compiere alcuna reale valutazione sulla sua materialità nè sull’effettiva incidenza sul contenuto dell'offerta e sulla volontà negoziale della concorrente.
Resiste in giudizio la parte resistente, mediante deposito di documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, eccepisce profili di inammissibilità e conclude per il rigetto del gravame.
Nell’udienza camerale dell’8 aprile 2026, la causa è introitata per la decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
In rito, va disattesa l’eccezione di inammissibilità, profilata dalla parte resistente nella sua memoria difensiva.
Secondo la prospettazione di parte, il ricorso sarebbe inammissibile, poiché proposto esclusivamente contro i provvedimenti di esclusione e non anche avverso le previsioni del bando, costituendone, a suo dire, l’atto presupposto.
Ed invero, la deduzione non è meritevole di accoglimento, in ragione della carenza di un nesso di presupposizione- conseguenzialità tra gli atti in contestazione.
Nel merito, il gravame è fondato.
La materia del contendere verte sulla legittimità o meno del provvedimento espulsivo, motivato sulla manifestata volontà erronea di subappaltare a terzi una quota pari all’80% della categoria prevalente OG6.
Il problema interpretativo è se la dichiarazione de qua resa dalla ricorrente possa essere sussunta nell’alveo applicativo del mero errore materiale e, come tale rettificabile o quanto meno emendabile mediante soccorso procedimentale.
Lo stato degli atti è chiaro.
La società epigrafata partecipava alla procedura di gara, manifestando, mediante compilazione del DGUE, la volontà di subappaltare a terzi una quota pari all’80% della categoria prevalente OG6.
Con verbale del 06/03/2026, era disposta l'esclusione della società epigrafata.
Con note del 6.03.2026 e del 9.03.2026, la stessa, evidenziando la natura di mero errore materiale della dichiarazione resa e depositando una specifica dichiarazione di volontà di subappalto nei limiti del 49%, chiedeva la riammissione in autotutela.
Con nota del 10.03.2026, di conferma dell’espulsione, si esponeva la seguente motivazione: dall’esame della documentazione di gara è emerso che la quota percentuale dichiarata risulta non conforme alle previsioni di cui all’art. 119 d. lsg. 36/2023 ed all’art. 2.13 del capitolato speciale. L’operatore economico ha richiesto di poter rettificare tale dichiarazione attivando il soccorso istruttorio… la modifica della quota percentuale di subappalto dichiarata costituirebbe un intervento correttivo su un elemento sostanziale e non una mera regolarizzazione formale”.
La lex specialis è inequivoca.
L’art. 2.13 (“Disciplina del subappalto”) del Capitolato dispone che: “L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
L’art. 2.7 (“Subappalto”) recita che: “Ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023, il concorrente indica nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione della volontà di subappaltare, nonché di mancata indicazione delle parti di opere/lavori che si intende subappaltare, il subappalto è vietato. A tal fine i concorrenti dovranno indicare la volontà e le parti di opere/lavori nell'apposita sezione del DGUE. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime”.
Il referente normativo è l’art. 101 del codice dei contratti pubblici, di cui al d. Lgs. 36 del 2023.
I commi 1 e 2 disciplinano il soccorso istruttorio, statuendo che “salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:
a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.
2. L’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara”.
Il comma 3 regolamenta il soccorso procedimentale, così statuendo: “La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica”.
Il comma 4 disciplina la rettifica d’ufficio, sancendo che: “Fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato”.
La previsione normativa scandisce, segnatamente, tipologie ben diverse di meccanismi sananti, variamente enucleate nei loro tratti distintivi e qualificanti.
Il soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara.
Il soccorso sanante (comma 1 lettera b) consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa, con il limite dell’irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili.
Il soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3) o procedimentale abilita la stazione appaltante o l’ente concedente a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione nonchè a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto, strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio, di apportarvi qualunque modifica.
Il soccorso correttivo o rettifica (comma 4), a differenza delle altre ipotesi, prescinde dall’iniziativa e dall’impulso della stazione appaltante o dell’ente concedente (sicché non si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell’anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica.
La giurisprudenza è chiara nell’interpretare la norma de qua in maniera rigorosa, scandendo, segnatamente, tre tipologie ben diverse di meccanismi sananti, variamente enucleate nei loro tratti distintivi e qualificanti.
In relazione alle figure di soccorso integrativo e sanante, assume che, in sede di gara pubblica, non è consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità; ciò in quanto, nell'ambito del settore dell'evidenza pubblica, non può essere in alcun modo pregiudicato il principio della par condicio fra i concorrenti (Consiglio di Stato, sez. III, 05/08/2025, n.6905).
Si evidenzia che il soccorso istruttorio non trova applicazione a fronte di un dato dell'offerta tecnica - direttamente rilevante per la sua valutazione - oggettivamente non espresso dalla concorrente e intrinsecamente non determinabile, perchè avrebbe l'effetto di consentire di incidere ex post sul contenuto dell'offerta stessa, in violazione dell'art. 83, comma 9, d.lg. n. 50 del 2016 (Consiglio di Stato, sez. III, 11/07/2025, n.6091).
Si rimarca che non è, infatti, ammissibile la soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell'offerta (tecnica od economica), atteso che ciò si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti; potendosi invece emendare le carenze o le irregolarità, che attengano all’allegazione dei requisiti di ordine generale, soggettivamente appartenenti all'operatore economico in quanto tale; non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale, atte a strutturare i termini dell'offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l'esecuzione delle prestazioni messe a gara (Consiglio di Stato, sez. V, 23/05/2025, n.4526).
Per ciò che concerne il soccorso correttivo o rettifica di errori materiali e refusi, assume che la stessa sia circoscritta alle sole ipotesi in cui l'effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell'offerta.
Stabilisce, infatti, la possibilità che la stazione appaltante corregga gli errori materiali inficianti l'offerta, a condizione che l'effettiva volontà negoziale dell'impresa partecipante alla gara sia individuabile in modo certo nell'offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa giungere a esiti univoci circa la portata dell'impegno ivi assunto; in altri termini, la ricerca della volontà dell'offerente ben può consistere anche nell'individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta.
L'errore materiale direttamente emendabile è infatti solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e ictu oculi dal contesto stesso dell'atto, e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà, che deve risultare agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (Cons. Stato, 358 del 2024; Cons. Stato, V, 5 aprile 2022, n. 2529; III, 24 febbraio 2020, n. 1347; VI, 2 marzo 2017, n. 978; Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2022, n. 8481; Consiglio di Stato, V, 24 agosto 2021, n. 6025; V, 2 agosto 2021, n. 5638; V, 26 gennaio 2021, n. 796; III, 9 dicembre 2020, n. 7758).
La giurisprudenza sottolinea, dunque, che alla rettifica vi si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenze estranee, rispetto a quanto formulato, o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerta (Consiglio di Stato, V, n. 7752/2020).
Tutto questo, al fine di non creare una inammissibile manipolazione e una variazione postuma dei contenuti: l’interpretazione da adottare è pertanto ammissibile se priva di sforzi ricostruttivi e interpretativi e caratterizzata da oggettività ed immediatezza (Consiglio di Stato, sez. III; 9 dicembre 2020, n. 7758).
In relazione al soccorso procedimentale, la giurisprudenza stabilisce che lo stesso consiste nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a consentire l'interpretazione della sua offerta e a ricercare l'effettiva volontà dell'offerente superando le eventuali ambiguità dell'offerta, ciò fermo il divieto di integrazione dell'offerta, senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essa assunta (Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2022, n. 8481).
Più in particolare, si assume che questo peculiare istituto abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica” (Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).
Le ricostruzioni giurisprudenziali rimarcano che certamente non possono essere apportate correzioni nell’offerta medesima, atteso che puntualizzazioni di elementi dell’offerta non possono tradursi in un’operazione di integrazione o modificazione postuma dell'offerta (Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680); che, nel caso di incompletezza e indeterminatezza dell’offerta, è esclusa la possibilità di ricorso al cd. soccorso istruttorio” (Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2023, n. 1482); mentre il soccorso procedimentale è in linea teorica attivabile anche sulle offerte tecniche ed economiche.
Tutto questo a condizione che l’errore sia sempre, non solo facilmente individuabile ma anche altrettanto agevolmente emendabile, ossia senza ricorrere ad ausilii esterni (sempre in analogia con la rettifica d’ufficio).
Ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, è incontestabile che trattasi di un errore materiale.
Ma, come emerge dalla complessiva documentazione in atti, l’erronea indicazione della quota percentuale da subappaltare non presenta gli ineludibili tratti dell’evidenza e della riconoscibilità ictu oculi, nei termini giurisprudenzialmente profilati, non potendo essere lo stesso percepito e rilevato immediatamente e ictu oculi dal contesto stesso dell'atto.
Questo porta inevitabilmente ad escluderne la sanabilità mediante il ricorso agli invocati istituti della rettifica d’ufficio nonché del soccorso procedimentale.
Peraltro, la richiesta di rettifica, avanzata dalla società ricorrente, è chiaramente tardiva, essendo avvenuta oltre il limite temporale, legalmente scandito, dell’apertura delle buste.
Stanti queste premesse, ci si trova di fronte ad un errore non sanato.
E quest’ultimo, in quanto tale, non può certamente assurgere a causa di esclusione, ma essere semplicemente relegato a mera condizione di inefficacia del subappalto facoltativo.
In buona sostanza, lo stesso vizia la domanda di subappalto, ma non anche la domanda di partecipazione ad una procedura di gara.
L’unico effetto ascrivibile all’insuscettibilità di emendare un errore materiale è, senza dubbio alcuno, l’impossibilità di ricorrere all’istituto del subappalto, che, perciò solo, diventa inefficace.
Non è, pertanto, condivisibile la deduzione della parte resistente, la quale, nella sua memoria difensiva, rimarca che “l’inequivocabile dichiarazione (resa mediante il DGUE) imponeva, alla odierna deducente, di escludere la ricorrente, atteso che in una procedura di gara, la violazione da parte dell’operatore economico del limite al subappalto nella categoria prevalente fissato dalla lex specialis in conformità con l’articolo 119, comma 1, del Dlgs 36/2023 comporta l’esclusione automatica dell’operatore economico”.
Del resto, la giurisprudenza è inequivoca sul punto.
Secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2020, n. 4252; sez. V, 18 gennaio 2019, n. 471; sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4299; sez. V, 30 giugno 2014 , n. 3288; sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1224), l’eventuale violazione delle norme in materia di subappalto incide soltanto sul divieto di ricorrere al subappalto stesso in fase di esecuzione della commessa, ove il concorrente sia comunque in possesso dei requisiti di qualificazione onde poter eseguire i lavori oggetto di appalto.
Si ritiene che la dichiarazione di subappalto debba contenere anche l’indicazione del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a costui, dei requisiti di qualificazione, ogniqualvolta il ricorso al subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione, potendo essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente disponga autonomamente delle qualificazioni necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara (cfr. Cons. St., sez. V, 21 novembre 2012, n. 5900; id., sez VI, 2 maggio 2012, n. 2508; id., sez. V, 20 giugno 2011, n. 3698).
Si evidenzia che i casi di legittima esclusione del concorrente, autore di una incompleta o erronea dichiarazione di subappalto, sono circoscritti alle sole ipotesi in cui il concorrente stesso risulti sfornito in proprio della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare; mentre negli altri casi gli unici effetti negativi si avrebbero in fase esecutiva, sotto il profilo dell’impossibilità di ricorrere al subappalto come dichiarato (cfr., per tutte, Cons. St., sez. V, 26 marzo 2012, n. 1726; id., sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 6708; id., sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3696).
La giurisprudenza stabilisce che l’irrituale o carente dichiarazione del soggetto concorrente in merito all’esercizio della facoltà di subappalto non avrebbe potuto condurre all’esclusione del raggruppamento dalla procedura; ma, in ossequio alla costante giurisprudenza relativa al cd. subappalto non necessario, alla concentrazione, in chiave esecutiva, degli obblighi prestazionali in capo al concorrente dotato ex se dei necessari requisiti di qualificazione (Cons. Stato, 1959 del 2025).
Stanti queste premesse, il gravame è accolto.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il verbale del 06/3/2026 ed il provvedimento n. 5632 del 10/03/2026.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
GA MA, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA MA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO