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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1589/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Anita Carughi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 1589/2023 R.G.
promossa da
, P.IVA/C.F. con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1 via Giuseppe Grezar, 14, in persona del dr. , nella sua qualità di Procuratore in Controparte_1 virtù dei poteri al medesimo conferiti giusta procura speciale - Rep. N. 177893 Racc. N. 11776 del
28.04.2022; rappresenta e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'avv. Gennaro
Fiorillo (CF: ), e con questa elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._1 professionale sito in Salerno (SA) alla Piazza S. Francesco D'Assisi nr. 3, PEC:
.salerno.it; Email_1 CP_2
ATTORE-APPELLANTE
contro
, C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_3 C.F._2
e residente in [...]; rappresentato e difeso, nel corso del giudizio di primo grado, dall'avv. Emilio Cascone (CF:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito in C.F._3
Santa Maria la Carità (NA), alla via Ponticelli nr. 46; PEC: Email_2
CONVENUTO-APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 894/2022, pubblicata in data 2/11/2022;
Conclusioni delle parti:
PER : Controparte_4
“Voglia l'On. , ogni contraria azione ed eccezione disattesa, Controparte_5 riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 894/2022, pubblicata in data 02.11.2022, resa dal
Giudice di Pace di Gragnano, dott. Domenico Dente Gattola, non notificata inter-partes, per i motivi di cui al presente atto, e per l'effetto, in rigetto della domanda per accertamento negativo del credito spiegata, in primo grado, dal sig. , sentir accertare e dichiarare Controparte_3 inammissibile la domanda così come introdotta, anche per il ravvisato difetto di giurisdizione ed in ogni caso dichiarare la piena vigenza del diritto di a riscuotere Parte_1 la somma dovuta dal ricorrente a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, presupposta all'iscrizione esattoriale di cui alla cartella n. 07120110016861548000. Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Salvo ogni diritto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11/12/2020, conveniva in giudizio, Controparte_3 innanzi al Giudice di Pace di Gragnano, l' , impugnando la Controparte_6 cartella esattoriale n. 07120110016861548000 dell'importo complessivo di € 688,29, emessa per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativa all'anno 2005 e 2006, notificatagli in data 3/3/2011.
A sostegno dell'opposizione, ritenuta sussistente la giurisdizione dell'adito Giudice di Pace, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale, essendo decorso il relativo termine triennale, tra la data di notifica della suddetta cartella di pagamento e la data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120169032413069000.
Chiedeva, quindi, di dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito oggetto della cartella esattoriale nr. 07120110016861548000, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva in giudizio l' , eccependo, in primo luogo, Controparte_6
l'incompetenza nonché la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore delle Commissioni tributarie. Eccepiva, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente Impositore nonché la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo esattoriale, attesa la carenza di interesse ad agire. Eccepiva, infine, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito,
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, attesa la regolarità della notifica della cartella di pagamento.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito giudice di pace in favore della Commissione tributaria di Napoli;
integrare il contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore;
dichiarare la carenza di interesse ad agire nonché la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, dichiarare inammissibile e infondata la domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. Con sentenza n. 894/2022, depositata il 2/11/2022, il Giudice di Pace di Gragnano, ritenuta sussistente la propria giurisdizione e competenza nonché ammissibile la domanda proposta, qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, riteneva regolare il contraddittorio innanzi a lui instauratosi. Accoglieva, inoltre, la domanda attorea, dichiarando prescritto il credito oggetto della cartella esattoriale sottesa all'estratto di ruolo opposto e condannava l' Parte_1 al pagamento delle spese nei confronti dell'attore, con distrazione in favore del suo
[...] procuratore dichiaratosi antistatario.
4. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1 citazione notificato in data 25.2.2023, eccependo: (i) mancata prescrizione del credito oggetto della cartella esattoriale, attesa l'applicazione, al caso in esame, del relativo termine decennale;
(ii) l'inammissibilità dell'opposizione di primo grado, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo e per la carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc;
(iii) la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore della Commissione tributaria provinciale;
Chiedeva quindi, di dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di pace e l'inammissibilità della domanda proposta, stante la non autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
5. Restava contumace nonostante la regolare citazione a giudizio. Controparte_3
6. All'udienza del 5.10.2023 il Giudice, dichiarata la contumacia di , rinviava il Controparte_3 processo all'udienza del 19.09.2024, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc.
⁎⁎⁎⁎⁎ L'appello proposto da contro la sentenza del di Giudice di Pace di Gragnano n. 894/2022, Pt_2 pubblicata in data 2/11/2022, è in parte fondato, per le ragioni che seguono.
7. Relativamente alla questione attinente al profilo del difetto di giurisdizione, in considerazione del fatto che la cartella esattoriale portata nell' estratto di ruolo opposto ha ad oggetto pretese tributarie
(tassa automobilistica) e, in ogni caso, del suo rilievo potenzialmente assorbente ai fini della decisione sulla controversia occorre precisare quanto segue.
7.1 Al riguardo, il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n.
203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre
1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
La questione relativa al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario non è tuttavia pacifica, essendo stata oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità.
Rilevano, a tal proposito, due principi complementari: per un verso, Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ...). Il processo tributario è annoverabile tra i processi di «impugnazione-merito», in quanto, pur essendo diretto alla pronuncia di una decisione sul merito della pretesa tributaria, postula pur sempre l'esistenza di un atto da impugnare in un termine perentorio e da eliminare dal mondo giuridico (art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992), che sarebbe arduo ricercare quando il debitore intenda far valere fatti estintivi della pretesa erariale maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, come la prescrizione, al solo fine di paralizzare la pretesa esecutiva dell'ente creditore. Neppure si potrebbe individuare l'atto da impugnare nell'estratto di ruolo rilasciato dal della riscossione su richiesta del CP_7 contribuente, la cui impugnazione è stata ammessa per consentire a quest'ultimo di impugnare la cartella di pagamento di cui non abbia avuto conoscenza a causa della invalidità o mancanza della relativa notifica (Cass. SU n. 19704 del 2015, sez. V n. 22507 del 2019). Quando, invece, la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata”.
Per altro verso, Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822 che, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la sussistenza della cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata. A tali conclusioni le Sezioni Unite sono giunte valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n.
546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 DPR n. 602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
La Corte Costituzionale in particolare, ha avuto modo di chiarire, con la suddetta pronuncia, che
“esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. “Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento”.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite dianzi richiamate hanno così delineato il riparto di giurisdizione: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
7.2 Nel caso in esame, la verifica circa l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento n.
07120110016861548000 risulta superflua ai fini della decisione sulla giurisdizione in quanto il
[...]
, nel proprio atto di citazione in primo grado, ha espressamente eccepito la prescrizione CP_3 maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, dallo stesso mai contestata.
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, emerge quindi che, poiché il contribuente ha espressamente contestato la prescrizione intervenuta dopo la notifica delle cartelle di pagamento, la giurisdizione sulla domanda – come correttamente evidenziato dal giudice di pace – spetta al giudice ordinario, per cui il primo motivo di gravame va rigettato.
8. Quanto al merito dell'appello, occorre precisare quanto segue.
Per quanto riguarda l'esame del motivo d'impugnazione attinente al difetto di interesse ad agire, si rileva che l'azione esperita in primo grado dall'odierno appellato va qualificata in termini di autonomo accertamento negativo del credito: ciò in considerazione della circostanza che l'opposizione è stata avanzata nell'anno 2020 ovvero a distanza di molto tempo sia dalla notifica della cartella di pagamento (che risulta pacificamente avvenuta in data 3.3.2011) sia dalla notifica della successiva intimazione di pagamento n. 07120169032413069000 (che, pera quanto riferito dallo stesso opponente nell'atto di citazione del primo gardo di giudizio, è avvenuta nell'anno 2016). L'opposizione è stata quindi avanzata a distanza di molti anni dall'ultimo atto pre-esecutivo del concessionario della riscossione, ovvero in assenza di qualsivoglia imminente iniziativa pre- esecutiva o esecutiva tale da giustificare un'opposizione del contribuente. Ne consegue che il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame che l' ha sollevato sul punto. Pt_2
8.1 In merito, come noto, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ.
27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica
- era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui
a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
8.2 Applicando i menzionati principi di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto, l'azione promossa in primo grado dal va qualificata quale CP_3 accertamento negativo del credito, essendo stato opposto un estratto di ruolo in assenza di attuali iniziative pre-esecutive o esecutive da parte dell' nonché nel quale il ha Pt_2 CP_3 impugnato un estratto di ruolo, dando per pacifica l'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale ad essa sottesa – non può che concludersi, quindi, per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado, rientrando il caso in esame nella seconda delle ipotesi sopra esaminate
(ovvero quella in cui la cartella notificata risulta regolarmente notificata), con l'evidente conseguenza che l'azione esperita innanzi al giudice di pace non era sostenuta dal necessario interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., concretandosi in un'azione di mero accertamento negativo volta a far valere in via di azione la prescrizione, che può invece essere sollevata solo in via di eccezione.
Poiché tale principio permane tutt'oggi valido, non può che concludersi per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado.
Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, potendosi ritenere assorbito qualsiasi ulteriore motivo di gravame.
9. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali
(relativi sia alla questione sulla giurisdizione che a quella sull'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo esattoriale), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Gragnano n. 894/2022, pubblicata il 2/11/2022, dichiara inammissibile la domanda spiegata da in primo grado;
Controparte_3
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 30/12/2024.
Il Giudice
Anita Carughi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Anita Carughi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 1589/2023 R.G.
promossa da
, P.IVA/C.F. con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1 via Giuseppe Grezar, 14, in persona del dr. , nella sua qualità di Procuratore in Controparte_1 virtù dei poteri al medesimo conferiti giusta procura speciale - Rep. N. 177893 Racc. N. 11776 del
28.04.2022; rappresenta e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'avv. Gennaro
Fiorillo (CF: ), e con questa elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._1 professionale sito in Salerno (SA) alla Piazza S. Francesco D'Assisi nr. 3, PEC:
.salerno.it; Email_1 CP_2
ATTORE-APPELLANTE
contro
, C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_3 C.F._2
e residente in [...]; rappresentato e difeso, nel corso del giudizio di primo grado, dall'avv. Emilio Cascone (CF:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito in C.F._3
Santa Maria la Carità (NA), alla via Ponticelli nr. 46; PEC: Email_2
CONVENUTO-APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 894/2022, pubblicata in data 2/11/2022;
Conclusioni delle parti:
PER : Controparte_4
“Voglia l'On. , ogni contraria azione ed eccezione disattesa, Controparte_5 riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 894/2022, pubblicata in data 02.11.2022, resa dal
Giudice di Pace di Gragnano, dott. Domenico Dente Gattola, non notificata inter-partes, per i motivi di cui al presente atto, e per l'effetto, in rigetto della domanda per accertamento negativo del credito spiegata, in primo grado, dal sig. , sentir accertare e dichiarare Controparte_3 inammissibile la domanda così come introdotta, anche per il ravvisato difetto di giurisdizione ed in ogni caso dichiarare la piena vigenza del diritto di a riscuotere Parte_1 la somma dovuta dal ricorrente a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, presupposta all'iscrizione esattoriale di cui alla cartella n. 07120110016861548000. Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Salvo ogni diritto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11/12/2020, conveniva in giudizio, Controparte_3 innanzi al Giudice di Pace di Gragnano, l' , impugnando la Controparte_6 cartella esattoriale n. 07120110016861548000 dell'importo complessivo di € 688,29, emessa per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativa all'anno 2005 e 2006, notificatagli in data 3/3/2011.
A sostegno dell'opposizione, ritenuta sussistente la giurisdizione dell'adito Giudice di Pace, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale, essendo decorso il relativo termine triennale, tra la data di notifica della suddetta cartella di pagamento e la data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120169032413069000.
Chiedeva, quindi, di dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito oggetto della cartella esattoriale nr. 07120110016861548000, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva in giudizio l' , eccependo, in primo luogo, Controparte_6
l'incompetenza nonché la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore delle Commissioni tributarie. Eccepiva, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente Impositore nonché la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo esattoriale, attesa la carenza di interesse ad agire. Eccepiva, infine, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito,
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, attesa la regolarità della notifica della cartella di pagamento.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito giudice di pace in favore della Commissione tributaria di Napoli;
integrare il contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore;
dichiarare la carenza di interesse ad agire nonché la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, dichiarare inammissibile e infondata la domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. Con sentenza n. 894/2022, depositata il 2/11/2022, il Giudice di Pace di Gragnano, ritenuta sussistente la propria giurisdizione e competenza nonché ammissibile la domanda proposta, qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, riteneva regolare il contraddittorio innanzi a lui instauratosi. Accoglieva, inoltre, la domanda attorea, dichiarando prescritto il credito oggetto della cartella esattoriale sottesa all'estratto di ruolo opposto e condannava l' Parte_1 al pagamento delle spese nei confronti dell'attore, con distrazione in favore del suo
[...] procuratore dichiaratosi antistatario.
4. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1 citazione notificato in data 25.2.2023, eccependo: (i) mancata prescrizione del credito oggetto della cartella esattoriale, attesa l'applicazione, al caso in esame, del relativo termine decennale;
(ii) l'inammissibilità dell'opposizione di primo grado, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo e per la carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc;
(iii) la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore della Commissione tributaria provinciale;
Chiedeva quindi, di dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di pace e l'inammissibilità della domanda proposta, stante la non autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
5. Restava contumace nonostante la regolare citazione a giudizio. Controparte_3
6. All'udienza del 5.10.2023 il Giudice, dichiarata la contumacia di , rinviava il Controparte_3 processo all'udienza del 19.09.2024, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc.
⁎⁎⁎⁎⁎ L'appello proposto da contro la sentenza del di Giudice di Pace di Gragnano n. 894/2022, Pt_2 pubblicata in data 2/11/2022, è in parte fondato, per le ragioni che seguono.
7. Relativamente alla questione attinente al profilo del difetto di giurisdizione, in considerazione del fatto che la cartella esattoriale portata nell' estratto di ruolo opposto ha ad oggetto pretese tributarie
(tassa automobilistica) e, in ogni caso, del suo rilievo potenzialmente assorbente ai fini della decisione sulla controversia occorre precisare quanto segue.
7.1 Al riguardo, il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n.
203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre
1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
La questione relativa al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario non è tuttavia pacifica, essendo stata oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità.
Rilevano, a tal proposito, due principi complementari: per un verso, Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ...). Il processo tributario è annoverabile tra i processi di «impugnazione-merito», in quanto, pur essendo diretto alla pronuncia di una decisione sul merito della pretesa tributaria, postula pur sempre l'esistenza di un atto da impugnare in un termine perentorio e da eliminare dal mondo giuridico (art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992), che sarebbe arduo ricercare quando il debitore intenda far valere fatti estintivi della pretesa erariale maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, come la prescrizione, al solo fine di paralizzare la pretesa esecutiva dell'ente creditore. Neppure si potrebbe individuare l'atto da impugnare nell'estratto di ruolo rilasciato dal della riscossione su richiesta del CP_7 contribuente, la cui impugnazione è stata ammessa per consentire a quest'ultimo di impugnare la cartella di pagamento di cui non abbia avuto conoscenza a causa della invalidità o mancanza della relativa notifica (Cass. SU n. 19704 del 2015, sez. V n. 22507 del 2019). Quando, invece, la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata”.
Per altro verso, Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822 che, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la sussistenza della cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata. A tali conclusioni le Sezioni Unite sono giunte valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n.
546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 DPR n. 602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
La Corte Costituzionale in particolare, ha avuto modo di chiarire, con la suddetta pronuncia, che
“esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. “Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento”.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite dianzi richiamate hanno così delineato il riparto di giurisdizione: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
7.2 Nel caso in esame, la verifica circa l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento n.
07120110016861548000 risulta superflua ai fini della decisione sulla giurisdizione in quanto il
[...]
, nel proprio atto di citazione in primo grado, ha espressamente eccepito la prescrizione CP_3 maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, dallo stesso mai contestata.
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, emerge quindi che, poiché il contribuente ha espressamente contestato la prescrizione intervenuta dopo la notifica delle cartelle di pagamento, la giurisdizione sulla domanda – come correttamente evidenziato dal giudice di pace – spetta al giudice ordinario, per cui il primo motivo di gravame va rigettato.
8. Quanto al merito dell'appello, occorre precisare quanto segue.
Per quanto riguarda l'esame del motivo d'impugnazione attinente al difetto di interesse ad agire, si rileva che l'azione esperita in primo grado dall'odierno appellato va qualificata in termini di autonomo accertamento negativo del credito: ciò in considerazione della circostanza che l'opposizione è stata avanzata nell'anno 2020 ovvero a distanza di molto tempo sia dalla notifica della cartella di pagamento (che risulta pacificamente avvenuta in data 3.3.2011) sia dalla notifica della successiva intimazione di pagamento n. 07120169032413069000 (che, pera quanto riferito dallo stesso opponente nell'atto di citazione del primo gardo di giudizio, è avvenuta nell'anno 2016). L'opposizione è stata quindi avanzata a distanza di molti anni dall'ultimo atto pre-esecutivo del concessionario della riscossione, ovvero in assenza di qualsivoglia imminente iniziativa pre- esecutiva o esecutiva tale da giustificare un'opposizione del contribuente. Ne consegue che il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame che l' ha sollevato sul punto. Pt_2
8.1 In merito, come noto, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ.
27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica
- era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui
a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
8.2 Applicando i menzionati principi di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto, l'azione promossa in primo grado dal va qualificata quale CP_3 accertamento negativo del credito, essendo stato opposto un estratto di ruolo in assenza di attuali iniziative pre-esecutive o esecutive da parte dell' nonché nel quale il ha Pt_2 CP_3 impugnato un estratto di ruolo, dando per pacifica l'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale ad essa sottesa – non può che concludersi, quindi, per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado, rientrando il caso in esame nella seconda delle ipotesi sopra esaminate
(ovvero quella in cui la cartella notificata risulta regolarmente notificata), con l'evidente conseguenza che l'azione esperita innanzi al giudice di pace non era sostenuta dal necessario interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., concretandosi in un'azione di mero accertamento negativo volta a far valere in via di azione la prescrizione, che può invece essere sollevata solo in via di eccezione.
Poiché tale principio permane tutt'oggi valido, non può che concludersi per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado.
Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, potendosi ritenere assorbito qualsiasi ulteriore motivo di gravame.
9. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali
(relativi sia alla questione sulla giurisdizione che a quella sull'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo esattoriale), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Gragnano n. 894/2022, pubblicata il 2/11/2022, dichiara inammissibile la domanda spiegata da in primo grado;
Controparte_3
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 30/12/2024.
Il Giudice
Anita Carughi