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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/11/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 797/2022 Verbale di Udienza del giorno 26 novembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa LA Casale all'esito dell'udienza cartolare del 26 novembre 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte attrice Parte_1
la quale riportandosi a tutti i propri atti così conclude:” 1) accertare e
[...] dichiarare che l'attore ha richiesto a in data 27/03/2018 un Controparte_1 finanziamento da € 39.480,00 da estinguere in 84 rate mediante cessione del quinto della pensione, alle condizioni fissate e concordate al momento della sottoscrizione;
2) accertare e dichiarare che contrariamente a quanto Controparte_1 contrattualmente convenuto, ha autonomamente applicato tassi di interesse notevolmente superiori;
3) accertare e dichiarare che, nello specifico, il TAN in concreto applicato è pari al 7,330%, a fronte di quello convenuto del 4,33%, mentre il TAEG è pari al 7,80%, a fronte di quello convenuto del 4,80%; 4) accertare e dichiarare che, ferma la violazione del patto contrattuale come denunziata e in atti documentata, la ha, in ogni caso, applicato un TAEG addirittura superiore a Controparte_1 quello indicato del 7,80%; 5) accertare e dichiarare, con riferimento alla conclusione che precede ed in applicazione dell'art. 125 bis, comma 6, del TUB, la nullità della clausola relativa a costi posti a carico dell'attore e non inclusi in modo corretto nel TAEG;
6) accertare e dichiarare, conseguentemente, l'applicazione dei tassi minimi bot, operando il ricalcolo delle somme effettivamente dovute e condannando la convenuta alla restituzione di quanto non dovuto ed indebitamente percepito;
7) operare, in ogni caso e previa consulenza tecnica di ufficio, il ricalcolo delle somme effettivamente dovute dall'attore applicando gli originari tassi (TAN 4,33% e TAEG 4,80%) e condannare la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con gli interessi;
8) condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, in favore dell'attore nella somma che, ad istruttoria espletata, risulterà dovuta;
9) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione all'avv. Francesco Mazzei, antistatario.; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta Controparte_2 la quale riportandosi a tutti i propri atti così conclude:” - Nel merito in via principale, rigettare la domanda avversaria in quanto priva di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti, oltre che assolutamente non provata;
- Nel merito, dichiarare inammissibile, in quanto generico ed infondato, il disconoscimento della conformità all'originale della copia del contratto di finanziamento n. 401123 depositata da - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi Controparte_2 in cui venga ritenuto valido il disconoscimento operato dal Sig. Parte_1 CP_2 presenta sin d'ora istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., chiedendo all'Ill.mo
[...] Giudice adito autorizzazione al deposito dell'originale del contratto di finanziamento n. 401123 e che ne sia disposta la custodia in cassaforte;
- Nel merito, condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c., primo e terzo comma, nonché art. 2043 c.c., Parte_1 ricorrendone i presupposti per tutte le ragioni in atti;
- In via istruttoria, rigettare la richiesta di ammissione della C.T.U., siccome inammissibile;
- In ogni caso, condannare il Sig. al pagamento, in favore di delle spese e Parte_1 Controparte_2 dei compensi del presente giudizio.; DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa LA Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa LA Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 26 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 797 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto contratti bancari e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mazzei (C.F.:
[...] C.F._2
) giusta procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliati come in
[...]
atti
ATTORE
E già Società appartenente al Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
Contro
C.F. e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma - Partita IVA P.IVA_1
– n. R.E.A. 385788, in persona dell'Amministratore Delegato e legale P.IVA_2
rappresentante ai sensi dell'art. 25.1dello Statuto Sociale, dott. , nato Controparte_4
a Napoli il 10 aprile 1970, munito dei necessari poteri in virtù di delibera del consiglio di amministrazione del 1 luglio 2021, rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti del 25 ottobre 2017, autenticata nelle firme per atto a rogito AR
[...]
di Roma, rep. 185591, racc. 43840, dall'Avv. Prof. Lucio Ghia, (C.F. Per_1
), elettivamente domiciliati come in atti C.F._3 CONVENUTO
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente previo scardinamento dal ruolo della dott. ssa nella fase di precisazione Controparte_5
delle conclusioni. All'udienza del giorno 08/07/2025 sulle conclusioni delle parti la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza fissata con le modalità della trattazione scritta.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino la esponendi di aver contratto in data 27/03/2018 CP_2
con il finanziamento personale n. 401123 rimborsabile mediante Controparte_1
cessione “pro salvendo” di quota di pensione e sottoscrivendo il relativo contratto.
Le condizioni del finanziamento, accettate, concordate e definite con il dipendente della banca sig. erano le seguenti: TAN: 4,33% Montante: € Parte_2
39.480,00 Spese di istruttoria: € 0,00 Imposta di bollo: € 16,00 Commissioni distributive: € 184,86 TAEG: 4,80% Commissioni: € 0,00 Spese di distribuzione: €
0,00 Spese di gestione: € 0,00 Importo da erogare: € 30.609,53 Importo rata mensile:
€ 470,00 Numero rate: 84 . Senonchè con nota del 27/04/2018 CP_1
comunicava all'attore l'accoglimento della richiesta di finanziamento e l'avvenuta erogazione dell'importo richiesto, pari ad € 30.609,53 ma indicando diverse condizioni e precisamente: Tasso Annuo Nominale (TAN) 7,330% - Tasso Annuo Globale
(TAEG) 7,80% - Retribuzione/pensione Globale Ceduta € 39.480,00 - Interessi €
8.669,61 - Commissioni di intermediazione (*) € 184,86 - Spese di Istruttoria (*) € 0 - Imposta di Bollo € 16,00 - Spese di Incasso € 0 - Spese per Invio Comunicazioni
Periodiche € 0 - Importo da Erogare € 30.609,53 - Numero Rate N° 84 - Importo Rata
Mensile € 470,00 - Data Scadenza Prima Rata 31/05/2018 - Data Scadenza Ultima Rata
30/04/2025 .
L'attore evidenziava la diversità delle condizioni sostenendo che il TAEG applicato in concreto da risultava essere addirittura superiore a quello Controparte_1
autonomamente determinato (7,80%), comportando ciò la nullità delle clausole del contratto relative ai costi a carico del consumatore e la applicazione dei tassi minimi
BOT.
Nel marzo 2021 l'attore richiedeva a BNL Finanze spa il conteggio per la estinzione anticipata, effettivamente avvenuta.
Ritenuto che nel rapporto con l'attore avesse violato sia il patto Controparte_1
contrattuale che i principi di trasparenza, buona fede e correttezza, l'attore reputava la convenuta tenuta al risarcimento di tutti i danni da accertarsi in corso di causa e così concludeva:
“1) accertare e dichiarare che l'attore ha richiesto a in data Controparte_1
27/03/2018 un finanziamento da € 39.480,00 da estinguere in 84 rate mediante cessione del quinto della pensione, alle condizioni fissate e concordate al momento della sottoscrizione;
2) accertare e dichiarare che contrariamente a quanto Controparte_1
contrattualmente convenuto, ha autonomamente applicato tassi di interesse notevolmente superiori;
3) accertare e dichiarare che, nello specifico, il TAN in concreto applicato è pari al
7,330%, a fronte di quello convenuto del 4,33%, mentre il TAEG è pari al 7,80%, a fronte di quello convenuto del 4,80%;
4) accertare e dichiarare che, ferma la violazione del patto contrattuale come denunziati e in atti documentata, la ha, in ogni caso, applicato un TAEG Controparte_1
addirittura superiore a quello indicato del 7,80%; 5) accertare e dichiarare, con riferimento alla conclusione che precede ed in applicazione dell'art. 125 bis, comma 6, del TUB, la nullità della clausola relativa a costi posti a carico dell'attore e non inclusi in modo corretto nel TAEG;
6) accertare e dichiarare, conseguentemente, l'applicazione dei tassi minimi bot, operando il ricalcolo delle somme effettivamente e condannando la convenuta alla restituzione di quanto non dovuto ed indebitamente percepito;
7) operare, in ogni caso e previa consulenza tecnica di ufficio, il ricalcolo delle somme effettivamente dovute dall'attore applicando gli originari tassi (TAN 4,33% e TAEG
4,80%) e condannare la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con gli interessi;
8) condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, in favore dell'attore nella somma che, ad istruttoria espletata, risulterà dovuta;
9) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione all'avv. Francesco Mazzei, antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la che impugnava l'avversa Controparte_2
domanda respingendo l'affermazione attorea di essere stato applicato unilateralmente ed arbitrariamente dalla condizioni diverse rispetto a quelle accettate dal cliente. CP_6
La convenuta rilevava che il documento denominato “003_contratto_401123.PDF” non poteva considerarsi il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n.
401123 oggetto della presente causa atteso che le prime tre pagine del documento non facevano parte del contratto di finanziamento de quo oltre a non provenire dalla Banca, essendo prive di qualsivoglia intestazione, sottoscrizione, o di qualunque altro elemento idoneo a fornire alle medesime un'apparenza di “ufficialità”. Rilevava altresì la convenuta che le dette pagine apparivano come una sorta di prospetto riepilogativo peraltro relativo ad un diverso prodotto finanziario atteso che in tali pagine appariva Contro più volte il riferimento a “ e “BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.” non venendo mai citata “ oggi mentre dopo le Controparte_1 Controparte_2
prime tre pagine di cui sopra, che il convenuto riteneva quindi incollate alle altre, al fine di nascondere le effettive condizioni concordate ,appariva il riferimento a
[...] Evidenziava ancora la convenuta che il documento depositato era privo di CP_1
qualsivoglia sottoscrizione in ciascuna delle pagine di cui si componeva, né il finanziamento appariva compilato nelle parti in cui si richiedeva l'apposizione di una
X o comunque di un segno. Da ultimo, la convenuta sottolineava come a pag. 12 del documento de quo (copertura assicurativa) veniva espressamente indicato un TAN pari al 7,33% con conseguente effettiva conoscenza da parte dell'attore delle condizioni applicate dalla Banca. Depositava il contratto di finanziamento n. 401123, sottoscritto in data 27.03.2018, comprensivo sia delle prime tre pagine ritenute tagliate dall'attore che delle sottoscrizioni del Sig. Parte_1
La convenuta infine contestava l'assunto attoreo circa l'applicazione del TAEG in misura superiore a quanto concordato ritenendo l'assunto generico e privo di elementi specifici così da far ritenere temeraria la lite intrapresa e così concludeva:
“Nel merito in via principale, rigettare la domanda avversaria in quanto priva di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti, oltre che assolutamente non provata;
- Nel merito, condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c., primo e terzo Parte_1
comma, nonché art. 2043 c.c., ricorrendone i presupposti per tutte le ragioni in atti;
- In via istruttoria, rigettare la richiesta di ammissione della C.T.U., siccome inammissibile;
- In ogni caso, condannare il Sig. al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
Alla prima udienza di comparizione veniva autorizzato l'attore al Parte_1
deposito del documento contrattuale e venivano concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c.. Con succesiva ordinanza del 07/10/2023 veniva autorizzata anche la l deposito del contratto di finanziamento n.° 401123, del 27 marzo Controparte_2
2018.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, ritenuta l'inammissibilità delle prove orali richieste e la superfluità, ai fini della decisione, della CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 08/07/2025. In tale data la scrivente, intervenuta nelle more assegnatarie del fascicolo, rinviava la causa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
DIRITTO
La domanda proposta dall'attore è infondata e deve essere rigettata. Parte_1
Il thema decidendum principale concerne la validità delle condizioni contrattuali applicate. L'attore fonda la sua pretesa su un documento che, sebbene asseritamente contenente le condizioni accettate, risulta incompleto e privo di sottoscrizione.
Per i contratti di finanziamento e credito al consumo (come pacificamente rientra il caso in esame), l'art. 117 del Testo Unico Bancario (TUB), applicabile ratione temporis, prescrive la forma scritta ad substantiam.
In linea con la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. I,
28-09-2018, n. 23519; Cass. civ. Sez. I, 13-09-2019, n. 23075), la forma scritta è richiesta non solo per la validità del contratto ma anche per la tutela del cliente, garantendo la trasparenza e la conoscenza piena di tutte le condizioni economiche.
Nel caso di specie la banca convenuta ha prodotto il contratto originale debitamente sottoscritto da entrambe le parti, recante le condizioni effettivamente applicate, compreso il TAEG poi contestato dall'attore.
Il documento depositato dall'attore, privo di qualsiasi sottoscrizione, costituisce, al più, una mera proposta pre-contrattuale o un'ipotesi informativa priva di vincolo formale e sostanziale.
Il contratto è l'atto finale formalizzato dalle sottoscrizioni. In assenza della sottoscrizione, il documento prodotto dall'attore non è idoneo a superare la prova documentale fornita dalla banca del contratto validamente concluso e sottoscritto.
L'attore, a fronte del deposito dell'originale del contratto di finanziamento da parte della banca convenuta ha richiesto CTU grafologica per accertare, alla luce del deposito del contratto da parte della convenuta e della copia consegnata al sig. Parte_1
da parte dell'attore, la corrispondenza o meno tra il supporto cartaceo, la stampante e l'inchiostro utilizzati per la stampa dell'originale e quelli utilizzati per la stampa della copia consegnata all'attore, oltre che per ogni altro accertamento utile e necessario con specifico riferimento all'esistenza, nel sistema della banca, di traccia della proposta poi modificata e fatta sottoscrivere all'attore.
La decisione del Giudice Istruttore di rigettare le CTU è corretta e va confermata in quanto la richiesta era irrilevante. Non avendo l'attore disconosciuto la propria firma sul contratto depositato dalla banca, la validità di tale ultimo documento è fuori discussione. L'autenticità della carta del documento privo di firma (e che non costituisce il contratto) non avrebbe potuto in alcun modo provare la conclusione di un diverso accordo contrattuale vincolante.
Anche la CTU contabile circa gli interessi applicati è inammissibile in quanto subordinata alla prova della nullità parziale delle condizioni contrattuali in base al documento attoreo. Non essendo stata fornita tale prova e non essendo stata contestata specificatamente l'usura sulle condizioni risultanti dal contratto sottoscritto, la verifica contabile è priva di presupposto processuale.
Nella specie è macroscopicamente generica, oltre che del tutto illogica, la censura in ordine alla esosità del tasso di interesse applicato, che si limiti a denunciare in maniera approssimativa detta eccessività per cui l'eccezione di illegittimità di detto interesse va respinta perchè non vi è alcuna prova fornita dall'attore . L'attore nella fattispecie de qua si è limitato a sostenere che la convenuta abbia applicato un TAEG superiore CP_6
nella misura non solo a quello promesso ma anche a quello risultante del contratto applicando in definitiva un TAEG del 7,80% ma tale eccezione non è stata suffragata da alcun elemento probatorio.
La giurisprudenza ha più volte chiarito che la contestazione in tema di usura deve essere specifica e non generica, con l'indicazione del tasso soglia al momento del pagamento, dei tassi applicati e del momento temporale del versamento (Cass. Sez. Un.
n. 19597/2020) Deve rilevarsi inoltre che la misura degli interessi risulta espressamente determinata nel contratto prodotto e sottoscritto dall'opponente.
L'attore si è limitato nell'atto di citazione a richiedere genericamente la verifica degli interessi per cui appare evidente come tali allegazioni siano del tutto indefinite e fumose tanto più che l'opponente non ha inteso specificare ulteriormente la domanda o produrre elementi a conforto nei termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. concessi chiedendo esclusivamente, ove necessario nomina di C.T.U. per la verifica dell'esatto importo corrisposto. E' d'uopo rilevare che la CTU non è un mezzo di prova e non può supplire a insufficienze delle attività difensive delle parti (Cass. Sent. n. 1299/2014).
In particolare attraverso una CTU non si può esonerare una delle parti dall'assolvimento dell'onere probatorio ad essa assegnato dalla legge ed è onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi ultralegali indicare i modi i tempi e la misura del superamento del tasso soglia poiché in difetto la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria.
In definitiva, l'attore non è riuscito a fornire la prova, nella forma richiesta ad substantiam dalla legge, dell'esistenza di un contratto diverso o di condizioni contrattuali difformi da quelle contenute nel documento sottoscritto e prodotto in giudizio dalla convenuta. Il contratto validamente stipulato tra le parti è quello depositato dalla banca, le cui condizioni devono ritenersi pienamente efficaci e vincolanti.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00) privilegiando il valore al minimo alla luce dell'attività complessivamente svolta in questa sede per la fase istruttoria limitata al solo deposito delle memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c. e della fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. caratterizzata dalla sua estrema snellezza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
NN , al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di già , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 Controparte_1 che si liquidano complessivamente in € 3.400,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A.,se dovuta e CPA, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in Avellino il 26 novembre 2025
IL G. O. P.
dott.ssa LA Casale