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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/10/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14276/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14276/2025 V.G. promosso da
(c.f.: , con l'avv. NICOLI CHIARA Parte_1 C.F._1
e c.f.: ), con l'avv. SACCHETTO ELISABETTA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I figli minori (di anni 16) (di anni 14), e (di Persona_1 Persona_2 Persona_3 anni 9) restano affidati in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
I figli, collocati anagraficamente e prevalentemente presso la madre, potranno trascorrere con il padre il fine settimana a settimane alterne, dal sabato – all'uscita da scuola ore 13.00 – fino alla domenica sera alle ore 19.00, garantendo il padre la propria presenza personale.
Trascorreranno, inoltre, con il padre un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, (salvo impegni dei genitori o dei figli che, comunque, dovranno essere comunicati per tempo) dalle ore 18,00 alle 21,00.
1 Quanto alle festività: i genitori concordano - salvo migliore accordo – che i figli trascorreranno con il padre
(garantendo il sig. la propria presenza personale): Parte_1
- festività natalizie: quantomeno 4 giorni, comprendenti di anno in anno il giorno della vigilia o il giorno di Natale;
- festività pasquali: tre giorni, comprendenti il giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni;
- vacanze estive: due settimane – anche non consecutive, in particolare in relazione ad – con esatto periodo Per_3 da concordare entro il 15 maggio di ogni anno;
2. Quanto alla casa familiare, di esclusiva proprietà della sig.ra , resta assegnata alla madre Controparte_1 anche in quanto proprietaria;
resta inteso che tutte le spese e/o bollette relative all'immobile, saranno esclusivamente a carico della stessa.
3. il padre verserà alla madre - stanti i criteri ex art.337 ter co.IV c.c. - a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, e fino alla loro totale indipendenza economica, la somma mensile di €.1.500,00 (ossia €.500,00 per ciascuno dei tre figli), da corrispondere entro e non oltre il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT 100%; CP_1
Le parti concordano inoltre che resterà di esclusiva competenza della madre l'assegno unico universale (o qualsivoglia misura equipollente) in ragione del 100%;
4. le spese non comprese nel mantenimento ordinario verranno suddivise in ragione del 50% ciascuno secondo il protocollo di intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia del 14.07.2016 in uso presso l'intestato Tribunale e che di seguito si trascrive:
Spese per la salute
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati e non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche ed universitarie richieste da istituti privati;
2 II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50 % la madre e del 50% il padre;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui IBAN varrà indicato nella richiesta.
5. il sig. , inoltre, continuerà a farsi carico, fino all'estinzione, del pagamento delle rate del mutuo Parte_1
– cointestato tra le parti - acceso per l'acquisto della casa familiare di proprietà della sig.ra provvedendo CP_1 pertanto ad onorare i ratei mensili di €.530,00 fino alla totale estinzione, senza richiesta alcuna di restituzione nei confronti della sig.ra Il sig. si accolla - sempre quale componente del mantenimento della CP_1 Parte_1 prole - altresì il pagamento della Polizza annuale accesa sullo stesso;
e sempre rinunciando ad ogni pretesa nei confronti della moglie.
La sig.ra provvederà al pagamento della ell'immobile di sua esclusiva proprietà; Controparte_1 Pt_2
6. A fronte degli oneri di cui al punto precedente, la sig.ra dichiara di rinunciare a ulteriori pretese di CP_1 mantenimento, anche per sè; le parti pertanto si dichiarano economicamente indipendenti, e precisano di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
7. Rimane in uso alla sig.ra l'autovettura VW Touran targata FC707FK, rispetto alla quale le parti CP_1 concordano di effettuare il passaggio di proprietà entro la fine dell'anno in corso;
8. per quanto necessario, le parti si obbligano a concedere l'assenso per il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dei figli minori;
-
9. spese legali del presente procedimento integralmente compensate;
3 10. i genitori dichiarano di rinunciare all'ascolto dei figli ultradodicenni in quanto superfluo;
11. I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/07/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
EN UL DA (atto n. 13, Parte II, Serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 09.10.2025.
Il Presidente estensore
CH IO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma
1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14276/2025 V.G. promosso da
(c.f.: , con l'avv. NICOLI CHIARA Parte_1 C.F._1
e c.f.: ), con l'avv. SACCHETTO ELISABETTA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I figli minori (di anni 16) (di anni 14), e (di Persona_1 Persona_2 Persona_3 anni 9) restano affidati in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
I figli, collocati anagraficamente e prevalentemente presso la madre, potranno trascorrere con il padre il fine settimana a settimane alterne, dal sabato – all'uscita da scuola ore 13.00 – fino alla domenica sera alle ore 19.00, garantendo il padre la propria presenza personale.
Trascorreranno, inoltre, con il padre un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, (salvo impegni dei genitori o dei figli che, comunque, dovranno essere comunicati per tempo) dalle ore 18,00 alle 21,00.
1 Quanto alle festività: i genitori concordano - salvo migliore accordo – che i figli trascorreranno con il padre
(garantendo il sig. la propria presenza personale): Parte_1
- festività natalizie: quantomeno 4 giorni, comprendenti di anno in anno il giorno della vigilia o il giorno di Natale;
- festività pasquali: tre giorni, comprendenti il giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni;
- vacanze estive: due settimane – anche non consecutive, in particolare in relazione ad – con esatto periodo Per_3 da concordare entro il 15 maggio di ogni anno;
2. Quanto alla casa familiare, di esclusiva proprietà della sig.ra , resta assegnata alla madre Controparte_1 anche in quanto proprietaria;
resta inteso che tutte le spese e/o bollette relative all'immobile, saranno esclusivamente a carico della stessa.
3. il padre verserà alla madre - stanti i criteri ex art.337 ter co.IV c.c. - a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, e fino alla loro totale indipendenza economica, la somma mensile di €.1.500,00 (ossia €.500,00 per ciascuno dei tre figli), da corrispondere entro e non oltre il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT 100%; CP_1
Le parti concordano inoltre che resterà di esclusiva competenza della madre l'assegno unico universale (o qualsivoglia misura equipollente) in ragione del 100%;
4. le spese non comprese nel mantenimento ordinario verranno suddivise in ragione del 50% ciascuno secondo il protocollo di intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia del 14.07.2016 in uso presso l'intestato Tribunale e che di seguito si trascrive:
Spese per la salute
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati e non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche ed universitarie richieste da istituti privati;
2 II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50 % la madre e del 50% il padre;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui IBAN varrà indicato nella richiesta.
5. il sig. , inoltre, continuerà a farsi carico, fino all'estinzione, del pagamento delle rate del mutuo Parte_1
– cointestato tra le parti - acceso per l'acquisto della casa familiare di proprietà della sig.ra provvedendo CP_1 pertanto ad onorare i ratei mensili di €.530,00 fino alla totale estinzione, senza richiesta alcuna di restituzione nei confronti della sig.ra Il sig. si accolla - sempre quale componente del mantenimento della CP_1 Parte_1 prole - altresì il pagamento della Polizza annuale accesa sullo stesso;
e sempre rinunciando ad ogni pretesa nei confronti della moglie.
La sig.ra provvederà al pagamento della ell'immobile di sua esclusiva proprietà; Controparte_1 Pt_2
6. A fronte degli oneri di cui al punto precedente, la sig.ra dichiara di rinunciare a ulteriori pretese di CP_1 mantenimento, anche per sè; le parti pertanto si dichiarano economicamente indipendenti, e precisano di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
7. Rimane in uso alla sig.ra l'autovettura VW Touran targata FC707FK, rispetto alla quale le parti CP_1 concordano di effettuare il passaggio di proprietà entro la fine dell'anno in corso;
8. per quanto necessario, le parti si obbligano a concedere l'assenso per il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dei figli minori;
-
9. spese legali del presente procedimento integralmente compensate;
3 10. i genitori dichiarano di rinunciare all'ascolto dei figli ultradodicenni in quanto superfluo;
11. I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/07/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
EN UL DA (atto n. 13, Parte II, Serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 09.10.2025.
Il Presidente estensore
CH IO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma
1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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