Decreto cautelare 20 settembre 2025
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00548/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00623/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 623 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Marrozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di Ancona, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’interdittiva antimafia ex artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., fascicolo -OMISSIS- Area I del Prefetto di -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, comunicato in pari data;
- di tutti gli atti presupposti istruttori e preparatori fra i quali:
i) la comunicazione -OMISSIS- di avvio procedimento ai sensi artt. 7-8 comma 10 della legge n. 241/1990 e contestuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell’istanza ex art. 10- bis della L. n. 241/1990 avanzata dal Ministero dei Trasporti in materia di rilascio comunicazione antimafia conseguentemente alla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia;
- dell’atto di avvio del procedimento di diniego del rilascio della certificazione antimafia prot. -OMISSIS-;
- del verbale della seduta del gruppo interforze in data -OMISSIS- ore 10 nel quale sarebbe stata confermata la pericolosità criminale di -OMISSIS-, atto omiSAto e comunicato solo in parte;
- si opus est , della nota informativa dei Carabinieri del -OMISSIS-;
- della nota informativa dei Carabinieri -OMISSIS-/-OMISSIS-e la nota informativa -OMISSIS- (atti, questi, mai comunicati al ricorrente);
- di tutti gli atti collegati dipendenti e/o conseguenti ed in particolare l’atto di avvio del procedimento di revoca della licenza comunitaria di trasporto internazionale di merci in data-OMISSIS-;
- dell’atto di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore in data 2.9.2025;
- dell’atto di avvio del procedimento di verifica dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori prot. n. -OMISSIS-;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29 ottobre 2025:
del provvedimento conseguente di revoca della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada comunicato in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Ancona, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. SO TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Il ricorrente agisce in questa sede per ottenere l’annullamento:
a) ricorso introduttivo
- della interdittiva antimafia ex artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. prot. -OMISSIS- fascicolo -OMISSIS- Area I, adottata dal Prefetto di -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti istruttori e preparatori indicati in epigrafe;
b) motivi aggiunti depositati il 29 ottobre 2025:
- del provvedimento (conseguente all’interdittiva antimafia) di revoca della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada, prot. REN n. -OMISSIS- del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l’Autotrasporto.
2. Per resistere al ricorso e ai motivi aggiunti si sono costituiti in giudizio i Ministeri dell’Interno, dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché la Prefettura di -OMISSIS- (anche se nella memoria di costituzione dell’Avvocatura erariale è riportata erroneamente l’indicazione “Ufficio Territoriale del Governo Ancona”).
Con ordinanza n. -OMISSIS- - confermata dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato con ordinanza n. -OMISSIS- - il Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo.
La causa è paSAta in decisione all’udienza pubblica del 15 aprile 2026.
DI
3. In punto di fatto nel ricorso e nell’atto di motivi aggiunti si espone quanto segue.
3.1. Con nota del -OMISSIS- la Prefettura di -OMISSIS- comunicava al sig. -OMISSIS- e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il preavviso di rigetto del rilascio della comunicazione antimafia (richiesto da quest’ultimo Ministero al fine di acquisire la liberatoria alla certificazione antimafia relativa al ricorrente), e ciò alla luce dell’esistenza di gravi criticità desumibili dalle informative prodotte dalle Forze dell’Ordine competenti per territorio e da quanto emerso anche nella riunione del Gruppo Interforze svoltasi il -OMISSIS-, ancorché dal certificato del Casellario Giudiziale dell’intereSAto non emergessero condanne specifiche.
Al sig. -OMISSIS- veniva dunque concesso il termine di dieci giorni per presentare memorie difensive e documenti.
Con istanza dell’-OMISSIS- l’odierno ricorrente formulava richiesta urgente di accesso agli atti, ed in particolare alla documentazione istruttoria sulla cui base era stato comunicato l’avvio del procedimento (informative delle Forze dell’Ordine, copia integrale dei verbali delle riunioni del Gruppo Interforze, etc.), nonché di proroga del termine per la presentazione della memoria difensiva. L’istanza di accesso veniva respinta dalla Prefettura con atto prot. n. -OMISSIS-, in cui veniva richiamata la circolare ministeriale del 13 dicembre 2012 n. di prot. 11001/119/12. Con nota del -OMISSIS- il sig. -OMISSIS-, a ministero dell’avv. -OMISSIS-, esprimeva perplessità sul rigetto dell’istanza di accesso, dal momento che l’intereSAto non risultava implicato in alcuna indagine penale, che i documenti di cui era chiesta l’ostensione non riguardavano terze persone e che non erano state comunque indicate le specifiche ragioni per le quali dovesse essere tutelato il segreto istruttorio.
3.2. Con riguardo a precedenti penali e/o pregiudizi di polizia, nella prefata nota a firma dell’avv. -OMISSIS- si evidenziava che:
- il sig. -OMISSIS- è stato riabilitato con provvedimento del Tribunale di -OMISSIS-, il che vuol dire che tutte le informazioni acquisite dal Tribunale prima di decidere sulla domanda di riabilitazione erano risultate favorevoli all’intereSAto. Inoltre, dopo la riabilitazione il sig. -OMISSIS- aveva ottenuto il risarcimento dei danni subiti a causa di diffamazione a mezzo stampa perpetrata da un giornale locale;
- del pari, anche la Provincia di -OMISSIS-, con nota prot. n. -OMISSIS-, aveva ritenuto sussistente il requisito dell’onorabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs. n. 395/2000 e per l’effetto aveva confermato la licenza di autotrasportatore;
- negli stessi atti della Prefettura i precedenti penali a carico del sig. -OMISSIS- erano definiti “datati”, mentre non esiste a carico dell’intereSAto alcuna condanna per il reato di estorsione (come invece si afferma nella comunicazione di avvio del procedimento).
L’avv. -OMISSIS- concludeva invitando la Prefettura ad accogliere l’istanza di accesso e precisando che il sig. -OMISSIS- sarebbe stato disponibile ad un’audizione personale solo dopo aver visionato la documentazione di cui era stata richiesta l’ostensione.
3.3. In data 27 giugno 2025 la Prefettura di -OMISSIS-, ritenendo di poter accogliere in parte l’istanza di accesso, richiedeva alle Forze di Polizia intereSAte di specificare quali fossero gli atti di rispettiva competenza suscettibili di ostensione. All’esito di tale interlocuzione, al ricorrente veniva rilasciata copia:
- del certificato del casellario giudiziale aggiornato al 5 dicembre 2024;
- del rapporto del Comando Provinciale dei Carabinieri prot. n. -OMISSIS-;
- del verbale della riunione del Gruppo Interforze del -OMISSIS-, pesantemente omiSAto.
Dal certificato del casellario risultavano otto sentenze di condanna (indicate in dettaglio alle pagg. 8-10 del ricorso), che coprono un arco temporale che va dal -OMISSIS--OMISSIS- Ebbene, con riguardo a tali condanne va evidenziato che:
- quelle indicate nel certificato ai numeri 1, 2, 4, 7 e 8 sono oggetto dell’ordinanza di riabilitazione n. -OMISSIS-;
- le altre riguardano reati che in seguito sono stati depenalizzati.
Nel rapporto del Comando Provinciale dei Carabinieri viene poi riferito che il sig. -OMISSIS-:
- ha i precedenti di cui al suddetto certificato del casellario giudiziale (ossia condanne per furto, violazione delle norme sulla circolazione stradale, trasporti abusivi, violazione delle disposizioni sul controllo delle armi, ricettazione);
- in paSAto ha avuto rapporti e frequentazioni con pregiudicati ed esponenti della criminalità organizzata, ma all’attualità non esistono pendenze presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS-;
- agli atti dell’Arma e nella Banca Dati SDI risultano i seguenti precedenti di polizia:
..-OMISSIS-, arrestato dalla Questura di -OMISSIS- per furto;
.. -OMISSIS-, arrestato dalla Questura di -OMISSIS-per furto d’auto;
.. -OMISSIS-, arrestato dal NORM della Compagnia CC di -OMISSIS- per porto abusivo di armi, poiché deteneva una pistola con matricola abrasa completa di munizionamento, venendo scarcerato il 10 ottobre successivo;
.. -OMISSIS-, deferito in stato di libertà dal NORM della Compagnia CC di -OMISSIS- per detenzione di sostanza stupefacente;
.. -OMISSIS-, arrestato per spaccio di stupefacenti e resistenza e violenza a P. U., in quanto deteneva gr. 51 di cocaina;
.. -OMISSIS-, arrestato dal Nucleo della -OMISSIS- per la violazione dell’art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Nel rapporto si precisa che l’esito del procedimento penale era ignoto, anche se dal certificato del Casellario Giudiziale non risultano condanne);
.. -OMISSIS-, notificatogli foglio di via con divieto di ritorno nel territorio di -OMISSIS- per tre anni, poiché rintracciato presso un night di quel Comune, insieme ad altri pregiudicati;
..-OMISSIS-, incorso nella revoca della patente di guida per mancanza dei requisiti morali;
.. -OMISSIS-, deferito in stato di libertà dal CommiSAriato P.S. di -OMISSIS- per violazione delle prescrizioni del foglio di via obbligatorio;
..-OMISSIS-, sottoposto al provvedimento di rimpatrio con F.V.O. con divieto di ritorno nel territorio di -OMISSIS- per tre anni, a seguito di un controllo operato nei pressi di un night di quel Comune;
.. -OMISSIS- arrestato dalla Questura di -OMISSIS- per la violazione dell’art. 453 c.p. (detenzione e spendita di banconote false);
.. -OMISSIS-, deferito in stato di libertà dal Centro Provinciale -OMISSIS-per violazione dell’art. 416- bis c.p. (anche in questo caso nel rapporto si precisa che l’esito del procedimento penale è ignoto, ma che non risultano condanne nel certificato del Casellario);
.. -OMISSIS-, termina la custodia cautelare in carcere, applicatagli dal G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS-in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 629 c.p. (estorsione);
.. -OMISSIS-, deferito in stato di libertà dalla G.d.F. di -OMISSIS-per violazione delle norme sull’I.V.A.;
..-OMISSIS-, sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali dal Tribunale di Sorveglianza di -OMISSIS-, in sostituzione della pena di 10 mesi di reclusione;
- è socio della -OMISSIS-, operante nel settore dell’autotrasporto di merci su strada per conto terzi;
- è titolare della omonima ditta individuale di autotrasporto merci per conto terzi, con sede legale a -OMISSIS-;
- è il cognato di -OMISSIS-, già esponente di spicco del clan -OMISSIS- e all’attualità noto collaboratore di giustizia (la sorella del sig. -OMISSIS-, nata a -OMISSIS-, è coniugata con il citato sig. -OMISSIS-);
- in paSAto ha avuto rapporti e frequentazioni con pregiudicati ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso legati alla ‘ndrangheta calabrese e alla mafia siciliana;
- da anni conduce una vita riservata e raramente viene notato in pubblico.
Dalle parti non omiSAte del verbale della riunione del Gruppo interforze del -OMISSIS- risulta che “ …Al riguardo la Dr.SA … evidenzia le gravi criticità emerse dagli esiti trasmessi dalle Forze dell’Ordine relativamente al Sig. -OMISSIS- residente a -OMISSIS-, esercente l’attività di trasporto di merci su strada. A carico dello stesso risultano numerosi reati, che, benché datati, mostrano come in paSAto il Sig. -OMISSIS- abbia avuto rapporti e frequentazioni con pregiudicati ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso legati alla ‘ndrangheta calabrese ed alla mafia siciliana. Vengono attribuiti allo stesso anche ulteriori reati quali violazione dell’art 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso) per il quale, tuttavia, dal Certificato del Casellario Giudiziale non vengono rilevate condanne specifiche nonché una condanna con custodia cautelare in carcere in quanto responsabile del reato ex art. 629 c.p. (estorsione). Visto il combinato disposto dell'articolo 1. comma 52. della legge 6 novembre 2012 n. 190. e dell'articolo 2. comma 2. e 3 del D.P.C.M. 18 aprile 2013... si ritiene che alla luce di quanto emerso e dal parere unanime dei componenti il Gruppo Interforze non sussistono le condizioni per il rilascio della comunicazione antimafia... ”.
3.4. Il sig. -OMISSIS-, sempre a ministero dell’avv. -OMISSIS-, con memoria difensiva del 4 luglio 2005:
- censurava la violazione del diritto di difesa perché gli atti che gli erano stati ostesi non consentivano di comprendere quali fossero i rilievi emersi a suo carico;
- evidenziava che, quand’anche alcuni atti non fossero ostensibili in quanto relativi ad indagini di polizia e/o coperti da segreto istruttorio, ciò non esonerava la Prefettura dall’esplicitare i fatti da cui emergerebbero le controindicazioni al rilascio della liberatoria antimafia (precisando al riguardo che non potevano assumere rilievo vicende penali lontane nel tempo e ormai superate dalla riabilitazione);
- evidenziava altresì l’assenza di elementi, anche non penalmente rilevanti, idonei a comporre un quadro indiziario coerente e attuale di inquinamento mafioso motivato sulla base di criteri logici, proporzionati e ancorati alla realtà socio-economica dell’intereSAto, nonché di condanne e/o rinvii a giudizi per uno o più dei c.d. reati spia;
- sottolineava l’irrilevanza dei legami di parentela con il sig. -OMISSIS-, anche perché quest’ultimo era nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia;
- rimarcava che il giudizio di pericolosità va svolto con riguardo alla situazione lavorativa e familiare attuale e che, sotto questo profilo, nessuna menda può emergere, visto che: i) il sig. -OMISSIS- esercita da oltre 35 anni attività lavorativa lecita; ii) a carico dei familiari non esistono precedenti penali o pregiudizi di polizia (se si eccettua un decreto penale per reato contravvenzionale a carico del figlio -OMISSIS-).
3.5. Tuttavia, con il provvedimento impugnato il Prefetto ha ritenuto di adottare l’interdittiva antimafia, fondandosi sui seguenti presupposti:
“ …VISTI i rapporti informativi pervenuti dai Comandi Provinciali dei Carabinieri e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nonché la documentazione in atti;
CONSIDERATO che con note nr. -OMISSIS-/-OMISSIS- e successivamente nr. -OMISSIS- il Comando Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- ha informato che il Sig. -OMISSIS- … ha a suo carico numerosi reati e procedimenti penali tra i quali spiccano le seguenti segnalazioni:
In data -OMISSIS- è stato “arrestato dal Nucleo -OMISSIS- per la violazione ex art. 74 DPR n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti)”;
In data -OMISSIS- gli è stato notificato “Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di -OMISSIS- per anni 3, poiché rintracciato presso un night di quel Comune in compagnia di altri pregiudicati”;
In data -OMISSIS-è stato “deferito in s.l. dal Centro Provinciale -OMISSIS-per violazione dell’art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso)”;
In data 13/12/-OMISSIS-, “termina la custodia cautelare in carcere, con provvedimento del G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS-, in quanto responsabile del reato ex art. 629 c.p. (estorsione)”. CONSIDERATO che con le medesime note il Comando Provinciale dei Carabinieri informa che il Sig. -OMISSIS- “è il cognato di -OMISSIS- -OMISSIS-, detto -OMISSIS-, già esponente di spicco del clan camorristico dei -OMISSIS- e oggi noto collaboratore di giustizia (la sorella -OMISSIS-, è coniugata con il citato -OMISSIS- -OMISSIS-)”, e che, in paSAto ha avuto rapporti e frequentazioni con pregiudicati ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso legati alla “ndrangheta” calabrese e alla “mafia” siciliana”; RILEVATO altresì che, con nota nr. -OMISSIS- la Tenenza della Guardia di Finanza di -OMISSIS-(-OMISSIS-) comunicava che nei confronti del Sig. -OMISSIS- erano emersi i reati sopradescritti e numerosi altre condanne e reati anche di carattere finanziario e che, comunque “il soggetto è nell’elenco dei pregiudicati residenti nella Provincia di -OMISSIS- con collegamenti con la criminalità organizzata”;
DATO ATTO che, complessivamente valutati gli elementi acquisiti in sede istruttoria, il Gruppo Interforze Antimafia nella riunione del -OMISSIS- ha ritenuto la posizione del Sig. -OMISSIS- alquanto critica con la sussistenza di un reale pericolo di ingerenza di infiltrazione mafiosa ed ha convenuto per l’adozione di un provvedimento interdittivo, previo preavviso ex art. 92, co. 2 bis, d.lgs. 159/201...
RILEVATO che, con note del -OMISSIS-, pervenute per il tramite del proprio legale, il Sig. -OMISSIS- ha fatto richiesta di accesso agli atti amministrativi per poter esercitare appieno al diritto alla difesa e posticipare il termine di 10 giorni per il deposito delle “memorie difensive” per “completezza dell’istruttoria” a decorrere dalla data di ricevimento degli atti stessi.
CONSIDERATO che con nota nr. -OMISSIS- la Prefettura di -OMISSIS- ha inteso di escludere l’accesso agli atti informativi e alle risultanze istruttorie “per ragioni di sicurezza... che successivamente con nota nr. -OMISSIS-la Prefettura di -OMISSIS-, su insistenza del legale del Sig. -OMISSIS- e, dopo aver richiesto alle Forze di Polizia competenti per territorio, ciascuno per la parte di competenza di voler individuare i contenuti delle proprie note informative ritenute ostensibili, al fine di poter garantire un accesso, anche se pur parziale, degli atti, ha provveduto ad inviare la documentazione e le informative richieste ritenute idonee per promuovere e presentare le proprie osservazioni di rito.
RILEVATO che, con “memoria procedimentale” pervenuta per il tramite del proprio legale in data 08/07/2025, il Sig. -OMISSIS- ha dedotto che affinché poSA essere emeSA un’informativa interdittiva od un rigetto della comunicazione antimafia è neceSArio che esistano elementi attuali, anche non penalmente rilevanti, ma idonei a comporre un quadro indiziario coerente e attuale: La valutazione sia fondata su criteri logici, proporzionali e ancorati alla realtà socio-economica dell’intereSAto; Siano individuabili reati-spia ai sensi dell’art. 84. co 4 d.lgs. 159/2011; Eventuali riferimenti a reati ex-art 416-bis c.p. siano accompagnati da provvedimenti giudiziari (misure cautelari o rinvii a giudizio)
CONSIDERATO che, in particolare sui reati commessi, il Sig. -OMISSIS- riferisce che siano di natura comune e privi di qualsiasi attinenza a dinamiche mafiose mentre per quanto riguarda i precedenti di polizia e, soprattutto, sul legame di parentela con il noto -OMISSIS- è del tutto passivo ed irrilevante e che gli episodi di penale rilevanza non hanno impedito allo stesso di condurre una vita onesta, improntata al lavoro svolgendo in maniera ineccepibile, da ben 35 anni, attività di autotrasportatore. Il Sig. -OMISSIS-, conclude il legale, conduce “una vita tranquilla, riservata, specchiata nel lavoro, nelle frequentazioni e nelle amicizie”.
ESAMINATE le note difensive e la documentazione prodotta dal legale e considerato che le stesse, anche alla luce delle complessive emergenze istruttorie, non appaiono idonee a contestare gli accertamenti riportati in seno alla pregreSA comunicazione ex art 92, comma 2 bis. del D.Lgs. n. 159/2011 dal momento che i reati commessi dal Sig. -OMISSIS- non possono riferirsi di natura comune considerando che tra i vari reati commessi si annovera un arresto per il reato ex art. 74 del DPR n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti), un deferimento in s.l. per violazione dell’art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso), nonché una custodia cautelare in carcere con provvedimento del G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS-, in quanto responsabile del reato ex art. 629 c.p. (estorsione); Il legame con il cognato -OMISSIS- -OMISSIS-, detto -OMISSIS- risulta tutt’altro che passivo ed irrilevante. Il Sig. -OMISSIS- è un noto esponente di spicco dei clan camorristico dei -OMISSIS- e oggi un noto collaboratore di giustizia coniugato con la sorella del -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-.
Inoltre tale situazione è evidenziata anche dal fatto che in paSAto lo stesso -OMISSIS- ha avuto rapporti e frequentazioni con pregiudicati ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso legati alla “ndrangheta” calabrese e alla “mafia siciliana”;
Il fatto che lo stesso conduca una vita tranquilla non è in grado di scongiurare la sussistenza di profili di contaminazione e contiguità con ambienti appartenenti alla criminalità organizzata, circostanza quantomai probabile visto il rapporto di parentela che lo lega al Sig. -OMISSIS- e l’ambiente circostante, considerando che l’interdittiva antimafia non è una sanzione di condotte riprovevoli delle persone fisiche che dirigono l’impresa, ma è una misura di prevenzione diretta ad impedire “sul nascere” ogni forma di penetrazione della malavita nella gestione aziendale che, oggettivamente, si presenti ed emerga negli accertamenti dell’autorità competenti.
VISTI i principi stabiliti dal Consiglio di Stato... Per l’adozione di un’interdittiva antimafia è sufficiente la presenza di un quadro indiziario e/o fattuale complessivo che comporti non la certezza, ma il rischio o il pericolo dell’infiltrazione e/o condizionamento mafioso nelle scelte gestionali dell’impresa, cioè deve essere espresso un giudizio di possibilità sulla base di elementi sintomatici che l’attività economica poSA, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata; La misura interdittiva... può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergono sufficienti elementi del pericolo che poSA verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata”. CONSIDERATO che, altresì, “la configurazione strettamente individuale dell’impresa evidenzia una sua maggiore esposizione al rischio di condizionamento...
VISTE le valutazioni espresse dal Gruppo Interforze Antimafia che, nella seduta del -OMISSIS-, ha confermato la sussistenza di elementi idonei e diretti in modo non equivoco ad evidenziare il pericolo di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte imprenditoriali della società ed ha confermato l’adozione del provvedimento interdittivo... gli elementi oggettivi raccolti ...confermano il quadro indiziario della presenza di possibili situazioni di infiltrazioni mafiose, ai sensi dell’art. 91, D.Lgs. n. 159/2011 tendenti a condizionare le attività dell’impresa individuale -OMISSIS-… ”.
3.6. In conseguenza dell'interdittiva, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato dapprima il preavviso di revoca di revoca della licenza di trasporto comunitaria (atto prot. REN -OMISSIS-) e quindi l’avvio dei procedimenti di revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore e di verifica e controllo dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori prot. -OMISSIS-.
In data 8 agosto 2025 il Ministero ha adottato l’atto di revoca della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada prot. REN n. -OMISSIS- (impugnato con i motivi aggiunti).
4. Queste le censure articolate nel ricorso introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti:
a) nullità del procedimento per violazione degli artt. 1, 3, 7, 10 e 10- bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Violazione degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del D.Lgs. n. 159/2011 e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione di presupposti e di istruttoria, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Nullità del procedimento per violazione degli artt. 1, 3, 7, 10 e 10- bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Al riguardo il sig. -OMISSIS- evidenzia che:
- l’amministrazione ha violato anzitutto i principi di informazione, trasparenza e collaborazione desumibili dalle norme rubricate, accogliendo solo in parte l’istanza di accesso e ostendendo peraltro alcuni documenti in forma pesantemente omiSAta, il che lo ha privato della possibilità di interloquire in maniera efficace;
- ciò determina la radicale illegittimità del procedimento, visto che alcuni degli atti non ostesi sono stati utilizzati per motivare l’interdittiva;
b) violazione degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del D.Lgs. n. 159/2011 e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Eccesso di potere per travisamento dei fatti difetto di presupposti e di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione.
Con il secondo motivo del ricorso introduttivo il sig. -OMISSIS-, richiamando varie sentenze del giudice amministrativo di primo e secondo grado, evidenzia che:
- nella motivazione dell’interdittiva antimafia il Prefetto deve indicare, in maniera esaustiva, il quadro degli elementi indiziari in virtù dei quali si ritiene attuale e concreto il rischio di infiltrazioni mafiose all’interno di una realtà produttiva che operi in forma di società o di ditta individuale. Tale valutazione, inoltre, deve essere svolta tenendo conto della situazione attuale e dei fatti sopravvenuti, siano essi favorevoli o sfavorevoli al soggetto intereSAto;
- questo perché l’interdittiva non deve vanificare gli sforzi che l’operatore economico ha profuso per superare eventuali criticità emerse in paSAto. In questo senso gli episodi di rilievo penale più risalenti nel tempo possono essere valutati solo se essi si pongono in continuità con episodi più recenti, mentre non hanno rilievo se ad essi non sono più seguiti eventi analoghi;
- nel caso di specie tali principi sono stati violati dalla Prefettura.
In primo luogo perché l’amministrazione accomuna in maniera indistinta i reati accertati con sentenze penali paSAte in giudicato e le segnalazioni di polizia da cui non sono derivate conseguenze penali, in questo modo travisando il rapporto del Comando Provinciale dei Carabinieri. Questo discorso vale, in particolare: i) per l’arresto del -OMISSIS- (dal quale non è scaturita alcuna condanna); ii) per il deferimento del -OMISSIS-, relativo al reato di cui all’art. 416 bis c.p. e dal quale non è scaturita alcuna condanna, bensì un’assoluzione pronunciata dal Tribunale -OMISSIS-; iii) per la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS-per il reato di estorsione, visto che anche in questo caso è intervenuta l’assoluzione (sentenza della Corte di Assise di -OMISSIS- del -OMISSIS-). E, in effetti, nel rapporto dei Carabinieri sono menzionati solo i reati che risultano dal certificato del Casellario Giudiziale, mentre per quanto riguarda i pregiudizi di polizia e la frequentazione con soggetti controindicati si dice chiaramente che si tratta di episodi risalenti e che all’attualità il sig. -OMISSIS- non ha più avuto frequentazioni del genere e conduce una vita riservata.
Né è sufficiente a sorreggere il provvedimento la comunicazione della Tenenza della Guardia di Finanza di -OMISSIS-secondo cui il ricorrente sarebbe inserito “ …nell’elenco dei pregiudicati residenti nella provincia con collegamenti con la criminalità organizzata… ”. In disparte il fatto che tale documento non è stato messo a disposizione del ricorrente (il quale non ha potuto dunque dire nulla al riguardo), esso è comunque smentito dalla sentenza del Tribunale di -OMISSIS- che ha accolto la domanda risarcitoria proposta dal sig. -OMISSIS- nei confronti di un organo di stampa locale;
- in realtà esso ricorrente svolge ormai da anni attività lavorativa lecita, tanto che le amministrazioni competenti gli hanno sempre rinnovato la licenza di autotrasportatore ritenendo sussistente il requisito della onorabilità di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 395/2000 e che il Tribunale di Sorveglianza gli ha concesso la riabilitazione del -OMISSIS-, valutando evidentemente ina maniera favorevole la sua condotta di vita;
- fra l’altro, poiché le ditte in questione operano in un contesto territoriale di piccole dimensioni, il controllo sociale è abbastanza agevole per le Forze dell’Ordine, visto che qualsiasi condotta “sospetta” del sig. -OMISSIS- sarebbe stata facilmente rilevata;
- quanto ai c.d. vincoli parentali, la giurisprudenza amministrativa ormai consolidata afferma, anche sulla scorta dei principi ribaditi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 57 del 2020, che essi rilevano solo se esistono specifici indizi da cui si poSA presumere fondatamente che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia clanica (di diritto o di fatto) alla quale non risultino estranei soggetti legati a clan malavitosi. Ma nella specie nessun elemento indiziario di questo spessore è emerso, essendo stato accertato solo il rapporto di parentela con il suddetto sig. -OMISSIS- (il quale peraltro nel corso del tempo è divenuto un collaboratore di giustizia), con cui esso ricorrente non ha più rapporti da oltre trent’anni;
c) eccesso di potere del provvedimento di revoca REN n. -OMISSIS- per invalidità derivata dalla interdittiva antimafia impugnata con il ricorso introduttivo.
5. Il ricorso e i motivi aggiunti meritano accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
5.1. Per quanto concerne l’interdittiva antimafia (e premesso che i principi giurisprudenziali, in sé ormai consolidati, vanno pur sempre applicato al caso di specie, non esistendo in subiecta materia due vicende che siano perfettamente sovrapponibili), il Collegio ritiene sufficiente mettere a confronto gli elementi favorevoli e quelli sfavorevoli al sig. -OMISSIS-, quali essi risultano dagli atti di causa.
5.1.1. Gli elementi che militano a favore del ricorrente sono costituiti:
- dalla risalenza dei fatti di reato per i quali l’odierno ricorrente è stato condannato in sede penale, nonché, soprattutto, dall’intervenuta riabilitazione del -OMISSIS- (la quale “copre” tutto il pregresso, visto che la riabilitazione viene conceSA dal Tribunale di Sorveglianza solo dopo attenta valutazione della personalità dell’intereSAto e in base ad un giudizio prognostico sul fatto che l’intereSAto si asterrà in futuro dalla commissione di reati);
- dall’assenza di c.d. reati spia. In effetti gli unici reati che potrebbero rilevare in tal senso sono l’estorsione ascritta al sig. -OMISSIS- nel -OMISSIS- e l’associazione a delinquere di stampo mafioso per il quale egli è stato deferito all’A.G. nel -OMISSIS-, ma in entrambi i casi il ricorrente è stato assolto. Peraltro, con riguardo al primo reato va detto che non qualsiasi condotta estorsiva sarebbe ex se rilevante, dovendo trattarsi di estorsione commeSA utilizzando il metodo mafioso;
- dal fatto che, da oltre trenta anni, il sig. -OMISSIS- svolge attività lavorativa lecita, ha messo su famiglia in un territorio lontano dalla -OMISSIS- e non ha più posto in essere condotte di rilievo penale o aventi quantomeno lo spessore di pregiudizi di polizia. Per quanto concerne quest’ultimo profilo, manca qualsiasi prova di contatti recenti, anche occasionali, con esponenti della malavita organizzata o locale (a questo proposito va rilevato che nel rapporto del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di -OMISSIS- si parla di rapporti e frequentazioni avuti “ … in paSAto… ”, mentre non vengono specificati episodi più recenti in cui il sig. -OMISSIS- sarebbe stato controllato in compagnia di soggetti controindicati);
- dalla circostanza che in tutto questo tempo (ed in particolare dopo il -OMISSIS-) mai la Prefettura ha dubitato della onorabilità del ricorrente, il quale ha potuto tranquillamente conseguire e mantenere i titoli abilitativi all’esercizio della professione di autotrasportatore.
Con riguardo ai reati pregressi va aggiunto in generale che:
- è certamente vero che l’interdittiva antimafia non ha natura sanzionatoria, bensì preventiva, per cui il provvedimento prefettizio non deve neceSAriamente fondarsi su fatti definitivamente accertati in sede penale. Inoltre, come del resto accade anche nella materia delle sanzioni disciplinari applicabili nei confronti dei dipendenti pubblici, l’amministrazione può procedere anche in presenza di una sentenza assolutoria, ma sempre che si tratti di una sentenza in rito (ad esempio non luogo a procedere per intervenuta prescrizione o per assenza di una condizione di procedibilità) oppure di una sentenza di assoluzione perché il fatto (in sé accertato) non costituisce reato. Peraltro, anche in questi casi l’amministrazione deve spiegare nel dettaglio le ragioni per le quali l’assoluzione pronunciata dal giudice penale non elide la rilevanza della condotta sotto altri profili;
- il discorso è invece diverso quando l’intereSAto sia stato assolto nel merito in sede penale, perché in questo caso l’assoluzione travolge anche le eventuali segnalazioni di polizia e/o le misure cautelari che siano state applicate all’intereSAto nelle fasi iniziali del processo penale. In sostanza, seppure nella fase delle indagini siano emerse condotte che potrebbero rilevare nel procedimento per l’adozione dell’interdittiva antimafia, l’assoluzione dell’imputato nel merito impedisce al Prefetto e al Gruppo Interforze di considerare tali fatti (salvo che, ovviamente, non siano sopravvenuti fatti nuovi che si pongono in continuità con le condotte pregresse che non hanno trovato conferma in sede penale).
Qualsiasi altra conclusione darebbe luogo ad un sistema di prevenzione aberrante, fondato su una logica del sospetto che non può trovare cittadinanza in un ordinamento che vuole adeguarsi ai principi e valori sovranazionali.
Nella specie, infine, e a differenza di quanto sembra opinare la difesa erariale, non è il solo decorso del tempo a rendere privi di rilevanza i precedenti penali, ma questo indiscutibile elemento temporale si coniuga con l’assenza di ulteriori condotte rilevanti ai fini del giudizio prognostico richiesto dall’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011.
5.1.2. Tornando al discorso principale, l’unico vero elemento a sfavore - non a caso più volte enfatizzato nella memoria difensiva dell’Avvocatura erariale - del sig. -OMISSIS- è costituito invece dal rapporto di parentela con un noto esponente dalla malavita organizzata campana, soprannominato -OMISSIS- (cognato del ricorrente).
Ora, a prescindere dalle considerazioni rafforzative e prognostiche che nel provvedimento impugnato vengono svolte dal Prefetto (anche con rimando alle valutazioni svolte dal Gruppo Interforze) - considerazioni che però, per quanto detto in precedenza, non sono condivisibili in quanto non supportate da fatti accertati - questo indiscutibile elemento fattuale non è sufficiente a giustificare il provvedimento interdittivo, visto che:
- anzitutto, il rapporto di parentela esiste da molti anni (per cui valgono le considerazioni svolte in precedenza circa il fatto che il sig. -OMISSIS-, quantomeno per il periodo successivo alla riabilitazione, non era stato mai attinto da sospetti);
- in secondo luogo, nel provvedimento si dice che nel periodo in cui è stata svolta l’istruttoria il predetto sig. -OMISSIS- era collaboratore di giustizia, per cui a maggior ragione dovrebbe escludersi da parte del medesimo qualsiasi condotta incompatibile con il “pentimento”. Nella memoria difensiva depositata in data 3 ottobre 2025 l’Avvocatura erariale sul punto ha chiarito che la collaborazione con l’autorità giudiziaria era durata solo pochi mesi, ma questo è un elemento sopravvenuto, di cui comunque il Prefetto non era a conoscenza;
- in terzo luogo, i rapporti di parentela, di per sé soli, non possono giustificare l’adozione di provvedimenti gravemente limitativi della libertà di iniziativa economica di soggetti che non hanno altre specifiche controindicazioni. Del resto ci si deve chiedere in che modo il sig. -OMISSIS- avrebbe potuto sganciarsi dal contesto territoriale di provenienza e svolgere attività lavorativa lecita senza incappare in un’interdittiva antimafia. Il ricorrente, infatti, stante anche la “ingombrante” presenza del proprio congiunto, non avrebbe potuto né lavorare alle dipendenze di una P.A. (stanti i suoi precedenti penali) né essere assunto da un altro datore di lavoro privato (perché in questo caso il datore di lavoro sarebbe stato esposto all’adozione di un’interdittiva in relazione al sospetto che l’assunzione del sig. -OMISSIS- sarebbe la prova del tentativo di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa).
Seppure, in ragione di un richiamo troppo spesso selettivo ai valori costituzionali, si preferisce dimenticarlo, l’art. 27 Cost. stabilisce che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, il che, al di là del valore simbolico dell’enunciazione, significa che il soggetto che ha scontato la pena, e tanto più se ha anche ottenuto la riabilitazione, deve poter svolgere attività lavorativa lecita, per sostentare sé stesso e la propria famiglia. Ovviamente, questo stesso soggetto da quel momento deve tenere una condotta di vita irreprensibile, ma ciò non vuol dire che egli debba subire le conseguenze di fatti addebitabili a prossimi congiunti, salvo che non esistano sufficienti elementi per ritenere che l’intereSAto funga da prestanome di (o comunque favorisca) soggetti malavitosi.
Nella specie, al contrario, non esiste alcun fatto che poSA far ipotizzare il tentativo di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa del ricorrente. Eppure, con riguardo a tale attività, gli indizi potrebbero essere innumerevoli, potendo venire in rilievo, ad esempio:
- il fatto che i trasporti siano effettuati per conto di alcuni specifici committenti a loro volta collegati a consorterie criminali;
- l’esistenza di rapporti economici non occasionali con soggetti controindicati;
- l’assunzione di dipendenti provenienti dal luogo di origine dell’intereSAto o a loro volta legati da rapporti di parentela con soggetti controindicati;
- il fatto che la sede dell’impresa sia ubicata nello stesso edificio di altre imprese legate alla malavita e/o che la contabilità aziendale sia tenuta da professionisti comuni a queste altre imprese.
Questi elementi indiziari, che sono stati valorizzati in numerose decisioni del G.A. (e anche di questo Tribunale), nella specie non esistono o comunque non sono stati allegati, per cui dal punto di vista sostanziale si deve concludere nel senso che il tentativo di infiltrazione mafiosa nell’attività del sig. -OMISSIS- è stato desunto solo dal rapporto di parentela con il noto esponente della criminalità organizzata casalese (nonché da precedenti penali e/o pregiudizi di polizia che, per quanto detto in precedenza, erano però irrilevanti).
5.2. Per quanto concerne i profili formali-procedurali (i quali, peraltro, sarebbero comunque assorbiti dalla fondatezza delle censure relative al merito della vicenda), il Collegio osserva che:
- è molto frequente che, in casi del genere, una parte degli atti che il Prefetto e il Gruppo Interforze hanno utilizzato ai fini della valutazione del rischio di infiltrazione siano coperti dal segreto istruttorio o siano comunque sottratti al diritto di accesso ai sensi del D.M. n. 415/1994 e s.m.i.;
- tuttavia, poiché al soggetto intereSAto dal procedimento finalizzato all’adozione dell’interdittiva va garantito, tanto in sede amministrativa quanto in sede giudiziaria, il diritto di difesa pieno, i documenti non ostensibili non possono essere utilizzati per adottare l’interdittiva, visto che né l’intereSAto né il giudice amministrativo possono verificarne il contenuto. Pertanto, a fondamento dell’interdittiva possono essere posti solo atti (anche in parte) ostensibili. Diversamente, devono essere attivate le procedure di cui al Libro I Capo II del D.Lgs. n. 159/2011, nel cui ambito il giudice penale ha libero accesso anche ad atti coperti dal segreto istruttorio;
- da ciò consegue che nel giudizio amministrativo avente ad oggetto l’impugnativa dell’interdittiva antimafia hanno rilievo solo gli atti ostesi dall’amministrazione. E, nella specie, come già detto, dagli atti di causa non emergono elementi sufficienti a giustificare il provvedimento prefettizio.
5.3. Per tutte queste ragioni, l’interdittiva antimafia impugnata va annullata.
Da ciò consegue l’annullamento del provvedimento di revoca impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, il quale trova il proprio esclusivo fondamento nell’interdittiva.
6. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti.
Le spese del giudizio si possono tuttavia compensare, stante la complessità della vicenda sottostante.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti intereSAte, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza e negli atti di causa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
ET Anastasi, Presidente
SO TA, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| SO TA | ET Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti intereSAti nei termini indicati.