Ordinanza collegiale 21 novembre 2024
Sentenza breve 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 17/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00133/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00845/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 845 del 2024, proposto da Mantovagricoltura S.r.l., Giuseppe Burato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Gabriella Ciancetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Mantova, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in BR, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura – U.T.G. di Mantova - Sportello unico per l''immigrazione protocollo p - mn/l/q2024/105152 in data 01.07.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Mantova e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 18.03.2024 la società ricorrente ha presentato una domanda di rilascio in favore del sig. Golub Fiodor di nulla osta all’ingresso di lavoratori stranieri da impiegare presso la propria attività.
2.- Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Mantova, in data 6.5.2024, ha comunicato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990, l’avvio del procedimento di rigetto del nulla osta per la mancanza di alcuni documenti, tra i quali l’asseverazione attestante la capacità reddituale del richiedente, redatta da un professionista abilitato.
3.- La ricorrente ha quindi trasmesso alla Prefettura la documentazione integrativa, come la stessa Prefettura ha riconosciuto nella relazione depositata in giudizio.
4.- Cionondimeno l’Amministrazione, con provvedimento del 1.7.2024, indicato in epigrafe, ha respinto la domanda di nulla osta per la mancanza di tutti i documenti che aveva segnalato nella comunicazione di avvio del procedimento.
5.- La società ricorrente ed in proprio il suo legale rappresentante hanno impugnato il provvedimento con ricorso notificato il 27.9.2024 e ritualmente depositato, con il quale è stato dedotto il difetto motivazionale del provvedimento gravato, poiché lo stesso non consentirebbe di comprendere le ragioni del rigetto.
6.- L’Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione con documenti.
7. All’udienza del 12 febbraio 2025 fissata per la trattazione della domanda cautelare, riservata sentenza in forma semplificata, la causa è passata in decisione.
8.- Il ricorso è manifestamente fondato e va accolto, potendosi richiamare le argomentazioni svolte nella sentenza n. 73/2025 di questa Sezione emessa in una fattispecie analoga a quella del presente giudizio.
9. - Infatti, il provvedimento impugnato non ha tenuto in considerazione la produzione documentale effettuata dalla società ricorrente nel termine che le era stato assegnato nel preavviso di rigetto.
9.1. - Rispetto a quella produzione, il provvedimento contiene una formula standardizzata, sovente utilizzata nella recente prassi dalla Prefettura di Mantova, secondo cui “ il dichiarante, entro il termine assegnato, ha prodotto osservazioni o ulteriore documentazione inadeguate / non ha fornito osservazioni ai fini di un eventuale riesame della pratica ”, formula che è intrinsecamente contradditoria e che non consente di comprendere quale delle due ragioni, tra loro incompatibili, l’Amministrazione abbia inteso porre a fondamento del provvedimento stesso. Inoltre quella formula, nella parte relativa all’ipotesi in cui l’interessato abbia prodotto osservazioni e/o documentazione, costituisce una motivazione solo apparente e in realtà inesistente, poiché non basta, per motivare il provvedimento, dire laconicamente e genericamente che le osservazioni e/o la documentazione sono “ inadeguate ”, ma occorre specificare, seppure sinteticamente, le ragioni di tale inadeguatezza.
9.2. - Nella relazione depositata in giudizio la Prefettura ha affermato che la ragione dell’inadeguatezza sarebbe che l’asseverazione è stata redatta da un avvocato, il quale non avrebbe inviato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Mantova la comunicazione prescritta dall’art. 1 L. n. 12/1979: questa però è, chiaramente, un’inammissibile integrazione postuma della motivazione, della quale in questa sede non può tenersi conto, poiché di tali argomentazioni non v’è traccia nel provvedimento.
10. - In conclusione il provvedimento di rigetto deve essere annullato, con conseguente arretramento del procedimento alla fase della valutazione delle osservazioni e della documentazione presentati dopo la comunicazione di avvio. La Prefettura è pertanto tenuta a compiere tale valutazione e a concludere il procedimento con un nuovo provvedimento, congruamente motivato, che abbia il contenuto o di rilascio del nulla osta, se la documentazione prodotta risulterà completa e adeguata, o di nuovo rigetto del nulla osta stesso, se al contrario la documentazione prodotta risulterà carente o inadeguata, in tal caso indicandone specificamente le ragioni (non esclusa eventualmente quella addotta dalla Prefettura, per la prima volta, nella relazione depositata in giudizio).
11.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente nella misura di € 2.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Gabriella Ciancetta, dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Beatrice Rizzo | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO