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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 12778/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nel procedimento per separazione consensuale n. 12778/2025 V.G. promosso da c.f ), con l'avv. Simona Ardesi e l'avv. Carla Loda Parte_1 C.F._1
e c.f ), con l'avv. Francesca Trainini Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza:
1. I coniugi concordano l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 [...] con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di Per_2 ordinaria amministrazione e collocamento presso la madre;
le parti continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione, salute e residenza;
i minori manterranno la propria residenza anagrafica presso la madre;
il sig. vive già da tempo fuori dalla casa familiare e CP_1 provvederà al trasferimento della propria residenza anagrafica;
2. i genitori si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e
1 continuativo nell'interesse della prole, al fine di garantire ai figli un progetto educativo comune, anche ricorrendo all'ausilio di un professionista nominato di comune accordo;
esprimono fin d'ora il loro consenso ad eventuali percorsi di supporto/sostegno/accompagnamento psicologico/psicoeducativo in favore dei figli laddove se ne ravvisasse la necessità;
3. al fine della miglior gestione delle relazioni genitoriali, le parti ritengono essenziale che i professionisti da ciascuno individuati per un sostegno individuale
(psicologi/psicoterapeuti/psichiatri) lavorino sinergicamente e pertanto li autorizzano fin d'ora a scambiarsi informazioni e aggiornamenti sui rispettivi percorsi e prese in carico;
le parti si impegnano quindi a proseguire nei percorsi intrapresi e a comunicare ai rispettivi professionisti autorizzazione a relazionarsi tra loro;
4. i figli, collocati presso la madre, frequenteranno il padre sulla base di un calendario elaborato sull'alternanza di 4 settimane secondo le seguenti modalità e salvo miglior accordo fra le parti che consenta al padre una maggiore frequentazione dei figli in accordo con l'evoluzione positiva della situazione;
inoltre, eventuali cambi di orari/giorni/relativi recuperi potranno essere richiesti solo per motivi di lavorativi o di salute del genitore e saranno comunque soggetti ad accordo con l'altro.
I genitori concordano sin d'ora che il trasporto dall'abitazione della madre a quella del padre e viceversa avverrà al 50%, tendenzialmente la madre accompagnerà i figli dal padre ed il padre dalla madre.
PERIODO SCOLASTICO
settimana 1: il mercoledì dalla fine della scuola fino al rientro a scuola il giovedì ed il sabato dalle 12.00 fino al lunedì mattina al rientro a scuola settimana 2: il mercoledì dalla fine della scuola fino al rientro a scuola il giovedì ed il venerdì dalla fine della scuola fino alle 9,30 della domenica settimana 3: il mercoledì dalla fine della scuola fino al rientro a scuola il giovedì e dal giovedì dall'ora di cena fino al rientro a scuola il venerdì
settimana 4: il lunedí a cena, il mercoledì dalla fine della scuola fino al rientro a scuola il giovedì e il venerdì dall'uscita dalla scuola fino alle 9,30 alla domenica
Le predette frequentazioni sono sintetizzate nello schema seguente:
2 SETTIMANA 1 Pt_2 accompagnamento a scuola/mattina mamma mamma ritiro a scuola 16.00
/pranzo mamma mamma attività sportive/pomeriggio mamma mamma cena mamma mamma pernotto mamma mamma
Part SETTIMANA 2 accompagnamento a scuola/mattina papà mamma ritiro a scuola 16.00
/pranzo mamma mamma attività sportive/pomeriggio mamma mamma cena mamma mamma pernotto mamma mamma
SETTIMANA 3 Pt_2 accompagnamento a scuola/mattina mamma mamma ritiro a scuola 16.00
/pranzo mamma mamma attività sportive/pomeriggio mamma mamma cena mamma mamma pernotto mamma mamma
SETTIMANA 4 accompagnamento a scuola/mattina mamma mamma ritiro a scuola 16.00
/pranzo mamma mamma attività sportive/pomeriggio mamma mamma
MERC DOM Parte_3
mamma papà mamma mamma papà papà papà mamma mamma dalle 12.00 papà
papà mamma mamma papà papà papà mamma mamma papà papà papà mamma mamma papà papà
DOM Parte_4 papà fino mamma papà mamma papà alle 9.30
papà mamma papà papà mamma papà mamma papà papà mamma papà mamma papà papà mamma papà mamma papà papà mamma
MERC DOM Parte_3
mamma papà papà mamma mamma papà mamma mamma mamma mamma papà mamma mamma mamma mamma papà papà mamma mamma mamma papà papà mamma mamma mamma
DOM Controparte_2 papà fino mamma papà mamma papà alle 9.30
papà mamma papà papà mamma papà mamma papà papà mamma
3 cena papà mamma papà mamma papà papà mamma pernotto mamma mamma papà mamma papà papà mamma
PERIODO NON SCOLASTICO
Il sopraindicato calendario del periodo scolastico verrà applicato anche dalla fine della scuola fino alla sua ripresa, salvi gli orari di prelievo e riaccompagnamento da rendere compatibili con la frequentazione dei Centri estivi.
Salvi migliori e diversi accordi le parti concordano che:
Vacanze estive: ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane, anche consecutive, con date da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
Vacanze natalizie: i figli rimarranno con ciascun genitore, in modo alternato di anno in anno, per un periodo o dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 30 dicembre alle ore 20.00 o per il periodo dalle ore 20.00 del 30 dicembre fino alla ripresa della scuola, comunque avendo cura di consentire la giornata di Natale dalle ore 10.00 alle 21.30 al genitore che avrà con sé i figli nel secondo periodo. Per le vacanze natalizie 2025 i genitori concordano che il primo periodo sarà trascorso con il padre;
Vacanze pasquali: alternativamente di anno in anno dal Giovedì Santo fino al giorno di Pasqua alle ore 18.00 e dalle ore 18.00 del giorno di Pasqua fino alla ripresa della scuola. Per le vacanze pasquali 2026 i genitori concordano che il primo periodo sarà trascorso con la madre;
Altre Festività: da suddividersi secondo il criterio dell'alternanza: negli anni dispari i bambini staranno con il padre il 25 aprile, il 2 giugno, l'8 dicembre e con la madre il 1° maggio e il 1° novembre, gli anni pari viceversa.
5. La casa familiare sita a Moniga del Garda - di proprietà della ricorrente - viene assegnata alla signora con arredi e corredi in essa contenuti;
il marito asporterà Pt_1 entro la data del 30 giugno i suoi beni personali, comunicando il giorno e l'orario del prelievo con congruo preavviso alla moglie;
6. considerate le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con i genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori, la permanenza prevalente dei minori presso la madre e la conseguente preminenza degli impegni di accudimento a carico di quest'ultima, le parti concordano che il padre verserà alla madre, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese di giugno 2025 un
4 assegno mensile di concorso al mantenimento ordinario nella misura di complessivi €
850,00 euro per i due figli fino all'indipendenza economica degli stessi ( € 425,00 per ogni figlio); i genitori concordano altresì che l'assegno unico universale, o diverse provvidenze comunque denominate, sarà percepito al 100% dalla madre a partire dal mese di giugno 2025 (il padre si impegna a versare alla madre eventuali provvidenze che dal mese di maggio venissero accreditate sul suo conto corrente e fino a quando non sarà perfezionata la procedura presso l'INPS con la comunicazione di cambiamento da parte del sig. che al momento risulta percettore dell'intero importo al 100%); CP_1
7. disporre che le spese extra assegno (medico-sanitarie, scolastiche, sportive, per il tempo libero, etc.) relative ai figli saranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori;
le spese extra assegno dovranno essere documentate all'altro genitore;
il rimborso della quota di competenza dovrà essere corrisposto, a mezzo di bonifico bancario, al genitore che ha anticipato la spesa entro 15 gg. dalla richiesta documentata;
per l'individuazione delle predette spese si fa riferimento al «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» sottoscritto in data 14 luglio 2016 dal
Tribunale di Brescia e dall'Ordine degli Avvocati di Brescia, e precisamente:
• spese mediche che non richiedono il preventivo accordo le seguenti: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
• spese mediche che richiedono il preventivo accordo le seguenti: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari;
• spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
• devono intendersi spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola;
5 • spese per la custodia della prole minorenne che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese per il divertimento e le attività ludiche che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
I ricorrenti concordano che ad integrazione di quanto precede anche la spesa per la mensa scolastica sarà sostenuta al 50% tra i genitori.
Con riferimento alla clausola relativa alle “spese per il divertimento e le attività ludiche che richiedono il preventivo accordo”, i genitori concordano fin d'ora che potrà Per_1 continuare l'attività di equitazione o altra equipollente e che potrà frequentare Per_2
l'attività di calcio o altra equipollente con costi al 50% tra i genitori. Laddove i figli desiderassero cambiare la loro attività sportiva/ricreativa nel corso del tempo, i genitori concordano fin d'ora che garantiranno almeno una attività sportiva/ricreativa per ciascun figlio con oneri al 50% tra loro, purché i costi non appaiano significativamente maggiori rispetto a quelli sostenuti attualmente;
8. dichiarare che nessun contributo è dovuto per il mantenimento dell'altro coniuge;
9. dichiarare compensate le spese legali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 13/03/2013 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Moniga Del Garda (atto n. 1, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 17/06/2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
6 il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 16/10/2025.
Il presidente estensore
ST NI
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nel procedimento per separazione consensuale n. 12778/2025 V.G. promosso da c.f ), con l'avv. Simona Ardesi e l'avv. Carla Loda Parte_1 C.F._1
e c.f ), con l'avv. Francesca Trainini Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza:
1. I coniugi concordano l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 [...] con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di Per_2 ordinaria amministrazione e collocamento presso la madre;
le parti continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione, salute e residenza;
i minori manterranno la propria residenza anagrafica presso la madre;
il sig. vive già da tempo fuori dalla casa familiare e CP_1 provvederà al trasferimento della propria residenza anagrafica;
2. i genitori si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e
1 continuativo nell'interesse della prole, al fine di garantire ai figli un progetto educativo comune, anche ricorrendo all'ausilio di un professionista nominato di comune accordo;
esprimono fin d'ora il loro consenso ad eventuali percorsi di supporto/sostegno/accompagnamento psicologico/psicoeducativo in favore dei figli laddove se ne ravvisasse la necessità;
3. al fine della miglior gestione delle relazioni genitoriali, le parti ritengono essenziale che i professionisti da ciascuno individuati per un sostegno individuale
(psicologi/psicoterapeuti/psichiatri) lavorino sinergicamente e pertanto li autorizzano fin d'ora a scambiarsi informazioni e aggiornamenti sui rispettivi percorsi e prese in carico;
le parti si impegnano quindi a proseguire nei percorsi intrapresi e a comunicare ai rispettivi professionisti autorizzazione a relazionarsi tra loro;
4. i figli, collocati presso la madre, frequenteranno il padre sulla base di un calendario elaborato sull'alternanza di 4 settimane secondo le seguenti modalità e salvo miglior accordo fra le parti che consenta al padre una maggiore frequentazione dei figli in accordo con l'evoluzione positiva della situazione;
inoltre, eventuali cambi di orari/giorni/relativi recuperi potranno essere richiesti solo per motivi di lavorativi o di salute del genitore e saranno comunque soggetti ad accordo con l'altro.
I genitori concordano sin d'ora che il trasporto dall'abitazione della madre a quella del padre e viceversa avverrà al 50%, tendenzialmente la madre accompagnerà i figli dal padre ed il padre dalla madre.
PERIODO SCOLASTICO
settimana 1: il mercoledì dalla fine della scuola fino al rientro a scuola il giovedì ed il sabato dalle 12.00 fino al lunedì mattina al rientro a scuola settimana 2: il mercoledì dalla fine della scuola fino al rientro a scuola il giovedì ed il venerdì dalla fine della scuola fino alle 9,30 della domenica settimana 3: il mercoledì dalla fine della scuola fino al rientro a scuola il giovedì e dal giovedì dall'ora di cena fino al rientro a scuola il venerdì
settimana 4: il lunedí a cena, il mercoledì dalla fine della scuola fino al rientro a scuola il giovedì e il venerdì dall'uscita dalla scuola fino alle 9,30 alla domenica
Le predette frequentazioni sono sintetizzate nello schema seguente:
2 SETTIMANA 1 Pt_2 accompagnamento a scuola/mattina mamma mamma ritiro a scuola 16.00
/pranzo mamma mamma attività sportive/pomeriggio mamma mamma cena mamma mamma pernotto mamma mamma
Part SETTIMANA 2 accompagnamento a scuola/mattina papà mamma ritiro a scuola 16.00
/pranzo mamma mamma attività sportive/pomeriggio mamma mamma cena mamma mamma pernotto mamma mamma
SETTIMANA 3 Pt_2 accompagnamento a scuola/mattina mamma mamma ritiro a scuola 16.00
/pranzo mamma mamma attività sportive/pomeriggio mamma mamma cena mamma mamma pernotto mamma mamma
SETTIMANA 4 accompagnamento a scuola/mattina mamma mamma ritiro a scuola 16.00
/pranzo mamma mamma attività sportive/pomeriggio mamma mamma
MERC DOM Parte_3
mamma papà mamma mamma papà papà papà mamma mamma dalle 12.00 papà
papà mamma mamma papà papà papà mamma mamma papà papà papà mamma mamma papà papà
DOM Parte_4 papà fino mamma papà mamma papà alle 9.30
papà mamma papà papà mamma papà mamma papà papà mamma papà mamma papà papà mamma papà mamma papà papà mamma
MERC DOM Parte_3
mamma papà papà mamma mamma papà mamma mamma mamma mamma papà mamma mamma mamma mamma papà papà mamma mamma mamma papà papà mamma mamma mamma
DOM Controparte_2 papà fino mamma papà mamma papà alle 9.30
papà mamma papà papà mamma papà mamma papà papà mamma
3 cena papà mamma papà mamma papà papà mamma pernotto mamma mamma papà mamma papà papà mamma
PERIODO NON SCOLASTICO
Il sopraindicato calendario del periodo scolastico verrà applicato anche dalla fine della scuola fino alla sua ripresa, salvi gli orari di prelievo e riaccompagnamento da rendere compatibili con la frequentazione dei Centri estivi.
Salvi migliori e diversi accordi le parti concordano che:
Vacanze estive: ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane, anche consecutive, con date da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
Vacanze natalizie: i figli rimarranno con ciascun genitore, in modo alternato di anno in anno, per un periodo o dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 30 dicembre alle ore 20.00 o per il periodo dalle ore 20.00 del 30 dicembre fino alla ripresa della scuola, comunque avendo cura di consentire la giornata di Natale dalle ore 10.00 alle 21.30 al genitore che avrà con sé i figli nel secondo periodo. Per le vacanze natalizie 2025 i genitori concordano che il primo periodo sarà trascorso con il padre;
Vacanze pasquali: alternativamente di anno in anno dal Giovedì Santo fino al giorno di Pasqua alle ore 18.00 e dalle ore 18.00 del giorno di Pasqua fino alla ripresa della scuola. Per le vacanze pasquali 2026 i genitori concordano che il primo periodo sarà trascorso con la madre;
Altre Festività: da suddividersi secondo il criterio dell'alternanza: negli anni dispari i bambini staranno con il padre il 25 aprile, il 2 giugno, l'8 dicembre e con la madre il 1° maggio e il 1° novembre, gli anni pari viceversa.
5. La casa familiare sita a Moniga del Garda - di proprietà della ricorrente - viene assegnata alla signora con arredi e corredi in essa contenuti;
il marito asporterà Pt_1 entro la data del 30 giugno i suoi beni personali, comunicando il giorno e l'orario del prelievo con congruo preavviso alla moglie;
6. considerate le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con i genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori, la permanenza prevalente dei minori presso la madre e la conseguente preminenza degli impegni di accudimento a carico di quest'ultima, le parti concordano che il padre verserà alla madre, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese di giugno 2025 un
4 assegno mensile di concorso al mantenimento ordinario nella misura di complessivi €
850,00 euro per i due figli fino all'indipendenza economica degli stessi ( € 425,00 per ogni figlio); i genitori concordano altresì che l'assegno unico universale, o diverse provvidenze comunque denominate, sarà percepito al 100% dalla madre a partire dal mese di giugno 2025 (il padre si impegna a versare alla madre eventuali provvidenze che dal mese di maggio venissero accreditate sul suo conto corrente e fino a quando non sarà perfezionata la procedura presso l'INPS con la comunicazione di cambiamento da parte del sig. che al momento risulta percettore dell'intero importo al 100%); CP_1
7. disporre che le spese extra assegno (medico-sanitarie, scolastiche, sportive, per il tempo libero, etc.) relative ai figli saranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori;
le spese extra assegno dovranno essere documentate all'altro genitore;
il rimborso della quota di competenza dovrà essere corrisposto, a mezzo di bonifico bancario, al genitore che ha anticipato la spesa entro 15 gg. dalla richiesta documentata;
per l'individuazione delle predette spese si fa riferimento al «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» sottoscritto in data 14 luglio 2016 dal
Tribunale di Brescia e dall'Ordine degli Avvocati di Brescia, e precisamente:
• spese mediche che non richiedono il preventivo accordo le seguenti: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
• spese mediche che richiedono il preventivo accordo le seguenti: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari;
• spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
• devono intendersi spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola;
5 • spese per la custodia della prole minorenne che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese per il divertimento e le attività ludiche che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
I ricorrenti concordano che ad integrazione di quanto precede anche la spesa per la mensa scolastica sarà sostenuta al 50% tra i genitori.
Con riferimento alla clausola relativa alle “spese per il divertimento e le attività ludiche che richiedono il preventivo accordo”, i genitori concordano fin d'ora che potrà Per_1 continuare l'attività di equitazione o altra equipollente e che potrà frequentare Per_2
l'attività di calcio o altra equipollente con costi al 50% tra i genitori. Laddove i figli desiderassero cambiare la loro attività sportiva/ricreativa nel corso del tempo, i genitori concordano fin d'ora che garantiranno almeno una attività sportiva/ricreativa per ciascun figlio con oneri al 50% tra loro, purché i costi non appaiano significativamente maggiori rispetto a quelli sostenuti attualmente;
8. dichiarare che nessun contributo è dovuto per il mantenimento dell'altro coniuge;
9. dichiarare compensate le spese legali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 13/03/2013 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Moniga Del Garda (atto n. 1, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 17/06/2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
6 il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 16/10/2025.
Il presidente estensore
ST NI
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