TAR Ancona, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 548
TAR
Decreto cautelare 20 settembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Accolto
    Nullità del procedimento per violazione dei principi di informazione, trasparenza e collaborazione

    Il diritto di difesa pieno impone che gli atti non ostensibili non possano essere utilizzati per adottare l'interdittiva, poiché né l'interessato né il giudice possono verificarne il contenuto. Pertanto, solo atti ostensibili possono fondare l'interdittiva. In caso contrario, devono essere attivate procedure specifiche. Nella specie, dagli atti ostesi non emergono elementi sufficienti a giustificare il provvedimento prefettizio.

  • Accolto
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposti e di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione

    La riabilitazione copre il pregresso e implica un giudizio prognostico favorevole. Le assoluzioni nel merito in sede penale impediscono al Prefetto di considerare i fatti sottostanti. L'unico elemento a sfavore, il rapporto di parentela, non è sufficiente a giustificare il provvedimento interdittivo, soprattutto considerando che il congiunto era collaboratore di giustizia e che il ricorrente svolge attività lavorativa lecita da oltre trent'anni senza ulteriori condotte rilevanti. L'interdittiva non può basarsi solo su legami parentali o precedenti penali irrilevanti.

  • Accolto
    Invalidità derivata dall'interdittiva antimafia impugnata

    L'annullamento dell'interdittiva antimafia comporta di conseguenza l'annullamento del provvedimento di revoca della licenza comunitaria che su di essa si fondava.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 548
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 548
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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