Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00028/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2025, proposto da
SA TT, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Scipioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Courmayeur, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Piercarlo Carnelli, con domicilio eletto presso il suddetto avvocato studio in Aosta, via Losanna, 17;
nei confronti
OL s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
“del rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di costruire per la variante n. 1 al Permesso di Costruire n. 17/2024, pratica edilizia n. 388/2024, prot. n. 13753 del 27 giugno 2024 nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Courmayeur;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 14 aprile 2026 il dott. CA IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
AT e IR
1. Il 22 aprile 2024 il Comune di Courmayeur ha rilasciato al sig. RT ER un permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo fabbricato.
2. Il 7 maggio 2024 l’area de qua è stata acquistata dall’odierna ricorrente; il successivo 30 maggio 2024, il Comune ha volturato il titolo edilizio e il 27 giugno 2024 la nuova proprietaria ne ha chiesto una variante per poter innalzare la copertura dell’immobile e modificare la conformazione del sottotetto. Ha quindi ottenuto l’autorizzazione paesaggistica (97/24) e il Comune ha avviato un procedimento per il rilascio di una variante al permesso di costruire.
3. In data 11 ottobre 2024 l’Amministrazione ha comunicato all'interessata i motivi ostativi all’accoglimento della propria istanza e, nonostante le osservazioni presentate, la domanda è stata respinta il 22 novembre 2024.
5. In data 11 dicembre 2024 i tecnici di fiducia della proprietaria hanno trasmesso ulteriori elaborati progettuali ma il 6 marzo 2025 il Comune ha ribadito la propria determinazione negativa.
6. Il 20 marzo 2025 la ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al capo dello Stato i provvedimenti de quibus e il 7 maggio 2025 l’Ente locale resistente ha chiesto la trasposizione dell’impugnazione in sede giurisdizionale. La trasposizione è avvenuta il 2 luglio 2025.
7. All’udienza pubblica del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, il Collegio è tenuto a dare atto della tardività del deposito documentale effettuato dal Comune con la propria memoria del 13 marzo 2026 e, pertanto, non si terrà conto del suo contenuto ai fini della presente decisione.
9. Nel merito, il presente ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta interconnessione, censura la violazione degli articoli 1 e seguenti del D.M. 5 luglio 1975; 95 della legge regionale n. 11/1998; 18 del regolamento edilizio del Comune di Courmayeur; 12.4 delle norme tecniche di attuazione (NTA); degli articoli 1, 3 e 10- bis della legge n. 241/1990; 6 e 16 della legge regionale n. 19/2007, nonché l’eccesso di potere in cui è incorsa l’Amministrazione procedente.
Per la tesi in esame, il D.M. 5 luglio 1975, relativo alle altezze minime e ai requisiti igienico-sanitari, non imporrebbe l’esecuzione di tamponamenti orizzontali né tale obbligo deriverebbe dalla legge regionale n. 11/1998.
A ciò si aggiungerebbe che l’Ente non avrebbe neppure indicato come l’innalzamento del sottotetto contrasterebbe con le normative comunali sulle altezze minime degli edifici; anche perché quelli circostanti sarebbero alti, in media, circa 13/15 metri.
Inoltre, l’attestazione/dichiarazione di impegnarsi ai sensi dell’art. 21.2, comma 1, punto c), delle vigenti NTA a stabilire la propria residenza nel fabbricato de quo sarebbe stata allegata alle proprie osservazioni del 31 luglio 2024 e comunque tale possibile motivo di rigetto non sarebbe stato indicato nella comunicazione di cui all’art. 10- bis della legge n. 241/1990.
10. Il ricorso è fondato, con le precisazioni che seguiranno.
In primo luogo, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che «il permesso di costruire è un provvedimento autoritativo che, per quanto privo di indole concessoria, ha natura solo tendenzialmente vincolata perché richiede sempre un minimo esercizio di discrezionalità e lo svolgimento di un’attività istruttoria complessa, quantomeno in ordine all'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge e dalla disciplina pianificatoria per il rilascio dei titoli» (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 novembre 2022, n. 9664).
Tanto premesso, dalla lettura dell’atto impugnato si evince che la domanda della ricorrente è stata respinta sia perché il progetto non prevedeva la realizzazione di tamponi orizzontali, ritenuti necessari per ragioni igienico-sanitarie, sia in virtù del fatto che la ricorrente non si era impegnata a stabilire la propria residenza all’interno del fabbricato, come invece previsto dall’art. 21.2 delle NTA.
Invero, non solo la dichiarazione/attestazione art. 21.2 delle NTA è stata prodotta nel corso del procedimento dall'istante, ma, come correttamente osservato dalla stessa, tale possibile motivo di rigetto non sarebbe stato indicato nella comunicazione di cui all’art. 10- bis della legge n. 241/1990.
Sul punto si osserva che, nonostante non sia necessaria una perfetta corrispondenza tra il preavviso e il provvedimento di rigetto, è altrettanto pacifico che «il provvedimento amministrativo finale la cui motivazione si basi su ragioni diverse, ulteriori o comunque nuove rispetto a quelle contenute nel preavviso di rigetto violi l'art. 10- bis della legge sul procedimento in quanto impedisce al privato di rendere un contributo partecipativo ( ex multis, T.A.R. Lazio, sez. I, 24 aprile 2025, n. 8030).
Per quanto concerne, invece, la necessità di effettuare delle tamponature orizzontali, gli atti di causa dimostrano che, nelle proprie controdeduzioni ex art. 10- bis della legge n. 241/1990 del 12 ottobre 2024 la ricorrente ha evidenziato che, dalla «lettura delle norme igienico-sanitarie nazionali, non emerge un tale obbligo, bensì solo quello di evitare comunicazioni dirette tra cucina, bagno e altre aree abitabili, come il soggiorno; problema che è stato corretto nelle integrazioni inviate in data 02/09/2024 prot. n. 18376 proponendo l'innalzamento delle partizioni verticali di tali locali fino alla falda isolando quindi questi ambienti rispetto al resto della casa».
Ebbene, poiché la stessa Amministrazione nelle proprie difese ha affermato che le tamponature orizzontali erano necessarie per separare i locali e poterne così valutare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, la soluzione proposta dalla ricorrente parrebbe pervenire al medesimo risultato e, pertanto, essa avrebbe dovuto essere approfondita dal Comune , che si è invece limitato a sostenere pervicacemente la necessità di realizzare le tamponature.
Né è possibile sostenere per la prima volta in giudizio che i «divisori ‘inconclusi’ ben evidenziati nelle tavole progettuali di riferimento [DOCC 7] non definiscano ambienti che possano qualificarsi come ‘stanze’».
Si rammenta, infatti, che «non è ammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo in sede di costituzione in giudizio. La spiegazione delle ragioni che hanno portato alla decisione deve essere contenuta nel provvedimento stesso, affinché il destinatario possa esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa. La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce infatti l'essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata, e non può certo essere emendata o integrata da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall'Amministrazione resistente nel corso del giudizio. L'integrazione della motivazione in sede giudiziale nel processo amministrativo è ammissibile solo se avviene attraverso gli atti del procedimento o con un provvedimento autonomo di convalida, utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori; al contrario, è inammissibile un'integrazione postuma della motivazione tramite atti processuali o scritti difensivi» ( ex multis T.A.R. Toscana, sez. II, 25 giugno 2025, n. 1201).
11. Per quanto sopra esposto il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e obbligo dell’Amministrazione di riaprire il procedimento e di concluderlo con un provvedimento espresso e congruamente motivato, che tenga in debita considerazione il contenuto della presente decisione.
12. In virtù della complessità della vicenda e del contenuto della presente decisione il Collegio ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e agli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE DA, Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
CA IA, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| CA IA | SE DA |
IL SEGRETARIO