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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1399/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ER GI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18366/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220081384352000 BOLLO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249097044292000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso
contro
AD avverso la cartella di pagamento n.09720220081384352000 emessa dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione, a causa del mancato pagamento dei tributi relativi alla tassa regionale automobilistica dell'anno 2020.
Questioni sollevate:
1. nullità della notifica della cartella e di ogni atto prodromico
2. prescrizione
All'udienza odierna il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Invero, entrambi i rilievi non appaiono fondati.
Orbene, in ordine al primo motivo, la notifica, si deve osservare la ritualità della stessa.
Così infatti risultava dalla relativa refertazione, depositata in atti, secondo la quale l'atto oggi impugnato era stato emesso regolarmente: dapprima in data 25.8.2022 “per compiuta giacenza” e, successivamente, in data 6.6.2023, “a mani proprie”(cfr documentazione in atti).
Parimenti appare priva di pregio la seconda prospettazione: quella della prescrizione.
Il tributo è del 2020.
L'articolo 67 del decreto “Cura Italia” ha sospeso i termini relativi alle attività accertative dall'8 marzo al 31 maggio 2020, estendendo i termini di prescrizione e decadenza di 85 giorni. Tuttavia, il combinato disposto del comma 4 dell'articolo 67 e dell'articolo 12 del Dlgs n. 159/2015 non chiarisce esplicitamente se questa proroga sia limitata agli atti in scadenza entro il 2020 o se abbia effetti “a cascata” anche sulle annualità successive, ovvero su tutte le annualità accertabili nell'anno 2020.
La norma emergenziale, volta a mitigare l'impatto della pandemia sulle attività amministrative, ha generato interpretazioni divergenti. L'ambiguità del dettato normativo ha generato un ampio dibattito giurisprudenziale, con due principali orientamenti contrapposti.
Da un lato, alcuni tribunali tributari hanno confermato che la proroga fosse limitata alle annualità in scadenza entro il 2020, come emerge dalle precedenti sentenze delle Corti di Milano (n. 1186/2023) e
RA (n. 1239/2024). Queste decisioni sottolineano come una dilatazione ulteriore avrebbe penalizzato i contribuenti, alterando l'equilibrio tra diritto di difesa e potestà impositiva. Dall'altro lato, corti come quella di TA (sent. n. 7859/2023) hanno sostenuto che la proroga si applichi a tutti gli accertamenti ancora validi nel 2020, ritenendo la proroga necessaria per fronteggiare le difficoltà operative degli enti, causate dalla pandemia.
Sul punto è intervenuta la Cassazione (sentenza n. 960/2025), secondo cui, la proroga non riguarderebbe solamente il primo anno ma anche le annualità successive che sono state incise dal blocco delle attività.
Secondo la Cassazione l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, l'art. 67, d.l. n. 18 del
2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128,
e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212
Non risulta pertanto decorso il termine dal momento che la normativa Covid 19 ha sospeso i termini di prescrizione degli atti di riscossione: dall'8.3.2020 sino al 31.05.2020 (D.L. 18/2020) poi prorogata al
31.08.2020 (D.L. 34/2020), differita ancora al 15.10.2020 (D.L. 104/2020), al 31.12.2020 (D.L. 125/2020), al 28.02.2021 (D.L. 183/2020), al 30.04.2021 (D.L. 41/2021), al 31.08.2021 (L. 106/2021).
Si impone dunque il rigetto del ricorso.
Sussistono i giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ER GI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18366/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220081384352000 BOLLO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249097044292000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso
contro
AD avverso la cartella di pagamento n.09720220081384352000 emessa dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione, a causa del mancato pagamento dei tributi relativi alla tassa regionale automobilistica dell'anno 2020.
Questioni sollevate:
1. nullità della notifica della cartella e di ogni atto prodromico
2. prescrizione
All'udienza odierna il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Invero, entrambi i rilievi non appaiono fondati.
Orbene, in ordine al primo motivo, la notifica, si deve osservare la ritualità della stessa.
Così infatti risultava dalla relativa refertazione, depositata in atti, secondo la quale l'atto oggi impugnato era stato emesso regolarmente: dapprima in data 25.8.2022 “per compiuta giacenza” e, successivamente, in data 6.6.2023, “a mani proprie”(cfr documentazione in atti).
Parimenti appare priva di pregio la seconda prospettazione: quella della prescrizione.
Il tributo è del 2020.
L'articolo 67 del decreto “Cura Italia” ha sospeso i termini relativi alle attività accertative dall'8 marzo al 31 maggio 2020, estendendo i termini di prescrizione e decadenza di 85 giorni. Tuttavia, il combinato disposto del comma 4 dell'articolo 67 e dell'articolo 12 del Dlgs n. 159/2015 non chiarisce esplicitamente se questa proroga sia limitata agli atti in scadenza entro il 2020 o se abbia effetti “a cascata” anche sulle annualità successive, ovvero su tutte le annualità accertabili nell'anno 2020.
La norma emergenziale, volta a mitigare l'impatto della pandemia sulle attività amministrative, ha generato interpretazioni divergenti. L'ambiguità del dettato normativo ha generato un ampio dibattito giurisprudenziale, con due principali orientamenti contrapposti.
Da un lato, alcuni tribunali tributari hanno confermato che la proroga fosse limitata alle annualità in scadenza entro il 2020, come emerge dalle precedenti sentenze delle Corti di Milano (n. 1186/2023) e
RA (n. 1239/2024). Queste decisioni sottolineano come una dilatazione ulteriore avrebbe penalizzato i contribuenti, alterando l'equilibrio tra diritto di difesa e potestà impositiva. Dall'altro lato, corti come quella di TA (sent. n. 7859/2023) hanno sostenuto che la proroga si applichi a tutti gli accertamenti ancora validi nel 2020, ritenendo la proroga necessaria per fronteggiare le difficoltà operative degli enti, causate dalla pandemia.
Sul punto è intervenuta la Cassazione (sentenza n. 960/2025), secondo cui, la proroga non riguarderebbe solamente il primo anno ma anche le annualità successive che sono state incise dal blocco delle attività.
Secondo la Cassazione l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, l'art. 67, d.l. n. 18 del
2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128,
e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212
Non risulta pertanto decorso il termine dal momento che la normativa Covid 19 ha sospeso i termini di prescrizione degli atti di riscossione: dall'8.3.2020 sino al 31.05.2020 (D.L. 18/2020) poi prorogata al
31.08.2020 (D.L. 34/2020), differita ancora al 15.10.2020 (D.L. 104/2020), al 31.12.2020 (D.L. 125/2020), al 28.02.2021 (D.L. 183/2020), al 30.04.2021 (D.L. 41/2021), al 31.08.2021 (L. 106/2021).
Si impone dunque il rigetto del ricorso.
Sussistono i giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso. Spese compensate.