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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/11/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor IO AT, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 921/2019 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Cundari Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'avvocato IO Pileggi
-RESISTENTE -
oggetto: mansioni superiori;
differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 23.05.2019, parte ricorrente in epigrafe deduceva: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della presso il Punto vendita Iperspar di CP_2
PO (MT), località Bosco Soprano, all'interno del Centro Commerciale Heraclea, dapprima con contratto a tempo determinato full-time dall'01.05.2013 al 30.06.2013 e successivamente con trasformazione del contratto a tempo indeterminato;
che, a decorrere dal 21.07.2014, a seguito di affitto di azienda del 18.07.2014, la odierna CP_1 convenuta, subentrava nella gestione del supermercato, nonché del suo rapporto di lavoro;
1 che, in particolare, presso il Punto vendita Iperspar di PO prestava attività lavorativa dall'01.05.2013 al 31.12.2014, formalmente inquadrato al V livello del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi Terziario
Confcommercio; che, successivamente, dall'01.01.2015 all'08.02.2016, veniva adibito presso il Punto Vendita Iperspar di IB (SA), all'interno del Centro Commerciale
“Le Ginestre”, formalmente inquadrato al III livello del CCNL Commercio;
che, successivamente, dal 09.02.2016 al maggio del 2018, data del suo licenziamento per giusta causa, veniva adibito presso il Punto Vendita Iperspar di LV IT (CS) all'interno del Centro Commerciale Iper Tirreno, dapprima con inquadramento nel III livello del CCNL Commercio e da settembre 2017 a maggio 2018 con inquadramento nel
II livello contrattuale;
che, in realtà, sin dalla data della sua assunzione, aveva sempre svolto, mansioni superiori di Direttore/Gerente di Punto Vendita riconducibili al I livello del predetto CCNL Commercio, svolgendo l'attività meglio specificata in ricorso: a) di direzione, coordinamento e controllo del personale adibito al Punto Vendita;
b) di controllo delle presenze del personale e predisposizione di una primissima bozza di cartellino;
c) di controllo e ispezione quotidiane del Punto Vendita;
d) di assistenza alle ispezioni e ai controlli effettuati dalle autorità sanitarie o dai soggetti comunque preposti;
e) di tenuta della cassaforte e responsabilità del denaro relativo al fondo cassa della filiale;
f) di controllo del magazzino e gestione degli approvvigionamenti;
g) di verifica quotidiana delle problematiche di tutti i vari i reparti;
h) di reperibilità notturna;
che, inoltre, era l'unico dipendente adibito al Punto Vendita ad essere in possesso delle chiavi;
che, quanto all'orario di lavoro seguito nel corso del rapporto, aveva sempre lavorato ben oltre le quaranta ore settimanali, raggiungendo le 57 ore di lavoro a settimana;
che, in particolare aveva osservato i seguenti orari, alternati tra loro: dalle 7:30 alle 17:30
(quando faceva orario continuato) o dalle 7:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30 (quando faceva orario “spezzato”); che, inoltre, non gli era stato retribuito lo svolgimento del lavoro notturno prestato, allorquando si azionava l'allarme del locale commerciale ed esso ricorrente veniva chiamato dalla vigilanza per fare l'ispezione della filiale, con cadenza di 2/3 volte al mese, per un totale di circa 6 ore di lavoro straordinario notturno mensile;
che, inoltre, non gli era stato corrisposto il trattamento economico spettante per il trasferimento dalla sede di PO a quella di IB, né quanto spettantegli per la trasferta dal febbraio 2016 al giugno 2017, periodo, quest'ultimo, in cui il lavoratore era ancora formalmente incardinato nella struttura di IB. Tanto premesso, ritenendo di aver diritto all'inquadramento superiore e alle maturate differenze retributive, ha adito il
2 giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di: “in via principale: - accertare
e dichiarare che il sig. ha svolto, sin dal maggio del 2013 e fino al maggio del Parte_1
2018, mansioni riconducibili al I livello CCNL Commercio;
- accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere la somma complessiva di € 198.958,57 Parte_1
e/o comunque la somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario (ivi comprese mensilità differite, ferie, festività
e permessi goduti) parametrato al corretto livello di inquadramento spettantigli (I livello
CCNL Commercio), lavoro straordinario - anche domenicale e notturno - prestato, tfr, indennità di trasferta, trattamento di trasferimento e tutto quanto dettagliatamente indicato nel corpo del ricorso. Conseguentemente, condannare la in CP_1
p.l.r.p.t., a corrispondere al sig. l'importo di € 198.958,57 e/o Parte_1 comunque l'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, a titolo di differenze retributive, per come sopra dettagliatamente indicate, e tfr. in via subordinata: - accertare e dichiarare che il sig. ha svolto, sin dal maggio del 2013 Parte_1
e fino al maggio del 2018, mansioni riconducibili al II livello CCNL Commercio o, in via subordinata, al diverso livello che si riterrà giusto;
- accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere le differenze retributive per lavoro ordinario (ivi Parte_1 comprese mensilità differite, ferie, festività e permessi goduti) parametrato al corretto livello di inquadramento spettantigli (II livello CCNL Commercio o, in via subordinata, il diverso livello che si riterrà giusto), lavoro straordinario -anche domenicale e notturno- prestato, tfr, indennità di trasferta e trattamento di trasferimento e tutto quanto dettagliatamente indicato nel corpo del ricorso. Conseguentemente, condannare la
in p.l.r.p.t., a corrispondere al sig. l'importo che CP_1 Parte_1 risulterà dovuto a tali titoli anche all'esito di espletanda CTU che fin da ora si richiede.”.
Vinte le spese di lite da distrarsi.
In data 07.06.2021 si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza delle CP_1 pretese attoree aventi ad oggetto l'inquadramento superiore, il lavoro straordinario e notturno, l'indennità di trasferta, il trattamento di trasferimento, il TFR. Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, esperite le prove per testi per come richieste ed ammesse, concesso termine per il deposito di note illustrative e disposta CTU
3 contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
2.1. Pacifico tra le parti che il ricorrente ha lavorato, a decorrere dall'01.05.2013, dapprima alle dipendenze della e poi, dal 21.07.2014, a seguito di affitto di CP_2 azienda, per la odierna convenuta, fino a maggio del 2018, data del suo CP_1 licenziamento per giusta causa.
Inoltre, dalla documentazione versata in atti (in particolare dal contratto di lavoro e dalle buste paga) si evince che il ricorrente ha lavorato: sin dalla sua assunzione e fino al dicembre del 2014, presso il Punto Vendita Iperspar sito in PO (MT), con inquadramento dapprima nel V livello CCNL di settore (Terziario Confcommercio) con mansioni di “Operatore di Vendita” (cfr. all. 8 ricorso “contratto di lavoro”) e poi inquadrato nel livello 3 a decorrere da luglio 2014 (cfr. all. 3 memoria di costituzione); successivamente è stato trasferito presso il punto vendita di IB sino al 9 febbraio
2016, conservando il III livello;
infine è stato trasferito presso il punto vendita di
LV IT (cfr. all. A ricorso), ove a decorrere dal settembre 2017 gli è stato riconosciuto il II livello (cfr. all. B ricorso), ed ivi è rimasto sino al licenziamento per giusta causa intimatogli dalla datrice di lavoro nel maggio 2018.
Tanto chiarito, nel merito parte ricorrente lamenta di aver svolto di fatto, per tutto il periodo in contestazione, mansioni superiori – in via principale inquadrabili al 1° livello del CCNL Commercio e in via subordinata nel 2° livello del CCNL di settore – rispetto a quelle contrattualmente previste, e, chiede, pertanto, le relative differenze retributive per lavoro ordinario e TFR oltre alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario e notturno, indennità di trasferta e trattamento di trasferimento.
Tanto precisato, giova premettere che dalle buste paga depositate in atti dalle parti si evince che per il periodo di causa il datore di lavoro ha applicato il CCNL Commercio, contraddistinto in busta paga con le diciture “009 Commercio” e “ 009 TDS 06/04/2011”.
2.2. Orbene, volgendo lo sguardo alle specifiche domande proposte dall'odierno istante, innanzitutto, per ciò che concerne la richiesta attorea relativa alle differenze retributive per le mansioni superiori, l'art. 2103 c.c. stabilisce che “il lavoratore va adibito a mansioni per le quali è stato assunto ovvero a quelle corrispondenti all'inquadramento
4 superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a quelle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria di inquadramento delle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi,
e comunque non superiore a tre mesi […]”.
In tema di mansioni superiori, è noto l'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo il quale “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (tra le altre, Cass. n. 26593/2018; Cass. n.
10961/2018; Cass. n. 8142/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, avuto modo di chiarire in detta materia che
“agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che
l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato
l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (così Cass. n. 16200/2009).
2.2.1. A tal proposito, appare utile riportare le declaratorie contrattuali applicabili alla presente fattispecie.
Il CCNL di riferimento stabilisce che sono inquadrati al livello 3° “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operative nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”.
5 Sono inquadrati nel 2° livello “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”.
Sono inquadrati nel 1° livello “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive
o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”.
In particolare, dalla lettura delle declaratorie contrattuali si evince che tutti e tre i livelli si caratterizzano per il riconoscimento di autonomia operativa in capo al lavoratore ma, il secondo livello, rispetto al terzo, si connota per l'espletamento di funzioni di coordinamento e di controllo in capo al dipendente, mentre il primo livello, a differenza del secondo, si caratterizza per il riconoscimento anche di autonome funzioni di iniziativa e per la responsabilità di direzione esecutiva.
2.2.2. Tanto premesso, alla luce della documentazione versata in atti dalle parti e all'esito della espletata attività istruttoria, è emerso che sicuramente, nei periodi in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa presso l'Iperspar di IB e il punto vendita di LV IT ha svolto mansioni riconducibili al 1° livello del CCNL di riferimento, di “Direttore/Gerente di Punto Vendita”.
Orbene, dalla deposizione di , collega di lavoro del ricorrente presso Testimone_1
l'Iperspar di IB, è emerso che il , nel periodo dall'01.01.2015 Parte_1 all'08.02.2016, aveva ricoperto funzioni di coordinamento e controllo del punto vendita, con responsabilità di direzione esecutiva e con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità a lui delegate, che andavano ben oltre quella riconducibile al terzo livello di formale inquadramento.
In particolare, tali caratteri, propri del primo livello di inquadramento, emergono nitidamente dalle dichiarazioni del citato teste, il quale ha evidenziato che era il Parte_1
- il “direttore” - a predisporre, evidentemente nell'ambito dell'autonomia operativa e delle responsabilità a lui delegate dalla società resistente (per come richiesto dal primo livello di inquadramento rivendicato in questa sede), “i turni del personale adibito al punto vendita […] lui li confermava o li cambiava a seconda delle esigenze dell'azienda”.
Inoltre, evidentemente, sempre nell'ambito delle prerogative delegate al Di Giorno, 6 quest'ultimo “coordinava e suggeriva certe volte anche le modalità di esposizione della merce”, in particolare “Impartiva direttive su come esporre la merce e decideva le aree del supermercato dove esporre il “fuori banco””. Quanto alle ferie, il testimone ha confermato che era il ricorrente, evidentemente, entro i margini di autonomia riconosciuti dall'azienda, “a dover autorizzare le ferie. Stabiliva i periodi in cui era necessaria la presenza del caporeparto, spostando il periodo di ferie in base alle esigenze del supemercato.”. Era, dunque, il che verificava la presenza dei dipendenti nel Parte_1 punto vendita e che “comunicava all'ufficio amministrativo, credo quello del personale, in quanto preposto al controllo delle presenze”. Inoltre, il testimone ha confermato le circostanze di cui ai capitoli 5, 6 e 7 dichiarando che il era il responsabile del Parte_1 punto vendita di IB e che in tale veste espletava quotidianamente una serie di ispezioni nonché era presente alle ispezioni degli organismi esterni: “Venivano effettuati prelievi o altro dall'ASP o ad esempio dalla capitaneria di porto ed era sempre presente il direttore, sig. […]”. Il teste, inoltre, è stato preciso nell'affermare che “La Parte_1 cassaforte era collocata alla sinistra della sua scrivania, era di colore verde” e che ne aveva la disponibilità. Il testimone ha confermato anche le circostanze di cui ai capitoli
10 “[…] Si interfacciava coi fornitori locali e a volte anche col centro distribuzione […]”,
11 “[…] Chiamava i capireparto e aumentava o diminuiva la quantità della merce, in base alle offerte future. Noi capireparto facevamo la bozza ed andavamo a discutere la promozione nel suo ufficio, ed approvava o meno il carico che stavamo per effettuare.
Decideva lui come spostare le aree vendita e le aree fuori banco per le esposizioni e le tecniche per vendere meglio la merce.” e 12. Inoltre, il teste ha confermato che il
[...]
aveva la disponibilità delle chiavi del punto vendita e di regola era proprio lui che Pt_1 al mattino lo apriva. In definitiva, il ha precisato “che all'interno del Tes_2 supermercato non vi era nessuno sovraordinato al sig. . Il direttore era lui. Noi Parte_1 facevamo capo a lui per tutte le decisioni. Prima che arrivasse il sig. c'era Parte_1
l'ex direttore a svolgere le medesime funzioni” (cfr. verbale udienza del 30.06.2022).
L'attendibilità di tali dichiarazioni è confermata, per il periodo successivo in cui il ricorrente è stato adibito presso il punto vendita di LV IT, innanzitutto nella documentazione versata in atti dal ricorrente, ovvero nel “Passaggio di Consegne”, sottoscritta dallo stesso capoarea della zona tirrenica dei punti vendita Despar della società resistente, , nel quale si attesta il passaggio di Persona_1 consegne tra il vecchio ed il nuovo “gerente” del punto vendita. Tale documento, evidentemente, riflette le funzioni di fatto riconosciute al ricorrente dalla società 7 resistente, che vanno oltre il mero riconoscimento di un ruolo di coordinatore del punto vendita (livello II del CCNL applicato) emergendo quei tratti di responsabilità di direzione esecutiva, di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito dei limiti fissati dall'azienda, propri del primo livello rivendicato in via principale in questa sede dal
[...]
(cfr., ampiamente, all. A ricorso). Pt_1
Inoltre, tale assunto, con riferimento al periodo di dipendenza del ricorrente presso il punto vendita di LV IT, è confermato per larghi tratti anche dal testimone attoreo (cfr. verbale udienza del 27.10.2022) e non è smentito nella sua Testimone_3 essenza dai testimoni di parte resistente, i quali in definitiva non hanno escluso che il
[...]
, ancorchè entro i limiti di autonomia tracciati dal società resistente, era il “capo Pt_1 negozio presso il punto vendita di LV”, “il suo compito [quello del Parte_1
n.d.a.] era quello di sovrintendere all'esatta esecuzione delle direttive aziendali da parte del personale del negozio e posso supporre che in caso di mancata osservanza il suo compito era quello di intervenire.”, dunque oltre a coordinare il punto vendita (II livello) era munito di un margine di prerogative di direzione esecutiva, di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito dei limiti fissati dall'azienda, che lo collocano nel primo livello rivendicato (cfr. verbale udienza del 14.07.2022, deposizione testimoniale di
; nonché, nello stesso senso deposizione testimoniale di Persona_1
ovvero verbale udienza del 24.11.2022). Testimone_4
Ed allora, ritiene il giudicante che le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente a decorrere dall'01.01.2015 e fino alla data del licenziamento, per come accertate dall'istruttoria, sono ascrivibili al superiore 1° livello del CCNL di settore, ovvero di
“gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico”, essendo il periodo precedente, in disparte ogni altra questione, sfornito di sufficiente prova.
2.2.3. Deve quindi essere dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive spettanti tra quanto corrisposto in relazione all'inquadramento al 3° livello del
CCNL di settore dall'01.01.2015 e in relazione al 2° livello dall'01.09.2017 del CCNL di settore e quanto dovuto in relazione al superiore 1° livello, oltre alla maggior quota di
TFR maturata.
Ai fini della relativa quantificazione è stata nominata apposita CTU contabile alla quale
è stato sostanzialmente richiesto di ricalcolare, per il periodo di riferimento compreso tra
8 l'01.01.2015 e il 09.05.2018, gli importi delle voci retributive risultanti dalle buste paga prodotte e depositate in atti in base al 1° livello di inquadramento del CCNL Commercio, nonché la maggior differenza maturata in tale periodo a titolo di TFR.
Orbene, la dottoressa , con procedimento logico ed immune da vizi che Persona_2 il giudice condivide, dando anche esaustiva risposta alle obiezioni mosse dai CTP, è giunta alla conclusione:
- che le differenze retributive spettanti al ricorrente, per il periodo 01.01.2015-
09.05.2018, alla luce del corretto inquadramento contrattuale – 1° livello di inquadramento del CCNL Commercio – ammontano ad € 36.986,79;
- che le differenze di TFR spettanti al ricorrente per il medesimo periodo ammontano ad
€ 3.804,46 (cfr. ampiamente elaborato peritale, in particolare, pagg. 23 e seguenti).
Consegue che la in persona del legale rappresentante pro tempore, deve CP_1 essere condannata a corrispondere a a titolo di differenze Parte_1 retributive e di TFR, derivanti dal superiore inquadramento del ricorrente al 1° livello del
CCNL Commercio per il periodo 01.01.2015 e il 09.05.2018, la complessiva somma di €
40.791,25 (€ 36.986,79 + € 3.804,46), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di redazione della perizia (01.08.2025) e fino al soddisfo.
2.3. Deve essere rigettata la domanda sottesa al riconoscimento delle ulteriori differenze retributive per lavoro straordinario e notturno.
Per ciò che concerne il lavoro straordinario, la giurisprudenza di legittimità precisa che
“il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuta una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto” (Cass. sez. Lav. n. 3714/2009). In tali casi, l'onere probatorio relativo al lavoro straordinario assume maggiore rigore sicché grava sul lavoratore la prova circa il lavoro prestato oltre l'orario di lavoro pattuito nel suo preciso ammontare di tempo e di esecuzione (Cass. n. 11876/1991; Cass. n. 3537/1993; Cass. n.
3549/1994).
Ebbene, nel caso di specie, tale onere probatorio non risulta essere stato assolto.
9 Dall'istruttoria testimoniale non è adeguatamente emersa la prova dello svolgimento di lavoro straordinario e notturno ulteriore rispetto a quello risultante dalle buste paga, per come richiesto in ricorso, in quanto il solo teste ha riferito genericamente sugli Tes_1 orari di lavoro limitatamente al periodo di sua conoscenza che, come su esposto, copre un arco temporale molto ristretto presso il Punto Vendita di IB. Inoltre entrambi i testi di parte ricorrente, sulla circostanza del lavoro notturno, in particolare, sulla richiesta di intervento ogniqualvolta scattava l'allarme, hanno offerto testimonianza de relato: il teste riferiva “quando suonava l'allarme l'azienda che effettuava i controlli Tes_1 notturni contattava telefonicamente il sig. durante la notte. Io so questo perché Parte_1 il giorno dopo ne parlavamo tutti a lavoro. Che io sappia era l'unico che veniva chiamato per queste problematiche” (verbale del 30.06.2022); il teste riferiva “posso Tes_3 precisare che non ero presente direttamente ma dell'intervento notturno della notte prima se ne parlava con gli altri colleghi ed anche con il ricorrente, che era scattato
l'allarme” (verbale 27.10.2022).
Complessivamente, pertanto, la domanda non può essere accolta.
2.4. Deve essere rigettata la domanda volta al conseguimento dell'indennità di trasferimento, ex art. 170 del CCNL di riferimento (per il trasferimento da PO a
IB), per l'assorbente considerazione che le indennità e la diaria, sono dovute solo in caso di trasferimento di residenza e il ricorrente non ha fornito alcuna prova al riguardo
(cfr. art. 170 citato, all. C bis ricorso).
2.5. Deve essere rigettata anche la richiesta di pagamento dell'indennità di trasferta per il periodo febbraio 2016-luglio 2017.
Sul punto, preme sottolineare che la “trasferta” è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore di lavoro al di fuori della ordinaria sede di lavoro, volto a compensare al lavoratore i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto.
In particolare, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la cosiddetta “trasferta” si distingue dal “trasferimento” perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l'indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna 10 necessità di recarsi per l'espletamento delle mansioni affidategli (cfr. Cass. 8004/2008;
Cass. 14380/2020).
Pertanto, al fine di stabilire se lo spostamento del prestatore di lavoro da una sede ad un'altra configuri la fattispecie della “trasferta” e non quella del “trasferimento”, occorre accertare la permanenza di un legame funzionale del dipendente con il suo “normale” luogo di lavoro, in relazione al “diverso” luogo dell'attuale e contingente prestazione
(Cass. 14470/2001).
Sulla base di tali premesse, allora, la domanda è infondata, considerato che - ancorchè per il periodo indicato le buste paga facciano formale riferimento quale sede di lavoro a quella di IB (cfr. all.15 ricorso) - dalle stesse allegazioni delle parti corroborate dal più volte citato documento “Passaggio di Consegne”, risulta che a decorrere dal 09 febbraio
2016 non sussisteva alcun legame funzionale del ricorrente con il punto vendita di
IB, essendo stato trasferito, in qualità di gerente, presso il punto vendita di
LV IT.
2.6. Il ricorso, alla luce di quanto precede, deve essere accolto per quanto di ragione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di lavoro), del valore della controversia alla luce di quanto effettivamente riconosciuto fondato all'esito del giudizio
(scaglione da 26.001-52.000), con distrazione in favore del procuratore attoreo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto:
- Accerta e dichiara che , per il periodo dall'01.01.2015 Parte_1 al 09.05.2018, ha svolto mansioni di gestore o gerente di negozio, di cui al I livello del CCNL COMMERCIO;
11 - Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
a corrispondere a a titolo di differenze retributive e di Parte_1
TFR, per il periodo dall'01.01.2015 al 09.05.2018, la complessiva somma di €
40.791,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di redazione della perizia (01.08.2025) e fino al soddisfo;
2) Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida in € Parte_1
379,50 per esborsi, € 4.629,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario;
3) Pone a carico della in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
27.11.2025. Pt_2
Il Giudice
IO AT
12