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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/12/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AN MA PU VE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 2707/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
19.12.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 13.11.2025 da e da Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. NACCA ANTONIO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN MA PU VE (CE) in data
26.03.2012; rilevato che dal matrimonio è nato il figlio (il 4.08.2012); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 7.03.2017; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- CONDIZIONI inerenti alla prole
1 Il figlio minore viene affidato ad entrambi in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori con residenza preferenziale presso la madre;
Quanto al diritto di visita il figlio minore trascorrerà col padre il martedì , il Per_1 mercoledì ( esclusivamente nella settimana in cui non è previsto il pernottamento del figlio presso il padre) ed il giovedì dalle 17.00 alle 20.30 ; a settimane alterne il piccolo
trascorrerà con il padre anche le giornate del sabato dalle 15.00 alle 19.0 della Per_1 domenica;
nel periodo estivo ( luglio e Agosto) il figlio minore trascorrerà con ciascun genitori 15 gg anche non consecutivi;
tali periodi di permanenza presso ciascun genitore saranno comunicati da un genitore all'altro entro il 30 giugno di ogni anno;
nel periodo natalizio , il piccolo trascorrerà ad anni alterni con il padre i gg del 24,25 e 26 Per_1 dicembre ovvero i giorno 30,31 e il I gennaio , sempre ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di pasqua ovvero il giorno di Lunedì dell'Angelo;
È facoltà del padre tenere con sé il figlio anche in giorni ed orari diversi rispetto a quelli sopra indicati, concordando tali giorni ed orari con la madre;
- CONDIZIONI inerenti ai rapporti economici
Ciascun genitore provvederà a sé essendo titolari di redditi propri;
Il sig. corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese un contributo mensile a Pt_1 titolo di mantenimento del figlio di € 300,00. Il predetto assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice Istat.
Il sig. corrisponderà alla moglie il 50% delle spese straordinarie, mediche, Pt_1 scolastiche formative e ricreative per il minore oltre alle spese straordinarie al Per_1
50% tra le parti secondo il protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di S.Maria C.V. del
2024.
Nessun riconoscimento di assegno divorzile in favore della sig.ra , a cui Parte_2 espressamente rinuncia, alla luce della sua assoluta indipendenza economica e piena capacità lavorativa nonché della convivenza stabile iniziata con il suo attuale compagno.
- Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di S.Maria C.V. , perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
2 visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN MA PU
VE (CE) il 26.03.2012 da , nato a [...] Parte_1
(CE) il 30.07.1980, e da , nata a [...] il Parte_2
16.05.1983, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN MA PU VE (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett.
g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.3, parte II, serie A, anno 2012);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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