Art. 7. Disposizioni finali 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420 , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 273 .
Note all' art. 7:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420 , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 273 , si veda nelle note alle premesse.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420 , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 273 .
Note all' art. 7:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420 , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 273 , si veda nelle note alle premesse.