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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/07/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. EPICOCO STEFANO
Ricorrente
Contro
Controparte_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante – già titolare dell'assegno mensile di assistenza con valutazione del 75% (settantacinque per cento) in seguito a consulenza medico – legale del dottor
(specialista in Neurologia) poi revocata all'esito di più visite di revisione (da ultimo Persona_1 in data 4 aprile 2023) cui veniva sottoposta - ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% e conseguente diritto a percepire la relativa prestazione economica ovvero assegno mensile di invalidità civile.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza, ritenendo che le patologie dalle quali è affetta l'odierna opponente consentissero di ravvisare una invalidità in misura pari al 67%. Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3 del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha confutato la fondatezza della richiesta riportandosi alle valutazioni già compiute in fase sommaria dal Ctu incaricato dacché esaustive e corrette.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il
Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In assenza di eccezioni di carattere preliminare la causa può essere decisa direttamente nel merito.
Ebbene, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in sede di opposizione, dott. alla luce Persona_2 della documentazione sanitaria sopravvenuta e dell'esame obiettivo della perizianda, ha riconosciuto il beneficio per cui è causa offrendone motivazione esaustiva e puntuale.
Lo stesso, in particolare, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad attestare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario anelato.
Ed invero, lo stesso consulente ha effettuato le sue valutazioni cliniche così, in parte, argomentando:
“In base alle risultanze del presente esame clinico, integrato dalla documentazione sanitaria presente in atti, la signora risulta attualmente affetta da “Epilessia focale strutturale Parte_1
(parestesie e clonie brachio-crurali a sinistra) da neoformazione cerebrale cortico – sottocorticale
(sospetto ganglioglioma), stabile nel tempo ed in trattamento farmacologico continuativo. Disturbo depressivo reattivo di medio – grave entità in trattamento farmacologico. Spondilodiscoartrosi lombo-sacrale a lieve incidenza funzionale. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico.
Lievissima ipoacusia neurosensoriale a destra con acufeni. Pregressa asportazione chirurgica di lesioni fibroadenomatose delle mammelle”; tale complesso patologico, alla visita di revisione del
04.04.2023, aveva determinato un'invalidità del 60% (sessanta per cento), aumentata al 67%
(sessantasette per cento) in relazione a procedura di ATP mediante il deposito della relazione peritale effettuata in data 21.02.2024. La ricorrente è affetta da molti anni da epilessia strutturale localizzata a livello cheiro-orale e brachio-crurale sinistra conseguente a una lesione cerebrale localizzata in sede frontale destra;
si sottopone periodicamente a esami strumentali ed a visite specialistiche presso l'Ambulatorio per l'Epilessia dell'U.O. di Neurologia del P.O. 'A. di Per_3 Brindisi. L'epilessia è un disturbo neurologico caratterizzato dalla predisposizione all'insorgenza di crisi epilettiche (o comiziali); è una delle malattie neurologiche più frequenti, con prevalenza di circa l'1% (500.000 pazienti) in Italia. La crisi epilettica è un evento clinico provocato da una scarica elettrica anomala a livello della corteccia cerebrale, localizzata o diffusa, che può essere asintomatica o provocare disturbi anche significativi;
in presenza di epilessia, è sempre necessario un trattamento volto a ridurre o possibilmente eliminare le crisi, sia per la possibile gravità dei sintomi, sia perché talora le perdite di coscienza possono risultare pericolose durante alcune attività.
Le crisi epilettiche si dividono essenzialmente in crisi parziali (dette anche focali) e crisi generalizzate;
le crisi parziali originano da un focolaio epilettogeno in una regione della corteccia cerebrale, cioè da un'area che possiede un'anomala eccitabilità, e la loro manifestazione clinica dipende dall'area interessata;
le crisi generalizzate, a differenza di quelle parziali, coinvolgono invece tutta la corteccia cerebrale e provocano normalmente una completa perdita di coscienza. Le cause dell'epilessia sono diverse a seconda che si tratti di una forma parziale o generalizzata;
nell'epilessia focale sintomatica, la causa più comune è la presenza di lesioni strutturali, quali aree quali TC o RM (risonanza magnetica) non sono in grado di mostrare alcuna lesione strutturale, e si parla pertanto di epilessia focale criptogenica. Sul piano valutativo le tabelle allegate al D.M.
05.02.1992 prevedono una valutazione diversa in relazione alla loro cadenza temporale;
nel caso di specie, in relazione alla comparsa di crisi epilettiche localizzate alla frequenza da 2 a 4 al mese, si ritiene di dover utilizzare una valutazione intermedia tra quella indicata dal codice 2006 “Epilessia localizzata con crisi mensili in trattamento” con valutazione tabellare fissa del 41% e quella statuita dal codice 2007 “Epilessia localizzata con crisi plurisettimanali o quotidiane in trattamento” con valutazione del 91-100%; la valutazione intermedia tra il codice 2006 (41%) e la percentuale inferiore del range del codice 2007 (91%) determina la percentuale invalidante del 66%. La ricorrente è anche affetta da un Disturbo depressivo ricorrente;
in considerazione del tipo di patologia indicata dagli specialisti, dell'attuale quadro obiettivo nonché della tipologia e del dosaggio degli psicofarmaci utilizzati si può senz'altro affermare che la diagnosi dell'elenco del citato D.M. più aderente alla malattia psichiatrica dell'istante è quella indicata da una valutazione intermedia tra quella stabilita dal codice 2205 “Sindrome depressiva endoreattiva media” con valutazione tabellare fissa del 25% e quella statuita dal codice 2206 “Sindrome depressiva endoreattiva grave” con valutazione del 31-40%; la valutazione intermedia tra il codice 2205 (25%)
e la percentuale inferiore del range del codice 2206 (31%) determina la percentuale invalidante del
28%; tale valutazione tiene anche conto che il rapporto tra epilessia e depressione è complesso: una parte del cervello, il sistema limbico, è fortemente implicato in entrambi i disturbi e si ipotizza che le due malattie condividano anomalie simili nella funzione e nell'espressione dei neurotrasmettitori;
alcuni studi scientifici hanno osservato che i pazienti affetti da depressione (2,2% del campione) hanno presentato un rischio di presentare crisi epilettiche aumentato di due volte e mezzo e i pazienti epilettici (0.9 % del campione) di presentare un rischio di depressione aumentato di due volte. La documentazione in atti (15.11.2021) riporta che la dante causa è anche affetta da spondilodiscoartrosi lombo-sacrale a modesta incidenza funzionale;
in considerazione che tale menomazione non è riportata nelle Tabelle per l'Invalidità Civile del D.M. 05.02.1992, occorre ischemiche, emorragiche, tumori, o anche cicatrici di pregressi traumi o interventi chirurgici, e in tal caso si parla di epilessia parziale secondaria o sintomatica;
in altri casi, pur essendoci evidenza clinica o strumentale dell'origine delle crisi da una specifica area cerebrale, gli esami radiologici valutarla ricorrendo al 'criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e di analoga gravità', come indicato al punto 2 sub c) del D.M. 05.02.1992; con tale metodo valutativo, la patologia che determina una condizione anatomo-funzionale sovrapponibile è quella identificata dal codice 7008
“Spondilolistesi” con valutazione tabellare fissa del 12%. L'ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, la lievissima ipoacusia neurosensoriale a destra con acufeni e la pregressa asportazione chirurgica di lesioni fibroadenomatose delle mammelle determinano, ciascuna, una valutazione in misura largamente inferiore al 10% in quanto l'istante non presenta attualmente alterazioni d'organo e non effettua alcun controllo specialistico o strumentale;
inoltre non sono presenti deficit funzionale o complicanze d'organo conseguenti a tali malattie. Si ritiene quindi che,
“a mente dell'art 5 del D.L. 509/1988, nella valutazione complessiva della invalidità non possono essere considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%”, se non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori (cfr. Prima Parte del D.M. 05.02.92 - Modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità), le percentuali derivanti da tali malattie non possono rientrare nel computo della situazione complessiva di invalidità. In conclusione, la signora Parte_1 risulta attualmente affetta, ai fini invalidanti ed ai sensi del D.M. 05.02.1992 da 'epilessia focale strutturale <parestesie e clonie brachio-crurali a sinistra> da neoformazione cerebrale cortico – sottocorticale
Brindisi nel corso degli anni.”
Quindi lo stesso consulente ha concluso: “La signora di attuali anni 48, è Parte_1 attualmente affetta da 'Epilessia focale strutturale (parestesie e clonie brachio-crurali a sinistra) da neoformazione cerebrale cortico – sottocorticale (sospetto ganglioglioma), stabile nel tempo ed in trattamento farmacologico continuativo. Disturbo depressivo reattivo di medio – grave entità in trattamento farmacologico. Spondilodiscoartrosi lombo-sacrale a lieve incidenza funzionale.
Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Lievissima ipoacusia neurosensoriale a destra con acufeni. Pregressa asportazione chirurgica di lesioni fibroadenomatose delle mammelle'; tale complesso patologico, alla visita di revisione del 04.04.2023, aveva determinato un'invalidità del
60% (sessanta per cento), aumentata al 67% (sessantasette per cento) in relazione a procedura di
ATP mediante il deposito della relazione peritale effettuata in data 21.02.2024. La percentuale invalidante del 78% (settantotto per cento) decorre dall'epoca della revisione amministrativa da parte dei sanitari in quanto la complessiva situazione clinica riscontata nel corso del presente CP_4 accertamento appare invariata rispetto a quanto espresso dalle precedenti CTU (espletate da specialisti in Neurologia) che sono state eseguite per conto dei Giudici del Lavoro del Tribunale di
Brindisi nel corso degli anni.”
Avverso tali risultanze inviate in bozza alle parti in data 02.03.2025, pervenivano le note concordi CP_ della ricorrente e, di contro, quelle discordi di pure dettagliatamente vagliate dal Ctu che, all'esito, replicava: “In merito alle osservazioni del CTP dell' di Brindisi, occorre rilevare che CP_4 il miglioramento invocato dal valente collega dell' non trova rilievo nella documentazione CP_4 esaminata;
ciò anche in ragione della circostanza che l'epilessia del soggetto è di tipo strutturale, ossia conseguente ad un lesione organica presente nell'encefalo, non suscettibile fi modifiche se non attraverso un intervento chirurgico che è stato escluso dagli specialisti del ramo. Inoltre la depressione presente nella signora è strettamente collegata, dal punto di vista Parte_1 neuro-fisiopatologico all'epilessia, ossia ad un meningioma della regione frontale, sede dei comportamenti cognitivi dell'essere umano. Infine è da rilevare che gli elaborati peritali, presenti nella documentazione in atti, di CTU di precedenti giudizi svolti presso codesto Tribunale (deposito alla data del 27.06.2016 e deposito alla data del 06.09.2020) ed espletati, nel corso degli anni, da 2 diversi specialisti in Neurologia di provata esperienza medico - legale e quindi profondi conoscitori della materia riguardante l'epilessia e la correlata sindrome depressiva, rilevano che la percentuale invalidante della ricorrente era da considerare superiore alla misura del 74%.” Le conclusioni del perito d'ufficio appaiono pienamente condivisibili dal Tribunale, in quanto immuni da vizi e censure.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere, nei termini di cui alla suddetta perizia e nei limiti della stessa, la domanda della ricorrente riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione dell'assegno mensile di invalidità (ex art. 13 L. 118/71) a far data dal mese di aprile 2023.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento antecedente a quello dell'introduzione del presente giudizio (29.04.2024) comunque acclarata dalla CP_ revisione, devono essere poste a carico di CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a) - riconosce che l'istante è affetta da infermità tali da determinare la permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura pari al 78% e la stessa risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione del relativo assegno mensile di invalidità (ex L. 118/71) con decorrenza dal mese di aprile 2023; CP_ b) – condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 2.600,00 per compensi professionali, oltre CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente;
CP_ c) - Spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 08/07/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio