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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Cantù Manuela Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 913/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 26 marzo 2025 promossa d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Assicurazione contro il elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE Controparte_1 furto 40 25122 BRESCIA presso il difensore avv. come da Controparte_1
procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 9 , rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. LEVITO NEGRINI ALESSANDRA e dall'avv. BELTRANI
CARLO ( ) VIA SOLFERINO 20/C 25121 BRESCIA;
C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA SOLFERINO 20/C 25121 BRESCIA presso il difensore avv. LEVITO NEGRINI ALESSANDRA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia (Sezione Seconda Civile)
n. 2288/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In accoglimento dell'impugnazione proposta ed in totale riforma della
sentenza n. 2288/2023 del Tribunale Ordinario di Brescia, respinga la Corte
d'Appello di Brescia, previa sospensione dell'esecutività di tale pronuncia, la
richiesta indennitaria formulata nei confronti dell'odierna appellante in
relazione al sinistro per cui è causa, e ciò per insussistenza del medesimo
evento, ovvero per inoperatività della garanzia assicurativa invocata ex
adverso; in caso di mancato accoglimento della predetta istanza di
sospensione, voglia condannare l'appellata alla restituzione di quanto
percepito in forza della sentenza di prime cure con interessi dall'esborso al
saldo. Rifusi gli onorari e le spese di entrambi i gradi di giudizio”. pagina 2 di 9 Dell'appellata
“In via principale: richiamata ogni domanda, deduzione ed eccezione svolta
in primo grado ex art. 346 c.p.c. Voglia Codesta ecc.ma Corte di Appello
rigettare l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 Parte_1
sentenza del Tribunale di Brescia, n. 2288 del 18 per i motivi esposti in
narrativa, confermando la sentenza impugnata. In via istruttoria: si chiede
l'ammissione della prova per testi, interpello ed interrogatorio formale, sui
seguenti capitoli di prova, così come formulati nel giudizio di primo grado e
non ammessi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2288/23 il tribunale di Brescia accoglieva la domanda di
[...]
di condanna di al pagamento dell'indennizzo per il CP_2 CP_3
furto subito presso la propria azienda in Comune di Sarezzo, nella notte tra il
10 e l'11 giugno 2018, di barre di ottone di circa 27.000 kg e condannava l'impresa di assicurazione a pagare in favore dell'assicurato la somma di euro
90.000 nonché quella di euro 1.500, a titolo di rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, nonché le spese del giudizio.
Argomentava il primo giudice che, le discordanze tra il verbale di sopralluogo e la denuncia di furto, evidenziate dalla convenuta, non erano tali da inficiare la prova del furto, così come prospettato dall'attrice, e che il tema controverso pagina 3 di 9 della sottrazione dei fasci di ottone posti all'interno dell'azienda – come indicati dal legale rappresentante della società nella denuncia di furto e invece da lui non menzionati nel precedente verbale di sopralluogo – aveva trovato plausibile spiegazione nelle dichiarazioni rese dai testimoni Tes_1
e , dipendenti dell'attrice.
[...] Testimone_2
La sentenza è stata gravata dalla soccombente che ha chiesto il rigetto della domanda.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza gravata, all'udienza del 26 marzo
2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura il travisamento dei fatti posti a fondamento della decisione ritenendo che, diversamente da quanto argomentato dal primo giudice, molti erano gli elementi che in modo univoco minavano la genuinità
del furto subito dalla società convenuta o comunque la veridicità della circostanza relativa alla posizione della refurtiva asportata, decisiva ai fini della indennizzabilità o meno del danno posto che, come riconosciuto dal tribunale, “ la polizza non copre la merce depositata all'aperto, in assenza,
pacificamente, di impianto di allarme”.
Evidenzia che, innanzitutto, le dichiarazioni rese da legale Testimone_3
rappresentante della società, non erano credibili tant'è che i Carabinieri di pagina 4 di 9 Villa Carcina, nella comunicazione della notizia di reato alla Procura della
Repubblica di Brescia, avevano dato atto delle perplessità rispetto al furto,
riconducibili “ alle modalità con cui è stato commesso, specificamente appare
poco credibile che in 4 ore vi sia stata la possibilità di asportare 27.000 kg di
ottone , nonché la totale mancanza di immagini catturate dall'impianto di
videosorveglianza della ditta PressMetalli che possano suffragare ed
avvalorare il racconto del titolare” .
In ragione di tali perplessità e del fatto che il titolare di PressMetalli era stato in precedenza tratto in arresto per furto di metalli, i Carabinieri avevano avanzato la richiesta, rimasta inevasa, di analizzare i tabulati telefonici in uso all'amministratore al fine di poter verificare i contatti intrattenuti.
In secondo luogo, ribadisce le incongruenze tra il verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri di Gardone Val Trompia, sopraggiunti sul luogo del furto, alle ore 8.00 dell'11 giugno 2018, e la denuncia querela sporta da alle ore 18.00 dello stesso giorno. CP_4
Nel primo, alla presenza di e grazie alle sue dichiarazioni, si era Tes_3
accertata l'avvenuta asportazione di 280/300 quintali di ottone posti nel piazzale all'esterno del capannone, privo di sistema di videosorveglianza,
mentre nella seconda il aveva dichiarato che i fasci di ottone CP_4
asportati “erano raggruppati in parte all'interno del reparto ( taglierine) e in
parte all'esterno del reparto”.
pagina 5 di 9 Ulteriori elementi di perplessità vengono ravvisati dall'appellante nel fatto che tutta la merce asportata - di proprietà di terzi – era stata collocata in zone prive di copertura di videosorveglianza e che nei ripetuti accessi effettuati dall'Istituto di Vigilanza ( alle ore 00.05; 01.30;03.00; 04.00) non si era mai notato nulla di sospetto e, da ultimo, nella estrema difficolta di trasportare in breve tempo 280 quintali di ottone.
Quanto alla deposizione del teste , diversamente da quanto ritenuto dal Tes_4
primo giudice, le numerose incongruenze rinvenibili nella sua deposizione davano conferma della non genuinità del furto: il teste riferiva di essere arrivato in azienda alle ore 7, di essere andato ad accendere le taglierine e di aver visto il e tuttavia non dava spiegazione del perché non avesse CP_4
riferito al titolare che proprio in quel reparto ( delle taglierine) era stato asportato l'ottone affinchè la circostanza fosse riferita ai Carabinieri che di lì a poco sarebbero sopraggiunti né spiegava come non si fosse avveduto, essendo entrato prima del titolare, della forzatura della porta d'ingresso del capannone e, ancora, della presenza del transpallet nel piazzale.
L'appello è fondato.
Il tribunale non disconosceva le incongruenze tra le risultanze del verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri della Compagnia di Gardone Val Trompia
e quelle della denuncia querela sporta dal titolare della PressMetalli che, come evidenziato dall'appellante, hanno riguardato la posizione delle barre di ottone pagina 6 di 9 ( soltanto sul piazzale esterno o anche all'interno del capannone, nel reparto taglierine), la presenza sul piazzale di oggetti e/o macchinari ( regge di contenimento dei fasci di ottone- transpallet), la forzatura della porta di ingresso al reparto taglierine o la sola rottura della rete di recinzione e, più in generale, le modalità di esecuzione del furto ( utilizzo di un transpallet nel trasporto delle barre – trasporto a mano delle barre).
Riteneva, tuttavia, che le deposizioni rese dai testi e Tes_1 Tes_2
avessero consentito di dare una “ plausibile spiegazione” di tali incoerenze.
dipendente di PressMetalli, addetto alle segatrici, riferiva di Testimone_2
essere giunto al lavoro alle ore 7, prima di e di essersi recato prima Tes_3
negli spogliatoi e poi ad accendere le taglierine;
una volta incontrato il questi gli aveva detto che aveva chiamato i Carabinieri e che li stava Tes_3
aspettando.
Le dichiarazioni del teste suscitano non poche perplessità in quanto se Tes_2
era entrato all'interno del capannone, prima dell'arrivo di
[...] Tes_3
non si vede perché non si fosse premurato di avvisare il titolare che la porta di ingresso proprio del reparto a cui il teste era addetto era stata forzata,
circostanza che il titolare, nel sopralluogo effettuato alla presenza dei
Carabinieri, non aveva affatto menzionato.
Riferiva al riguardo il teste , Carabiniere presso la Compagnia Testimone_5
di Gardone Val Trompia: “ Lui mi aveva riferito che l'unico ammanco era
pagina 7 di 9 quello delle barre che erano posizionate sul piazzale esterno e che quello era
l'unico punto in cui non vi erano telecamere … non siamo entrati in azienda
se non per prendere dei dati in quanto il aveva detto che gli Tes_3
ammanchi erano solo quelli sul piazzale”
Ulteriori perplessità sorgono con riguardo al fatto che il teste, essendo stato il primo a recarsi nel cd. reparto , non avesse, nel suo primo incontro Parte_2
con il avvenuto prima che arrivassero i Carabinieri di Gardone Val Tes_3
Trompia, avvisato il titolare che la porta di ingresso al reparto era Parte_2
stata forzata e che le barre di ottone presenti nel reparto asportate.
A scoprire il furto delle barre di ottone, poste all'interno del capannone, non fu infatti il teste, addetto al reparto dove erano collocate, ma Testimone_1
che, escussa come teste, riferiva di essersi accorta, attraverso un controllo sui documenti di trasporto, che erano state asportate barre anche all'interno.
Alla luce delle considerazioni svolte a questa Corte non pare che le dichiarazioni testimoniali abbiano consentito di superare le contraddizioni e le incongruenze di cui si è fatto cenno, ma, al contrario, che le abbiano rafforzate a tal punto da ritenere non provata la perpetrazione del furto ai danni dell'appellata.
In riforma della sentenza gravata la domanda di di condanna Controparte_5
di al pagamento dell'indennizzo va respinta. CP_3
L'appellata va condannata a rifondere in favore dell'appellante le spese di pagina 8 di 9 entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, per il primo grado, in complessivi euro 14.103 ( di cui euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628
per la fase introduttiva, euro 5.670 per la fase istruttoria e euro 4.253 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 9.991 ( di cui euro 2.977 per la fase di studio, euro 1.911 per la fase introduttiva e euro 5.103 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15%, accessori di legge e rimborso contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza gravata, respinge la domanda di nei Controparte_5
confronti di;
CP_3
condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'1 aprile 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 9 di 9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Cantù Manuela Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 913/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 26 marzo 2025 promossa d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Assicurazione contro il elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE Controparte_1 furto 40 25122 BRESCIA presso il difensore avv. come da Controparte_1
procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 9 , rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. LEVITO NEGRINI ALESSANDRA e dall'avv. BELTRANI
CARLO ( ) VIA SOLFERINO 20/C 25121 BRESCIA;
C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA SOLFERINO 20/C 25121 BRESCIA presso il difensore avv. LEVITO NEGRINI ALESSANDRA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia (Sezione Seconda Civile)
n. 2288/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In accoglimento dell'impugnazione proposta ed in totale riforma della
sentenza n. 2288/2023 del Tribunale Ordinario di Brescia, respinga la Corte
d'Appello di Brescia, previa sospensione dell'esecutività di tale pronuncia, la
richiesta indennitaria formulata nei confronti dell'odierna appellante in
relazione al sinistro per cui è causa, e ciò per insussistenza del medesimo
evento, ovvero per inoperatività della garanzia assicurativa invocata ex
adverso; in caso di mancato accoglimento della predetta istanza di
sospensione, voglia condannare l'appellata alla restituzione di quanto
percepito in forza della sentenza di prime cure con interessi dall'esborso al
saldo. Rifusi gli onorari e le spese di entrambi i gradi di giudizio”. pagina 2 di 9 Dell'appellata
“In via principale: richiamata ogni domanda, deduzione ed eccezione svolta
in primo grado ex art. 346 c.p.c. Voglia Codesta ecc.ma Corte di Appello
rigettare l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 Parte_1
sentenza del Tribunale di Brescia, n. 2288 del 18 per i motivi esposti in
narrativa, confermando la sentenza impugnata. In via istruttoria: si chiede
l'ammissione della prova per testi, interpello ed interrogatorio formale, sui
seguenti capitoli di prova, così come formulati nel giudizio di primo grado e
non ammessi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2288/23 il tribunale di Brescia accoglieva la domanda di
[...]
di condanna di al pagamento dell'indennizzo per il CP_2 CP_3
furto subito presso la propria azienda in Comune di Sarezzo, nella notte tra il
10 e l'11 giugno 2018, di barre di ottone di circa 27.000 kg e condannava l'impresa di assicurazione a pagare in favore dell'assicurato la somma di euro
90.000 nonché quella di euro 1.500, a titolo di rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, nonché le spese del giudizio.
Argomentava il primo giudice che, le discordanze tra il verbale di sopralluogo e la denuncia di furto, evidenziate dalla convenuta, non erano tali da inficiare la prova del furto, così come prospettato dall'attrice, e che il tema controverso pagina 3 di 9 della sottrazione dei fasci di ottone posti all'interno dell'azienda – come indicati dal legale rappresentante della società nella denuncia di furto e invece da lui non menzionati nel precedente verbale di sopralluogo – aveva trovato plausibile spiegazione nelle dichiarazioni rese dai testimoni Tes_1
e , dipendenti dell'attrice.
[...] Testimone_2
La sentenza è stata gravata dalla soccombente che ha chiesto il rigetto della domanda.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza gravata, all'udienza del 26 marzo
2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura il travisamento dei fatti posti a fondamento della decisione ritenendo che, diversamente da quanto argomentato dal primo giudice, molti erano gli elementi che in modo univoco minavano la genuinità
del furto subito dalla società convenuta o comunque la veridicità della circostanza relativa alla posizione della refurtiva asportata, decisiva ai fini della indennizzabilità o meno del danno posto che, come riconosciuto dal tribunale, “ la polizza non copre la merce depositata all'aperto, in assenza,
pacificamente, di impianto di allarme”.
Evidenzia che, innanzitutto, le dichiarazioni rese da legale Testimone_3
rappresentante della società, non erano credibili tant'è che i Carabinieri di pagina 4 di 9 Villa Carcina, nella comunicazione della notizia di reato alla Procura della
Repubblica di Brescia, avevano dato atto delle perplessità rispetto al furto,
riconducibili “ alle modalità con cui è stato commesso, specificamente appare
poco credibile che in 4 ore vi sia stata la possibilità di asportare 27.000 kg di
ottone , nonché la totale mancanza di immagini catturate dall'impianto di
videosorveglianza della ditta PressMetalli che possano suffragare ed
avvalorare il racconto del titolare” .
In ragione di tali perplessità e del fatto che il titolare di PressMetalli era stato in precedenza tratto in arresto per furto di metalli, i Carabinieri avevano avanzato la richiesta, rimasta inevasa, di analizzare i tabulati telefonici in uso all'amministratore al fine di poter verificare i contatti intrattenuti.
In secondo luogo, ribadisce le incongruenze tra il verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri di Gardone Val Trompia, sopraggiunti sul luogo del furto, alle ore 8.00 dell'11 giugno 2018, e la denuncia querela sporta da alle ore 18.00 dello stesso giorno. CP_4
Nel primo, alla presenza di e grazie alle sue dichiarazioni, si era Tes_3
accertata l'avvenuta asportazione di 280/300 quintali di ottone posti nel piazzale all'esterno del capannone, privo di sistema di videosorveglianza,
mentre nella seconda il aveva dichiarato che i fasci di ottone CP_4
asportati “erano raggruppati in parte all'interno del reparto ( taglierine) e in
parte all'esterno del reparto”.
pagina 5 di 9 Ulteriori elementi di perplessità vengono ravvisati dall'appellante nel fatto che tutta la merce asportata - di proprietà di terzi – era stata collocata in zone prive di copertura di videosorveglianza e che nei ripetuti accessi effettuati dall'Istituto di Vigilanza ( alle ore 00.05; 01.30;03.00; 04.00) non si era mai notato nulla di sospetto e, da ultimo, nella estrema difficolta di trasportare in breve tempo 280 quintali di ottone.
Quanto alla deposizione del teste , diversamente da quanto ritenuto dal Tes_4
primo giudice, le numerose incongruenze rinvenibili nella sua deposizione davano conferma della non genuinità del furto: il teste riferiva di essere arrivato in azienda alle ore 7, di essere andato ad accendere le taglierine e di aver visto il e tuttavia non dava spiegazione del perché non avesse CP_4
riferito al titolare che proprio in quel reparto ( delle taglierine) era stato asportato l'ottone affinchè la circostanza fosse riferita ai Carabinieri che di lì a poco sarebbero sopraggiunti né spiegava come non si fosse avveduto, essendo entrato prima del titolare, della forzatura della porta d'ingresso del capannone e, ancora, della presenza del transpallet nel piazzale.
L'appello è fondato.
Il tribunale non disconosceva le incongruenze tra le risultanze del verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri della Compagnia di Gardone Val Trompia
e quelle della denuncia querela sporta dal titolare della PressMetalli che, come evidenziato dall'appellante, hanno riguardato la posizione delle barre di ottone pagina 6 di 9 ( soltanto sul piazzale esterno o anche all'interno del capannone, nel reparto taglierine), la presenza sul piazzale di oggetti e/o macchinari ( regge di contenimento dei fasci di ottone- transpallet), la forzatura della porta di ingresso al reparto taglierine o la sola rottura della rete di recinzione e, più in generale, le modalità di esecuzione del furto ( utilizzo di un transpallet nel trasporto delle barre – trasporto a mano delle barre).
Riteneva, tuttavia, che le deposizioni rese dai testi e Tes_1 Tes_2
avessero consentito di dare una “ plausibile spiegazione” di tali incoerenze.
dipendente di PressMetalli, addetto alle segatrici, riferiva di Testimone_2
essere giunto al lavoro alle ore 7, prima di e di essersi recato prima Tes_3
negli spogliatoi e poi ad accendere le taglierine;
una volta incontrato il questi gli aveva detto che aveva chiamato i Carabinieri e che li stava Tes_3
aspettando.
Le dichiarazioni del teste suscitano non poche perplessità in quanto se Tes_2
era entrato all'interno del capannone, prima dell'arrivo di
[...] Tes_3
non si vede perché non si fosse premurato di avvisare il titolare che la porta di ingresso proprio del reparto a cui il teste era addetto era stata forzata,
circostanza che il titolare, nel sopralluogo effettuato alla presenza dei
Carabinieri, non aveva affatto menzionato.
Riferiva al riguardo il teste , Carabiniere presso la Compagnia Testimone_5
di Gardone Val Trompia: “ Lui mi aveva riferito che l'unico ammanco era
pagina 7 di 9 quello delle barre che erano posizionate sul piazzale esterno e che quello era
l'unico punto in cui non vi erano telecamere … non siamo entrati in azienda
se non per prendere dei dati in quanto il aveva detto che gli Tes_3
ammanchi erano solo quelli sul piazzale”
Ulteriori perplessità sorgono con riguardo al fatto che il teste, essendo stato il primo a recarsi nel cd. reparto , non avesse, nel suo primo incontro Parte_2
con il avvenuto prima che arrivassero i Carabinieri di Gardone Val Tes_3
Trompia, avvisato il titolare che la porta di ingresso al reparto era Parte_2
stata forzata e che le barre di ottone presenti nel reparto asportate.
A scoprire il furto delle barre di ottone, poste all'interno del capannone, non fu infatti il teste, addetto al reparto dove erano collocate, ma Testimone_1
che, escussa come teste, riferiva di essersi accorta, attraverso un controllo sui documenti di trasporto, che erano state asportate barre anche all'interno.
Alla luce delle considerazioni svolte a questa Corte non pare che le dichiarazioni testimoniali abbiano consentito di superare le contraddizioni e le incongruenze di cui si è fatto cenno, ma, al contrario, che le abbiano rafforzate a tal punto da ritenere non provata la perpetrazione del furto ai danni dell'appellata.
In riforma della sentenza gravata la domanda di di condanna Controparte_5
di al pagamento dell'indennizzo va respinta. CP_3
L'appellata va condannata a rifondere in favore dell'appellante le spese di pagina 8 di 9 entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, per il primo grado, in complessivi euro 14.103 ( di cui euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628
per la fase introduttiva, euro 5.670 per la fase istruttoria e euro 4.253 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 9.991 ( di cui euro 2.977 per la fase di studio, euro 1.911 per la fase introduttiva e euro 5.103 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15%, accessori di legge e rimborso contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza gravata, respinge la domanda di nei Controparte_5
confronti di;
CP_3
condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'1 aprile 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 9 di 9