Art. 10.
L' articolo 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 5 della presente legge espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo numero progressivo di iscrizione.
Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere l'imbarcazione o nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro gia' registrato nel medesimo circondario marittimo o ufficio della motorizzazione civile".
L' articolo 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 5 della presente legge espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo numero progressivo di iscrizione.
Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere l'imbarcazione o nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro gia' registrato nel medesimo circondario marittimo o ufficio della motorizzazione civile".