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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/10/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5519/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di ST - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...] (C.f. Parte_1
) ed ivi residente alla contrada Stragolia piccola, elettivamente C.F._1 domiciliato in ST (Cs) al corso Garibaldi n. 256, presso lo studio dell'Avv.
ZO ON, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente pro-tempore, con la rappresentanza e difesa dell'Avv. Umberto
Ferrato, in virtù di procura alle liti in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio avv. Paolo Castellini di Roma Rep n. 80974 del 21.7.2015, con domicilio eletto in
ST (Cs) presso gli uffici dell'istituto;
RESISTENTE
E
, con sede in Roma, via Giuseppe Controparte_2
Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante p.t.; CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.11.2022, il ricorrente ha convenuto in giudizio CP_3 ed , proponendo opposizione avverso comunicazione Controparte_2 preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 17.10.2022, limitatamente ai contributi
IVS 2011 su redditi eccedenti il minimale (calcolati a seguito di rettifica reddituale conseguente ad accertamento fiscale del 21.12.2016), asseritamente richiesti con precedente avviso di addebito n. 33420170004159283000 notificato il 2.12.2017.
Dedotta l'omessa notifica del titolo esecutivo, la prescrizione dei crediti nonché
l'illegittimità della pretesa in quanto derivata da accertamenti fiscali impugnati presso la
Commissione tributaria e poi conciliati, il ricorrente ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'inefficacia della comunicazione e dell'insussistenza della pretesa creditoria, con sospensione. Spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
Instauratosi correttamente il contraddittorio si costituiva l' , contestando in fatto e CP_3 in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto. Spese vinte.
sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. Pertanto, se ne dichiara CP_4 la contumacia.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa nella modalità della trattazione, stante la natura documentale della stessa.
********
Preliminarmente, quanto all'eccezione di prescrizione, va chiarito che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stato notificato l'avviso di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzitutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n.
29294/2019).
Ebbene, intanto, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, deve evidenziarsi che l'avviso di addebito n. 33420170004159283000, sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria tempestivamente impugnata, risulta regolarmente CP_ notificato all'opponente tramite PEC in data 2.12.2017 (cfr. allegati .
Acclarata la ritualità della notifica dell'atto prodromico e specificato che in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria il termine di prescrizione
è quello quinquennale (secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335/1995), va rilevata
- in mancanza di tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999 - la incontrovertibilità della pretesa creditoria in esso contenuto e, pertanto, l'inammissibilità del motivo di opposizione fondato sulla prescrizione anteriore alla data di notifica dello stesso.
Parimenti non risulta accoglibile l'eccezione d'intervenuta prescrizione successiva alla notifica del titolo, poiché – anche alla luce dei termini di sospensione forzosa dell'attività riscossoria imposta dal diritto emergenziale per i periodi 23 febbraio - 30 giugno 2020 e
31 dicembre - 30 giugno 2021, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione
- la stessa non risulta maturata alla data del 17.10.2022 di ricezione della comunicazione oggetto di attuale valutazione.
Ulteriormente, anche nel merito il ricorso non può trovare accoglimento.
Intanto il ricorrente eccepisce che le somme richieste non siano dovute, in quanto l'avviso di addebito sulla base del quale è stata inoltrata comunicazione di iscrizione ipotecaria, riguarderebbe oneri contributivi IVS 2011 su redditi eccedenti il minimale, calcolati a seguito di rettifica reddituale successiva a verifica fiscale del 21.12.2016, contestata.
In particolare, ha eccepito che, avendo impugnato il 17.2.2017 il prefato accertamento fiscale innanzi alla Commissione tributaria provinciale, in pendenza di giudizio di accertamento di poi oggetto di conciliazione in data 1.12.2017, l' non avrebbe CP_1 potuto richiedere l'emissione del ruolo nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 24, co. 3 del
D.p.r. n. 46 del 1999 (“Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”).
Ora, fermo restando che non può imputarsi colpevole sconoscenza del prefato giudizio all' non essendo, quest'ultimo, parte nel procedimento innanzi all'adito organo di CP_3 giustizia tributaria, tale eccezione si ritiene non possa trovare accoglimento non potendo essere proposta in questa sede, atteso che in tema di contributi previdenziali la contestazione del ruolo, essendo attinente al titolo esecutivo, deve essere formulata in sede oppositoria a quest'ultimo, dunque entro quaranta giorni dalla notifica del prefato avviso di addebito previsto dal co. 5 dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, avvenuta il
2.12.2017, poiché in caso contrario, ed è l'ipotesi del caso di specie, il titolo diviene definitivo ed il diritto alla relativa pretesa contributiva.
L'identico discorso di incontestabilità della pretesa vale in inerenza alla dedotta conciliazione sopraggiunta in data 1.12.2017 dacché la stessa è inconferente rispetto all'oggetto del giudizio (allegato n. 5 produzione per ricorrente).
Da quanto precede deriva il rigetto del ricorso.
La complessità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di ST, nella persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale
Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la proposta opposizione;
- compensa le spese di lite tra le parti.
ST, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Manuela Esposito
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di ST - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...] (C.f. Parte_1
) ed ivi residente alla contrada Stragolia piccola, elettivamente C.F._1 domiciliato in ST (Cs) al corso Garibaldi n. 256, presso lo studio dell'Avv.
ZO ON, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente pro-tempore, con la rappresentanza e difesa dell'Avv. Umberto
Ferrato, in virtù di procura alle liti in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio avv. Paolo Castellini di Roma Rep n. 80974 del 21.7.2015, con domicilio eletto in
ST (Cs) presso gli uffici dell'istituto;
RESISTENTE
E
, con sede in Roma, via Giuseppe Controparte_2
Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante p.t.; CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.11.2022, il ricorrente ha convenuto in giudizio CP_3 ed , proponendo opposizione avverso comunicazione Controparte_2 preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 17.10.2022, limitatamente ai contributi
IVS 2011 su redditi eccedenti il minimale (calcolati a seguito di rettifica reddituale conseguente ad accertamento fiscale del 21.12.2016), asseritamente richiesti con precedente avviso di addebito n. 33420170004159283000 notificato il 2.12.2017.
Dedotta l'omessa notifica del titolo esecutivo, la prescrizione dei crediti nonché
l'illegittimità della pretesa in quanto derivata da accertamenti fiscali impugnati presso la
Commissione tributaria e poi conciliati, il ricorrente ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'inefficacia della comunicazione e dell'insussistenza della pretesa creditoria, con sospensione. Spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
Instauratosi correttamente il contraddittorio si costituiva l' , contestando in fatto e CP_3 in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto. Spese vinte.
sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. Pertanto, se ne dichiara CP_4 la contumacia.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa nella modalità della trattazione, stante la natura documentale della stessa.
********
Preliminarmente, quanto all'eccezione di prescrizione, va chiarito che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stato notificato l'avviso di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzitutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n.
29294/2019).
Ebbene, intanto, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, deve evidenziarsi che l'avviso di addebito n. 33420170004159283000, sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria tempestivamente impugnata, risulta regolarmente CP_ notificato all'opponente tramite PEC in data 2.12.2017 (cfr. allegati .
Acclarata la ritualità della notifica dell'atto prodromico e specificato che in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria il termine di prescrizione
è quello quinquennale (secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335/1995), va rilevata
- in mancanza di tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999 - la incontrovertibilità della pretesa creditoria in esso contenuto e, pertanto, l'inammissibilità del motivo di opposizione fondato sulla prescrizione anteriore alla data di notifica dello stesso.
Parimenti non risulta accoglibile l'eccezione d'intervenuta prescrizione successiva alla notifica del titolo, poiché – anche alla luce dei termini di sospensione forzosa dell'attività riscossoria imposta dal diritto emergenziale per i periodi 23 febbraio - 30 giugno 2020 e
31 dicembre - 30 giugno 2021, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione
- la stessa non risulta maturata alla data del 17.10.2022 di ricezione della comunicazione oggetto di attuale valutazione.
Ulteriormente, anche nel merito il ricorso non può trovare accoglimento.
Intanto il ricorrente eccepisce che le somme richieste non siano dovute, in quanto l'avviso di addebito sulla base del quale è stata inoltrata comunicazione di iscrizione ipotecaria, riguarderebbe oneri contributivi IVS 2011 su redditi eccedenti il minimale, calcolati a seguito di rettifica reddituale successiva a verifica fiscale del 21.12.2016, contestata.
In particolare, ha eccepito che, avendo impugnato il 17.2.2017 il prefato accertamento fiscale innanzi alla Commissione tributaria provinciale, in pendenza di giudizio di accertamento di poi oggetto di conciliazione in data 1.12.2017, l' non avrebbe CP_1 potuto richiedere l'emissione del ruolo nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 24, co. 3 del
D.p.r. n. 46 del 1999 (“Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”).
Ora, fermo restando che non può imputarsi colpevole sconoscenza del prefato giudizio all' non essendo, quest'ultimo, parte nel procedimento innanzi all'adito organo di CP_3 giustizia tributaria, tale eccezione si ritiene non possa trovare accoglimento non potendo essere proposta in questa sede, atteso che in tema di contributi previdenziali la contestazione del ruolo, essendo attinente al titolo esecutivo, deve essere formulata in sede oppositoria a quest'ultimo, dunque entro quaranta giorni dalla notifica del prefato avviso di addebito previsto dal co. 5 dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, avvenuta il
2.12.2017, poiché in caso contrario, ed è l'ipotesi del caso di specie, il titolo diviene definitivo ed il diritto alla relativa pretesa contributiva.
L'identico discorso di incontestabilità della pretesa vale in inerenza alla dedotta conciliazione sopraggiunta in data 1.12.2017 dacché la stessa è inconferente rispetto all'oggetto del giudizio (allegato n. 5 produzione per ricorrente).
Da quanto precede deriva il rigetto del ricorso.
La complessità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di ST, nella persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale
Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la proposta opposizione;
- compensa le spese di lite tra le parti.
ST, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Manuela Esposito
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.