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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/07/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3529/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria 1 CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Miro Santangelo Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473bis.51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 3529/2025 congiuntamente promosso da:
(C.F. ) con l'avv. PUDDU ELENA presso il cui Parte_1 C.F._1 studio in Indirizzo Telematico ha eletto domicilio e
(C.F. ) con l'avv. FORNER CLAUDIO presso il cui Parte_2 C.F._2 studio in Indirizzo Telematico ha eletto domicilio
Oggetto: modifica (congiunta) condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio: RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Letti gli atti, rilevato che con sentenza n. 9/19 questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, dalla cui unione è nato il figlio in data 21/08/2003, alle Per_1 seguenti condizioni, fra le altre:
rilevato che, successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio sono intervenute circostanze nuove configurate dalle parti come giustificato motivo ex art 473-bis.29 c.p.c. per la revisione delle condizioni regolanti l'assetto familiare consistenti, in particolare, nel raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di nonché nel cambio di lavoro del padre con significativa riduzione dei suoi redditi;
Per_1 dato atto che le parti congiuntamente depositavano ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio alle condizioni sopra interamente riportate, mantenendo invece ferme le ulteriori condizioni;
rilevato che nulla osta all'accoglimento delle modifiche concordate non contrarie né all'ordine pubblico né al buon costume;
tutto ciò premesso, visto l'art. 473bis.51 cpc.
P.Q.M.
dà atto della modifica delle condizioni di divorzio come da accordo sopra specificato, che qui si intendono recepite e omologate;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 21/07/2025
Il Presidente dott. Miro Santangelo
Il Giudice Est. dott.ssa Alessandra Ardito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria 1 CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Miro Santangelo Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473bis.51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 3529/2025 congiuntamente promosso da:
(C.F. ) con l'avv. PUDDU ELENA presso il cui Parte_1 C.F._1 studio in Indirizzo Telematico ha eletto domicilio e
(C.F. ) con l'avv. FORNER CLAUDIO presso il cui Parte_2 C.F._2 studio in Indirizzo Telematico ha eletto domicilio
Oggetto: modifica (congiunta) condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio: RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Letti gli atti, rilevato che con sentenza n. 9/19 questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, dalla cui unione è nato il figlio in data 21/08/2003, alle Per_1 seguenti condizioni, fra le altre:
rilevato che, successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio sono intervenute circostanze nuove configurate dalle parti come giustificato motivo ex art 473-bis.29 c.p.c. per la revisione delle condizioni regolanti l'assetto familiare consistenti, in particolare, nel raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di nonché nel cambio di lavoro del padre con significativa riduzione dei suoi redditi;
Per_1 dato atto che le parti congiuntamente depositavano ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio alle condizioni sopra interamente riportate, mantenendo invece ferme le ulteriori condizioni;
rilevato che nulla osta all'accoglimento delle modifiche concordate non contrarie né all'ordine pubblico né al buon costume;
tutto ciò premesso, visto l'art. 473bis.51 cpc.
P.Q.M.
dà atto della modifica delle condizioni di divorzio come da accordo sopra specificato, che qui si intendono recepite e omologate;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 21/07/2025
Il Presidente dott. Miro Santangelo
Il Giudice Est. dott.ssa Alessandra Ardito