Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 214
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione, carenza di legittimazione attiva di Resistente_1 S.p.a., nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto

    L'ingiunzione di pagamento impugnata risponde ai requisiti motivazionali necessari, indicando il tipo di tributo, l'anno d'imposta, le somme dovute e rinviando ad altro atto con indicazione degli immobili, del comune e dei dati catastali.

  • Rigettato
    Decorso del termine quinquennale di prescrizione

    La prescrizione è quinquennale e il termine è stato interrotto dal sollecito di pagamento notificato in data anteriore alla maturazione della prescrizione.

  • Rigettato
    Insussistenza del beneficio e/o opere di bonifica/manutenzione

    Il beneficio fondiario si presume in caso di inclusione nel piano di classifica. L'onere di provare l'inadempimento del consorzio spetta al contribuente. La perizia prodotta dal ricorrente si riferisce ad un'epoca successiva all'annualità oggetto di imposizione, non consentendo di stabilire lo stato delle opere nel 2016. Gli elementi addotti non sono dotati di efficacia dimostrativa tale da vincere la presunzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 214
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto
    Numero : 214
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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