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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/12/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1460/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1460/2024 promossa da:
(C.F. ), residente in [...]al BR (MI), Frazione Parte_1 C.F._1
Riozzo, Via dei Fiori n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Goglio, presso il cui studio in
Melegnano (MI), Via Marconi n.5 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dall'Amministratore pro tempore (P.IVA , con sede in Cerro al Controparte_2 P.IVA_2
BR (MI), Frazione Riozzo, Via dei Fiori n.6 – non costituito;
- RESISTENTE CONTUMACE -
Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via principale:
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in Fatto, la responsabilità civile del
[...]
per i danni cagionati alle proprietà mobili ed immobili del sig. Controparte_1 Parte_1
, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051.c.c.;
[...]
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere dal convenuto il ripristino del bene immobile in sua proprietà esclusiva a cura e spese del convenuto medesimo, oltre al risarcimento degli ulteriori danni subiti, così come saranno accertati e determinati in corso di causa;
- conseguentemente condannare il convenuto Controparte_1
In via principale, a) al risarcimento del danno al bene immobile in proprietà esclusiva del ricorrente in forma specifica, ordinando al di riportare il bene nelle condizioni Controparte_1 originarie tramite il ripristino a regola d'arte a propria cura e spese, secondo le indicazioni del
Consulente Tecnico nominato dal Tribunale di Lodi nel procedimento per Accertamento Tecnico
Preventivo RG3354/2021;
b) al risarcimento del danno al veicolo in proprietà esclusiva del ricorrente per equivalente, versando al ricorrente la somma di € 577,83, ovvero quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi, fino alla data dell'effettivo soddisfo,
c) al risarcimento del danno da lucro cessante subito dal ricorrente, versandogli la somma di €
6.300,00 per il periodo dal dicembre 2019 (data della messa in mora) al novembre 2024, oltre ad €
90,00 per ogni mese di indisponibilità del bene immobile successivo e sino all'effettivo ripristino della piena funzionalità bene immobile, ovvero quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi, fino alla data dell'effettivo soddisfo;
d) al rimborso delle spese sostenute da parte ricorrente per la procedura di Accertamento Tecnico
Preventivo n. 3354/2021 RG, versandogli la somma pari a € 2.194,80,
e) a sostenere le alle ulteriori spese di consulenza liquidate dal Sig. Presidente del Tribunale di Lodi nella somma pari ad € 1.412,69.
- Con vittoria di spese ed onorari di causa, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. - a seguito di Accertamento Tecnico Preventivo ex artt. 696 e
696 bis c.p.c. - depositato il 22.07.2024, ha chiesto dichiararsi la responsabilità ai Parte_2 sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051.c.c. del 12 per i danni Controparte_1 cagionati alle proprietà mobili ed immobili del medesimo e, per l'effetto, la condanna del resistente al risarcimento dei danni, così come accertati e determinati in corso di causa, oltre alla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto quanto segue:
- è proprietario di un box/rimessa per auto all'interno del Supercondominio Parte_1
Via Dei Fiori n. 6, sito all'omonima via in Cerro al BR, Frazione Riozzo;
- in data 23.12.2019 l'odierno ricorrente ha denunciato per la prima volta al Controparte_1 la presenza di infiltrazioni di acque meteoriche miste a cemento all'interno del proprio bene immobile, che percolando dal soffitto hanno causato danni alla carrozzeria dell'autoveicolo parcheggiato in box;
- a causa delle infiltrazioni, ha subito oltre ai danni al veicolo, la permanente Parte_1 inutilizzabilità del box;
- il ricorrente ha ottenuto dal Supercondominio, su incarico della Società che ne cura l'amministrazione, sia nel corso dell'anno 2020 che nel corso dell'anno Controparte_2
2021, una serie di sopralluoghi ad opera di tecnici appositamente incaricati che hanno elaborato preventivi per la messa in pristino del bene;
- ciononostante, il non ha mai adottato alcuna misura per ovviare al Controparte_1 problema, né alcun ristoro dei danni;
- stante l'inerzia del , con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex Controparte_1 artt. 696 e 696 bis c.p.c., depositato in data 03.12.2021, ha adito il Tribunale Parte_1 di Lodi al fine accertare che le infiltrazioni di acque meteoriche nell'immobile adibito a rimessa per auto di proprietà del ricorrente fossero imputabili al convenuto, Controparte_1 nonché a determinare i costi per la loro eliminazione;
- il giudizio promosso avanti il Tribunale di Lodi, iscritto al Ruolo Generale 3354/2021, si è concluso in data 15.03.2024 con l'elaborato tecnico definitivo del geom. , Controparte_3 nel quale si legge che “Dalla tipologia e dalla posizione delle efflorescenze presenti nell'autorimessa e dalla presenza di salnitro si ritiene che le stesse siano dovute a infiltrazioni di acqua meteorica derivanti dal giardino condominiale sovrastante”, proseguendo nella lettura “La presenza delle infiltrazioni nel box deriva da imperfezioni e/o discontinuità presenti nell'impermeabilizzazione realizzata mediante guanina bituminosa soprastante la struttura del solaio in lastre predalles”, concludendo “Si ritiene pertanto che i vizi riscontrati siano riconducibili ad una non corretta esecuzione delle opere e/o al danneggiamento/usura dello strato impermeabile posto tra il terreno del giardino condominiale ed il solaio in predalles”;
- ai sensi dell'art. 163, co. 3 n. 3-bis, con lettera del 15.03.2024 la parte convenuta è stata invitata a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, alla quale il Supercondominio ha aderito;
- a seguito di breve confronto tra le parti, la negoziazione assistita si è conclusa negativamente stante il mancato raggiungimento di un accordo;
- la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del , in Controparte_1 CP_1 CP_1 ragione della regola generale che prevede che il soggetto detentore della custodia di un bene, in quanto obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, è responsabile dei danni causati a terzi dal bene stesso. Quindi, se le infiltrazioni di acqua lamentate dal ricorrente sono dovute da una cattiva manutenzione di un bene condominiale, il responsabile è l'intero condominio;
All'udienza del 07.02.2025 è stata dichiara la contumacia di parte resistente e, assegnato termine a parte ricorrente per il deposito nel fascicolo telematico delle spese di CTU liquidate nel giudizio per
ATP R.G. 3354/2021, i cui atti sono stati acquisiti al presente procedimento.
Dopo un rinvio per la verifica dell'acquisizione degli atti del procedimento di ATP, il Giudice, con ordinanza del 19.09.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. il 06.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.
Parte ricorrente, con note scritte depositate per l'udienza del 06.11.2025, ha precisato le proprie conclusioni.
All'esito, il Giudice, provvedendo ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione riservandosi il deposito della sentenza nel termine di legge di trenta giorni.
2. Sulla responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del 12 Controparte_1
La domanda formulata da parte ricorrente nei confronti del 12 Controparte_1 CP_1 CP_1
è fondata e pertanto merita accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
La fattispecie in esame deve essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità per cose in custodia.
Come noto, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa: “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. civ. ordinanza n. 27724/2018).
L'art. 2051 c.c. prevede dunque un criterio di imputazione della responsabilità che ha carattere oggettivo, fondato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno e il soggetto che è chiamato a risponderne, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, essendo funzione della norma quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, in modo che da essa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi pregiudizio ad altri.
Ai fini dell'art. 2051 c.c. è sufficiente che tra il custode e la cosa via sia una relazione materiale di disponibilità di fatto, essendo appunto necessario e sufficiente che in capo a colui che è chiamato a rispondere dei danni cagionati dalla cosa vi sia anche quel potere fisico di impedire che da essa possa derivare pregiudizio a terzi. Il termine “custode”, dunque, presuppone uno stato di fatto (ossia la disponibilità anche solo materiale della stessa) che comporti il potere-dovere di intervento su di essa e che può competere, oltre che al proprietario, anche al possessore o al detentore.
Pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia, il danneggiato deve dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il rapporto di causalità con il bene in custodia, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
05/02/2013, n. 2660; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 25/07/2008, n. 20427).
Nel caso in esame, il ricorrente ha dimostrato la relazione di fatto con la cosa, il nesso causale e il danno subito – nei limiti che di seguito saranno specificati – mentre la prova dell'esimente non è stata fornita.
Dall'elaborato redatto dal c.t.u. nel procedimento di A.T.P., acquisito agli atti del presente giudizio, emerge che l'autorimessa di è sita al piano interrato del complesso immobiliare Parte_1 costituente un supercondominio formato da cinque fabbricati, ubicato nella fraz. Riozzo di Cerro al
BR in via Dei fiori 6. In particolare, i corselli box comuni e le autorimesse private si trovano sotto un ampio giardino condominiale a servizio dei fabbricati. L'autorimessa del ricorrente presenta un solaio superiore costituito da lastre in predalles con la sovrastante area adibita a giardino. Nel corso del sopralluogo effettuato è stato verificato che tali lastre presentano macchie, segni di infiltrazione con presenza di salnitro ed esfoliazione della parte superficiale. Il fenomeno interessa tutta la superficie del plafone, il pilastro d'angolo, la parete in c.a. e la trave posta sopra la porta basculante. Le parti superficiali di plafone distaccate sono visibili sul pavimento dell'autorimessa.
Altre tracce di infiltrazione sono presenti sui frontalini del foro di areazione del corsello box. Dalla presenza nell'autorimessa di efflorescenze e di salnitro, il c.t.u. ha ritenuto che le stesse siano dovute a “infiltrazioni di acqua meteorica derivanti dal giardino condominiale sovrastante (foto 11, 12); in particolare l'acqua carica di ammoniaca e di batteri a contatto con il solaio, le murature e l'ossigeno dell'aria, permette la formazione di nitrato di potassio, meglio conosciuto come salnitro. (…) La presenza delle infiltrazioni nel box deriva da imperfezioni e/o discontinuità presenti nell'impermeabilizzazione realizzata mediante guaina bituminosa soprastante la struttura del solaio in lastre predalles. (…) Si ritiene pertanto che i vizi riscontrati siano riconducibili ad una non corretta esecuzione delle opere e/o al danneggiamento/usura dello strato impermeabile posto tra il terreno del giardino condominiale ed il solaio in predalles”.
Deve quindi ritenersi accertata la presenza di macchie, segni di infiltrazione con presenza di salnitro ed esfoliazione della parte superficiale delle lastre che costituiscono il solaio, del plafone e delle restanti parti del box del ricorrente citate dal c.t.u.
Analogamente risulta accertato che le suddette infiltrazioni di acque meteoriche originano dal giardino condominiale (ad uso comune), sottoposto alla custodia del , il quale ha il Controparte_1 concreto potere fisico di intervenire sulla cosa ed il dovere di vigilare onde evitare che produca danni a terzi.
In applicazione dei principi sopra ricordati, quindi, deve ritenersi accertata la responsabilità del
12 ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_1
3. Sul risarcimento dei danni
Parte ricorrente ha domandato, a fronte dell'accertata responsabilità civile per i danni cagionati da cosa in custodia, la condanna del 12 al risarcimento in forma Controparte_1 specifica del danno al bene immobile di proprietà esclusiva del ricorrente, con ordine al resistente di riportare il bene nelle condizioni originarie tramite il ripristino a regola d'arte a propria cura e spese, secondo le indicazioni del c.t.u. nel procedimento per A.T.P. RG3354/2021, oltre al risarcimento dei seguenti danni:
- € 577,83 a titolo di danni all'autoveicolo custodito nell'immobile, non oggetto di valutazione da parte del CTU, ma documentato dal preventivo di riparazione in atti;
- € 6.300,00 a titolo di lucro cessante, inteso come indisponibilità del bene immobile a causa del perdurare del danno, determinato in via equitativa prendendo a parametro i canoni di locazione di un immobile di pari metratura, a decorrere dal mese di dicembre 2019 (data della messa in mora dell'obbligato), fino alla data di presentazione del ricorso introduttivo del giudizio (giugno 2024), quantificato in € 4.860,00, somma pari al canone mensile annuo di un box (€ 90,00/mese) per il periodo di indisponibilità del bene (54 mesi); somma cui ha aggiunto il danno successivo sino alla data di eliminazione del problema ed al ripristino del bene, anch'esso liquidato in via equitativa, ad
€ 1.440,00 al novembre 2025.
Quanto al risarcimento dei danni occorsi all'autorimessa, per quanto già sopra evidenziato, deve ritenersi raggiunta la prova del danno-conseguenza subito da , nonché del rapporto Parte_1 di causalità fra la cosa e l'evento dannoso. Il risarcimento può essere disposto nelle forme di cui all'art. 2058 c.c., mediante il ripristino del bene nelle sue condizioni originarie, a cura e spese del resistente, poiché gli interventi individuati dal c.t.u. nella relazione in atti per la messa in pristino sono certamente possibili e non eccessivamente onerosi.
Per quanto attiene al risarcimento dei danni all'autoveicolo domandati dal ricorrente, di cui al preventivo di riparazione versato in atti e stimati in € 577,83, deve osservarsi che non vi è specifica allegazione da parte del ricorrente di tali danni né è stata fornita alcuna prova della relazione causale tra i danni subiti alla carrozzeria dell'autoveicolo e le infiltrazioni di acque meteoriche miste a cemento che sono percolate dal soffitto dell'immobile adibito a box, non essendo stata oggetto di
A.T.P. E' appena il caso di rilevare inoltre che, data la mancata specifica allegazione dei danni subiti, una eventuale c.t.u. sul punto sarebbe del tutto esplorativa.
Infine, quanto alla domanda di risarcimento del lucro cessante, inteso quale indisponibilità del bene e parametrato dal ricorrente in via equitativa al valore locativo di mercato dello stesso, occorre rilevare che parte ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare il danno lamentato, che, a ben vedere, non ha neppure specificatamente allegato.
Come noto, infatti, il danno patrimoniale da lucro cessante, per perdita di affari, va riconosciuto quando il danneggiato riesca a fornire elementi sufficienti dai quali poter presumere che – certamente o secondo una ragionevole probabilità – in assenza della condotta inadempiente vi sarebbe stato il risultato patrimoniale atteso e, invece, non verificatosi (cfr., ex multis, Cass. civ.
28.01.2005 n. 1752).
Nel caso di specie, parte ricorrente avrebbe dovuto specificatamente allegare e provare di aver visto sfumare, per effetto della dedotta indisponibilità del bene immobile, una concreta possibilità di locazione del bene stesso. Dalla lettura del ricorso introduttivo, invece, risulta che all'interno dell'autorimessa il ricorrente era solito ricoverare la propria auto.
La domanda risarcitoria non può dunque trovare accoglimento con riguardo ai danni al veicolo e al lucro cessante.
Tutto ciò considerato il , con riferimento ai danni cagionati Controparte_1 all'unità immobiliare adibita ad autorimessa di proprietà del ricorrente, deve essere condannato al risarcimento in forma specifica, da attuarsi mediante il ripristino del bene a regola d'arte a propria cura e spese, secondo le indicazioni del Consulente Tecnico nominato dal Tribunale di Lodi nel procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo RG 3354/2021.
4. Spese di consulenza tecnica e spese di lite della procedura di Accertamento Tecnico
Preventivo n. 3354/2021 RG Parte ricorrente ha inoltre chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la procedura di
Accertamento Tecnico Preventivo n. 3354/2021 RG, quantificate in € 2.194,80, e le ulteriori spese di consulenza liquidate dal Tribunale di Lodi nella somma pari ad € 1.412,69.
La domanda di rimborso delle spese liquidate al c.t.u. nel procedimento di A.T.P. n. 3354/2021 RG deve trovare accoglimento, in quanto, in ragione dell'esito della causa, parte resistente risulta soccombente. Tali spese devono essere quantificate in € 1.316,85 a titolo di onorario e € 15,00 per spese, oltre iva se dovuta e oneri previdenziali, come da decreto di liquidazione del 03.09.2024 in atti. Per lo stesso motivo, in applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite relative al procedimento di A.T.P. devono essere poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e nei limiti della domanda. Le spese legali relative al giudizio di A.T.P. devono infatti essere liquidate non quali voci di danno ma quali spese di lite, sottoposte al principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e liquidate dal giudice della causa di merito
(Cass. 14268/2017).
Quanto invece alle spese sostenute da parte ricorrente per il proprio c.t.p. nel procedimento di A.T.P., le stesse possono essere oggetto di rimborso purché sia data prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (cfr. Cass. 21402/2022). Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato la sola nota pro forma che non è idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento. Ne consegue che la relativa domanda non può essere accolta.
5. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono dunque poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi del DM 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile, di cui allo scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00, tenuto conto dell'attività svolta ed espunta la fase istruttoria in quanto non celebrata.
Nulla può, invece, essere riconosciuto a parte ricorrente a titolo di rimborso delle spese legali stragiudiziali per la fase di negoziazione assistita, atteso che tali importi rappresentano un danno emergente, e per pacifica giurisprudenza, voce risarcitoria, e che il ricorrente non ha formulato nelle proprie conclusioni alcuna domanda in relazione ad esse. Parte ricorrente, infatti, non ha domandato in sede di precisazione delle conclusioni la condanna di parte convenuta al risarcimento delle spese sostenute per la fase di negoziazione assistita e si è limitata a dare atto ed a documentare tali spese con la nota spese prodotta in atti.
6. Sulla condanna della parte resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Non vi sono, infine, i presupposti per la condanna dell'odierno resistente alla liquidazione di una somma ex art. 96 c.p.c. né ai sensi dei co. 1 e 2 né ai sensi del co. 3 del citato articolo, non essendo neppure allegati dal ricorrente gli elementi costitutivi della fattispecie né essendosi il resistente costituito nel presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lodi, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Controparte_1
[...
, in persona dell'amministratore pro tempore, per i danni cagionati da infiltrazioni all'unità immobiliare adibita ad autorimessa di proprietà di;
Parte_1
2. condanna il , in persona dall'amministratore pro Controparte_1 tempore, al risarcimento in forma specifica dei danni cagionati all'unità immobiliare di proprietà di e, per l'effetto, ordina il ripristino del bene nelle sue condizioni Parte_1 originarie, da eseguirsi a regola d'arte a cura e spese del resistente, secondo le indicazioni del
Consulente Tecnico nominato dal Tribunale di Lodi nel procedimento per Accertamento
Tecnico Preventivo RG 3354/2021;
3. rigetta la domanda di parte ricorrente di condanna del Controparte_1
12 al risarcimento del danno all'autovettura del ricorrente per le ragioni di cui alla parte motiva;
4. rigetta la domanda di parte ricorrente di condanna del Supercondominio Dei Fiori 6 – Turati
12 al risarcimento del danno da lucro cessante per le ragioni di cui alla parte motiva;
5. condanna il 12 al rimborso delle spese di consulenza Controparte_1 tecnica sostenute da parte ricorrente, liquidate in sede di ATP in € 1.316,85 a titolo di onorario e € 15,00 per spese, oltre iva se dovuta e oneri previdenziali;
6. condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite per la procedura di Accertamento Tecnico Preventivo n. 3354/2021
[...]
RG che si liquidano in € 78,00 per spese e € 1.495,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge, nonché delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 264,00 per spese ed € 3.397,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
7. respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte ricorrente.
Lodi, 04/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Carla Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1460/2024 promossa da:
(C.F. ), residente in [...]al BR (MI), Frazione Parte_1 C.F._1
Riozzo, Via dei Fiori n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Goglio, presso il cui studio in
Melegnano (MI), Via Marconi n.5 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dall'Amministratore pro tempore (P.IVA , con sede in Cerro al Controparte_2 P.IVA_2
BR (MI), Frazione Riozzo, Via dei Fiori n.6 – non costituito;
- RESISTENTE CONTUMACE -
Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via principale:
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in Fatto, la responsabilità civile del
[...]
per i danni cagionati alle proprietà mobili ed immobili del sig. Controparte_1 Parte_1
, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051.c.c.;
[...]
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere dal convenuto il ripristino del bene immobile in sua proprietà esclusiva a cura e spese del convenuto medesimo, oltre al risarcimento degli ulteriori danni subiti, così come saranno accertati e determinati in corso di causa;
- conseguentemente condannare il convenuto Controparte_1
In via principale, a) al risarcimento del danno al bene immobile in proprietà esclusiva del ricorrente in forma specifica, ordinando al di riportare il bene nelle condizioni Controparte_1 originarie tramite il ripristino a regola d'arte a propria cura e spese, secondo le indicazioni del
Consulente Tecnico nominato dal Tribunale di Lodi nel procedimento per Accertamento Tecnico
Preventivo RG3354/2021;
b) al risarcimento del danno al veicolo in proprietà esclusiva del ricorrente per equivalente, versando al ricorrente la somma di € 577,83, ovvero quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi, fino alla data dell'effettivo soddisfo,
c) al risarcimento del danno da lucro cessante subito dal ricorrente, versandogli la somma di €
6.300,00 per il periodo dal dicembre 2019 (data della messa in mora) al novembre 2024, oltre ad €
90,00 per ogni mese di indisponibilità del bene immobile successivo e sino all'effettivo ripristino della piena funzionalità bene immobile, ovvero quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi, fino alla data dell'effettivo soddisfo;
d) al rimborso delle spese sostenute da parte ricorrente per la procedura di Accertamento Tecnico
Preventivo n. 3354/2021 RG, versandogli la somma pari a € 2.194,80,
e) a sostenere le alle ulteriori spese di consulenza liquidate dal Sig. Presidente del Tribunale di Lodi nella somma pari ad € 1.412,69.
- Con vittoria di spese ed onorari di causa, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. - a seguito di Accertamento Tecnico Preventivo ex artt. 696 e
696 bis c.p.c. - depositato il 22.07.2024, ha chiesto dichiararsi la responsabilità ai Parte_2 sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051.c.c. del 12 per i danni Controparte_1 cagionati alle proprietà mobili ed immobili del medesimo e, per l'effetto, la condanna del resistente al risarcimento dei danni, così come accertati e determinati in corso di causa, oltre alla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto quanto segue:
- è proprietario di un box/rimessa per auto all'interno del Supercondominio Parte_1
Via Dei Fiori n. 6, sito all'omonima via in Cerro al BR, Frazione Riozzo;
- in data 23.12.2019 l'odierno ricorrente ha denunciato per la prima volta al Controparte_1 la presenza di infiltrazioni di acque meteoriche miste a cemento all'interno del proprio bene immobile, che percolando dal soffitto hanno causato danni alla carrozzeria dell'autoveicolo parcheggiato in box;
- a causa delle infiltrazioni, ha subito oltre ai danni al veicolo, la permanente Parte_1 inutilizzabilità del box;
- il ricorrente ha ottenuto dal Supercondominio, su incarico della Società che ne cura l'amministrazione, sia nel corso dell'anno 2020 che nel corso dell'anno Controparte_2
2021, una serie di sopralluoghi ad opera di tecnici appositamente incaricati che hanno elaborato preventivi per la messa in pristino del bene;
- ciononostante, il non ha mai adottato alcuna misura per ovviare al Controparte_1 problema, né alcun ristoro dei danni;
- stante l'inerzia del , con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex Controparte_1 artt. 696 e 696 bis c.p.c., depositato in data 03.12.2021, ha adito il Tribunale Parte_1 di Lodi al fine accertare che le infiltrazioni di acque meteoriche nell'immobile adibito a rimessa per auto di proprietà del ricorrente fossero imputabili al convenuto, Controparte_1 nonché a determinare i costi per la loro eliminazione;
- il giudizio promosso avanti il Tribunale di Lodi, iscritto al Ruolo Generale 3354/2021, si è concluso in data 15.03.2024 con l'elaborato tecnico definitivo del geom. , Controparte_3 nel quale si legge che “Dalla tipologia e dalla posizione delle efflorescenze presenti nell'autorimessa e dalla presenza di salnitro si ritiene che le stesse siano dovute a infiltrazioni di acqua meteorica derivanti dal giardino condominiale sovrastante”, proseguendo nella lettura “La presenza delle infiltrazioni nel box deriva da imperfezioni e/o discontinuità presenti nell'impermeabilizzazione realizzata mediante guanina bituminosa soprastante la struttura del solaio in lastre predalles”, concludendo “Si ritiene pertanto che i vizi riscontrati siano riconducibili ad una non corretta esecuzione delle opere e/o al danneggiamento/usura dello strato impermeabile posto tra il terreno del giardino condominiale ed il solaio in predalles”;
- ai sensi dell'art. 163, co. 3 n. 3-bis, con lettera del 15.03.2024 la parte convenuta è stata invitata a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, alla quale il Supercondominio ha aderito;
- a seguito di breve confronto tra le parti, la negoziazione assistita si è conclusa negativamente stante il mancato raggiungimento di un accordo;
- la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del , in Controparte_1 CP_1 CP_1 ragione della regola generale che prevede che il soggetto detentore della custodia di un bene, in quanto obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, è responsabile dei danni causati a terzi dal bene stesso. Quindi, se le infiltrazioni di acqua lamentate dal ricorrente sono dovute da una cattiva manutenzione di un bene condominiale, il responsabile è l'intero condominio;
All'udienza del 07.02.2025 è stata dichiara la contumacia di parte resistente e, assegnato termine a parte ricorrente per il deposito nel fascicolo telematico delle spese di CTU liquidate nel giudizio per
ATP R.G. 3354/2021, i cui atti sono stati acquisiti al presente procedimento.
Dopo un rinvio per la verifica dell'acquisizione degli atti del procedimento di ATP, il Giudice, con ordinanza del 19.09.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. il 06.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.
Parte ricorrente, con note scritte depositate per l'udienza del 06.11.2025, ha precisato le proprie conclusioni.
All'esito, il Giudice, provvedendo ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione riservandosi il deposito della sentenza nel termine di legge di trenta giorni.
2. Sulla responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del 12 Controparte_1
La domanda formulata da parte ricorrente nei confronti del 12 Controparte_1 CP_1 CP_1
è fondata e pertanto merita accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
La fattispecie in esame deve essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità per cose in custodia.
Come noto, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa: “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. civ. ordinanza n. 27724/2018).
L'art. 2051 c.c. prevede dunque un criterio di imputazione della responsabilità che ha carattere oggettivo, fondato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno e il soggetto che è chiamato a risponderne, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, essendo funzione della norma quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, in modo che da essa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi pregiudizio ad altri.
Ai fini dell'art. 2051 c.c. è sufficiente che tra il custode e la cosa via sia una relazione materiale di disponibilità di fatto, essendo appunto necessario e sufficiente che in capo a colui che è chiamato a rispondere dei danni cagionati dalla cosa vi sia anche quel potere fisico di impedire che da essa possa derivare pregiudizio a terzi. Il termine “custode”, dunque, presuppone uno stato di fatto (ossia la disponibilità anche solo materiale della stessa) che comporti il potere-dovere di intervento su di essa e che può competere, oltre che al proprietario, anche al possessore o al detentore.
Pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia, il danneggiato deve dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il rapporto di causalità con il bene in custodia, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
05/02/2013, n. 2660; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 25/07/2008, n. 20427).
Nel caso in esame, il ricorrente ha dimostrato la relazione di fatto con la cosa, il nesso causale e il danno subito – nei limiti che di seguito saranno specificati – mentre la prova dell'esimente non è stata fornita.
Dall'elaborato redatto dal c.t.u. nel procedimento di A.T.P., acquisito agli atti del presente giudizio, emerge che l'autorimessa di è sita al piano interrato del complesso immobiliare Parte_1 costituente un supercondominio formato da cinque fabbricati, ubicato nella fraz. Riozzo di Cerro al
BR in via Dei fiori 6. In particolare, i corselli box comuni e le autorimesse private si trovano sotto un ampio giardino condominiale a servizio dei fabbricati. L'autorimessa del ricorrente presenta un solaio superiore costituito da lastre in predalles con la sovrastante area adibita a giardino. Nel corso del sopralluogo effettuato è stato verificato che tali lastre presentano macchie, segni di infiltrazione con presenza di salnitro ed esfoliazione della parte superficiale. Il fenomeno interessa tutta la superficie del plafone, il pilastro d'angolo, la parete in c.a. e la trave posta sopra la porta basculante. Le parti superficiali di plafone distaccate sono visibili sul pavimento dell'autorimessa.
Altre tracce di infiltrazione sono presenti sui frontalini del foro di areazione del corsello box. Dalla presenza nell'autorimessa di efflorescenze e di salnitro, il c.t.u. ha ritenuto che le stesse siano dovute a “infiltrazioni di acqua meteorica derivanti dal giardino condominiale sovrastante (foto 11, 12); in particolare l'acqua carica di ammoniaca e di batteri a contatto con il solaio, le murature e l'ossigeno dell'aria, permette la formazione di nitrato di potassio, meglio conosciuto come salnitro. (…) La presenza delle infiltrazioni nel box deriva da imperfezioni e/o discontinuità presenti nell'impermeabilizzazione realizzata mediante guaina bituminosa soprastante la struttura del solaio in lastre predalles. (…) Si ritiene pertanto che i vizi riscontrati siano riconducibili ad una non corretta esecuzione delle opere e/o al danneggiamento/usura dello strato impermeabile posto tra il terreno del giardino condominiale ed il solaio in predalles”.
Deve quindi ritenersi accertata la presenza di macchie, segni di infiltrazione con presenza di salnitro ed esfoliazione della parte superficiale delle lastre che costituiscono il solaio, del plafone e delle restanti parti del box del ricorrente citate dal c.t.u.
Analogamente risulta accertato che le suddette infiltrazioni di acque meteoriche originano dal giardino condominiale (ad uso comune), sottoposto alla custodia del , il quale ha il Controparte_1 concreto potere fisico di intervenire sulla cosa ed il dovere di vigilare onde evitare che produca danni a terzi.
In applicazione dei principi sopra ricordati, quindi, deve ritenersi accertata la responsabilità del
12 ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_1
3. Sul risarcimento dei danni
Parte ricorrente ha domandato, a fronte dell'accertata responsabilità civile per i danni cagionati da cosa in custodia, la condanna del 12 al risarcimento in forma Controparte_1 specifica del danno al bene immobile di proprietà esclusiva del ricorrente, con ordine al resistente di riportare il bene nelle condizioni originarie tramite il ripristino a regola d'arte a propria cura e spese, secondo le indicazioni del c.t.u. nel procedimento per A.T.P. RG3354/2021, oltre al risarcimento dei seguenti danni:
- € 577,83 a titolo di danni all'autoveicolo custodito nell'immobile, non oggetto di valutazione da parte del CTU, ma documentato dal preventivo di riparazione in atti;
- € 6.300,00 a titolo di lucro cessante, inteso come indisponibilità del bene immobile a causa del perdurare del danno, determinato in via equitativa prendendo a parametro i canoni di locazione di un immobile di pari metratura, a decorrere dal mese di dicembre 2019 (data della messa in mora dell'obbligato), fino alla data di presentazione del ricorso introduttivo del giudizio (giugno 2024), quantificato in € 4.860,00, somma pari al canone mensile annuo di un box (€ 90,00/mese) per il periodo di indisponibilità del bene (54 mesi); somma cui ha aggiunto il danno successivo sino alla data di eliminazione del problema ed al ripristino del bene, anch'esso liquidato in via equitativa, ad
€ 1.440,00 al novembre 2025.
Quanto al risarcimento dei danni occorsi all'autorimessa, per quanto già sopra evidenziato, deve ritenersi raggiunta la prova del danno-conseguenza subito da , nonché del rapporto Parte_1 di causalità fra la cosa e l'evento dannoso. Il risarcimento può essere disposto nelle forme di cui all'art. 2058 c.c., mediante il ripristino del bene nelle sue condizioni originarie, a cura e spese del resistente, poiché gli interventi individuati dal c.t.u. nella relazione in atti per la messa in pristino sono certamente possibili e non eccessivamente onerosi.
Per quanto attiene al risarcimento dei danni all'autoveicolo domandati dal ricorrente, di cui al preventivo di riparazione versato in atti e stimati in € 577,83, deve osservarsi che non vi è specifica allegazione da parte del ricorrente di tali danni né è stata fornita alcuna prova della relazione causale tra i danni subiti alla carrozzeria dell'autoveicolo e le infiltrazioni di acque meteoriche miste a cemento che sono percolate dal soffitto dell'immobile adibito a box, non essendo stata oggetto di
A.T.P. E' appena il caso di rilevare inoltre che, data la mancata specifica allegazione dei danni subiti, una eventuale c.t.u. sul punto sarebbe del tutto esplorativa.
Infine, quanto alla domanda di risarcimento del lucro cessante, inteso quale indisponibilità del bene e parametrato dal ricorrente in via equitativa al valore locativo di mercato dello stesso, occorre rilevare che parte ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare il danno lamentato, che, a ben vedere, non ha neppure specificatamente allegato.
Come noto, infatti, il danno patrimoniale da lucro cessante, per perdita di affari, va riconosciuto quando il danneggiato riesca a fornire elementi sufficienti dai quali poter presumere che – certamente o secondo una ragionevole probabilità – in assenza della condotta inadempiente vi sarebbe stato il risultato patrimoniale atteso e, invece, non verificatosi (cfr., ex multis, Cass. civ.
28.01.2005 n. 1752).
Nel caso di specie, parte ricorrente avrebbe dovuto specificatamente allegare e provare di aver visto sfumare, per effetto della dedotta indisponibilità del bene immobile, una concreta possibilità di locazione del bene stesso. Dalla lettura del ricorso introduttivo, invece, risulta che all'interno dell'autorimessa il ricorrente era solito ricoverare la propria auto.
La domanda risarcitoria non può dunque trovare accoglimento con riguardo ai danni al veicolo e al lucro cessante.
Tutto ciò considerato il , con riferimento ai danni cagionati Controparte_1 all'unità immobiliare adibita ad autorimessa di proprietà del ricorrente, deve essere condannato al risarcimento in forma specifica, da attuarsi mediante il ripristino del bene a regola d'arte a propria cura e spese, secondo le indicazioni del Consulente Tecnico nominato dal Tribunale di Lodi nel procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo RG 3354/2021.
4. Spese di consulenza tecnica e spese di lite della procedura di Accertamento Tecnico
Preventivo n. 3354/2021 RG Parte ricorrente ha inoltre chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la procedura di
Accertamento Tecnico Preventivo n. 3354/2021 RG, quantificate in € 2.194,80, e le ulteriori spese di consulenza liquidate dal Tribunale di Lodi nella somma pari ad € 1.412,69.
La domanda di rimborso delle spese liquidate al c.t.u. nel procedimento di A.T.P. n. 3354/2021 RG deve trovare accoglimento, in quanto, in ragione dell'esito della causa, parte resistente risulta soccombente. Tali spese devono essere quantificate in € 1.316,85 a titolo di onorario e € 15,00 per spese, oltre iva se dovuta e oneri previdenziali, come da decreto di liquidazione del 03.09.2024 in atti. Per lo stesso motivo, in applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite relative al procedimento di A.T.P. devono essere poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e nei limiti della domanda. Le spese legali relative al giudizio di A.T.P. devono infatti essere liquidate non quali voci di danno ma quali spese di lite, sottoposte al principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e liquidate dal giudice della causa di merito
(Cass. 14268/2017).
Quanto invece alle spese sostenute da parte ricorrente per il proprio c.t.p. nel procedimento di A.T.P., le stesse possono essere oggetto di rimborso purché sia data prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (cfr. Cass. 21402/2022). Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato la sola nota pro forma che non è idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento. Ne consegue che la relativa domanda non può essere accolta.
5. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono dunque poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi del DM 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile, di cui allo scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00, tenuto conto dell'attività svolta ed espunta la fase istruttoria in quanto non celebrata.
Nulla può, invece, essere riconosciuto a parte ricorrente a titolo di rimborso delle spese legali stragiudiziali per la fase di negoziazione assistita, atteso che tali importi rappresentano un danno emergente, e per pacifica giurisprudenza, voce risarcitoria, e che il ricorrente non ha formulato nelle proprie conclusioni alcuna domanda in relazione ad esse. Parte ricorrente, infatti, non ha domandato in sede di precisazione delle conclusioni la condanna di parte convenuta al risarcimento delle spese sostenute per la fase di negoziazione assistita e si è limitata a dare atto ed a documentare tali spese con la nota spese prodotta in atti.
6. Sulla condanna della parte resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Non vi sono, infine, i presupposti per la condanna dell'odierno resistente alla liquidazione di una somma ex art. 96 c.p.c. né ai sensi dei co. 1 e 2 né ai sensi del co. 3 del citato articolo, non essendo neppure allegati dal ricorrente gli elementi costitutivi della fattispecie né essendosi il resistente costituito nel presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lodi, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Controparte_1
[...
, in persona dell'amministratore pro tempore, per i danni cagionati da infiltrazioni all'unità immobiliare adibita ad autorimessa di proprietà di;
Parte_1
2. condanna il , in persona dall'amministratore pro Controparte_1 tempore, al risarcimento in forma specifica dei danni cagionati all'unità immobiliare di proprietà di e, per l'effetto, ordina il ripristino del bene nelle sue condizioni Parte_1 originarie, da eseguirsi a regola d'arte a cura e spese del resistente, secondo le indicazioni del
Consulente Tecnico nominato dal Tribunale di Lodi nel procedimento per Accertamento
Tecnico Preventivo RG 3354/2021;
3. rigetta la domanda di parte ricorrente di condanna del Controparte_1
12 al risarcimento del danno all'autovettura del ricorrente per le ragioni di cui alla parte motiva;
4. rigetta la domanda di parte ricorrente di condanna del Supercondominio Dei Fiori 6 – Turati
12 al risarcimento del danno da lucro cessante per le ragioni di cui alla parte motiva;
5. condanna il 12 al rimborso delle spese di consulenza Controparte_1 tecnica sostenute da parte ricorrente, liquidate in sede di ATP in € 1.316,85 a titolo di onorario e € 15,00 per spese, oltre iva se dovuta e oneri previdenziali;
6. condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite per la procedura di Accertamento Tecnico Preventivo n. 3354/2021
[...]
RG che si liquidano in € 78,00 per spese e € 1.495,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge, nonché delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 264,00 per spese ed € 3.397,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
7. respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte ricorrente.
Lodi, 04/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Carla Venditti