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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/09/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel R.G. al n° 778/2025 , vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA APPIA 491 04028 Parte_1
MINTURNO, presso lo studio dell'avv. FATICONI MAURIZIO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato presso la propria sede e rappresentato e difeso dall'avv.
TUMINELLI MARIA ANTONIETTA in virtù di delega in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso depositato il 21.3.2025 ha chiesto di Parte_1 accertare il proprio diritto ad ottenere il pagamento integrale di quanto dovuto per la prestazione dell'assegno di invalidità, riconosciuta spettante da settembre 2022 all'esito di decreto di omologa –oggetto di correzione di errore materiale con riferimento alla decorrenza del beneficio – e che l' in sede di liquidazione con modello TE08 del 10.02.2025 aveva CP_1
1 liquidato soltanto fino al settembre 2023 e non fino al settembre 2025. Ha dunque concluso chiedendo condannarsi l' al pagamento in favore CP_1 della ricorrente della somma di euro 23.486,39, quali ratei maturati e maturandi dal 01.10.2023 al 30.09.2025, con gli interessi come per legge,
a titolo di mensilità AOI n. 15064266.
L' si è costituito in giudizio, sostenendo di aver provveduto alla CP_1 liquidazione integrale della prestazione, rappresentando che “all'esito della correzione, con provvedimento del 27/03/2025, ad integrazione del precedente adottato in data 10/02/2025 l'Ente ha provveduto a liquidare la prestazione richiesta con decorrenza 01/10/2022 e scadenza triennio
30/09/2025, il tutto come da relazione istruttoria redatta dall'Ufficio amministrativo (doc. 1). Inoltre, sono stati corrisposti in favore dell'odierna ricorrente gli arretrati spettanti con provvedimento avente data di valuta
03/06/2025”.
Ha dunque chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa all'esito della camera di consiglio con la presente pronuncia.
***
In considerazione dell'intervenuto e pacifico riconoscimento del diritto azionato da parte dell' deve considerarsi venuta meno ogni pretesa CP_1 della ricorrente e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In considerazione poi del fatto che il riconoscimento di quanto richiesto è avvenuto in data successiva all'introduzione del presente giudizio e alla notificazione del ricorso, considerando che l' non ha dato prova di CP_1 aver comunicato o disposto il pagamento in data antecedente alla notifica del ricorso, le spese dello stesso devono essere poste a carico dell CP_1 resistente, che peraltro non ha documentato alcun effettivo impedimento o la sussistenza di una causa tale da non consentire l'adempimento tempestivo, non potendosi riconoscere tale evenienza nella mera procedura di correzione dell'errore materiale e comunque essendo trascorso, anche a
2 seguito dell'avvenuta correzione, un significativo lasso di tempo entro il quale l' non ha documentato l'asserito pagamento. CP_1
Le spese sono liquidiate come in dispositivo, tenuto conto della fase soltanto introduttiva della controversia e dei valori minimi di cui al D.M.
55/2014 data l'assenza di attività istruttoria e la limitata complessità della causa, da distrarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
- condanna l' a corrispondere in favore del procuratore CP_1 antistatario di parte ricorrente, le spese del giudizio che si liquidano in € 900,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Cassino il 16/09/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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