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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/11/2025, n. 4909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4909 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 4502/2025 promossa da:
Liquidazione Giudiziale (Cf. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Torino, via Montebello n. 15, presso lo studio dell'avv. Andrea Cerutti
( , che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_1 attrice;
contro
(Cf. ; CP_1 C.F._1 convenuto contumace.
Oggetto: revocatoria ex artt. 163 c. 1 CCII ed ex art. 166 c. 1 lett. a) CCII.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “…In via principale
- accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori della
Liquidazione Giudiziale della , ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_2
163 CCII, della vendita al sig. dell'atto di cessione del motoveicolo BMW R CP_1
1250 GS Adventure ABS, targato FD39642, telaio WB10M1108P6H27113;
- conseguentemente condannare il sig. alla restituzione alla Liquidazione CP_1
Giudiziale della del motoveicolo BMW R 1250 GS Adventure Controparte_2
ABS, targato FD39642, telaio WB10M1108P6H27113, autorizzando il Conservatore dei
Registri di auto e motoveicoli competente a trascrivere questo provvedimento esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, ovvero, nel caso in cui il predetto bene sia stato alienato a terzi, condannare il sig al pagamento a favore della Liquidazione Giudiziale CP_1 della l'importo di euro 25.520, pari al controvalore del motociclo Controparte_2 al tempo della vendita in frode ai creditori, ovvero alla diversa somma accertanda in corso di causa, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
In via subordinata
- accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori della
Liquidazione Giudiziale della , ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_2
166, 1° comma, lett. A, CCII, della vendita al sig. dell'atto di cessione del CP_1 motoveicolo BMW R 1250 GS Adventure ABS, targato FD39642, telaio
WB10M1108P6H27113;
- conseguentemente condannare il sig. alla restituzione alla Liquidazione CP_1
Giudiziale della del BMW R 1250 GS Adventure ABS, targato Controparte_2
FD39642, telaio WB10M1108P6H27113, autorizzando il Conservatore dei Registri di auto e motoveicoli competente a trascrivere questo provvedimento esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, ovvero, nel caso in cui il predetto bene sia stato alienato a terzi, condannare il sig al pagamento a favore della Liquidazione Giudiziale della CP_1 [...]
l'importo di euro 25.520, pari al controvalore del motociclo al tempo Controparte_2 della vendita in frode ai creditori, ovvero alla diversa somma accertanda in corso di causa, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
In via di gradato subordine
- accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori della
Liquidazione Giudiziale della , ai sensi e per gli effetti degli artt. Controparte_2
2901 c.c. e 165 CCII., della vendita al sig. dell'atto di cessione del motoveicolo CP_1
BMW R 1250 GS Adventure ABS, targato FD39642, telaio WB10M1108P6H27113;
- conseguentemente condannare il sig. alla restituzione alla Liquidazione CP_1
Giudiziale della del BMW R 1250 GS Adventure ABS, targato Controparte_2
FD39642, telaio WB10M1108P6H27113, autorizzando il Conservatore dei Registri di auto e motoveicoli competente a trascrivere questo provvedimento esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, ovvero, nel caso in cui il predetto bene sia stato alienato a terzi, condannare il sig al pagamento a favore della Liquidazione Giudiziale della CP_1 [...]
l'importo di euro 25.520, pari al controvalore del motociclo al tempo Controparte_2
2 della vendita in frode ai creditori, ovvero alla diversa somma accertanda in corso di causa, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
In ogni caso con condanna della convenuta alla rifusione degli onorari e delle spese di lite, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, alla cassa di previdenza e all'iva.”.
MOTIVAZIONE
1. Le domande attoree hanno ad oggetto la dichiarazione di inefficacia, nei confronti della (con conseguente condanna alla restituzione in Controparte_3 natura o per equivalente), dell'atto del 18/05/2023 con cui la in bonis -circa 30 Parte_1 giorni prima rispetto all'apertura della liquidazione giudiziale (cfr. doc. 2 fasc. att.)- ha trasferito a la proprietà del motociclo modello BMW R 1250 GS Adventure CP_1
ABS, targato FD39642, telaio WB10M1108P6H27113 (cfr. “Cronologico proprietà” di cui al doc. 4 fasc. att.).
Più precisamente, parte attrice:
- in via principale, ha chiesto la dichiarazione di inefficacia dell'atto traslativo del
18/05/2023 ai sensi dell'art. 163 c. 1 CCII, sostenendo “la sostanziale gratuità della vendita intervenuta tra le parti” (cfr. cit. p. 4);
- in via subordinata, ha chiesto la dichiarazione di inefficacia dell'atto traslativo del
18/05/2023 ai sensi dell'art. 166 c. 1 lett. a) CCII, in ragione della “notevolissima sproporzione tra il valore del Motociclo e il prezzo di vendita, evidentemente superiore al 25% fissato dall'art. 166, 1° comma, lett. a, CCII” (cfr. cit. p. 4);
- in via ulteriormente subordinata, ha chiesto la revocatoria ordinaria ex artt. 165 CCII e
2901 Cc.
, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio, CP_1 sicché, nell'ambito del decreto ex art. 171 bis Cpc del 26/05/2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza del 22/10/2025, la scrivente Giudice, fatte precisare le conclusioni e fatta discutere la causa ex art. 281 sexies Cpc, ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c. 3 Cpc.
2. Sulla domanda di inefficacia ex art. 163 c. 1 CCII.
3 2.1. In punto di diritto, va premesso che, ai sensi dell'art. 163 c. 1 CCII, “sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”.
La norma, contenente una disciplina analoga a quella dell'abrogato art. 64 L. Fall., prevede un'ipotesi di inefficacia ex lege degli atti computi dal debitore soggetto a liquidazione giudiziale, subordinata alla sussistenza di due requisiti: il requisito temporale, consistente nel compimento dell'atto nel “periodo sospetto” (coincidente con il periodo successivo al deposito della domanda cui segue l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori); e l'ulteriore requisito della gratuità dell'atto posto in essere dal debitore.
2.1. Nel caso di specie, la Liquidazione Giudiziale ha sostenuto che l'atto Parte_1 traslativo del 18/05/2023 sarebbe inefficace ex art. 163 c. 1 CCII, sussistendo tanto il requisito temporale richiesto dalla norma [poiché l'atto è stato compiuto “nell'imminenza dell'apertura della Liquidazione Giudiziale” (cfr. cit. p. 3), dichiarata con sentenza del
Tribunale di Torino n. 123/2023 depositata il 5/07/2023 (cfr. doc. 2 fasc. att.)], quanto il requisito della non onerosità dell'atto, stante “la sostanziale gratuità della vendita intervenuta tra le parti” (cfr. cit. p. 4).
Più precisamente, secondo l'attrice, la vendita del motociclo di cui è causa, al prezzo di
€ 4.500,00 (cfr. schede contabili di cui al doc. 4 fasc. att. p. 131), dissimulerebbe “un atto a titolo gratuito … affetto da nullità”, stante il carattere “chiaramente simbolico” del corrispettivo
[“se si tiene conto del prezzo di acquisto di euro 25.520,00 mese di aprile 2023” Parte_2
(cfr. cit. p. 2; doc. 7 fasc. att. p. 100)], peraltro neppure versato “alla luce degli accertamenti svolti dalla curatela” (cfr. cit. p. 4), e dovendo aversi riguardo alla causa concreta del contratto
(come enunciato dalla Cass. 23140/2020, citata dall'attrice nell'atto di citazione).
Ritiene il Tribunale che la tesi attorea non possa trovare accoglimento, atteso che:
- se è vero che il Curatore fallimentare che agisce per richiedere l'accertamento della simulazione di un atto posto in essere dal fallito al momento in cui era in bonis, al fine della ricostruzione delle preesistenti garanzie patrimoniali e del (migliore) soddisfacimento dei crediti ammessi, cumula, con la rappresentanza del fallito, anche la legittimazione che la legge attribuisce ai creditori del simulato alienante ex art. 1416, c. 2 Cc, con la conseguenza che, agendo egli come "terzo", può fornire la prova della simulazione, ai sensi dell'art. 1417
4 Cc, anche mediante testimoni e presunzioni (cfr. Cass. 26528/2025; Cass. 23318/2012;
Cass. 14481/2005; Cass. 508/2002; Cass. 3102/2002);
- è pur vero che, nel caso di specie, gli elementi presuntivi allegati dalla Liquidazione
Giudiziale non possono ritenersi inidonei a dimostrare la simulazione invocata, Parte_1 tenuto conto:
✓ che l'allegazione attorea concernente il mancato pagamento del prezzo risulta contraddetta dalle schede contabili depositate, che riportano un pagamento pari a €
4.500,00 del 18/05/2023 da parte di (cfr. schede contabili di cui al doc. 4 CP_1 fasc. att., p. 35 e 131);
✓ che l'irrisorietà del corrispettivo pattuito e il compimento dell'atto nel “periodo sospetto” non sono elementi, di per sé soli, sufficienti ad escludere la sussistenza di un qualche vantaggio patrimoniale in favore del soggetto poi sottoposto alla liquidazione giudiziale, tanto più se si considera che alcun contratto è stato prodotto in giudizio, circostanza che rende particolarmente complessa la ricostruzione dell'effettivo assetto degli interessi concretamente perseguiti dalle parti;
peraltro, ritenere sufficienti tali elementi (compimento dell'atto nel “periodo sospetto” e irrisorietà del corrispettivo/sproporzione tra le prestazioni e) ai fini della revocatoria ex art. 163 c. 1
CCII significherebbe vanificare la portata dell'art. 166 c. 1 CCII, che contempla proprio l'ipotesi di revocatoria degli atti a titolo oneroso compiuti nel “periodo sospetto” e caratterizzati dall'esistenza di una sproporzione (qualificata) tra le prestazioni a carico delle parti.
Ne consegue il rigetto della domanda ex art. 163 c. 1 CCII formulata da parte attrice.
3. Sulla domanda subordinata di inefficacia ex art. 166 c. 1 lett. a) CCII.
3.1. In punto di diritto, l'art. 166 c. 1 lett. a) CCII stabilisce che “sono revocati, salvo che
l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore”.
Ai fini della revocatoria ex art. 166 c. 1 lett. a) CCII deve, dunque, sussistere:
- un requisito oggettivo: deve trattarsi di un atto a titolo oneroso caratterizzato da una sproporzione [la cui entità è determinata in misura fissa (oltre un quarto)] tra la prestazione gravante sul debitore e la controprestazione cui ha diritto;
5 - un requisito temporale: deve trattarsi di atti compiuti nel “periodo sospetto” (coincidente con il periodo successivo al deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore);
- un requisito soggettivo: la conoscenza, da parte del creditore convenuto in revocatoria, dello stato di insolvenza del debitore, cioè della situazione di dissesto in cui versava il debitore al momento del compimento dell'atto (cd. scientia decoctionis); con la precisazione che la sussistenza di tale requisito è presunta, salva la possibilità per il convenuto in revocatoria di superare tale presunzione provando che non conosceva lo stato di insolvenza in cui versava il debitore.
3.2. In applicazione dei suesposti principi di diritto, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda attorea ex art. 166 c. 1 lett. a) CCII debba essere accolta, avendo parte attrice assolto all'onere della prova sulla stessa gravante in ordine al requisito oggettivo e al requisito temporale succitati.
Invero, con riguardo al requisito oggettivo, risulta provata la sproporzione qualificata
(oltre un quarto) tra il valore del motociclo [desumibile dalla fattura di acquisto n. E532 del
23/03/2023 allegata dall'attrice riportane un prezzo di € 23.144,76 oltre Iva pari a € 5.085,25
(cfr. doc. 7 fasc. att., p. 100) e dal ristretto lasso di tempo intercorrente tra detto acquisto e il successivo trasferimento a (intervenuto soli due mesi dopo, il 18/05/2023)] e il CP_1 prezzo di vendita del bene a per soli € 4.500,00 (cfr. schede contabili di cui al CP_1 doc. 4 fasc. att. p. 131).
Quanto al requisito temporale, è circostanza documentale (cfr. “Cronologico Proprietà” di cui al doc. 4 fasc. att.) che l'atto sia stato compiuto in data 18/05/2023 e, dunque, nel
“periodo sospetto”, atteso che l'apertura della liquidazione giudiziale è stata dichiarata con sentenza del Tribunale di Torino n. 123/2023 depositata il 5/07/2023 (cfr. doc. 2 fasc. att.).
Se ne deriva che la domanda revocatoria ex art. 166 c. 1 lett. a) CCII deve essere accolta e, conseguentemente, va dichiarata l'inefficacia dell'atto del 18/05/2023 con cui la in bonis ha trasferito in favore di la proprietà del motociclo Parte_1 CP_1 modello BMW R 1250 GS Adventure ABS, targato FD39642, telaio WB10M1108P6H2711.
4. Quanto all'effetto restitutorio, conseguente all'accoglimento della domanda revocatoria, tenuto conto che dalla visura depositata dalla Liquidazione Giudiziale Parte_1 emerge che il motociclo in oggetto è stato alienato a terzi (cfr. visura PRA di cui al doc. 4
[...] fasc. att.), non potendosi procedere alla restituzione in natura del bene, deve CP_1
6 essere condannato al pagamento in favore della Liquidazione Giudiziale Parte_1 dell'equivalente monetario corrispondente al valore del bene nel momento in cui è uscito dal patrimonio (18/05/2023).
Ai fini della determinazione del controvalore del bene venduto, si osserva che:
- nell'atto di citazione parte attrice ha dedotto un valore di € 25.520,00, “pari al controvalore del mezzo al tempo della vendita da parte della in bonis” CP_2
(18/05/2023) (cfr. cit. p. 4);
- la fattura d'acquisto n. E532 del 23/03/2023, riconducibile al motociclo in oggetto, riporta un prezzo pari a € 28.200,00, di cui imponibile pari a € 23.144,76 + Iva pari a €
5.085,25 (cfr. fattura d'acquisto n. E532 del 23/03/2023 di cui al doc. 7 fasc. att., p. 100).
Ritiene il Tribunale che dalla somma di € 28.200,00 di cui alla fattura del 23/03/2023 debba essere decurtata una percentuale pari al 10%, tenuto conto del lasso di tempo intercorso tra la data di acquisto del motociclo (23/03/2023) e la data di rivendita a CP_1
(18/05/2023) e che il bene in questione, in quanto veicolo a motore, risulta
[...] notoriamente suscettibile di significativo e rapido deprezzamento già immediatamente dopo l'acquisto dipendente sia dal fisiologico degrado d'uso che del rischio generico e specifico connesso al suo utilizzo.
Alla luce di tali dati, e in assenza di ulteriori elementi, l'equivalente monetario corrispondente al valore del motociclo deve essere calcolato in misura pari a € 25.380,00
(pari al prezzo indicato in fattura di € 28.200,00 detratto il 10%).
va, pertanto, condannato a restituire alla Liquidazione Giudiziale CP_1 CP_2 la somma pari a € 25.380,00, oltre interessi come per legge dalla domanda al saldo CP_2
(come richiesti da parte attrice).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta ex art. 91 Cpc e vengono liquidate -in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (rispetto allo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), ridotti del 50% con riferimento alla fase di trattazione/istruzione e alla fase decisionale, tenuto conto del carattere contumaciale della controversia e dell'attività effettivamente svolta- nelle seguenti voci analitiche:
- fase di studio € 919,00 (valore medio);
- fase introduttiva € 777,00 (valore medio);
- fase trattazione/istruttoria € 840,00 (valore minimo);
7 - fase decisionale € 851,00 (valore minimo); per complessivi € 3.387,00 per compenso, oltre a € 264,00 per spese vive (Cu e marca), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara inefficace nei confronti della Giudiziale l'atto del CP_2 Parte_1
18/05/2023 con cui la in bonis ha trasferito in favore di la Parte_1 CP_1 proprietà del motociclo modello BMW R 1250 GS Adventure ABS, targato FD39642, telaio
WB10M1108P6H27113; condanna a restituire alla Liquidazione Giudiziale la CP_1 Parte_1 somma di € 25.380,00, oltre interessi come per legge dalla domanda al saldo;
condanna a rimborsare alla Liquidazione Giudiziale le CP_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 3.387,00 per compenso e € 264,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 14 novembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 4502/2025 promossa da:
Liquidazione Giudiziale (Cf. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Torino, via Montebello n. 15, presso lo studio dell'avv. Andrea Cerutti
( , che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_1 attrice;
contro
(Cf. ; CP_1 C.F._1 convenuto contumace.
Oggetto: revocatoria ex artt. 163 c. 1 CCII ed ex art. 166 c. 1 lett. a) CCII.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “…In via principale
- accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori della
Liquidazione Giudiziale della , ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_2
163 CCII, della vendita al sig. dell'atto di cessione del motoveicolo BMW R CP_1
1250 GS Adventure ABS, targato FD39642, telaio WB10M1108P6H27113;
- conseguentemente condannare il sig. alla restituzione alla Liquidazione CP_1
Giudiziale della del motoveicolo BMW R 1250 GS Adventure Controparte_2
ABS, targato FD39642, telaio WB10M1108P6H27113, autorizzando il Conservatore dei
Registri di auto e motoveicoli competente a trascrivere questo provvedimento esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, ovvero, nel caso in cui il predetto bene sia stato alienato a terzi, condannare il sig al pagamento a favore della Liquidazione Giudiziale CP_1 della l'importo di euro 25.520, pari al controvalore del motociclo Controparte_2 al tempo della vendita in frode ai creditori, ovvero alla diversa somma accertanda in corso di causa, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
In via subordinata
- accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori della
Liquidazione Giudiziale della , ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_2
166, 1° comma, lett. A, CCII, della vendita al sig. dell'atto di cessione del CP_1 motoveicolo BMW R 1250 GS Adventure ABS, targato FD39642, telaio
WB10M1108P6H27113;
- conseguentemente condannare il sig. alla restituzione alla Liquidazione CP_1
Giudiziale della del BMW R 1250 GS Adventure ABS, targato Controparte_2
FD39642, telaio WB10M1108P6H27113, autorizzando il Conservatore dei Registri di auto e motoveicoli competente a trascrivere questo provvedimento esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, ovvero, nel caso in cui il predetto bene sia stato alienato a terzi, condannare il sig al pagamento a favore della Liquidazione Giudiziale della CP_1 [...]
l'importo di euro 25.520, pari al controvalore del motociclo al tempo Controparte_2 della vendita in frode ai creditori, ovvero alla diversa somma accertanda in corso di causa, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
In via di gradato subordine
- accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori della
Liquidazione Giudiziale della , ai sensi e per gli effetti degli artt. Controparte_2
2901 c.c. e 165 CCII., della vendita al sig. dell'atto di cessione del motoveicolo CP_1
BMW R 1250 GS Adventure ABS, targato FD39642, telaio WB10M1108P6H27113;
- conseguentemente condannare il sig. alla restituzione alla Liquidazione CP_1
Giudiziale della del BMW R 1250 GS Adventure ABS, targato Controparte_2
FD39642, telaio WB10M1108P6H27113, autorizzando il Conservatore dei Registri di auto e motoveicoli competente a trascrivere questo provvedimento esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, ovvero, nel caso in cui il predetto bene sia stato alienato a terzi, condannare il sig al pagamento a favore della Liquidazione Giudiziale della CP_1 [...]
l'importo di euro 25.520, pari al controvalore del motociclo al tempo Controparte_2
2 della vendita in frode ai creditori, ovvero alla diversa somma accertanda in corso di causa, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
In ogni caso con condanna della convenuta alla rifusione degli onorari e delle spese di lite, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, alla cassa di previdenza e all'iva.”.
MOTIVAZIONE
1. Le domande attoree hanno ad oggetto la dichiarazione di inefficacia, nei confronti della (con conseguente condanna alla restituzione in Controparte_3 natura o per equivalente), dell'atto del 18/05/2023 con cui la in bonis -circa 30 Parte_1 giorni prima rispetto all'apertura della liquidazione giudiziale (cfr. doc. 2 fasc. att.)- ha trasferito a la proprietà del motociclo modello BMW R 1250 GS Adventure CP_1
ABS, targato FD39642, telaio WB10M1108P6H27113 (cfr. “Cronologico proprietà” di cui al doc. 4 fasc. att.).
Più precisamente, parte attrice:
- in via principale, ha chiesto la dichiarazione di inefficacia dell'atto traslativo del
18/05/2023 ai sensi dell'art. 163 c. 1 CCII, sostenendo “la sostanziale gratuità della vendita intervenuta tra le parti” (cfr. cit. p. 4);
- in via subordinata, ha chiesto la dichiarazione di inefficacia dell'atto traslativo del
18/05/2023 ai sensi dell'art. 166 c. 1 lett. a) CCII, in ragione della “notevolissima sproporzione tra il valore del Motociclo e il prezzo di vendita, evidentemente superiore al 25% fissato dall'art. 166, 1° comma, lett. a, CCII” (cfr. cit. p. 4);
- in via ulteriormente subordinata, ha chiesto la revocatoria ordinaria ex artt. 165 CCII e
2901 Cc.
, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio, CP_1 sicché, nell'ambito del decreto ex art. 171 bis Cpc del 26/05/2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza del 22/10/2025, la scrivente Giudice, fatte precisare le conclusioni e fatta discutere la causa ex art. 281 sexies Cpc, ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c. 3 Cpc.
2. Sulla domanda di inefficacia ex art. 163 c. 1 CCII.
3 2.1. In punto di diritto, va premesso che, ai sensi dell'art. 163 c. 1 CCII, “sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”.
La norma, contenente una disciplina analoga a quella dell'abrogato art. 64 L. Fall., prevede un'ipotesi di inefficacia ex lege degli atti computi dal debitore soggetto a liquidazione giudiziale, subordinata alla sussistenza di due requisiti: il requisito temporale, consistente nel compimento dell'atto nel “periodo sospetto” (coincidente con il periodo successivo al deposito della domanda cui segue l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori); e l'ulteriore requisito della gratuità dell'atto posto in essere dal debitore.
2.1. Nel caso di specie, la Liquidazione Giudiziale ha sostenuto che l'atto Parte_1 traslativo del 18/05/2023 sarebbe inefficace ex art. 163 c. 1 CCII, sussistendo tanto il requisito temporale richiesto dalla norma [poiché l'atto è stato compiuto “nell'imminenza dell'apertura della Liquidazione Giudiziale” (cfr. cit. p. 3), dichiarata con sentenza del
Tribunale di Torino n. 123/2023 depositata il 5/07/2023 (cfr. doc. 2 fasc. att.)], quanto il requisito della non onerosità dell'atto, stante “la sostanziale gratuità della vendita intervenuta tra le parti” (cfr. cit. p. 4).
Più precisamente, secondo l'attrice, la vendita del motociclo di cui è causa, al prezzo di
€ 4.500,00 (cfr. schede contabili di cui al doc. 4 fasc. att. p. 131), dissimulerebbe “un atto a titolo gratuito … affetto da nullità”, stante il carattere “chiaramente simbolico” del corrispettivo
[“se si tiene conto del prezzo di acquisto di euro 25.520,00 mese di aprile 2023” Parte_2
(cfr. cit. p. 2; doc. 7 fasc. att. p. 100)], peraltro neppure versato “alla luce degli accertamenti svolti dalla curatela” (cfr. cit. p. 4), e dovendo aversi riguardo alla causa concreta del contratto
(come enunciato dalla Cass. 23140/2020, citata dall'attrice nell'atto di citazione).
Ritiene il Tribunale che la tesi attorea non possa trovare accoglimento, atteso che:
- se è vero che il Curatore fallimentare che agisce per richiedere l'accertamento della simulazione di un atto posto in essere dal fallito al momento in cui era in bonis, al fine della ricostruzione delle preesistenti garanzie patrimoniali e del (migliore) soddisfacimento dei crediti ammessi, cumula, con la rappresentanza del fallito, anche la legittimazione che la legge attribuisce ai creditori del simulato alienante ex art. 1416, c. 2 Cc, con la conseguenza che, agendo egli come "terzo", può fornire la prova della simulazione, ai sensi dell'art. 1417
4 Cc, anche mediante testimoni e presunzioni (cfr. Cass. 26528/2025; Cass. 23318/2012;
Cass. 14481/2005; Cass. 508/2002; Cass. 3102/2002);
- è pur vero che, nel caso di specie, gli elementi presuntivi allegati dalla Liquidazione
Giudiziale non possono ritenersi inidonei a dimostrare la simulazione invocata, Parte_1 tenuto conto:
✓ che l'allegazione attorea concernente il mancato pagamento del prezzo risulta contraddetta dalle schede contabili depositate, che riportano un pagamento pari a €
4.500,00 del 18/05/2023 da parte di (cfr. schede contabili di cui al doc. 4 CP_1 fasc. att., p. 35 e 131);
✓ che l'irrisorietà del corrispettivo pattuito e il compimento dell'atto nel “periodo sospetto” non sono elementi, di per sé soli, sufficienti ad escludere la sussistenza di un qualche vantaggio patrimoniale in favore del soggetto poi sottoposto alla liquidazione giudiziale, tanto più se si considera che alcun contratto è stato prodotto in giudizio, circostanza che rende particolarmente complessa la ricostruzione dell'effettivo assetto degli interessi concretamente perseguiti dalle parti;
peraltro, ritenere sufficienti tali elementi (compimento dell'atto nel “periodo sospetto” e irrisorietà del corrispettivo/sproporzione tra le prestazioni e) ai fini della revocatoria ex art. 163 c. 1
CCII significherebbe vanificare la portata dell'art. 166 c. 1 CCII, che contempla proprio l'ipotesi di revocatoria degli atti a titolo oneroso compiuti nel “periodo sospetto” e caratterizzati dall'esistenza di una sproporzione (qualificata) tra le prestazioni a carico delle parti.
Ne consegue il rigetto della domanda ex art. 163 c. 1 CCII formulata da parte attrice.
3. Sulla domanda subordinata di inefficacia ex art. 166 c. 1 lett. a) CCII.
3.1. In punto di diritto, l'art. 166 c. 1 lett. a) CCII stabilisce che “sono revocati, salvo che
l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore”.
Ai fini della revocatoria ex art. 166 c. 1 lett. a) CCII deve, dunque, sussistere:
- un requisito oggettivo: deve trattarsi di un atto a titolo oneroso caratterizzato da una sproporzione [la cui entità è determinata in misura fissa (oltre un quarto)] tra la prestazione gravante sul debitore e la controprestazione cui ha diritto;
5 - un requisito temporale: deve trattarsi di atti compiuti nel “periodo sospetto” (coincidente con il periodo successivo al deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore);
- un requisito soggettivo: la conoscenza, da parte del creditore convenuto in revocatoria, dello stato di insolvenza del debitore, cioè della situazione di dissesto in cui versava il debitore al momento del compimento dell'atto (cd. scientia decoctionis); con la precisazione che la sussistenza di tale requisito è presunta, salva la possibilità per il convenuto in revocatoria di superare tale presunzione provando che non conosceva lo stato di insolvenza in cui versava il debitore.
3.2. In applicazione dei suesposti principi di diritto, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda attorea ex art. 166 c. 1 lett. a) CCII debba essere accolta, avendo parte attrice assolto all'onere della prova sulla stessa gravante in ordine al requisito oggettivo e al requisito temporale succitati.
Invero, con riguardo al requisito oggettivo, risulta provata la sproporzione qualificata
(oltre un quarto) tra il valore del motociclo [desumibile dalla fattura di acquisto n. E532 del
23/03/2023 allegata dall'attrice riportane un prezzo di € 23.144,76 oltre Iva pari a € 5.085,25
(cfr. doc. 7 fasc. att., p. 100) e dal ristretto lasso di tempo intercorrente tra detto acquisto e il successivo trasferimento a (intervenuto soli due mesi dopo, il 18/05/2023)] e il CP_1 prezzo di vendita del bene a per soli € 4.500,00 (cfr. schede contabili di cui al CP_1 doc. 4 fasc. att. p. 131).
Quanto al requisito temporale, è circostanza documentale (cfr. “Cronologico Proprietà” di cui al doc. 4 fasc. att.) che l'atto sia stato compiuto in data 18/05/2023 e, dunque, nel
“periodo sospetto”, atteso che l'apertura della liquidazione giudiziale è stata dichiarata con sentenza del Tribunale di Torino n. 123/2023 depositata il 5/07/2023 (cfr. doc. 2 fasc. att.).
Se ne deriva che la domanda revocatoria ex art. 166 c. 1 lett. a) CCII deve essere accolta e, conseguentemente, va dichiarata l'inefficacia dell'atto del 18/05/2023 con cui la in bonis ha trasferito in favore di la proprietà del motociclo Parte_1 CP_1 modello BMW R 1250 GS Adventure ABS, targato FD39642, telaio WB10M1108P6H2711.
4. Quanto all'effetto restitutorio, conseguente all'accoglimento della domanda revocatoria, tenuto conto che dalla visura depositata dalla Liquidazione Giudiziale Parte_1 emerge che il motociclo in oggetto è stato alienato a terzi (cfr. visura PRA di cui al doc. 4
[...] fasc. att.), non potendosi procedere alla restituzione in natura del bene, deve CP_1
6 essere condannato al pagamento in favore della Liquidazione Giudiziale Parte_1 dell'equivalente monetario corrispondente al valore del bene nel momento in cui è uscito dal patrimonio (18/05/2023).
Ai fini della determinazione del controvalore del bene venduto, si osserva che:
- nell'atto di citazione parte attrice ha dedotto un valore di € 25.520,00, “pari al controvalore del mezzo al tempo della vendita da parte della in bonis” CP_2
(18/05/2023) (cfr. cit. p. 4);
- la fattura d'acquisto n. E532 del 23/03/2023, riconducibile al motociclo in oggetto, riporta un prezzo pari a € 28.200,00, di cui imponibile pari a € 23.144,76 + Iva pari a €
5.085,25 (cfr. fattura d'acquisto n. E532 del 23/03/2023 di cui al doc. 7 fasc. att., p. 100).
Ritiene il Tribunale che dalla somma di € 28.200,00 di cui alla fattura del 23/03/2023 debba essere decurtata una percentuale pari al 10%, tenuto conto del lasso di tempo intercorso tra la data di acquisto del motociclo (23/03/2023) e la data di rivendita a CP_1
(18/05/2023) e che il bene in questione, in quanto veicolo a motore, risulta
[...] notoriamente suscettibile di significativo e rapido deprezzamento già immediatamente dopo l'acquisto dipendente sia dal fisiologico degrado d'uso che del rischio generico e specifico connesso al suo utilizzo.
Alla luce di tali dati, e in assenza di ulteriori elementi, l'equivalente monetario corrispondente al valore del motociclo deve essere calcolato in misura pari a € 25.380,00
(pari al prezzo indicato in fattura di € 28.200,00 detratto il 10%).
va, pertanto, condannato a restituire alla Liquidazione Giudiziale CP_1 CP_2 la somma pari a € 25.380,00, oltre interessi come per legge dalla domanda al saldo CP_2
(come richiesti da parte attrice).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta ex art. 91 Cpc e vengono liquidate -in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (rispetto allo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), ridotti del 50% con riferimento alla fase di trattazione/istruzione e alla fase decisionale, tenuto conto del carattere contumaciale della controversia e dell'attività effettivamente svolta- nelle seguenti voci analitiche:
- fase di studio € 919,00 (valore medio);
- fase introduttiva € 777,00 (valore medio);
- fase trattazione/istruttoria € 840,00 (valore minimo);
7 - fase decisionale € 851,00 (valore minimo); per complessivi € 3.387,00 per compenso, oltre a € 264,00 per spese vive (Cu e marca), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara inefficace nei confronti della Giudiziale l'atto del CP_2 Parte_1
18/05/2023 con cui la in bonis ha trasferito in favore di la Parte_1 CP_1 proprietà del motociclo modello BMW R 1250 GS Adventure ABS, targato FD39642, telaio
WB10M1108P6H27113; condanna a restituire alla Liquidazione Giudiziale la CP_1 Parte_1 somma di € 25.380,00, oltre interessi come per legge dalla domanda al saldo;
condanna a rimborsare alla Liquidazione Giudiziale le CP_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 3.387,00 per compenso e € 264,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 14 novembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
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