Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.4.2025 , nella causa iscritta al n. 3288 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023 + R.G.N. 788/2025
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 da sé medesimo ai sensi dell'art.86 c.p.c., nel cui proprio studio elegge domicilio sito in
S.Salvatore Telesino, Via Cerreto,n.44;
RICORRENTE
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla memoria dall'avv. Vincenzo PESCITELLI, presso il cui studio in Benevento alla via S. Rosa
n. 5 elettivamente domicilia;
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata in Ariano Irpino (AV) al C.so Vittorio Emanuele n. 39, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Scrima dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata su foglio separato;
CHIAMATA IN CAUSA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.8.2023 l'avv.to ha esposto: Pt_1
Con
-che in data 22.11.2020 l'Agente la Riscossione notificava una cartella di pagamento n.01720160006573605000 , già notificata il 20.01.2017 cui l'istante aveva contezza di aver rottamato per aver aderito alla definizione agevolata 225/2016 relativa al ruolo
“n.2016/003058” annualità di contribuzione 2014 Cassa Forense;
-di avere chiesto in data 11.02.2022 alla il riconoscimento della pensione CP_1 contributiva ai sensi dell'art.51 del Regolamento Unico della Previdenza Forense per raggiungimento del limite di età: anni settanta;
-di avere richiesto, stante il ritardo nella conclusione del procedimento, in data 30.09.2022 al call-center di notizie sulla domanda di pensione;
CP_1
-che solo in data 17.11.2022, all'esponente, perveniva una nota da , in cui CP_1 veniva paventata la necessità di corrispondere la contribuzione obbligatoria per l'annualità in corso;
-che con nota del 24.01.2023 veniva comunicato dalla un insoluto di euro CP_1
5.003,26, risultante dalla mancata contribuzione più interessi e sanzioni per l'anno 2022 oltre ad un insoluto sul ruolo anno 2016 per euro 869,26 più interessi su insoluto a ruolo per euro
144,94 – annualità di contribuzione 2014;
-che in data 27.01.2023 l ingiungeva il pagamento dei Controparte_5 contributi anno 2014; CP_1
-di avere presentato istanza di definizione agevolata ai sensi della legge 197/2022;
-che in data 02.08.2023, l'Agente della Riscossione comunicava l'esito della “Definizione agevolata;
-di non dovere pagare due volte lo stesso contributo annualità 2014 - ruolo “n.2016/003058”.
Tanto premesso ha chiesto: “-accertare e dichiarare illegittimo l'insoluto preteso da
[...] nel dispositivo del 24.01.2023 per i motivi sopra esposti pronunciando CP_1
l'annullamento/la nullità e, per tale effetto;
- accertare e dichiarare non dovuto la contribuzione sull'insoluto ruolo n. 003058/ 2016 per euro 1014,20, in quando la medesima contribuzione per l'anno 2014, veniva contemporaneamente richiesta, tramite ingiunzione di pagamento, dall'Agente per la Riscossione in data 27.01.2023; -accertare e dichiarare il ritardo nell'emanazione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.2 della legge
241/90 e per l'effetto dichiarare non dovute le sanzioni, gli interessi e l'IVA per un ammontare di euro 962,09 ; - condannare al riconoscimento del danno CP_1 procurato al ricorrente per omesso o ritardata emanazione del provvedimento ai sensi dell'art.2 bis della legge 241/90, avendo costui fornito la prova del danno subito e del nesso eziologico fra pregiudizio lamentato e ritardo/inerzia della P.A.; danno da riconoscere dall'On. Giudicante in via equitativa;
- dichiarare il diritto alla pensione contributiva dal
01.01.2023; Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”.
Con memoria depositata il 19.1.2024 si è costituita la Controparte_6
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato e domandando la
[...] chiamata in causa dell' Controparte_5
Autorizzata la chiamata in causa si è costituita l' chiedendo Controparte_5 di dichiarare il difetto di legittimazione passiva nonché di accertare e dichiarare l'avversa domanda, comunque, inammissibile, infondata in fatto e diritto nei confronti dell
[...]
e, per l'effetto, rigettare la stessa. Controparte_7 Con successivo ricorso iscritto al n.r.g. 788/2025 riunito, parte ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale n.01720240011898111000, notificata il 06/02/2025 avente per oggetto il pagamento di contributi previdenziali della per l'importo di € 5.157,04 richiesti CP_1 per l'anno 2023 e ha chiesto la condanna della alla corresponsione della CP_1 pensione
Si sono costituiti la e l' chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_5 del ricorso.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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In via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità del giudizio iscritto al n..r.g.
788/2025.
In particolare parte ricorrente indica quale oggetto del ricorso “Opposizione con istanza di annullamento/nullità della cartella di pagamento n. 01720240011898111000, notificata il
06/02/2025” ma, in realtà, non solleva alcun motivo di opposizione avverso la cartella.
Invero l'intero ricorso è diretto a contestare la decisione della di non liquidare CP_1 la pensione di anzianità , domanda già oggetto del giudizio r.g.n. n. 3288/2023. Pertanto il ricorso, per come articolato, appare inammissibile in quanto identico per parti, petitum e causa petendi al giudizio r.g.n. 3288/2023.
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Sempre in via preliminare deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla .. Controparte_5
L'ente di riscossione è del tutto estraneo ai motivi di opposizione e nessuna delle parti del giudizio ha formulato domande nei suoi confronti.
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Nel merito in primo luogo parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare illegittimo l'insoluto ruolo n. 003058/ 2016 per euro 1014,20 preteso da per l'anno 2014, CP_1 in quanto la medesima contribuzione per l'anno 2014, veniva contemporaneamente richiesta, tramite ingiunzione di pagamento, dall'Agente per la Riscossione in data 27.01.2023.
Ebbene è pacifico che il ricorrente, avvocato iscritto alla risultava CP_1 inadempiente per i contributi anno 2014.
In seguito alla domanda di pensione contributiva la in data 24.1.2023 comunicava un CP_1 insoluto ruolo 2016 (ovvero relativo all'anno 2014) nonché per l'anno 2022.
Per i contributi relativi all'anno 2014 l' notificava dapprima in data Controparte_5
20.01.2017 la cartella esattoriale n. 01720160006573605000 e successivamente, stante il mancato pagamento, notificava il 14.02.2023 l' avviso di intimazione n. 01720239000137662000 per l'importo di € 1.215,83.
Solo dopo la ricezione dell'intimazione di pagamento il ricorrente in data 17.02.2023 aderiva alla definizione agevolata ai sensi della rottamazione quater -art.1 commi da 231 a 235 -legge
197-2022, in relazione alla cartella di pagamento n. 01720160006573605000 a cui faceva seguito il provvedimento n. 01790202300141306000 con il quale l' Controparte_5
il 02.08.2023 trasmetteva all'avv. il piano di ammortamento per il
[...] Pt_1 pagamento dell'importo di € 851,88 a far data dal 31.10.2023 per un numero di 18 rate, con ultima scadenza 30.11.2027.
Orbene è evidente che al momento della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia contributiva (11.02.2022) i pagamenti non risultavano regolari e, pertanto, la CP_1 era legittimata a richiedere il pagamento.
Il Regolamento della Cassa Forense dispone che: “Coloro che abbiano raggiunto il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia e non abbiano maturato l'anzianità prevista dall'art.44 del presente Regolamento, ma con più di cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione e che non si siano avvalsi dell'istituto della ricongiunzione verso altro
Ente previdenziale ovvero della totalizzazione o del cumulo, hanno diritto a chiedere la liquidazione di una pensione di vecchiaia contributiva, salvo che intendano proseguire nei versamenti dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianità o maturare prestazioni di tipo retributivo.”
Al momento della presentazione della domanda di pensione il ricorrente non aveva versato l'integrale contribuzione e ne era consapevole dal momento gli era stata notificata la cartella esattoriale cartella di pagamento n. 01720160006573605000.
Invero, solo successivamente alla comunicazione dell' insoluto e dopo la notifica dell' avviso di intimazione n. 01720239000137662000 il ricorrente aderiva alla definizione agevolata.
Pertanto alla data del 24.1.2023 il provvedimento della Cassa Forense si presentava del tutto legittimo in quanto, si ribadisce, il ricorrente pacificamente era inadempiente agli obblighi contributivi per l'anno 2014. È infatti pacifico che dopo la ricezione della cartella di pagamento , il non pagava i contributi tanto che l' Pt_1 Controparte_5 era costretta a notificare un successivo atto di intimazione.
In altre parole avendo solo dopo la presentazione della domanda di definizione agevolata il ricorrente pagato i contributi per l'anno 2014, va dichiarata la legittimità del provvedimento di reiezione della in quanto al momento della domanda di pensione CP_1
(11.02.2022) il ricorrente non era in regola con il pagamento dei contributi.
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In secondo luogo il ricorrente lamenta che Il ritardo della Cassa Forense nell'emanazione del provvedimento di reiezione della domanda di pensione contributiva avrebbe cagionato un danno consistente negli interessi da ritardo.
La doglianza è palesemente infondata Invero, come rappresentato dalla il ricorrente al momento della domanda non era in CP_1 possesso dei requisiti per potere beneficiare della pensione
D'altronde è evidente che il ricorrente fosse pienamente consapevole dell'insoluto per l'anno 2014 avendo ricevuto dall'Ente di riscossione la cartella esattoriale n.
01720160006573605000 relativa ai contributi anno 2014.
Il ricorso va respinto.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della tenuto conto CP_1 dei parametri del DM 55/2014, valori medi, cause di previdenza, scaglione fino ad €26.000.
Le spese nei confronti dell' vanno compensate attesa Controparte_5
l'estraneità dell'Ente ai motivi di opposizione.
P.Q.M.
il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara l'inammissibilità del giudizio r.g.n.788/2025;
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_5
3. rigetta il ricorso;
4. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 che si liquidano in € 3.727,00 oltre spese generali Iva e cpa.
5. Compensa le spese nei confronti della Controparte_5
Benevento, 14.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari