CA
Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/06/2024, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 919/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Porto Empedocle, P. IVA;
Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Maria Amico,
- appellante-
CONTRO
c.f.: ; Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Trovato;
con sede in Milano, P.I.: ; Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti, Alberto Toffoletto, Christian Romeo,
Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli;
- appellati -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società conveniva in giudizio il e la Parte_1 Controparte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Agrigento per la fase di merito del giudizio di Controparte_2
opposizione all'esecuzione promosso dal debitore esecutato, a seguito CP_1 dell'avvio, da parte della di una procedura espropriativa presso terzi. Pt_1 2 L'Amministrazione comunale, costituitasi, deduceva che il credito azionato ricadeva nella gestione rimessa alla Commissione Straordinaria di Liquidazione dopo la deliberazione di dissesto adottata dal Consiglio Comunale dell'Ente il 18 maggio 2018.
Regolarmente citata, restava contumace la Controparte_3
la causa in via documentale, il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 973 del
[...]
25.11.2020 accoglieva l'opposizione e condannava la alle spese processuali. Pt_1
La società soccombente ha interposto appello.
Degli appellati, entrambi costituiti, il ha chiesto il rigetto del gravame, mentre CP_1
si è rimessa alla decisione della Corte. CP_2
Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scritte, all'esito della trattazione scritta del giorno 24 ottobre 2023 la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con il primo motivo l'appellante, in dissenso dall'avviso del primo giudice, sostiene che la dichiarazione di dissesto, nel caso specifico, non era d'ostacolo alla procedura esecutiva, dal momento che i crediti, benché sorti precedentemente, erano stati giudizialmente accertati in epoca successiva.
La censura non è condivisibile.
L'art. 248 del D.lgs. 267/2000 dispone che “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”. Al fine di comporre i contrastanti orientamenti della giurisprudenza amministrativa è stato successivamente emanato il decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio
2004, n. 140, che ha fornito una vincolante interpretazione autentica delle disposizioni normative nel senso che “ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11”. 3
Nel caso in esame, il credito della ancorché riconosciuto da un decreto Pt_1
ingiuntivo dell'anno 2018 non opposto e perciò definitivo, è scaturito dall'esecuzione di un contratto di appalto di servizi stipulato il 27 maggio 2016 e prorogato nel medesimo anno, atto di gestione temporalmente anteriore alla dichiarazione di dissesto e perciò, alla stregua della richiamata norma di interpretazione autentica, sottratto al regime restrittivo dell'art. 248 D.Lgs. 247/2000.
Tale conclusione, aderente al tenore della legge, trova conforto nell'orientamento da ultimo espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2020, secondo cui rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “atti e fatti di gestione” pregressi, ancorché il relativo accertamento, giurisdizionale o amministrativo, sia successivo
(nello stesso senso v. C.G.A. per la Regione Siciliana, sentenze n. 416/2023, 1043/2020,
1048/2020).
Donde il rigetto dell'appello, con assorbimento di ogni altro subordinato motivo d'impugnazione.
La contrastante lettura che del sistema normativo rilevante nella fattispecie è stata anche di recente offerta da autorevoli organi amministrativi e giurisdizionali induce a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di appello.
Sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento Parte_1
n. 973 del 25.11.2020; compensa integralmente le spese di appello tra tutte le parti.
Dà atto che sussistono, nei confronti della parte appellante, i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte di
Appello, il 22 maggio 2024
Il Giudice Ausiliario est.
Gabriele Strano 4
Il Presidente
Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 919/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Porto Empedocle, P. IVA;
Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Maria Amico,
- appellante-
CONTRO
c.f.: ; Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Trovato;
con sede in Milano, P.I.: ; Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti, Alberto Toffoletto, Christian Romeo,
Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli;
- appellati -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società conveniva in giudizio il e la Parte_1 Controparte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Agrigento per la fase di merito del giudizio di Controparte_2
opposizione all'esecuzione promosso dal debitore esecutato, a seguito CP_1 dell'avvio, da parte della di una procedura espropriativa presso terzi. Pt_1 2 L'Amministrazione comunale, costituitasi, deduceva che il credito azionato ricadeva nella gestione rimessa alla Commissione Straordinaria di Liquidazione dopo la deliberazione di dissesto adottata dal Consiglio Comunale dell'Ente il 18 maggio 2018.
Regolarmente citata, restava contumace la Controparte_3
la causa in via documentale, il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 973 del
[...]
25.11.2020 accoglieva l'opposizione e condannava la alle spese processuali. Pt_1
La società soccombente ha interposto appello.
Degli appellati, entrambi costituiti, il ha chiesto il rigetto del gravame, mentre CP_1
si è rimessa alla decisione della Corte. CP_2
Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scritte, all'esito della trattazione scritta del giorno 24 ottobre 2023 la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con il primo motivo l'appellante, in dissenso dall'avviso del primo giudice, sostiene che la dichiarazione di dissesto, nel caso specifico, non era d'ostacolo alla procedura esecutiva, dal momento che i crediti, benché sorti precedentemente, erano stati giudizialmente accertati in epoca successiva.
La censura non è condivisibile.
L'art. 248 del D.lgs. 267/2000 dispone che “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”. Al fine di comporre i contrastanti orientamenti della giurisprudenza amministrativa è stato successivamente emanato il decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio
2004, n. 140, che ha fornito una vincolante interpretazione autentica delle disposizioni normative nel senso che “ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11”. 3
Nel caso in esame, il credito della ancorché riconosciuto da un decreto Pt_1
ingiuntivo dell'anno 2018 non opposto e perciò definitivo, è scaturito dall'esecuzione di un contratto di appalto di servizi stipulato il 27 maggio 2016 e prorogato nel medesimo anno, atto di gestione temporalmente anteriore alla dichiarazione di dissesto e perciò, alla stregua della richiamata norma di interpretazione autentica, sottratto al regime restrittivo dell'art. 248 D.Lgs. 247/2000.
Tale conclusione, aderente al tenore della legge, trova conforto nell'orientamento da ultimo espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2020, secondo cui rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “atti e fatti di gestione” pregressi, ancorché il relativo accertamento, giurisdizionale o amministrativo, sia successivo
(nello stesso senso v. C.G.A. per la Regione Siciliana, sentenze n. 416/2023, 1043/2020,
1048/2020).
Donde il rigetto dell'appello, con assorbimento di ogni altro subordinato motivo d'impugnazione.
La contrastante lettura che del sistema normativo rilevante nella fattispecie è stata anche di recente offerta da autorevoli organi amministrativi e giurisdizionali induce a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di appello.
Sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento Parte_1
n. 973 del 25.11.2020; compensa integralmente le spese di appello tra tutte le parti.
Dà atto che sussistono, nei confronti della parte appellante, i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte di
Appello, il 22 maggio 2024
Il Giudice Ausiliario est.
Gabriele Strano 4
Il Presidente
Giuseppe Lupo