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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6182/ 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. IN Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 23/05/2025 da 1) Parte_1
Nato il 05/09/1970 a MILANO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 15, MILANO con l'Avv. BORGHESAN SARA MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti e 2) Parte_2
Nata il 09/06/1969 a MILANO cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], N. 832, BASIGLIO con l'Avv. BORGHESAN SARA MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti con i seguenti figli: IN, nata il [...], e , nata il [...] Per_1
FATTO Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 22/05/2025,
e hanno congiuntamente Parte_1 Parte_2 chiesto la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 13936/2015 emessa il 4.11.2015 e pubblicata il 10.12.2015, dando atto che dal mese di novembre 2024 la signora si è trasferita insieme alle figlie in una nuova abitazione nel Comune di Casarile, via Pt_2
Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 7. Le parti, in particolare, hanno chiesto al Tribunale di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
Pagina 1 Tanto premesso, i signori e intendono chiedere la modifica delle condizioni di Parte_1 Pt_2 divorzio limitatamente all'assegnazione della casa coniugale, e, pertanto, concordemente chiedono che l'Ill.mo Tribunale revochi ex art. 337 sexies c.c. l'assegnazione della casa coniugale alla signora
, sita in Basiglio Residenza Bosco 832, censita al Catasto Fabbricati di detto Comune Parte_2 al Foglio 2, Particella 60, Sub. 63, di piena proprietà esclusiva del sig. Parte_1
e revochi conseguentemente l'onere del versamento delle spese condominiali ordinarie
[...]
e delle utenze domestiche posto a carico della signora . Parte_2
Ferme tutte le altre condizioni economiche stabilite con il divorzio relative agli oneri di mantenimento delle figlie.
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene, altresì, il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1
, a parziale modifica delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale Parte_2 di Milano n. 13936/2015 emessa il 4.11.2015 e pubblicata il 10.12.2015:
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese. Si comunichi. Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott. IN Maderna Dott. Maria Laura Amato
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. IN Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 23/05/2025 da 1) Parte_1
Nato il 05/09/1970 a MILANO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 15, MILANO con l'Avv. BORGHESAN SARA MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti e 2) Parte_2
Nata il 09/06/1969 a MILANO cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], N. 832, BASIGLIO con l'Avv. BORGHESAN SARA MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti con i seguenti figli: IN, nata il [...], e , nata il [...] Per_1
FATTO Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 22/05/2025,
e hanno congiuntamente Parte_1 Parte_2 chiesto la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 13936/2015 emessa il 4.11.2015 e pubblicata il 10.12.2015, dando atto che dal mese di novembre 2024 la signora si è trasferita insieme alle figlie in una nuova abitazione nel Comune di Casarile, via Pt_2
Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 7. Le parti, in particolare, hanno chiesto al Tribunale di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
Pagina 1 Tanto premesso, i signori e intendono chiedere la modifica delle condizioni di Parte_1 Pt_2 divorzio limitatamente all'assegnazione della casa coniugale, e, pertanto, concordemente chiedono che l'Ill.mo Tribunale revochi ex art. 337 sexies c.c. l'assegnazione della casa coniugale alla signora
, sita in Basiglio Residenza Bosco 832, censita al Catasto Fabbricati di detto Comune Parte_2 al Foglio 2, Particella 60, Sub. 63, di piena proprietà esclusiva del sig. Parte_1
e revochi conseguentemente l'onere del versamento delle spese condominiali ordinarie
[...]
e delle utenze domestiche posto a carico della signora . Parte_2
Ferme tutte le altre condizioni economiche stabilite con il divorzio relative agli oneri di mantenimento delle figlie.
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene, altresì, il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1
, a parziale modifica delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale Parte_2 di Milano n. 13936/2015 emessa il 4.11.2015 e pubblicata il 10.12.2015:
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese. Si comunichi. Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott. IN Maderna Dott. Maria Laura Amato
Pagina 2