Articolo 1 della Legge 16 gennaio 1967, n. 4
Articolo 2
Versione
10 febbraio 1967
Art. 1.
A decorrere dall'anno finanziario 1966 il contributo annuo a favore della Societa' europea di cultura (S.E.C.), con sede in Venezia, previsto dalla legge 22 novembre 1961, n. 1323 , in misura di lire 20 milioni, e' elevato a lire 30 milioni.
Entrata in vigore il 10 febbraio 1967