Articolo 4 della Legge 6 dicembre 1965, n. 1368
Articolo 3
Versione
5 gennaio 1966
Art. 4.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano anche nei confronti dei dipendenti di ruolo in servizio della Azienda autonoma ferrovie dello Stato iscritti all'Opera di previdenza istituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641 e successive modificazioni.
Per il personale di cui al precedente comma la valutazione dei servizi sara' effettuata previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi dal Comitato amministratore della predetta Opera di previdenza in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella da approvarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro.

Entrata in vigore il 5 gennaio 1966