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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/09/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 19 settembre 2025
Nella causa per opposizione a precetto
promossa da
, rappresentato e difeso dall' Avv.ssa G. Bascià come Parte_1
da mandato in atti
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. F. Dragone come da Controparte_1
mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. Parte_1
ha promosso opposizione avverso atto di precetto, notificato
[...]
in data 09.10.2024, con il quale la sig.ra ha intimato Controparte_1
il pagamento della somma di € 16.130,00 per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento per gli anni 2022-2024, in forza del decreto di omologa n. 12193/22 emesso in data 19.09.2022 ed emesso nel giudizio di separazione dei coniugi.
Con comparsa di risposta del 23.12.2024 si costituiva in giudizio la sig.ra per impugnare e contestare l'assunto attoreo. Controparte_1
Rigettata la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.
La sig.ra contesta all' ex coniuge, , l'omessa CP_1 Parte_1
corresponsione degli assegni di mantenimento periodici per gli anni
2022/24.
In particolare, adduce che alla data del 7.10.24, il risultava essere Parte_1
debitore della somma di €. 16.130,00, essendosi limitato a versare a tale titolo le seguenti somme: settembre 2022, € 800.00; ottobre 2022, €
570.00; nulla per novembre 2022; dicembre 2022, € 700.00; gennaio 2023,
€ 600.00; febbraio 2023, € 800.00; marzo 2023, € 800.00; aprile, € 900.00; maggio 2023, € 850.00; giugno 2023, € 800.00; luglio, € 500.00; nulla per agosto 2023; settembre 2023, € 550.00; ottobre 2023, € 500.00; novembre
2023, € 500.00; dicembre 2023, € 700.00; gennaio 2024, € 300.00; nulla per i mesi successivi.
Il sig. eccepisce la estinzione del credito azionato Parte_1
adducendo di aver provveduto a versare, non solo il dovuto a titolo di assegno di mantenimento ma anche in misura totale le spese straordinarie per le figlie nonché al pagamento delle utenze, acquisto di elettrodomestici e debiti tributari personali della intimante per un ammontare superiore all'importo dovuto.
2 Deduce, pertanto, di vantare un controcredito per l'importo di € 6.651,36 per il quale spiega domanda riconvenzionale
Orbene, il criterio generale di riparto degli oneri assertivi e probatori di questa azione è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218
e 2697cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti estintivi o comunque idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867;Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Tale criterio va coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 cpc, applicabile alla presente controversia, in quanto introdotta dopo il 4.07.2009, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relativo ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
Cio premesso, occorre valutare la documentazione offerta alla valutazione del Giudicante.
Con decreto n. cron. 12193/2022 del 19.9.22/23.9.22, emesso nel giudizio n. 5172/2022 R.G., il Tribunale di Lecce omologava la separazione consensuale dei coniugi e alle Controparte_1 Parte_1
condizioni di cui al ricorso introduttivo del 20.6.22.
Il sig. si obbligava, dunque, a contribuire al mantenimento delle Parte_1
3 di lui figlie e , e dunque a versare Per_1 Per_2 Persona_3
mensilmente alla sig.ra l'importo di €. 1.000,00 entro Controparte_1
il giorno 5 di ogni mese.
Il , a conforto della sua tesi difensiva, si è limitato a depositare Parte_1
bonifici per saldo/acconto mantenimento relativi ai mesi di gennaio 2024, gennaio 2023, febbraio 2023, marzo 2023, aprile 2023, maggio 2023, giugno 2023, luglio 2023, settembre 2023, ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023 ( somme già scomputate dalla somma precettata).
Egli risulta, dunque, debitore della somma precettata non avendo provveduto a fornire prova dell'estinzione della obbligazione di mantenimento gravata.
Sul punto si osserva che la produzione documentale – quietanza di pagamento –, prodotta unitamente alla memoria integrativa n. 3, non puo essere valutata in quanto inammissibile poiché tardiva.
Quanto al controcredito di cui si eccepisce la compensazione, si rileva che il credito azionato avendo natura alimentare non è compensabile.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, - III Sezione Civile- nella persona del Giudice Onorario Giorgia
Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
4 1) Rigetta la opposizione proposta dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, conferma l'atto di precetto notificato in data 09.10.2024;
2) Condanna il sig. alla refusione delle spese di lite che Parte_1
si liquidano in complessive € 2540,00 di cui 2540,00 per competenze, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge
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Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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