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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2107/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
ON FABRIZIO, EL
CUGINI TIZIANA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18708/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da società ricorrente Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240244853246 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: la D.P. 2 di Roma si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe impugnava - nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 2 di Roma - una cartella notificata il 16.10.2024 ai fini Iva 2022 di € 64.944,58, deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione, la prescrizione e la decadenza, la violazione del diritto di difesa, chiedendo l'esibizione dei ruoli, e lamentando l'omesso computo degli interessi addebitati e delle aliquote applicate.
Chiedeva l'annullamento della cartella opposta, che allegava, con distrazione delle spese.
Si costituiva la sola Agenzia delle Entrate, che in primo luogo osservava che nessuna contestazione era stata mossa dalla Parte ricorrente in ordine alla quantificazione dell'Iva iscritta a ruolo per l'anno 2022.
Precisava che la Società aveva omesso il versamento dell'Iva dichiarata come dovuta, senza che in proposito sussistessero incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, tali da rendere necessaria la notifica della comunicazione di irregolarità, comunque notifica il 15.1.2024, come da allegazione in atti.
Escludeva la configurazione di decadenza e prescrizione, essendo stato rispettato il termine di cui all'art. 25 del Dpr n. 602/73. La motivazione della pretesa rinviava alla stessa dichiarazione annuale Iva della
Società, mentre il ruolo, essendo un atto interno alla A.F., non poteva essere legittimamente richiesto in via istruttoria, in quanto tra l'altro non era atto impugnabile autonomamente. Allegava anche nota spese, concludendo per la reiezione del ricorso.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza dell'11.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Come da comprovata notifica di comunicazione di irregolarità, l'Ufficio ha avanzato la pretesa, con iscrizione a ruolo, di un'Iva, per il 2022, che la stessa società aveva dichiarato e non versato, entro il termine del 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con conseguente osservanza dell'art. 25 del Dpr n. 602/73 e con esclusione di decadenza e prescrizione.
La cartella, seguendo la notifica della comunicazione di irregolarità, costituisce legittimamente il primo atto impugnabile della pretesa.
La motivazione della pretesa rinvia alla stessa dichiarazione Iva della Società, non allegata agli atti da quest'ultima, non essendo dunque necessaria quasivoglia ulteriore precisazione in tal senso, e risultando osservato l'art. 7 dello Statuto del contribuente con i dettagli della cartella di pagamento impugnata.
Nessuna violazione del dirtto di difesa ai danni del contribuente emerge dunque dal quadro istruttorio della causa.
Infine, il ruolo, essendo atto interno alla A.F., non rileva ai fini delle doglianze formulabili dal contribuente.
Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore dell'Ufficio impositore.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna Parte ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in € 2.500,00.
Roma, 11.2.2026
Il EL Il Presidente
Dott. Fabrizio Cuppone Dott. Antonio Spataro
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
ON FABRIZIO, EL
CUGINI TIZIANA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18708/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da società ricorrente Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240244853246 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: la D.P. 2 di Roma si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe impugnava - nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 2 di Roma - una cartella notificata il 16.10.2024 ai fini Iva 2022 di € 64.944,58, deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione, la prescrizione e la decadenza, la violazione del diritto di difesa, chiedendo l'esibizione dei ruoli, e lamentando l'omesso computo degli interessi addebitati e delle aliquote applicate.
Chiedeva l'annullamento della cartella opposta, che allegava, con distrazione delle spese.
Si costituiva la sola Agenzia delle Entrate, che in primo luogo osservava che nessuna contestazione era stata mossa dalla Parte ricorrente in ordine alla quantificazione dell'Iva iscritta a ruolo per l'anno 2022.
Precisava che la Società aveva omesso il versamento dell'Iva dichiarata come dovuta, senza che in proposito sussistessero incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, tali da rendere necessaria la notifica della comunicazione di irregolarità, comunque notifica il 15.1.2024, come da allegazione in atti.
Escludeva la configurazione di decadenza e prescrizione, essendo stato rispettato il termine di cui all'art. 25 del Dpr n. 602/73. La motivazione della pretesa rinviava alla stessa dichiarazione annuale Iva della
Società, mentre il ruolo, essendo un atto interno alla A.F., non poteva essere legittimamente richiesto in via istruttoria, in quanto tra l'altro non era atto impugnabile autonomamente. Allegava anche nota spese, concludendo per la reiezione del ricorso.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza dell'11.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Come da comprovata notifica di comunicazione di irregolarità, l'Ufficio ha avanzato la pretesa, con iscrizione a ruolo, di un'Iva, per il 2022, che la stessa società aveva dichiarato e non versato, entro il termine del 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con conseguente osservanza dell'art. 25 del Dpr n. 602/73 e con esclusione di decadenza e prescrizione.
La cartella, seguendo la notifica della comunicazione di irregolarità, costituisce legittimamente il primo atto impugnabile della pretesa.
La motivazione della pretesa rinvia alla stessa dichiarazione Iva della Società, non allegata agli atti da quest'ultima, non essendo dunque necessaria quasivoglia ulteriore precisazione in tal senso, e risultando osservato l'art. 7 dello Statuto del contribuente con i dettagli della cartella di pagamento impugnata.
Nessuna violazione del dirtto di difesa ai danni del contribuente emerge dunque dal quadro istruttorio della causa.
Infine, il ruolo, essendo atto interno alla A.F., non rileva ai fini delle doglianze formulabili dal contribuente.
Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore dell'Ufficio impositore.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna Parte ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in € 2.500,00.
Roma, 11.2.2026
Il EL Il Presidente
Dott. Fabrizio Cuppone Dott. Antonio Spataro