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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/12/2025, n. 5503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5503 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/13503
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona DE Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 13503/2024 promossa da:
, il 19.03.1991 a Rio Quarto, Prov. di DO (Argentina) e Parte_1 Parte_2
, nata il [...] a Rio Quarto, Prov. di DO (Argentina), elettivamente domiciliati
[...] in Roma, presso lo Studio degli Avvocati Guido Giudice C.F. e Daniela C.F._1
Tiani C.F. DE Foro di Roma– PEC: C.F._2 Email_1
- - Roma, Via Augusto Aubry n. 3 come da procura in atti Email_2 ricorrenti contro
in persona DE Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento DE Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “piaccia all'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - accertare la sussistenza dei relativi presupposti per l'effetto dichiarare i ricorrenti, cittadini italiani “jure sanguinis“ dalla nascita con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale DElo stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri DElo stato civile, DEla cittadinanza DEle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendenti DEla cittadina italiana , nata a Persona_1
MM DE BO (TO) in data 28.11.1900 (cfr. doc. in atti n. 2) la quale, emigrata in Argentina, in data 28.01.1932 a Rio Cuarto, Provincia di DO (Argentina) contraeva matrimonio con il Sig.
(cfr. doc. in atti n. 3) senza mai naturalizzarsi cittadina argentina come risulta dal Persona_2 certificato rilasciato agli eredi dal Potere Giudiziario DEla Nazione Camera Nazionale Elettorale, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “CERTIFICO: Che nel Registro Nazionale degli Elettori nel quale risultano iscritti tutti i cittadini argentini nativi e per opzione maggiori di sedici anni e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni di età non si trova registrato alla data di oggi Parte_3
nata il [...] in [...], CUNEO – SOMMARIVA DEL
[...] Persona_3
BOSCO, deceduta.” (cfr. doc. in atti n. 10).
Conseguentemente, le ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale DElo Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri DElo stato civile, DEla cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento DE ricorso.
All'udienza DE 21/11/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento DE ricorso riportandosi alle conclusioni DE proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza DEla Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, DE d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento DElo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita DE padre, DEla madre o DEl'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso DE Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base DEla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione matrimoniale tra e in data 08/07/1933 a Rio Cuarto Persona_1 Persona_2 in provincia di DO – Argentina nasceva (cfr. doc. in atti n. 4); Persona_4 - Nelida in data 02.01.1956 a Rio Cuarto, Provincia di DO (Argentina) contraeva Persona_4 matrimonio con il Sig. , come dall'atto di matrimonio che si allega (cfr. doc. in atti n. Persona_5
5) e dall'unione nasceva , in data 06.02.1957 a Rio Cuarto, Provincia di DO Persona_6
(Argentina), come dall'atto di nascita che si allega (cfr. doc. in atti n. 6);
- in data 16.01.1976 a Rio Cuarto, Provincia di DO (Argentina) contraeva Persona_6 matrimonio con , come dall'atto di matrimonio che si allega (cfr. doc. in atti n. Persona_7
7) e dall'unione nascevano le ricorrenti , il 19.03.1991 a Rio Quarto, Prov. di Parte_1
DO (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 9) e , nata il [...] a Rio Parte_2
Quarto, Prov. di DO (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 8).
Nel sistema DEineato dal codice civile DE 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 DE
1912 e dall'attuale legge n. 91 DE 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova DEla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione DEla cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 DE 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi DEl'art. 1 DEla L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione DE predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 DE 1975 DEla Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale DEl'art. 10 comma 3 DEla L. n. 555 DE 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica DEla cittadinanza italiana DEla donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza DEla Corte Costituzionale n. 30 DE 9 DE 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 DEla L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 DEla Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti DE sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 DE 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) DEla Legge n. 91 DE 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore DEla
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso DElo status civitatis al momento DEla nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite DE 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima DE 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 DE 2004, stabilivano che, per effetto DEle sentenze DEla Corte Costituzionale n. 87 DE 1975 e n. 30 DE 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore DEla L. n. 555 DE 1912 che sia stata, di conseguenza, privata DEla cittadinanza italiana a causa DE matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione DEla cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo DEl'avo italiano, prima DEla nascita DE figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima DEla nascita DEla successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita (cfr. doc. in Persona_1 atti n. 2) e dal certificato di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 10). In quanto italiana, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia che a Persona_1 Persona_4 sua volta la trasmetteva alla figlia , che a sua volta la trasmetteva alle ricorrenti Persona_6
e . Parte_1 Parte_2
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione DEla cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiana sarebbe stata, in virtù DEle leggi DEl'epoca, preclusa a causa DEla mancanza di una Persona_1
“successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 DEla L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza DEla Corte Costituzionale DE 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che cittadina italiana per nascita, potesse Persona_1 trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto perdeva ex art. 10 DEla legge n. 555 DE 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia,
L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere DE vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione, in violazione DE principio fondamentale DEla parità tra i sessi e DEl'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana trasmetteva a sua volta alla propria figlia Persona_1
e anche ai relativi discendenti, comprese le odierne ricorrenti determinando i Persona_4 rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 DE 1912.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento DEla cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema DEla sorte di coloro che erano nati prima DEl'entrata in vigore DEla
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 DE 2009, la quale
“Pur condividendo il principio DEl'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità DEle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data DE 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore DEla Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte DE richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte DEl'ascendente o DE genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione DEl'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte DE dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto DEla natura DEla procedura, come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità sopra indicata, e non essendovi stata costituzione in giudizio DEle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a , il 19.03.1991 a Rio Parte_1
Quarto, Prov. di DO (Argentina) e , nata il [...] a Rio Quarto, Parte_2 Prov. di DO (Argentina), il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale DElo Stato civile competente di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri DElo stato civile DEla cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese DE presente giudizio.
Così deciso in Torino, 17.12.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona DE Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 13503/2024 promossa da:
, il 19.03.1991 a Rio Quarto, Prov. di DO (Argentina) e Parte_1 Parte_2
, nata il [...] a Rio Quarto, Prov. di DO (Argentina), elettivamente domiciliati
[...] in Roma, presso lo Studio degli Avvocati Guido Giudice C.F. e Daniela C.F._1
Tiani C.F. DE Foro di Roma– PEC: C.F._2 Email_1
- - Roma, Via Augusto Aubry n. 3 come da procura in atti Email_2 ricorrenti contro
in persona DE Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento DE Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “piaccia all'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - accertare la sussistenza dei relativi presupposti per l'effetto dichiarare i ricorrenti, cittadini italiani “jure sanguinis“ dalla nascita con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale DElo stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri DElo stato civile, DEla cittadinanza DEle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendenti DEla cittadina italiana , nata a Persona_1
MM DE BO (TO) in data 28.11.1900 (cfr. doc. in atti n. 2) la quale, emigrata in Argentina, in data 28.01.1932 a Rio Cuarto, Provincia di DO (Argentina) contraeva matrimonio con il Sig.
(cfr. doc. in atti n. 3) senza mai naturalizzarsi cittadina argentina come risulta dal Persona_2 certificato rilasciato agli eredi dal Potere Giudiziario DEla Nazione Camera Nazionale Elettorale, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “CERTIFICO: Che nel Registro Nazionale degli Elettori nel quale risultano iscritti tutti i cittadini argentini nativi e per opzione maggiori di sedici anni e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni di età non si trova registrato alla data di oggi Parte_3
nata il [...] in [...], CUNEO – SOMMARIVA DEL
[...] Persona_3
BOSCO, deceduta.” (cfr. doc. in atti n. 10).
Conseguentemente, le ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale DElo Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri DElo stato civile, DEla cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento DE ricorso.
All'udienza DE 21/11/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento DE ricorso riportandosi alle conclusioni DE proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza DEla Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, DE d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento DElo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita DE padre, DEla madre o DEl'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso DE Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base DEla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione matrimoniale tra e in data 08/07/1933 a Rio Cuarto Persona_1 Persona_2 in provincia di DO – Argentina nasceva (cfr. doc. in atti n. 4); Persona_4 - Nelida in data 02.01.1956 a Rio Cuarto, Provincia di DO (Argentina) contraeva Persona_4 matrimonio con il Sig. , come dall'atto di matrimonio che si allega (cfr. doc. in atti n. Persona_5
5) e dall'unione nasceva , in data 06.02.1957 a Rio Cuarto, Provincia di DO Persona_6
(Argentina), come dall'atto di nascita che si allega (cfr. doc. in atti n. 6);
- in data 16.01.1976 a Rio Cuarto, Provincia di DO (Argentina) contraeva Persona_6 matrimonio con , come dall'atto di matrimonio che si allega (cfr. doc. in atti n. Persona_7
7) e dall'unione nascevano le ricorrenti , il 19.03.1991 a Rio Quarto, Prov. di Parte_1
DO (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 9) e , nata il [...] a Rio Parte_2
Quarto, Prov. di DO (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 8).
Nel sistema DEineato dal codice civile DE 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 DE
1912 e dall'attuale legge n. 91 DE 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova DEla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione DEla cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 DE 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi DEl'art. 1 DEla L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione DE predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 DE 1975 DEla Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale DEl'art. 10 comma 3 DEla L. n. 555 DE 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica DEla cittadinanza italiana DEla donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza DEla Corte Costituzionale n. 30 DE 9 DE 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 DEla L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 DEla Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti DE sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 DE 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) DEla Legge n. 91 DE 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore DEla
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso DElo status civitatis al momento DEla nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite DE 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima DE 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 DE 2004, stabilivano che, per effetto DEle sentenze DEla Corte Costituzionale n. 87 DE 1975 e n. 30 DE 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore DEla L. n. 555 DE 1912 che sia stata, di conseguenza, privata DEla cittadinanza italiana a causa DE matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione DEla cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo DEl'avo italiano, prima DEla nascita DE figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima DEla nascita DEla successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita (cfr. doc. in Persona_1 atti n. 2) e dal certificato di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 10). In quanto italiana, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia che a Persona_1 Persona_4 sua volta la trasmetteva alla figlia , che a sua volta la trasmetteva alle ricorrenti Persona_6
e . Parte_1 Parte_2
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione DEla cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiana sarebbe stata, in virtù DEle leggi DEl'epoca, preclusa a causa DEla mancanza di una Persona_1
“successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 DEla L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza DEla Corte Costituzionale DE 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che cittadina italiana per nascita, potesse Persona_1 trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto perdeva ex art. 10 DEla legge n. 555 DE 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia,
L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere DE vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione, in violazione DE principio fondamentale DEla parità tra i sessi e DEl'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana trasmetteva a sua volta alla propria figlia Persona_1
e anche ai relativi discendenti, comprese le odierne ricorrenti determinando i Persona_4 rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 DE 1912.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento DEla cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema DEla sorte di coloro che erano nati prima DEl'entrata in vigore DEla
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 DE 2009, la quale
“Pur condividendo il principio DEl'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità DEle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data DE 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore DEla Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte DE richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte DEl'ascendente o DE genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione DEl'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte DE dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto DEla natura DEla procedura, come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità sopra indicata, e non essendovi stata costituzione in giudizio DEle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a , il 19.03.1991 a Rio Parte_1
Quarto, Prov. di DO (Argentina) e , nata il [...] a Rio Quarto, Parte_2 Prov. di DO (Argentina), il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale DElo Stato civile competente di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri DElo stato civile DEla cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese DE presente giudizio.
Così deciso in Torino, 17.12.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Tiziana De Fazio