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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4237 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Enrico Colognesi Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
46/2023 posta in deliberazione il giorno 17/05/2023
TRA
( Parte_1 P.IVA_1
Avv. LORENZETTI FIAMMETTA;
E
( ) Controparte_1 C.F._1
Avv. PELLEGRINO FABRIZIO
E
( CP_2 P.IVA_2
Avv. MARIANI ANGELA
E
Controparte_3 P.IVA_3
) Controparte_4 P.IVA_4
Controparte_5 P.IVA_5
) Controparte_6 P.IVA_6
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * ADS
E
) Controparte_7 P.IVA_7
1 contumace
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 11829/2022 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto nella sola parte in cui Parte_1 il Tribunale aveva così disposto: a) dichiara il difetto di legittimazione passiva del
[...]
e del;
b) rigetta la Controparte_5 Controparte_6 domanda di usucapione;
c) dichiara inefficace la domanda per i canoni del 2019; d) rigetta tutte le altre domande;
e) compensa integralmente le spese processuali tra tutte le parti in giudizio. “
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. Controparte_1
Si sono costituiti in giudizio Controparte_8
,
[...] Controparte_5
rilevando il passaggio
[...] Controparte_6 in giudicato della sentenza impugnata con riferimento alla domanda di usucapione non essendo stato proposto appello incidentale e chiedendo l' , in via adesiva, Controparte_4
l'accoglimento dell'appello di Si è costituita in giudizio Parte_1 CP_2
ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
[...]
Precisate le conclusioni all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c..
2. Per l'inquadramento del giudizio di appello, appare opportuno riportare le parti della sentenza impugnata nella parte che qui interessa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale, conveniva in giudizio la Italiana, Controparte_3
l' , il il Controparte_4 Controparte_5 [...]
, la e la “ Controparte_6 Parte_1 CP_2 [...]
, per ottenere, previa declaratoria che il chiosco, l'area cortilizia intorno Controparte_7 allo stesso e gli immobili amovibili pertinenziali non si trovano sul demanio marittimo dello
Stato e che la , il la e la Parte_1 Controparte_3 CP_4 CP_2
“ non sono proprietari del chiosco stesso, la declaratoria Controparte_9
2 dell'intervenuta usucapione e dell'assenza dell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione, ovvero, in subordine, che ha errato nella determinazione Parte_1 dell'indennità, la quale non è neanche dovuta, con conteggio dei miglioramenti effettuati pari quanto meno ad euro 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Parte attrice esponeva che con comunicazione prot. n. CO/2020/0005603 del 16.1.2020
[...]
chiedeva il pagamento in favore del dello Stato della somma di euro Pt_1 CP_4
9.679,80 e della di euro 1.451,97, per complessivi euro 11.227,20, a titolo di CP_2 indennità risarcitoria per l'uso/occupazione, anche parzialmente abusiva, della spiaggia libera di Castelporziano per l'anno 2019; che pendevano giudizi avverso la stessa richiesta per gli anni 2018, dal 2015 al 2017, dal 2002 al 2007 e dal 2008 al 2014; che il chiosco in cui la svolgeva l'attività di somministrazione di bevande e cibi precotti non era di proprietà CP_1 comunale;
che il chiosco risultava intestato al Demanio dello Stato, nonché fino al 31.3.2005 alla “ ; che il chiosco era assegnato in gestione dall'ex “Ente Controparte_9
Comunale di Consumi” alla fin dal 1990, il quale lo vendeva alla stessa;
che CP_1 CP_1 fin da tale data il chiosco, l'area sulla quale è edificato e la corte esterna restavano nella sua esclusiva disponibilità; che il chiosco non presentava alcuna irregolarità edilizia e non insisteva su area demaniale marittima;
che l'atto di convenzione del 13.8.2002 concluso tra ed il “Consorzio di Castel Porziano 98” prevedeva un accordo relativo alle Parte_1 strutture in legno aggiunte al chiosco;
che la convenzione stessa scadeva il 30.9.2014; che i manufatti erano già esistenti al momento della stipula della convenzione;
che lo stesso atto di convenzione prevedeva una condizione sospensiva per qualsiasi pagamento, attesa la necessità dell'attuazione di un progetto di riqualificazione delle aree di comune accordo con il
“Consorzio di Castel Porziano 98”, del quale la era consorziata;
di aver usucapito la CP_1 proprietà del chiosco e dell'area su cui insiste;
che, in ogni caso, il non CP_10 poteva chiedere l'indennizzo per difetto di legittimazione attiva e che il procedimento seguito nella richiesta di riscossione delle somme era errato.
Si costituivano la , la , il Controparte_11 Controparte_4 [...] ed il , eccependo Controparte_5 Controparte_6 che l'area sulla quale insisteva il chiosco era demaniale;
che, al fine di costituire un tratto di spiaggia libera per uso pubblico e la costruzione di due colonie marine, con atto del 14.7.1965 era predisposta una convenzione con il;
che, in esecuzione della convenzione, CP_10 con provvedimento n. 52/67 la Capitaneria di Porto di concedeva l'utilizzo di un tratto Pt_1 demaniale marittimo della superficie di mq. 353.050, comprensivo anche di cinque posti mobili di ristoro, successivamente aumentati a sette;
che la convenzione scadeva nel 2001; che nel
3 1989 l'”Ente Comunale di Consumo” era messo in liquidazione e l'attività relativa ai punti di ristoro sulle strutture in concessione era ceduta nel 1990 a terzi operatori, tra i quali
[...]
che il trasferimento riguardava solo l'attività e non la proprietà dei beni in CP_1 muratura e della relativa area;
che non era configurabile alcuna usucapione in favore dell'attrice, essendo il bene sempre rimasto demaniale e destinato ad usi pubblici e, dunque, inusucapibile;
che parte attrice era mero detentore qualificato di un bene demaniale marittimo e che l'indennizzo era correttamente determinato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 494/93.
Il ed il Controparte_5 Controparte_6 eccepivano anche il difetto di legittimazione passiva, atteso che ex artt. 104 e 105 del d.l.vo n.
112/98 le funzioni riguardanti le concessioni marittime spettano alle Regioni e agli enti locali.
nel costituirsi, evidenziava che l'area era demaniale ed appartenente allo Stato Parte_1 ex art. 822, 1° comma, c.c.; che il chiosco era di proprietà di che alla Parte_1 CP_1 era trasferita l'attività di somministrazione di bevande e cibi, non il chiosco, il quale restava nella proprietà del Comune di che la Pt_1 convenzione tra il “Consorzio di Castel Porziano 98” ed il del 13.8.2002 CP_10 scadeva in data 13.8.2014, con cessazione di ogni rapporto in data 30.9.2014; che non si realizzava alcuna usucapione in favore di parte attrice;
di non avere legittimazione passiva in ordine all'opposizione alla richiesta di pagamento dell'indennità, avendo agito come mero esattore di un bene appartenente al demanio, e che l'indennità era correttamente determinata.
Si costituiva, infine, la , rilavando il difetto di legittimazione passiva, mentre la CP_2
“ restava contumace. Controparte_7
All'udienza del 27.1.2022 parte attrice concludeva per la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, per la declaratoria dell'intervenuta usucapione e dell'assenza dell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione, ovvero, in subordine, per la declaratoria della errata determinazione della stessa indennità e per la nullità dell'avviso di pagamento alla luce del sopravvenuto art. 100 del d.l. n. 104/2020, convertito in legge 126/2020, i convenuti per il rigetto delle domande ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie…
Il Tribunale, dopo avere respinto la domanda di usucapione, affermava :
“…Dunque, in ogni caso ed a prescindere dalla natura dell'area di bene demaniale o di bene del patrimonio indisponibile, o anche, in ipotesi, di bene del patrimonio disponibile, è questo il titolo, sottoscritto anche dalla in base al quale è dovuta l'indennità di occupazione CP_1
4 di un bene comunque pubblico, nel quale il calcolo della stessa opera riferimento, per espressa pattuizione contrattuale all'art. 3), come vedremo, alle tabelle demaniali marittime.
In definitiva l'indennità è chiesta non perché il bene sia demaniale o meno, ma per l'uso dell'area comunque pubblica in virtù della convenzione del 13.8.2002 ed anche dopo la sua scadenza, convenzione che prevede come corrispettivo, contrattualmente pattuito, il criterio delle tabelle demaniali marittime.
Per quanto concerne la quantificazione dell'indennizzo, la convenzione del 13.8.2002 prevede all'art. 3) un corrispettivo per il contratto di concessione degli arenili “tenendo conto delle tabelle demaniali marittime per l'occupazione delle aree”, criterio di riferimento applicabile, dunque, anche per la indennità in presenza di occupazione illegittima ed anche per il periodo successivo alla scadenza della convenzione stessa.
Dunque, si applica l'art. 3, 1° comma, lettera b), del d.l. n. 400 del 1993, come modificato dal comma 251 dell'art. 1 della L. 296/2006, parametro richiamato dall'avviso opposto.
Peraltro, occorre tenere conto della sopravvenienza in corso di giudizio dell'art. 100,5° comma, del D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito in legge n. 126 del 13.10.2020, in base al quale
“Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore dal presente decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti: a) le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
Dunque, i provvedimenti di riscossione del canone, in attesa di una loro revisione e di un aggiornamento, sono da ritenersi inefficaci.
Ne consegue che allo stato nulla è dovuto a titolo di canoni o di indennità risarcitoria per il
2019.”
3.L'appello è fondato.
5 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEI COMMI 5
e 7 DELL'ART. 100 DEL DECRETO LEGGE 14.08.2020, N. 104, CONVERTITO IN
LEGGE N. 126 DEL 13.10.2020 - OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE
In particolare il comma 5 del predetto art. 100 prevede che “Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore dal presente decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza dalla concessione per mancato versamento del canone, concernenti:
a) le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto”.
Condivisibilmente l'appellante ha dedotto:
“Al riguardo si evidenzia in primis come la sig.ra occupa abusivamente un'area CP_1 demaniale, come accertato nella sentenza in questione e come rilevato nello stesso avviso di corresponsione impugnato, e l'Amministrazione ha richiesto alla stessa il versamento non di un canone, bensì di un'indennità risarcitoria per l'uso/occupazione abusiva relativamente all'anno 2019.
E' pertanto evidente che al caso in questione non è in alcun modo applicabile la normativa su richiamata.
Come emerge con chiarezza dagli atti del giudizio di primo grado, nel caso di specie la concessione è scaduta il 14.08.2014 e l'Amministrazione ha richiesto all'appellata un indennizzo, non un canone concessorio, e ciò ha fatto con tutti gli occupanti senza titolo dei
Chioschi di Castelporziano, non avendo questi una concessione in corso di validità, circostanza che esclude a priori l'applicabilità della normativa richiamata e la possibilità di chiedere la predetta sanatoria…”
L'Avvocatura Generale dello Stato ha altrettanto condivisibilmente sottolineato con riferimento all'art 100 D.104/2020:
6 “ Nel merito va premesso che la summenzionata disposizione ha chiara natura di norma eccezionale poiché introduce una procedura di definizione agevolata dei procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti concernenti esclusivamente il pagamento dei canoni pertinenziali relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e turistico-commerciali.
Trattandosi pertanto di misura eccezionale, è di stretta interpretazione e non è suscettibile, quindi, di interpretazione estensiva, né può applicarsi per analogia al di fuori dei casi per essa testualmente contemplati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 delle Preleggi.
Va dunque esclusa l'estensibilità in via analogica della norma a casi diversi da quelli in essa considerati, ossia, per quanto rileva, al pagamento degli indennizzi dovuti per l'indebito utilizzo di beni di pubblico demanio marittimo.
Se il legislatore avesse voluto prevedere con la suddetta norma eccezionale anche la definizione agevolata dei procedimenti giudiziari o amministrativi aventi ad oggetto il pagamento degli indennizzi per abusiva occupazione del pubblico demanio marittimo, ne avrebbe necessariamente fatto espressa menzione nel testo della disposizione.
Ma ciò non è avvenuto.
A conforto di quanto su esposto giova far rilevare che già nel 2013 il legislatore aveva emanato una norma eccezionale con cui aveva disposto la definizione agevolata dei contenziosi relativi al pagamento delle somme dovute per l'utilizzo dei beni appartenenti al demanio marittimo, ovvero il comma 732 dell'art. 1 della L. 147/2013.
Tale disposizione stabiliva che “Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 ottobre 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all del CP_4 demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;
b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore”.
7 Come è dato chiaramente evincere dalla lettura della surrichiamata norma, il legislatore aveva espressamente disciplinato la definizione agevolata anche dei contenziosi aventi ad oggetto il pagamento degli indennizzi per l'abusivo utilizzo dei beni demaniali.
Tale specifica previsione, tuttavia, non risulta parimenti contenuta nel testo del comma 7 dell'art. 100 del D.L. 104/2020, come modificato dalla legge di conversione 13 ottobre 2020,
n. 126, il quale dispone la definizione agevolata soltanto dei procedimenti giudiziari e amministrativi aventi ad oggetto il pagamento dei canoni pertinenziali.
Da quanto su esposto discende che è errato l'annullamento della richiesta degli indennizzi dovuti per l'annualità 2019, disposto dal Tribunale, in quanto la relativa statuizione è fondata su un'interpretazione estensiva del dettato dell'art. 100 del D.L. 104/2020, che non ha alcun giuridico fondamento;
ne consegue pertanto che è meritevole di accoglimento l'appello del
” CP_10
Persino la sentenza della Corte di Cassazione 4714/2018 citata dall'appellata a sostegno del proprio assunto non afferma affatto che l'indennità di occupazione , ancorchè parametrata al canone di locazione nel suo equivalente monetario di base, abbia la stessa natura giuridica.
Espressione di tale principio sono ex plurimis Cass. 22592/2013 ( “ L'art. 1591 cod. civ. disciplina un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, che, sostituendosi a quella contrattuale di pagamento del canone di locazione, costituisce un debito di valore. Ne consegue che - ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - sull'importo dovuto dall'occupante non più a titolo di canone, ma di risarcimento per la protratta occupazione, non
é dovuta l'IVA”) ; Cass 38588/2021 ( La responsabilità del locatario per il ritardo nella restituzione dell'immobile - disciplinata dall'art. 1591 c.c., norma applicabile anche se il ritardo dipenda dal protrarsi della controversia - ha natura contrattuale perché deriva dalla violazione dell'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto.
Ne deriva che il diritto al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento a tale obbligo, ancorché in parte normativamente determinato con riferimento al corrispettivo convenuto, non si prescrive nel termine breve di cui all'art. 2948 n. 3 c.c., bensì nell'ordinario termine decennale. Le due obbligazioni previste dall'art. 1591 c.c., inoltre, sono autonome e di duplice natura: di valuta quella avente ad oggetto il canone, su cui maturano gli interessi dalla domanda;
di valore invece quella avente ad oggetto il maggior danno.)”
4 Va infine affermato il difetto di legittimazione passiva della CP_2
Le funzioni in materia di demanio marittimo con finalità turistico ricreative sono state delegate dalla ai comuni territorialmente competenti ex art 5, comma 2, della L.r. n. CP_2
8 13/2007 come pure l'art 54 L.R.n. 13/2007 ha attribuito ai Comuni le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree demaniali marittime e sulle aree immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative.
Per altro verso si osserva che, come osservato dall'Avvocatura dello Stato il chiosco de quo “ insiste su un tratto di arenile, ad uso spiaggia libera, “ceduto” (rectius affidato “in gestione” per fini di pubblica utilità) dalla al giusta Controparte_3 CP_10 convenzione del 14/07/1965 (all. 2 comparsa di costituzione in primo grado).”
Ne consegue la piena legittimazione di è legittimata a svolgere le funzioni Parte_1 amministrative inerenti le aree de quibus.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta ogni altra domanda – rispetto a quelle già respinte dal tribunale- di Controparte_1
e la condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida come segue: in favore di per il primo grado in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso Parte_1 spese gen;
per questo grado in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. e rimborso del c.u.; in favore della in € 3.000 per compensi, oltre rimborso spese gen. per CP_2 ciascun grado di giudizio;
in favore delle Amministrazioni difese dall'Avvocatura Generale dello Stato in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Roma, 25.6.2025
IL PRESIDENTE EST.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Enrico Colognesi Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
46/2023 posta in deliberazione il giorno 17/05/2023
TRA
( Parte_1 P.IVA_1
Avv. LORENZETTI FIAMMETTA;
E
( ) Controparte_1 C.F._1
Avv. PELLEGRINO FABRIZIO
E
( CP_2 P.IVA_2
Avv. MARIANI ANGELA
E
Controparte_3 P.IVA_3
) Controparte_4 P.IVA_4
Controparte_5 P.IVA_5
) Controparte_6 P.IVA_6
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * ADS
E
) Controparte_7 P.IVA_7
1 contumace
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 11829/2022 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto nella sola parte in cui Parte_1 il Tribunale aveva così disposto: a) dichiara il difetto di legittimazione passiva del
[...]
e del;
b) rigetta la Controparte_5 Controparte_6 domanda di usucapione;
c) dichiara inefficace la domanda per i canoni del 2019; d) rigetta tutte le altre domande;
e) compensa integralmente le spese processuali tra tutte le parti in giudizio. “
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. Controparte_1
Si sono costituiti in giudizio Controparte_8
,
[...] Controparte_5
rilevando il passaggio
[...] Controparte_6 in giudicato della sentenza impugnata con riferimento alla domanda di usucapione non essendo stato proposto appello incidentale e chiedendo l' , in via adesiva, Controparte_4
l'accoglimento dell'appello di Si è costituita in giudizio Parte_1 CP_2
ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
[...]
Precisate le conclusioni all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c..
2. Per l'inquadramento del giudizio di appello, appare opportuno riportare le parti della sentenza impugnata nella parte che qui interessa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale, conveniva in giudizio la Italiana, Controparte_3
l' , il il Controparte_4 Controparte_5 [...]
, la e la “ Controparte_6 Parte_1 CP_2 [...]
, per ottenere, previa declaratoria che il chiosco, l'area cortilizia intorno Controparte_7 allo stesso e gli immobili amovibili pertinenziali non si trovano sul demanio marittimo dello
Stato e che la , il la e la Parte_1 Controparte_3 CP_4 CP_2
“ non sono proprietari del chiosco stesso, la declaratoria Controparte_9
2 dell'intervenuta usucapione e dell'assenza dell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione, ovvero, in subordine, che ha errato nella determinazione Parte_1 dell'indennità, la quale non è neanche dovuta, con conteggio dei miglioramenti effettuati pari quanto meno ad euro 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Parte attrice esponeva che con comunicazione prot. n. CO/2020/0005603 del 16.1.2020
[...]
chiedeva il pagamento in favore del dello Stato della somma di euro Pt_1 CP_4
9.679,80 e della di euro 1.451,97, per complessivi euro 11.227,20, a titolo di CP_2 indennità risarcitoria per l'uso/occupazione, anche parzialmente abusiva, della spiaggia libera di Castelporziano per l'anno 2019; che pendevano giudizi avverso la stessa richiesta per gli anni 2018, dal 2015 al 2017, dal 2002 al 2007 e dal 2008 al 2014; che il chiosco in cui la svolgeva l'attività di somministrazione di bevande e cibi precotti non era di proprietà CP_1 comunale;
che il chiosco risultava intestato al Demanio dello Stato, nonché fino al 31.3.2005 alla “ ; che il chiosco era assegnato in gestione dall'ex “Ente Controparte_9
Comunale di Consumi” alla fin dal 1990, il quale lo vendeva alla stessa;
che CP_1 CP_1 fin da tale data il chiosco, l'area sulla quale è edificato e la corte esterna restavano nella sua esclusiva disponibilità; che il chiosco non presentava alcuna irregolarità edilizia e non insisteva su area demaniale marittima;
che l'atto di convenzione del 13.8.2002 concluso tra ed il “Consorzio di Castel Porziano 98” prevedeva un accordo relativo alle Parte_1 strutture in legno aggiunte al chiosco;
che la convenzione stessa scadeva il 30.9.2014; che i manufatti erano già esistenti al momento della stipula della convenzione;
che lo stesso atto di convenzione prevedeva una condizione sospensiva per qualsiasi pagamento, attesa la necessità dell'attuazione di un progetto di riqualificazione delle aree di comune accordo con il
“Consorzio di Castel Porziano 98”, del quale la era consorziata;
di aver usucapito la CP_1 proprietà del chiosco e dell'area su cui insiste;
che, in ogni caso, il non CP_10 poteva chiedere l'indennizzo per difetto di legittimazione attiva e che il procedimento seguito nella richiesta di riscossione delle somme era errato.
Si costituivano la , la , il Controparte_11 Controparte_4 [...] ed il , eccependo Controparte_5 Controparte_6 che l'area sulla quale insisteva il chiosco era demaniale;
che, al fine di costituire un tratto di spiaggia libera per uso pubblico e la costruzione di due colonie marine, con atto del 14.7.1965 era predisposta una convenzione con il;
che, in esecuzione della convenzione, CP_10 con provvedimento n. 52/67 la Capitaneria di Porto di concedeva l'utilizzo di un tratto Pt_1 demaniale marittimo della superficie di mq. 353.050, comprensivo anche di cinque posti mobili di ristoro, successivamente aumentati a sette;
che la convenzione scadeva nel 2001; che nel
3 1989 l'”Ente Comunale di Consumo” era messo in liquidazione e l'attività relativa ai punti di ristoro sulle strutture in concessione era ceduta nel 1990 a terzi operatori, tra i quali
[...]
che il trasferimento riguardava solo l'attività e non la proprietà dei beni in CP_1 muratura e della relativa area;
che non era configurabile alcuna usucapione in favore dell'attrice, essendo il bene sempre rimasto demaniale e destinato ad usi pubblici e, dunque, inusucapibile;
che parte attrice era mero detentore qualificato di un bene demaniale marittimo e che l'indennizzo era correttamente determinato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 494/93.
Il ed il Controparte_5 Controparte_6 eccepivano anche il difetto di legittimazione passiva, atteso che ex artt. 104 e 105 del d.l.vo n.
112/98 le funzioni riguardanti le concessioni marittime spettano alle Regioni e agli enti locali.
nel costituirsi, evidenziava che l'area era demaniale ed appartenente allo Stato Parte_1 ex art. 822, 1° comma, c.c.; che il chiosco era di proprietà di che alla Parte_1 CP_1 era trasferita l'attività di somministrazione di bevande e cibi, non il chiosco, il quale restava nella proprietà del Comune di che la Pt_1 convenzione tra il “Consorzio di Castel Porziano 98” ed il del 13.8.2002 CP_10 scadeva in data 13.8.2014, con cessazione di ogni rapporto in data 30.9.2014; che non si realizzava alcuna usucapione in favore di parte attrice;
di non avere legittimazione passiva in ordine all'opposizione alla richiesta di pagamento dell'indennità, avendo agito come mero esattore di un bene appartenente al demanio, e che l'indennità era correttamente determinata.
Si costituiva, infine, la , rilavando il difetto di legittimazione passiva, mentre la CP_2
“ restava contumace. Controparte_7
All'udienza del 27.1.2022 parte attrice concludeva per la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, per la declaratoria dell'intervenuta usucapione e dell'assenza dell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione, ovvero, in subordine, per la declaratoria della errata determinazione della stessa indennità e per la nullità dell'avviso di pagamento alla luce del sopravvenuto art. 100 del d.l. n. 104/2020, convertito in legge 126/2020, i convenuti per il rigetto delle domande ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie…
Il Tribunale, dopo avere respinto la domanda di usucapione, affermava :
“…Dunque, in ogni caso ed a prescindere dalla natura dell'area di bene demaniale o di bene del patrimonio indisponibile, o anche, in ipotesi, di bene del patrimonio disponibile, è questo il titolo, sottoscritto anche dalla in base al quale è dovuta l'indennità di occupazione CP_1
4 di un bene comunque pubblico, nel quale il calcolo della stessa opera riferimento, per espressa pattuizione contrattuale all'art. 3), come vedremo, alle tabelle demaniali marittime.
In definitiva l'indennità è chiesta non perché il bene sia demaniale o meno, ma per l'uso dell'area comunque pubblica in virtù della convenzione del 13.8.2002 ed anche dopo la sua scadenza, convenzione che prevede come corrispettivo, contrattualmente pattuito, il criterio delle tabelle demaniali marittime.
Per quanto concerne la quantificazione dell'indennizzo, la convenzione del 13.8.2002 prevede all'art. 3) un corrispettivo per il contratto di concessione degli arenili “tenendo conto delle tabelle demaniali marittime per l'occupazione delle aree”, criterio di riferimento applicabile, dunque, anche per la indennità in presenza di occupazione illegittima ed anche per il periodo successivo alla scadenza della convenzione stessa.
Dunque, si applica l'art. 3, 1° comma, lettera b), del d.l. n. 400 del 1993, come modificato dal comma 251 dell'art. 1 della L. 296/2006, parametro richiamato dall'avviso opposto.
Peraltro, occorre tenere conto della sopravvenienza in corso di giudizio dell'art. 100,5° comma, del D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito in legge n. 126 del 13.10.2020, in base al quale
“Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore dal presente decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti: a) le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
Dunque, i provvedimenti di riscossione del canone, in attesa di una loro revisione e di un aggiornamento, sono da ritenersi inefficaci.
Ne consegue che allo stato nulla è dovuto a titolo di canoni o di indennità risarcitoria per il
2019.”
3.L'appello è fondato.
5 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEI COMMI 5
e 7 DELL'ART. 100 DEL DECRETO LEGGE 14.08.2020, N. 104, CONVERTITO IN
LEGGE N. 126 DEL 13.10.2020 - OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE
In particolare il comma 5 del predetto art. 100 prevede che “Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore dal presente decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza dalla concessione per mancato versamento del canone, concernenti:
a) le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto”.
Condivisibilmente l'appellante ha dedotto:
“Al riguardo si evidenzia in primis come la sig.ra occupa abusivamente un'area CP_1 demaniale, come accertato nella sentenza in questione e come rilevato nello stesso avviso di corresponsione impugnato, e l'Amministrazione ha richiesto alla stessa il versamento non di un canone, bensì di un'indennità risarcitoria per l'uso/occupazione abusiva relativamente all'anno 2019.
E' pertanto evidente che al caso in questione non è in alcun modo applicabile la normativa su richiamata.
Come emerge con chiarezza dagli atti del giudizio di primo grado, nel caso di specie la concessione è scaduta il 14.08.2014 e l'Amministrazione ha richiesto all'appellata un indennizzo, non un canone concessorio, e ciò ha fatto con tutti gli occupanti senza titolo dei
Chioschi di Castelporziano, non avendo questi una concessione in corso di validità, circostanza che esclude a priori l'applicabilità della normativa richiamata e la possibilità di chiedere la predetta sanatoria…”
L'Avvocatura Generale dello Stato ha altrettanto condivisibilmente sottolineato con riferimento all'art 100 D.104/2020:
6 “ Nel merito va premesso che la summenzionata disposizione ha chiara natura di norma eccezionale poiché introduce una procedura di definizione agevolata dei procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti concernenti esclusivamente il pagamento dei canoni pertinenziali relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e turistico-commerciali.
Trattandosi pertanto di misura eccezionale, è di stretta interpretazione e non è suscettibile, quindi, di interpretazione estensiva, né può applicarsi per analogia al di fuori dei casi per essa testualmente contemplati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 delle Preleggi.
Va dunque esclusa l'estensibilità in via analogica della norma a casi diversi da quelli in essa considerati, ossia, per quanto rileva, al pagamento degli indennizzi dovuti per l'indebito utilizzo di beni di pubblico demanio marittimo.
Se il legislatore avesse voluto prevedere con la suddetta norma eccezionale anche la definizione agevolata dei procedimenti giudiziari o amministrativi aventi ad oggetto il pagamento degli indennizzi per abusiva occupazione del pubblico demanio marittimo, ne avrebbe necessariamente fatto espressa menzione nel testo della disposizione.
Ma ciò non è avvenuto.
A conforto di quanto su esposto giova far rilevare che già nel 2013 il legislatore aveva emanato una norma eccezionale con cui aveva disposto la definizione agevolata dei contenziosi relativi al pagamento delle somme dovute per l'utilizzo dei beni appartenenti al demanio marittimo, ovvero il comma 732 dell'art. 1 della L. 147/2013.
Tale disposizione stabiliva che “Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 ottobre 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all del CP_4 demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;
b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore”.
7 Come è dato chiaramente evincere dalla lettura della surrichiamata norma, il legislatore aveva espressamente disciplinato la definizione agevolata anche dei contenziosi aventi ad oggetto il pagamento degli indennizzi per l'abusivo utilizzo dei beni demaniali.
Tale specifica previsione, tuttavia, non risulta parimenti contenuta nel testo del comma 7 dell'art. 100 del D.L. 104/2020, come modificato dalla legge di conversione 13 ottobre 2020,
n. 126, il quale dispone la definizione agevolata soltanto dei procedimenti giudiziari e amministrativi aventi ad oggetto il pagamento dei canoni pertinenziali.
Da quanto su esposto discende che è errato l'annullamento della richiesta degli indennizzi dovuti per l'annualità 2019, disposto dal Tribunale, in quanto la relativa statuizione è fondata su un'interpretazione estensiva del dettato dell'art. 100 del D.L. 104/2020, che non ha alcun giuridico fondamento;
ne consegue pertanto che è meritevole di accoglimento l'appello del
” CP_10
Persino la sentenza della Corte di Cassazione 4714/2018 citata dall'appellata a sostegno del proprio assunto non afferma affatto che l'indennità di occupazione , ancorchè parametrata al canone di locazione nel suo equivalente monetario di base, abbia la stessa natura giuridica.
Espressione di tale principio sono ex plurimis Cass. 22592/2013 ( “ L'art. 1591 cod. civ. disciplina un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, che, sostituendosi a quella contrattuale di pagamento del canone di locazione, costituisce un debito di valore. Ne consegue che - ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - sull'importo dovuto dall'occupante non più a titolo di canone, ma di risarcimento per la protratta occupazione, non
é dovuta l'IVA”) ; Cass 38588/2021 ( La responsabilità del locatario per il ritardo nella restituzione dell'immobile - disciplinata dall'art. 1591 c.c., norma applicabile anche se il ritardo dipenda dal protrarsi della controversia - ha natura contrattuale perché deriva dalla violazione dell'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto.
Ne deriva che il diritto al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento a tale obbligo, ancorché in parte normativamente determinato con riferimento al corrispettivo convenuto, non si prescrive nel termine breve di cui all'art. 2948 n. 3 c.c., bensì nell'ordinario termine decennale. Le due obbligazioni previste dall'art. 1591 c.c., inoltre, sono autonome e di duplice natura: di valuta quella avente ad oggetto il canone, su cui maturano gli interessi dalla domanda;
di valore invece quella avente ad oggetto il maggior danno.)”
4 Va infine affermato il difetto di legittimazione passiva della CP_2
Le funzioni in materia di demanio marittimo con finalità turistico ricreative sono state delegate dalla ai comuni territorialmente competenti ex art 5, comma 2, della L.r. n. CP_2
8 13/2007 come pure l'art 54 L.R.n. 13/2007 ha attribuito ai Comuni le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree demaniali marittime e sulle aree immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative.
Per altro verso si osserva che, come osservato dall'Avvocatura dello Stato il chiosco de quo “ insiste su un tratto di arenile, ad uso spiaggia libera, “ceduto” (rectius affidato “in gestione” per fini di pubblica utilità) dalla al giusta Controparte_3 CP_10 convenzione del 14/07/1965 (all. 2 comparsa di costituzione in primo grado).”
Ne consegue la piena legittimazione di è legittimata a svolgere le funzioni Parte_1 amministrative inerenti le aree de quibus.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta ogni altra domanda – rispetto a quelle già respinte dal tribunale- di Controparte_1
e la condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida come segue: in favore di per il primo grado in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso Parte_1 spese gen;
per questo grado in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. e rimborso del c.u.; in favore della in € 3.000 per compensi, oltre rimborso spese gen. per CP_2 ciascun grado di giudizio;
in favore delle Amministrazioni difese dall'Avvocatura Generale dello Stato in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Roma, 25.6.2025
IL PRESIDENTE EST.
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