Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2107
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento costituisca legittimamente il primo atto impugnabile, seguendo la notifica della comunicazione di irregolarità.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della pretesa rinvia alla dichiarazione IVA della società, non essendo necessaria ulteriore precisazione e avendo rispettato l'art. 7 dello Statuto del contribuente.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza

    La Corte ha escluso la prescrizione e la decadenza, ritenendo rispettato il termine di cui all'art. 25 del Dpr n. 602/73, dato che l'IVA dichiarata ma non versata è stata iscritta a ruolo entro il termine di legge.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa

    La Corte ha escluso la violazione del diritto di difesa, non emergendo dal quadro istruttorio elementi a sostegno di tale doglianza.

  • Rigettato
    Richiesta esibizione ruoli

    La Corte ha ritenuto che il ruolo, essendo un atto interno all'Amministrazione Finanziaria, non rileva ai fini delle doglianze formulabili dal contribuente.

  • Rigettato
    Omesso computo interessi e aliquote

    La Corte ha rigettato la pretesa in quanto la società aveva dichiarato l'IVA come dovuta e non versata, senza contestazioni sulla quantificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2107
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2107
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo