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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 433/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3218/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil S.p.a. - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Comprensorio Del Sarno - 80009450653
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500053351 CONTR. BONIFICA 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione in epigrafe, notificato il 25.03.2025, eccependo, esclusivamente, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti e l'insussistenza del presupposto impositivo per carenza di beneficio fondiario.
Si sono costituiti in giudizio la Ge.Fi.L. S.p.A. e il Consorzio di Bonifica del Sarno, contestando le avverse deduzioni. In particolare, le parti resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per l'omessa impugnazione degli atti prodromici (ingiunzioni fiscali) regolarmente notificati e divenuti definitivi, nonché
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la validità degli atti interruttivi e la sospensione dei termini disposta dalla normativa per l'emergenza Covid, ribadendo la legittimità della pretesa basata sull'inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza.
Nelle memorie illustrative, il ricorrente ha eccepito altresì irregolarità formali nella produzione documentale delle controparti ex art. 25-bis del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
All'udienza di discussione la decisione veniva riservata e, successivamente, la riserva veniva sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, questo Giudice osserva sia che l'atto impugnato è un avviso di intimazione, atto successivo alla notifica delle ingiunzioni fiscali che costituiscono i titoli esecutivi posti a fondamento della pretesa e sia che il ricorrente si è limitato ad eccepire l'intervenuta prescrizione, senza nulla obiettare sulla notifica degli atti presupposti.
Ciò posto, dalla documentazione in atti emerge che il debito intimato scaturisce da precedenti ingiunzioni di pagamento regolarmente notificate e non opposte nei termini di legge. Nello specifico, il Consorzio resistente, nonostante che nulla fosse stato eccepito in ordine all'omessa notifica degli atti presupposti, ha, comunque, fornito prova delle seguenti notifiche:
- Ingiunzione di pagamento n. 4890142885 (anni 2012-2015) notificata il 14/08/2018;
- Ingiunzione n. 4890129977 (anni 2016-2017) notificata il 10/04/2019;
- Ingiunzione n. 4891104078 (anno 2018) notificata il 19/10/2019;
- Ingiunzione n. 4893089699 (anno 2019) notificata il 01/10/2021.
È principio consolidato che l'omessa impugnazione dell'atto impositivo o del titolo esecutivo (nella specie,
l'ingiunzione fiscale) entro il termine decadenziale di sessanta giorni determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, precludendo al contribuente la possibilità di far valere vizi attinenti al merito del rapporto tributario in sede di opposizione agli atti successivi.
Ne consegue che le doglianze sollevate dal ricorrente in ordine alla mancanza del presupposto impositivo (carenza di beneficio diretto e specifico e contestazioni sul piano di classifica) sono inammissibili in questa sede, essendo la pretesa ormai consolidata e divenuta irretrattabile per mancata opposizione agli atti prodromici.
E', comunque, infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Anche volendo aderire alla tesi della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. invocata da parte ricorrente, il diritto alla riscossione non risulta estinto. Il termine prescrizionale è stato infatti validamente interrotto dalla notifica delle suddette ingiunzioni fiscali e da successivi atti interruttivi (solleciti di pagamento e comunicazioni preventive di fermo amministrativo notificate nel 2019, 2021 e 2023) che hanno azzerato il decorso del tempo.
Il termine di prescrizione non risulta decorso tra la data di notifica degli atti interruttivi e la data di notifica dell'atto impugnato (25.03.2025), dovendo tener conto della sospensione dell'attività di riscossione disposta dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020 e successive proroghe), che ha determinato una sospensione legale dei termini per complessivi 541 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Quanto all'asserita mancata attestazione di conformità all'originale della copia cartacea, va detto che l'articolo
25-bis, D.Lgs. 546/1992, rubricato “Potere di certificazione di conformità”, regola il deposito e la notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme. Nello specifico, la novella ha introdotto, nella disposizione citata, il comma 5-bis secondo cui: “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”.
Orbene, va preliminarmente sottolineato come la novella in questione é sorta al fine di garantire il difensore del contribuente che – diversamente rispetto a quanto avveniva in precedenza - potrà attestare esclusivamente la conformità tra il documento cartaceo in suo possesso e la copia informatica prodotta, senza che vi sia più senza necessità di verificare se il documento cartaceo stesso sia un originale o una copia. Tuttavia, nonostante la nuova formulazione dell'art. 25-bis comma 5-bis sia da applicare in modo generalizzato – ossia sia nei confronti della difesa che della P.A. – non si può non considerare come assolutamente ininfluente la necessità dell'attestazione di conformità in relazione ai documenti trasmessi digitalmente tramite PEC o altri canali certificati;
ciò anche in considerazione del fatto che molte pubbliche amministrazioni e autorità fiscali già utilizzano strumenti digitali sicuri, che garantiscono l'autenticità dei documenti senza necessità di un'ulteriore certificazione da parte del difensore.
Ciò premesso, occorre specificare che tale nuova disposizione – ossia quella dell'art. 25-bis comma 5-bis-, va comunque coordinata con la quella - tuttora vigente - di cui all'art. 22 comma 3 CAD in forza della quale
“Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”. Ne deriva che la mera mancanza dell'attestazione di conformità non determina l'inutilizzabilità dei documenti, occorrendo a tal fine il disconoscimento della conformità della copia, disconoscimento che, in ossequio al consolidato insegnamento della Suprema Corte, deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr ex multis Cass. sez. trib. n. 8604/2025).
Nel caso di specie la parte non ha allegato alcunché che possa orientare la decisione nel senso della ragionevole difformità tra i due atti (originale e copia per immagine), come ad esempio l'inusualità del modello utilizzato, la presenza di cancellature o abrasioni, la palese erroneità dei dati anagrafici del destinatario o della persona che ha ricevuto l'atto, o altro ancora.
Alla luce della definitività dei titoli esecutivi per omessa impugnazione e del mancato compimento del termine prescrizionale, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite, liquidate, per ciascuna di loro, in € 200,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3218/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil S.p.a. - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Comprensorio Del Sarno - 80009450653
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500053351 CONTR. BONIFICA 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione in epigrafe, notificato il 25.03.2025, eccependo, esclusivamente, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti e l'insussistenza del presupposto impositivo per carenza di beneficio fondiario.
Si sono costituiti in giudizio la Ge.Fi.L. S.p.A. e il Consorzio di Bonifica del Sarno, contestando le avverse deduzioni. In particolare, le parti resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per l'omessa impugnazione degli atti prodromici (ingiunzioni fiscali) regolarmente notificati e divenuti definitivi, nonché
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la validità degli atti interruttivi e la sospensione dei termini disposta dalla normativa per l'emergenza Covid, ribadendo la legittimità della pretesa basata sull'inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza.
Nelle memorie illustrative, il ricorrente ha eccepito altresì irregolarità formali nella produzione documentale delle controparti ex art. 25-bis del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
All'udienza di discussione la decisione veniva riservata e, successivamente, la riserva veniva sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, questo Giudice osserva sia che l'atto impugnato è un avviso di intimazione, atto successivo alla notifica delle ingiunzioni fiscali che costituiscono i titoli esecutivi posti a fondamento della pretesa e sia che il ricorrente si è limitato ad eccepire l'intervenuta prescrizione, senza nulla obiettare sulla notifica degli atti presupposti.
Ciò posto, dalla documentazione in atti emerge che il debito intimato scaturisce da precedenti ingiunzioni di pagamento regolarmente notificate e non opposte nei termini di legge. Nello specifico, il Consorzio resistente, nonostante che nulla fosse stato eccepito in ordine all'omessa notifica degli atti presupposti, ha, comunque, fornito prova delle seguenti notifiche:
- Ingiunzione di pagamento n. 4890142885 (anni 2012-2015) notificata il 14/08/2018;
- Ingiunzione n. 4890129977 (anni 2016-2017) notificata il 10/04/2019;
- Ingiunzione n. 4891104078 (anno 2018) notificata il 19/10/2019;
- Ingiunzione n. 4893089699 (anno 2019) notificata il 01/10/2021.
È principio consolidato che l'omessa impugnazione dell'atto impositivo o del titolo esecutivo (nella specie,
l'ingiunzione fiscale) entro il termine decadenziale di sessanta giorni determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, precludendo al contribuente la possibilità di far valere vizi attinenti al merito del rapporto tributario in sede di opposizione agli atti successivi.
Ne consegue che le doglianze sollevate dal ricorrente in ordine alla mancanza del presupposto impositivo (carenza di beneficio diretto e specifico e contestazioni sul piano di classifica) sono inammissibili in questa sede, essendo la pretesa ormai consolidata e divenuta irretrattabile per mancata opposizione agli atti prodromici.
E', comunque, infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Anche volendo aderire alla tesi della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. invocata da parte ricorrente, il diritto alla riscossione non risulta estinto. Il termine prescrizionale è stato infatti validamente interrotto dalla notifica delle suddette ingiunzioni fiscali e da successivi atti interruttivi (solleciti di pagamento e comunicazioni preventive di fermo amministrativo notificate nel 2019, 2021 e 2023) che hanno azzerato il decorso del tempo.
Il termine di prescrizione non risulta decorso tra la data di notifica degli atti interruttivi e la data di notifica dell'atto impugnato (25.03.2025), dovendo tener conto della sospensione dell'attività di riscossione disposta dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020 e successive proroghe), che ha determinato una sospensione legale dei termini per complessivi 541 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Quanto all'asserita mancata attestazione di conformità all'originale della copia cartacea, va detto che l'articolo
25-bis, D.Lgs. 546/1992, rubricato “Potere di certificazione di conformità”, regola il deposito e la notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme. Nello specifico, la novella ha introdotto, nella disposizione citata, il comma 5-bis secondo cui: “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”.
Orbene, va preliminarmente sottolineato come la novella in questione é sorta al fine di garantire il difensore del contribuente che – diversamente rispetto a quanto avveniva in precedenza - potrà attestare esclusivamente la conformità tra il documento cartaceo in suo possesso e la copia informatica prodotta, senza che vi sia più senza necessità di verificare se il documento cartaceo stesso sia un originale o una copia. Tuttavia, nonostante la nuova formulazione dell'art. 25-bis comma 5-bis sia da applicare in modo generalizzato – ossia sia nei confronti della difesa che della P.A. – non si può non considerare come assolutamente ininfluente la necessità dell'attestazione di conformità in relazione ai documenti trasmessi digitalmente tramite PEC o altri canali certificati;
ciò anche in considerazione del fatto che molte pubbliche amministrazioni e autorità fiscali già utilizzano strumenti digitali sicuri, che garantiscono l'autenticità dei documenti senza necessità di un'ulteriore certificazione da parte del difensore.
Ciò premesso, occorre specificare che tale nuova disposizione – ossia quella dell'art. 25-bis comma 5-bis-, va comunque coordinata con la quella - tuttora vigente - di cui all'art. 22 comma 3 CAD in forza della quale
“Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”. Ne deriva che la mera mancanza dell'attestazione di conformità non determina l'inutilizzabilità dei documenti, occorrendo a tal fine il disconoscimento della conformità della copia, disconoscimento che, in ossequio al consolidato insegnamento della Suprema Corte, deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr ex multis Cass. sez. trib. n. 8604/2025).
Nel caso di specie la parte non ha allegato alcunché che possa orientare la decisione nel senso della ragionevole difformità tra i due atti (originale e copia per immagine), come ad esempio l'inusualità del modello utilizzato, la presenza di cancellature o abrasioni, la palese erroneità dei dati anagrafici del destinatario o della persona che ha ricevuto l'atto, o altro ancora.
Alla luce della definitività dei titoli esecutivi per omessa impugnazione e del mancato compimento del termine prescrizionale, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite, liquidate, per ciascuna di loro, in € 200,00, oltre accessori di legge se dovuti.