Articolo 36 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 35Articolo 37
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5 maggio 1968
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8 maggio 2010
Art. 36. Comunicazione delle deliberazioni del consiglio

Le deliberazioni del consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sono comunicate nel termine di trenta giorni dalla loro data all'interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede il collegio, nonche' al ((Ministero della giustizia))
Entrata in vigore il 8 maggio 2010