Art. 78.
Gli organici degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono indicati nella colonna n. 4 della tabella n. 1, annessa alla presente legge.
Il posto dell'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' in aggiunta agli organici del ruolo ordinario.
Per l'avanzamento del maestro direttore di banda di cui al precedente comma restano ferme le speciali disposizioni di legge che disciplinano tale avanzamento.
Gli organici degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono indicati nella colonna n. 4 della tabella n. 1, annessa alla presente legge.
Il posto dell'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' in aggiunta agli organici del ruolo ordinario.
Per l'avanzamento del maestro direttore di banda di cui al precedente comma restano ferme le speciali disposizioni di legge che disciplinano tale avanzamento.