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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 284/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 22.10.2024 con termine per il deposito delle memorie di replica fino al 10.1.2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. BR AR Parte_1
APPELLANTE
E
, con il patrocinio degli avv.ti Amedeo Pisanti e Angela Raimondo CP_1
APPELLATA
E
, con il patrocinio dell'avv. Marco De Vivo Controparte_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 21525/2022 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1.1 In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Roma la signora ha convenuto in Parte_1 giudizio il chiedendone la condanna al risarcimento, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e in CP_3 subordine dell'art. 2043 c.c., per i danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in in viale CP_1 delle Medaglie d'Oro, il 16.5.2014, alle ore 00:20 circa, danni quantificati nella misura di €. 1.446,36 oltre accessori.
1 Ha riferito che, nelle dedotte circostanze di tempo e di luogo, il Sig. BR AR, alla guida dell'autovettura Bmw, Serie 3, tg. DS184WZ, all'epoca dei fatti di proprietà della stessa attrice, stava percorrendo regolarmente e a velocità moderata viale delle Medaglie d'Oro, con direzione Piazzale degli Eroi, quando, giunto a circa 80-100 metri dall'incrocio, era finito con la ruote di destra, prima l'anteriore e poi la posteriore, in una serie di buche, avvallamenti e profonde falle nell'asfalto e infine in una buca con tombino dissestato e relativo marciapiede in ferro, ove aveva arrestato la marcia, avvedendosi quindi che il computer di bordo segnalava la perdita di pressione dei pneumatici per foratura.
Ha dedotto che:
- tali condizioni del manto stradale costituivano insidie non visibili né evitabili, in quanto di colore simile al manto stradale e collocate sul lato destro della carreggiata, privo di idonea illuminazione;
- il conducente aveva contattato le forze dell'ordine e aveva notiziato la Polizia Municipale di
[...]
, la quale aveva effettuato un primo sopralluogo lo stesso giorno del sinistro, verso le ore CP_1
19:00, redigendo rapporto di incidente in cui gli agenti “….non verificavano la presenza di alcuna buca… erano inoltre presenti numerosi avvallamenti di lieve entità e non è stato possibile, a causa della genericità delle indicazioni fornite dalla persona interessata, individuare il punto dove si sarebbe verificato il danneggiamento”;
- successivamente, a seguito delle contestazioni dell'attrice, vi era stato un nuovo sopralluogo il
1.9.2014, che aveva confermato “la presenza di 2 tombini paralleli tra loro a circa 11.50 metri dall' incrocio semaforico … il tombino a filo marciapiede, con diametro di 50 cm ha un dislivello di 5 cm in profondità rispetto alla sede stradale”;
- il Comune aveva quindi invitato l'attrice a prendere contatti con la ditta R.T.I. E.T. Costruzioni srl, affidataria della manutenzione e sorveglianza dell'area, ma le richieste risarcitorie non avevano sortito esito positivo.
1.2 Si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed il difetto CP_1 di prova in ordine alla sua responsabilità. Ha comunque chiesto l'autorizzazione alla chiamata in Cont causa della capogruppo del R.T.I. con affidataria dell'area del sinistro Controparte_2 CP_5
in virtù di appalto di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria, al fine di vederne accertare la responsabilità e in subordine per essere manlevata. Ha contestato l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., la quantificazione dei danni e la richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria.
1.3 Autorizzata la chiamata, la si costituita chiedendo il rigetto della domanda in Controparte_2
quanto indeterminata, generica e non provata. In subordine ha chiesto di condannarsi al risarcimento
Ha evidenziato che la descrizione del sinistro non consentiva neppure di individuare CP_1
il punto di accadimento dello stesso e che al momento della denuncia alla Polizia Municipale non
2 erano stati forniti nominativi di testimoni. Ha aggiunto che i sopralluoghi della Polizia Municipale non avevano rilevato particolari deterioramenti del fondo stradale e che il dislivello del tombino era inidoneo a provocare la rottura di entrambi gli pneumatici e dei cerchi in lega, e comunque che non vi era prova della riparazione del veicolo. Ha dedotto di avere sempre diligentemente provveduto alla manutenzione dell'area.
1.4 Istruita la causa con l'escussione di due testimoni, il Giudice di Pace ha deciso la controversia ritenendo non applicabile l'art. 2051 c.c. in considerazione dell'estensione della rete stradale, incompatibile con l'esercizio di un controllo completo e continuo. Sotto il profilo dell'art. 2043 c.c., ha ritenuto non raggiunta la prova del punto di accadimento del sinistro, della presenza di un'insidia, della non visibilità e non prevedibilità del pericolo e del nesso causale con i danni lamentati. Ha quindi respinto la domanda, compensando le spese nei confronti della terza chiamata e condannando l'attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti di nella misura di euro 602,50, CP_1
oltre CPA ed IVA di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
1.5 Parte attrice ha proposto appello chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la liquidazione dei danni patrimoniali per l'importo di euro 1.446,36, oltre accessori. In via istruttoria ha chiesto di ammettersi la prova testimoniale del conducente del veicolo, soggetto coincidente con lo stesso procuratore di parte appellante, sulle circostanze di cui ai capi da 2 a 18 dell'atto di citazione di primo grado, come da richiesta formulata in prime cure all'udienza del 03.11.2021.
Ha chiesto di ritenere:
“1. l'applicazione al caso di specie della responsabilità per le cose in custodia ex art. 2051 cc. e la raggiunta prova del nesso di causalità tra fatto ed evento nonché la compatibilità tra l'evento descritto e i danni occorsi alla vettura Bmw serie 3, tg. DS 184 WZ di proprietà della sig.ra Parte_1
alla luce della documentazione fotografica versata e del raffronto fotografico dello stato dei
[...]
luoghi nonché dalla ricostruzione testimoniale assunta, di tal che,
2. il fatto generatore del sinistro può qualificarsi come insidia e/o trabocchetto per la sussistenza dei due elementi della non visibilità e imprevedibilità di una serie di insidie sulla carreggiata, consecutive tra loro, costitute da buche, avvallamenti e pericolose e profonde falle nell' asfalto, per finire la marcia in una buca con tombino dissestato e relativo marciapiede, in ferro, come confermato dai testi escussi e mai smentiti da controparte, nonostante la prova contraria abilitata. Ciò ha causato il sinistro come descritto, documentato e provato dall'attore con conseguente responsabilità del
e della ditta manutentrice quali enti preposti alla custodia e CP_3 Controparte_2
manutenzione del bene pubblico, non avendo i resistenti fornito prova del caso fortuito ovvero di alcuna condotta colposa del conducente”.
3 Ha dedotto l'erroneità della pronuncia laddove il Giudice di Pace aveva escluso l'applicabilità al caso di specie della presunzione di responsabilità per le cose in custodia sancita dall' art. 2051 c.c., con conseguente accoglimento della domanda, non ricorrendo il caso fortuito, e visto il raggiungimento della prova quanto alla presenza delle insidie sul manto stradale, alla dinamica descritta ed ai danni derivati, e ciò in ragione della documentazione fotografica, dal rapporto di ispezione/verbale redatto dagli Agenti di Polizia di del 01.09.2014, delle dichiarazioni dei due testi escussi CP_1
e oltre che degli estratti di google maps, che mostravano che Testimone_1 Testimone_2
solamente nel 2019 si era provveduto al completo rifacimento del manto stradale dopo i rattoppi apposti nel 2016. Ha inoltre lamentato che il Giudice di Pace non aveva motivato la ragione per cui non aveva sentito come testimone il conducente del veicolo, ed ha insistito nell'ammissione di tale mezzo di prova.
1.6 si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, e in subordine, in caso di CP_1 accoglimento del gravame, l'accertamento della responsabilità diretta di ovvero Controparte_2
la condanna della stessa a manlevare CP_1
1.7 La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello Controparte_2 incidentale volto ad ottenere, in riforma della statuizione impugnata, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di primo grado in proprio favore, con distrazione in favore del procuratore antistatario, stante l'erronea compensazione operata in prime cure siccome fondata sui rapporti interni contrattuali con l'Ente.
1.8 Rigettata l'istanza istruttoria di prova testimoniale e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sull'appello principale.
2.1 Preliminarmente all'esame del merito, deve essere confermata l'ordinanza istruttoria del 2.5.2023 con cui è stata respinta la richiesta di escussione del teste avv. BR AR, conducente del veicolo BMW e patrocinatore della parte appellante nel presente giudizio, e ciò sia in quanto la richiesta istruttoria non è stata reiterata in prime cure in sede di precisazione delle conclusioni, sia in ragione della incompatibilità tra l'esercizio contestuale, in capo allo stesso soggetto e all'interno del medesimo procedimento, delle funzioni di difensore e di quelle di testimone (cfr. Cass. n.
29301/2017; Cass. n. 16151/2010).
2.2 Ciò posto, passando all'esame del merito, sebbene appaiano fondate le doglianze esposte dall'appellante circa l'avere il Giudice di prime cure erroneamente escluso l'applicabilità al caso in esame dell'art. 2051 c.c., la domanda tuttavia non può essere accolta.
Deve infatti osservarsi come la giurisprudenza di merito e di legittimità siano costanti e concordi nel ritenere che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. operi
4 anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali e che solo una oggettiva impossibilità della custodia
- che deve essere oggetto di specifica prova da parte della P.A. - renda inapplicabile la norma richiamata, facendo residuare solamente la tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c.
La Suprema Corte, peraltro, ha presunto essere “oggettivamente controllabili” tutte le strade comunali incluse nel perimetro del centro abitato (Cass. n. 15779/2006) e ha rimarcato che: “affinché la p.a. possa essere ritenuta esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo, non solo e non tanto, all'estensione di tali beni o alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa
(come il vizio costruttivo o manutentivo), l'Amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'Amministrazione – sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita
o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, la condotta colposa dello stesso utente infortunato), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di prevenzione dei rischi, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al citato art. 2051 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 15/10/2019, n. 25925)”.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il caso che ci occupa rientra nella sfera di applicazione dall'art. 2051 c.c., con la conseguenza (cfr. Cass. n. 20943/2022) che l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza
(ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre a carico del custode ricade l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito come esimente idonea ad interrompere il nesso di causalità, la cui verifica deve essere compiuta dal giudice su un piano puramente oggettivo, per accertare se il nesso causale sia stato eliso da fattori esterni imprevedibili e/o inevitabili, compreso il fatto colposo del danneggiato e tenendo conto che quest'ultimo fattore è idoneo a interrompere il nesso causale quando, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, richiedendosi allo stesso danneggiato l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze.
Ebbene, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, la disamina delle risultanze istruttorie non consente di ritenere provato che i danni, siccome rivendicati, siano stati provocati dal bene oggetto di custodia.
Deve infatti osservarsi che nella dichiarazione di avvenuto incidente rilasciata alla Polizia Municipale dal conducente della vettura BMW nell'immediatezza dei fatti, il sinistro viene così descritto: “Nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate mi trovavo alla guida della vettura di proprietà della signora , in direzione piazzale degli Eroi, in discesa. A circa 100 metri dal Parte_2
5 predetto incrocio finivo dapprima in una buca, profonda successivamente in un tombino dissestato, che erano presenti sulla via, invisibili di sera e consecutive tra loro; preciso che finivo con entrambe le ruote anteriore e posteriore destro nella buca e immediatamente dopo nel tombino; sempre con entrambe le ruote del lato destro della vettura, danneggiando i cerchi in lega nonché forando entrambe le gomme. Procedevo quindi a contattare la Polizia Municipale per farla intervenire sul luogo del sinistro, la quale mi comunicava che la pattuglia di zona era impegnata in altro sinistro e mi invitava a recarmi l'indomani presso i presenti uffici. Preciso inoltre che ho proceduto ad effettuare una iniziale ricognizione fotografica della buca e del tombino dissestato;
Entrambi risultano non visibili in marcia e sono posti sul lato destro (in discesa) della carreggiata. Preciso che mi accorgevo della rottura dei cerchi e foratura dei relativi pneumatici in quanto dapprima segnalatomi dal computer di bordo della vettura (si vedano foto), Successivamente il riscontro dei danni mi veniva confermato dal gommista di via Candia l'indomani dell'accaduto o meglio lo stesso giorno essendo l'incidente avvenuto alle 00.20). Preciso che né la buca né il tombino dissestati erano segnalati e che lievi danni sono stati cagionati anche al paraurti anteriore destro della vettura in quanto l'auto è molto ribassata. Difatti, proprio in seguito all'urto il paraurti andava ad urtare con il lato basso sull'asfalto e successivamente dopo essere finito nel tombino, perdevo leggermente il controllo della vettura a causa del violento impatto (e del fatto che mi trovavo in discesa) e urtavo la griglia che insiste nel marciapiede destro. Preciso che la velocità di crociera era di circa 40 Km/h,
e al momento degli impatti ero in decelerazione in quanto nei pressi dell'incrocio semaforico con la
Piazza”.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio viene offerta una diversa descrizione della dinamica del sinistro, nel senso che si riferisce che il conducente si arrestava in una buca con tombino dissestato e marciapiede in ferro ma dopo essere finito non in una singola buca e successivo tombino, bensì in una serie di buche, avvallamenti e profonde falle sul manto stradale: “Il giorno 16.05.2014, alle ore
00:20 circa, in viale delle Medaglie d'oro, alle ore 00:20 circa, il veicolo di proprietà della CP_1 sig.ra – condotto nelle circostanze dal Sig. BR AR, nato a [...] il [...] e Pt_1
residente in [...] – percorreva regolarmente e lentamente la via, direzione CP_1
Piazzale degli Eroi, in discesa allorquando, giunto a circa 80-100 metri dall'incrocio, finiva dapprima con la con la ruota anteriore destra, poi con la posteriore, in una vera e propria “trappola” stradale costituita da una serie di insidie sulla carreggiata, consecutive tra loro, costitute da buche, avvallamenti e pericolose e profonde falle nell'asfalto; per finire la marcia in una buca con tombino dissestato e relativo marciapiede, in ferro (!).
Con riferimento allo stato dei luoghi, nella relazione di servizio redatta in data 16.5.2024 verso le ore
19:00 i verbalizzanti riferiscono di non aver trovato su via delle Medaglie d'Oro, in prossimità
6 dell'incrocio, alcuna buca ma piuttosto avvallamenti di lieve entità e di non essere stati in grado di individuare il punto esatto del sinistro a causa della genericità della descrizione fatta dal conducente.
Nel successivo sopralluogo del 1.9.2014, ore 10:30, sollecitato dalla stessa appallante, gli Agenti hanno individuato, a circa 11,50 mt dall'incrocio, due tombini paralleli, l'uno a circa un metro dalla linea di mezzeria e l'altro a filo del marciapiede, descrivendo quest'ultimo come circolare, di diametro di 50 cm. e con un dislivello, in profondità, di 5 cm. rispetto alla sede stradale.
Dalle fotografie depositate dall'appellante (doc. 2 del fascicolo di parte di primo grado) è visibile la presenza sul manto stradale di via delle Medaglie d'Oro, qualche metro prima dell'intersezione
(all'altezza di un cartellone pubblicitario collocato sul marciapiede poco dopo il segnale verticale di svolta a destra), di un tombino rotondo, così vicino al margine destro della careggiata da essere attraversato dalla linea di delimitazione della stessa. L'adiacente cordolo del marciapiede è ricoperto da una griglia di ferro. Il tombino appare creare un avvallamento rispetto all'asfalto circostante, verso un lato, ma essere rialzato (di pochi centimetri) rispetto al manto stradale circostante dall'altro.
Attorno alla circonferenza del tombino si vedono crepe sul manto stradale.
Immediatamente prima di detto tombino, ma verso il centro della carreggiata, è presente altro tombino, più grande e di forma rettangolare. Il tratto di strada antecedente appare ammalorato e vi sono installati altri due tombini rettangolari, paralleli, i quali entrambi generano un leggero avvallamento rispetto al piano stradale.
In primo grado sono stati sentiti due testi, i quali hanno dichiarato
- quanto al teste , nel corso della deposizione dichiaratosi amico e frequentatore del Testimone_1 conducente della vettura BMW: “Preciso che mi trovavo in un'auto proprio dietro la vettura BMW
e stavamo tornando da una festa di 30 anni di un nostro amico comune;
preciso che ero in auto con il sig. …Preciso che relativamente al computer di bordo della vettura BMW Parte_3 serie 3 che in seguito all'urto, ci fermavamo lungo la strada per accertarci dell'accaduto e notavo che il computer di bordo della vettura segnalava immediatamente la foratura dei pneumatici;
ADR.
Preciso che il danno ai pneumatici era localizzato alla ruota anteriore e posteriore destra, con graffi al paraurti anteriore destro;
….Preciso con riferimento al punto 5) che immediatamente dopo il sinistro il conducente contattava la Polizia Municipale, senza esito e preciso con riferimento ai danni che la vettura poteva proseguire la marcia in quanto quel tipo di vettura ha caratteristiche tali da consentire la marcia, anche con foratura;
Preciso che al momento del sinistro potevo accertarmi del danno in quanto il computer di bordo segnalava il guasto;
…Preciso che la strada oggetto di sinistro era buia, e in particolare la carreggiata”;
- quanto al teste “preciso che eravamo di ritorno da una festa di compleanno Parte_3
e seguivamo la BMW serie 3 a circa 30-40 metri dietro allorquando vedevamo che la vettura BMW
7 condotta dal sig. BR AR, finiva in una serie di avvallamenti e buche lungo la strada, sul lato destro della carreggiata per finire nel marciapiede sempre sul lato destro che era leggermente sollevato e rivolto verso la carreggiata. ADR. Preciso che la BMW si è accostata al lato destro e ci fermavamo tutti;
ADR. Preciso che le ruote della vettura sono Run Flat, gomme particolari che si gonfiano nella parte laterale in caso di danno;
preciso di essere a conoscenza di queste specifiche in quanto lavoro nel settore;
….preciso che la marcia della vettura è consentita in quanto dotata di questi pneumatici che consentono la marcia e preciso che in caso di danno è necessario sostituirli e non si possono riparare;
Preciso che dopo il sinistro il sig. BR AR, procedeva a contattare la Polizia Municipale stesso sul luogo teatro dell'evento che non rispondeva al telefono;
…preciso che accompagnai personalmente il sig. AR dalla ditta MA GO in quanto mio partner e conoscente;
ADR. Preciso che il luogo teatro dell'evento era buio, di fatti se non fosse finite la
Tes vettura BMW nelle buche, ci saremmo finite noi;
ADR. Preciso che io ed il sig. ci trovavamo nella mia auto poco più dietro, stessa carreggiata, stesso senso di marcia;
ADR. Preciso che il colore della vettura era blu scuro”.
Le fotografie depositate dall'appellante mostrano la presenza di illuminazione pubblica notturna attiva;
il fatto che i testimoni riferiscano di aver visto, da una distanza di 30/40 metri, la vettura BMW affrontare diverse anomalie presenti sull'asfalto, consente di ritenere che nel dichiarare che fosse
“buio” gli stessi non abbiano inteso affermare che si trattasse di oscurità completa, condizione che non è riferita neppure dal conducente nella dichiarazione resa alla Polizia Municipale, né è dedotta in citazione, ove invece si parla solo di illuminazione insufficiente.
Orbene, dalle descritte emergenze istruttorie risulta effettivamente la presenza sul manto stradale di diverse anomalie costituite da dislivelli dell'asfalto e tombini anch'essi non a livello, ma non può dirsi raggiunta la prova dell'effettiva dinamica del sinistro e del nesso causale tra tale situaizone ed i danni lamentati.
Al riguardo, il conducente della BMW ha dichiarato alla Polizia Municipale che, giunto a circa 100 metri dall'incrocio, finiva con entrambe le ruote destre, prima l'anteriore e poi la posteriore, in una buca profonda e in un consecutivo tombino dissestato posti sul lato destro della carreggiata in discesa;
ha inoltre precisato che il paraurti urtava sull'asfalto, essendo la vettura molto ribassata, e che il violento impatto con il tombino gli faceva perdere leggermente il controllo del mezzo, che si arrestava urtando contro la griglia in ferro del marciapiede, riportando anche lievi danni al paraurti anteriore destro.
Dunque, considerato che per finire con entrambe le ruote nello stesso tombino la vettura deve averlo oltrepassato perpendicolarmente e considerato che il conducente riferisce di essersi arrestato contro la griglia in ferro e che l'unica griglia in ferro visibile dalle fotografie è quella accanto al tombino
8 rotondo, deve concludersi che questo sia il tombino su cui la vettura ha finito la corsa, ma non quello oltrepassato con entrambe le ruote del mezzo (e ciò per ovvia evidenza logica, in quanto la vettura non avrebbe potuto arrestarsi con il muso contro la griglia adiacente al tombino rotondo ove lo avesse già oltrepassato anche con la ruota posteriore).
Ciò posto, deve aggiungersi che dall'esame delle fotografie versate in atti non si rileva la presenza buche o falle profonde, site in posizione antecedente rispetto al suddetto tombino rotondo, ove la vettura si è arrestata (ferme le crepe visibili sull'asfaltato).
Né i testimoni escussi non sono stati utili a chiarire meglio la dinamica del sinistro, e quali degli avvallamenti o dei tombini abbia, in tesi, determinato il sinistro.
In altri termini, restano incerte dinamica e nesso causale.
Peraltro, le anomalie sul manto stradale non appaiono di entità tale da non poter essere avvistate tempestivamente da un conducente che avesse proceduto nel rispetto delle norme del Codice della
Strada (art. 145 e 141) e quindi ad una andatura adeguata alle circostanze (strada in discesa, intersezione, illuminazione notturna o addirittura buio per quanto riferito dai testimoni) e osservando la massima prudenza proprio in quanto si stava approssimando all'incrocio, così da avere il tempo di adeguare ulteriormente l'andatura, tenendo conto anche dell'assetto ribassato della vettura.
Deve quindi ritenersi che la situazione fosse suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del conducente, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, la cui omissione integra l'ipotesi del caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale.
A ciò va aggiunto che, comunque, non vi è prova del danno lamentato.
Sotto tale profilo deve infatti rilevarsi che: a) il computer di bordo dell'auto (cfr. foto in atti) reca esclusivamente “perdita di pressione dei penumatici”, senza rilevare la loro foratura;
b) seppure il teste abbia affermato che la tipologia di pneumatici – run flat – fosse compatibile con Tes_3
la marcia del veicolo anche in caso di danneggiamento dei medesimi, rimane incompatibile la dedotta circostanza (foratura di entrambi gli pneumatici destri, e danneggiamento dei cerchioni) con la circostanza (ribadita in sede di appello) che la parte, il giorno stesso del sinistro, si sarebbe recato a
Napoli (officina MA GO, cfr. preventivo sub doc. 4 all. al fascicolo del primo grado), per far accertare il danno e le opere necessarie al ripristino;
c) aggiunto poi che in atti è versato il solo preventivo, e non la fattura, deve infine affermarsi che, pur volendo assumere come veritiera la circostanza che il veicolo, successivamente al sinistro, abbia potuto percorre circa 250 km, e ciò con gli pneumatici ed i cerchioni già danneggiati, il rilevante numero di chilometri percorsi deve avere senz'altro avuto delle conseguenze sugli penumatici ed i cerchioni già, in tesi, danneggiati dal sinistro, rimanendo ad oggi impossibile stabilire quale sia stato l'eventuale danno derivante in via diretta dai fatti oggetto di causa, e quali, invece, le conseguenze dell'imprudente condotta della parte
9 (percorrenza di numerosi chilometri con penumatici e cerchioni in ipotesi danneggiati). Se ne deve dedurre la totale assenza di prova del danno, siccome eziologicamente riconducibile ai fatti allegati.
Ne consegue, sotto ogni profilo, che l'appello principale non può essere accolto.
3. Sull'appello incidentale.
La terza chiamata ha impugnato la statuizione nel capo relativo alle spese di Controparte_2
lite, laddove queste sono state compensate rispetto alla terza chiamata sulla base dei rapporti contrattuali di appalto intercorsi con l'Ente proprietario della strada, chiedendo, in riforma della pronuncia, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore della medesima società, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La doglianza risulta fondata in quanto la disposta compensazione non appare conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “in forza del principio di causazione
– che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (cfr. Cass. n. 6144/2045; Cass. n. 31889/2019; Cass. n. 18710/2021; Cass. n. 10364/2023).
Nel caso in esame, ha chiamato in causa la ditta appaltatrice, chiedendone la condanna CP_1
diretta al risarcimento o in subordine la condanna in manleva per inadempimento degli obblighi contrattuali assunti con l'appalto.
Siffatta domanda non può ritenersi manifestamente infondata, così rientrando nel paradigma della causazione che supplisce con i suoi effetti all'assenza di una diretta relazione di soccombenza.
Di conseguenza, l'appello incidentale deve essere accolto e quindi, in riforma della pronuncia impugnata, parte appellante deve essere condanna alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore della terza chiamata, che vengono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite del grado di appello seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in
10 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 21525/2022 così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale, condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite per il primo grado di giudizio, che liquida in misura di euro Controparte_2
633,00, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge, con il beneficio della distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) condanna a rifondere a le spese di lite per il presente Parte_1 CP_1
grado di giudizio, che liquida in misura di euro 1.278,00, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge, con il beneficio della distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
4) condanna a rifondere a le spese di lite per il Parte_1 Controparte_2
presente grado di giudizio, che liquida in misura di euro 1.278,00, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge, con il beneficio della distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 6.2.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 284/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 22.10.2024 con termine per il deposito delle memorie di replica fino al 10.1.2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. BR AR Parte_1
APPELLANTE
E
, con il patrocinio degli avv.ti Amedeo Pisanti e Angela Raimondo CP_1
APPELLATA
E
, con il patrocinio dell'avv. Marco De Vivo Controparte_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 21525/2022 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1.1 In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Roma la signora ha convenuto in Parte_1 giudizio il chiedendone la condanna al risarcimento, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e in CP_3 subordine dell'art. 2043 c.c., per i danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in in viale CP_1 delle Medaglie d'Oro, il 16.5.2014, alle ore 00:20 circa, danni quantificati nella misura di €. 1.446,36 oltre accessori.
1 Ha riferito che, nelle dedotte circostanze di tempo e di luogo, il Sig. BR AR, alla guida dell'autovettura Bmw, Serie 3, tg. DS184WZ, all'epoca dei fatti di proprietà della stessa attrice, stava percorrendo regolarmente e a velocità moderata viale delle Medaglie d'Oro, con direzione Piazzale degli Eroi, quando, giunto a circa 80-100 metri dall'incrocio, era finito con la ruote di destra, prima l'anteriore e poi la posteriore, in una serie di buche, avvallamenti e profonde falle nell'asfalto e infine in una buca con tombino dissestato e relativo marciapiede in ferro, ove aveva arrestato la marcia, avvedendosi quindi che il computer di bordo segnalava la perdita di pressione dei pneumatici per foratura.
Ha dedotto che:
- tali condizioni del manto stradale costituivano insidie non visibili né evitabili, in quanto di colore simile al manto stradale e collocate sul lato destro della carreggiata, privo di idonea illuminazione;
- il conducente aveva contattato le forze dell'ordine e aveva notiziato la Polizia Municipale di
[...]
, la quale aveva effettuato un primo sopralluogo lo stesso giorno del sinistro, verso le ore CP_1
19:00, redigendo rapporto di incidente in cui gli agenti “….non verificavano la presenza di alcuna buca… erano inoltre presenti numerosi avvallamenti di lieve entità e non è stato possibile, a causa della genericità delle indicazioni fornite dalla persona interessata, individuare il punto dove si sarebbe verificato il danneggiamento”;
- successivamente, a seguito delle contestazioni dell'attrice, vi era stato un nuovo sopralluogo il
1.9.2014, che aveva confermato “la presenza di 2 tombini paralleli tra loro a circa 11.50 metri dall' incrocio semaforico … il tombino a filo marciapiede, con diametro di 50 cm ha un dislivello di 5 cm in profondità rispetto alla sede stradale”;
- il Comune aveva quindi invitato l'attrice a prendere contatti con la ditta R.T.I. E.T. Costruzioni srl, affidataria della manutenzione e sorveglianza dell'area, ma le richieste risarcitorie non avevano sortito esito positivo.
1.2 Si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed il difetto CP_1 di prova in ordine alla sua responsabilità. Ha comunque chiesto l'autorizzazione alla chiamata in Cont causa della capogruppo del R.T.I. con affidataria dell'area del sinistro Controparte_2 CP_5
in virtù di appalto di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria, al fine di vederne accertare la responsabilità e in subordine per essere manlevata. Ha contestato l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., la quantificazione dei danni e la richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria.
1.3 Autorizzata la chiamata, la si costituita chiedendo il rigetto della domanda in Controparte_2
quanto indeterminata, generica e non provata. In subordine ha chiesto di condannarsi al risarcimento
Ha evidenziato che la descrizione del sinistro non consentiva neppure di individuare CP_1
il punto di accadimento dello stesso e che al momento della denuncia alla Polizia Municipale non
2 erano stati forniti nominativi di testimoni. Ha aggiunto che i sopralluoghi della Polizia Municipale non avevano rilevato particolari deterioramenti del fondo stradale e che il dislivello del tombino era inidoneo a provocare la rottura di entrambi gli pneumatici e dei cerchi in lega, e comunque che non vi era prova della riparazione del veicolo. Ha dedotto di avere sempre diligentemente provveduto alla manutenzione dell'area.
1.4 Istruita la causa con l'escussione di due testimoni, il Giudice di Pace ha deciso la controversia ritenendo non applicabile l'art. 2051 c.c. in considerazione dell'estensione della rete stradale, incompatibile con l'esercizio di un controllo completo e continuo. Sotto il profilo dell'art. 2043 c.c., ha ritenuto non raggiunta la prova del punto di accadimento del sinistro, della presenza di un'insidia, della non visibilità e non prevedibilità del pericolo e del nesso causale con i danni lamentati. Ha quindi respinto la domanda, compensando le spese nei confronti della terza chiamata e condannando l'attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti di nella misura di euro 602,50, CP_1
oltre CPA ed IVA di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
1.5 Parte attrice ha proposto appello chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la liquidazione dei danni patrimoniali per l'importo di euro 1.446,36, oltre accessori. In via istruttoria ha chiesto di ammettersi la prova testimoniale del conducente del veicolo, soggetto coincidente con lo stesso procuratore di parte appellante, sulle circostanze di cui ai capi da 2 a 18 dell'atto di citazione di primo grado, come da richiesta formulata in prime cure all'udienza del 03.11.2021.
Ha chiesto di ritenere:
“1. l'applicazione al caso di specie della responsabilità per le cose in custodia ex art. 2051 cc. e la raggiunta prova del nesso di causalità tra fatto ed evento nonché la compatibilità tra l'evento descritto e i danni occorsi alla vettura Bmw serie 3, tg. DS 184 WZ di proprietà della sig.ra Parte_1
alla luce della documentazione fotografica versata e del raffronto fotografico dello stato dei
[...]
luoghi nonché dalla ricostruzione testimoniale assunta, di tal che,
2. il fatto generatore del sinistro può qualificarsi come insidia e/o trabocchetto per la sussistenza dei due elementi della non visibilità e imprevedibilità di una serie di insidie sulla carreggiata, consecutive tra loro, costitute da buche, avvallamenti e pericolose e profonde falle nell' asfalto, per finire la marcia in una buca con tombino dissestato e relativo marciapiede, in ferro, come confermato dai testi escussi e mai smentiti da controparte, nonostante la prova contraria abilitata. Ciò ha causato il sinistro come descritto, documentato e provato dall'attore con conseguente responsabilità del
e della ditta manutentrice quali enti preposti alla custodia e CP_3 Controparte_2
manutenzione del bene pubblico, non avendo i resistenti fornito prova del caso fortuito ovvero di alcuna condotta colposa del conducente”.
3 Ha dedotto l'erroneità della pronuncia laddove il Giudice di Pace aveva escluso l'applicabilità al caso di specie della presunzione di responsabilità per le cose in custodia sancita dall' art. 2051 c.c., con conseguente accoglimento della domanda, non ricorrendo il caso fortuito, e visto il raggiungimento della prova quanto alla presenza delle insidie sul manto stradale, alla dinamica descritta ed ai danni derivati, e ciò in ragione della documentazione fotografica, dal rapporto di ispezione/verbale redatto dagli Agenti di Polizia di del 01.09.2014, delle dichiarazioni dei due testi escussi CP_1
e oltre che degli estratti di google maps, che mostravano che Testimone_1 Testimone_2
solamente nel 2019 si era provveduto al completo rifacimento del manto stradale dopo i rattoppi apposti nel 2016. Ha inoltre lamentato che il Giudice di Pace non aveva motivato la ragione per cui non aveva sentito come testimone il conducente del veicolo, ed ha insistito nell'ammissione di tale mezzo di prova.
1.6 si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, e in subordine, in caso di CP_1 accoglimento del gravame, l'accertamento della responsabilità diretta di ovvero Controparte_2
la condanna della stessa a manlevare CP_1
1.7 La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello Controparte_2 incidentale volto ad ottenere, in riforma della statuizione impugnata, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di primo grado in proprio favore, con distrazione in favore del procuratore antistatario, stante l'erronea compensazione operata in prime cure siccome fondata sui rapporti interni contrattuali con l'Ente.
1.8 Rigettata l'istanza istruttoria di prova testimoniale e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sull'appello principale.
2.1 Preliminarmente all'esame del merito, deve essere confermata l'ordinanza istruttoria del 2.5.2023 con cui è stata respinta la richiesta di escussione del teste avv. BR AR, conducente del veicolo BMW e patrocinatore della parte appellante nel presente giudizio, e ciò sia in quanto la richiesta istruttoria non è stata reiterata in prime cure in sede di precisazione delle conclusioni, sia in ragione della incompatibilità tra l'esercizio contestuale, in capo allo stesso soggetto e all'interno del medesimo procedimento, delle funzioni di difensore e di quelle di testimone (cfr. Cass. n.
29301/2017; Cass. n. 16151/2010).
2.2 Ciò posto, passando all'esame del merito, sebbene appaiano fondate le doglianze esposte dall'appellante circa l'avere il Giudice di prime cure erroneamente escluso l'applicabilità al caso in esame dell'art. 2051 c.c., la domanda tuttavia non può essere accolta.
Deve infatti osservarsi come la giurisprudenza di merito e di legittimità siano costanti e concordi nel ritenere che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. operi
4 anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali e che solo una oggettiva impossibilità della custodia
- che deve essere oggetto di specifica prova da parte della P.A. - renda inapplicabile la norma richiamata, facendo residuare solamente la tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c.
La Suprema Corte, peraltro, ha presunto essere “oggettivamente controllabili” tutte le strade comunali incluse nel perimetro del centro abitato (Cass. n. 15779/2006) e ha rimarcato che: “affinché la p.a. possa essere ritenuta esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo, non solo e non tanto, all'estensione di tali beni o alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa
(come il vizio costruttivo o manutentivo), l'Amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'Amministrazione – sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita
o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, la condotta colposa dello stesso utente infortunato), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di prevenzione dei rischi, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al citato art. 2051 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 15/10/2019, n. 25925)”.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il caso che ci occupa rientra nella sfera di applicazione dall'art. 2051 c.c., con la conseguenza (cfr. Cass. n. 20943/2022) che l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza
(ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre a carico del custode ricade l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito come esimente idonea ad interrompere il nesso di causalità, la cui verifica deve essere compiuta dal giudice su un piano puramente oggettivo, per accertare se il nesso causale sia stato eliso da fattori esterni imprevedibili e/o inevitabili, compreso il fatto colposo del danneggiato e tenendo conto che quest'ultimo fattore è idoneo a interrompere il nesso causale quando, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, richiedendosi allo stesso danneggiato l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze.
Ebbene, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, la disamina delle risultanze istruttorie non consente di ritenere provato che i danni, siccome rivendicati, siano stati provocati dal bene oggetto di custodia.
Deve infatti osservarsi che nella dichiarazione di avvenuto incidente rilasciata alla Polizia Municipale dal conducente della vettura BMW nell'immediatezza dei fatti, il sinistro viene così descritto: “Nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate mi trovavo alla guida della vettura di proprietà della signora , in direzione piazzale degli Eroi, in discesa. A circa 100 metri dal Parte_2
5 predetto incrocio finivo dapprima in una buca, profonda successivamente in un tombino dissestato, che erano presenti sulla via, invisibili di sera e consecutive tra loro; preciso che finivo con entrambe le ruote anteriore e posteriore destro nella buca e immediatamente dopo nel tombino; sempre con entrambe le ruote del lato destro della vettura, danneggiando i cerchi in lega nonché forando entrambe le gomme. Procedevo quindi a contattare la Polizia Municipale per farla intervenire sul luogo del sinistro, la quale mi comunicava che la pattuglia di zona era impegnata in altro sinistro e mi invitava a recarmi l'indomani presso i presenti uffici. Preciso inoltre che ho proceduto ad effettuare una iniziale ricognizione fotografica della buca e del tombino dissestato;
Entrambi risultano non visibili in marcia e sono posti sul lato destro (in discesa) della carreggiata. Preciso che mi accorgevo della rottura dei cerchi e foratura dei relativi pneumatici in quanto dapprima segnalatomi dal computer di bordo della vettura (si vedano foto), Successivamente il riscontro dei danni mi veniva confermato dal gommista di via Candia l'indomani dell'accaduto o meglio lo stesso giorno essendo l'incidente avvenuto alle 00.20). Preciso che né la buca né il tombino dissestati erano segnalati e che lievi danni sono stati cagionati anche al paraurti anteriore destro della vettura in quanto l'auto è molto ribassata. Difatti, proprio in seguito all'urto il paraurti andava ad urtare con il lato basso sull'asfalto e successivamente dopo essere finito nel tombino, perdevo leggermente il controllo della vettura a causa del violento impatto (e del fatto che mi trovavo in discesa) e urtavo la griglia che insiste nel marciapiede destro. Preciso che la velocità di crociera era di circa 40 Km/h,
e al momento degli impatti ero in decelerazione in quanto nei pressi dell'incrocio semaforico con la
Piazza”.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio viene offerta una diversa descrizione della dinamica del sinistro, nel senso che si riferisce che il conducente si arrestava in una buca con tombino dissestato e marciapiede in ferro ma dopo essere finito non in una singola buca e successivo tombino, bensì in una serie di buche, avvallamenti e profonde falle sul manto stradale: “Il giorno 16.05.2014, alle ore
00:20 circa, in viale delle Medaglie d'oro, alle ore 00:20 circa, il veicolo di proprietà della CP_1 sig.ra – condotto nelle circostanze dal Sig. BR AR, nato a [...] il [...] e Pt_1
residente in [...] – percorreva regolarmente e lentamente la via, direzione CP_1
Piazzale degli Eroi, in discesa allorquando, giunto a circa 80-100 metri dall'incrocio, finiva dapprima con la con la ruota anteriore destra, poi con la posteriore, in una vera e propria “trappola” stradale costituita da una serie di insidie sulla carreggiata, consecutive tra loro, costitute da buche, avvallamenti e pericolose e profonde falle nell'asfalto; per finire la marcia in una buca con tombino dissestato e relativo marciapiede, in ferro (!).
Con riferimento allo stato dei luoghi, nella relazione di servizio redatta in data 16.5.2024 verso le ore
19:00 i verbalizzanti riferiscono di non aver trovato su via delle Medaglie d'Oro, in prossimità
6 dell'incrocio, alcuna buca ma piuttosto avvallamenti di lieve entità e di non essere stati in grado di individuare il punto esatto del sinistro a causa della genericità della descrizione fatta dal conducente.
Nel successivo sopralluogo del 1.9.2014, ore 10:30, sollecitato dalla stessa appallante, gli Agenti hanno individuato, a circa 11,50 mt dall'incrocio, due tombini paralleli, l'uno a circa un metro dalla linea di mezzeria e l'altro a filo del marciapiede, descrivendo quest'ultimo come circolare, di diametro di 50 cm. e con un dislivello, in profondità, di 5 cm. rispetto alla sede stradale.
Dalle fotografie depositate dall'appellante (doc. 2 del fascicolo di parte di primo grado) è visibile la presenza sul manto stradale di via delle Medaglie d'Oro, qualche metro prima dell'intersezione
(all'altezza di un cartellone pubblicitario collocato sul marciapiede poco dopo il segnale verticale di svolta a destra), di un tombino rotondo, così vicino al margine destro della careggiata da essere attraversato dalla linea di delimitazione della stessa. L'adiacente cordolo del marciapiede è ricoperto da una griglia di ferro. Il tombino appare creare un avvallamento rispetto all'asfalto circostante, verso un lato, ma essere rialzato (di pochi centimetri) rispetto al manto stradale circostante dall'altro.
Attorno alla circonferenza del tombino si vedono crepe sul manto stradale.
Immediatamente prima di detto tombino, ma verso il centro della carreggiata, è presente altro tombino, più grande e di forma rettangolare. Il tratto di strada antecedente appare ammalorato e vi sono installati altri due tombini rettangolari, paralleli, i quali entrambi generano un leggero avvallamento rispetto al piano stradale.
In primo grado sono stati sentiti due testi, i quali hanno dichiarato
- quanto al teste , nel corso della deposizione dichiaratosi amico e frequentatore del Testimone_1 conducente della vettura BMW: “Preciso che mi trovavo in un'auto proprio dietro la vettura BMW
e stavamo tornando da una festa di 30 anni di un nostro amico comune;
preciso che ero in auto con il sig. …Preciso che relativamente al computer di bordo della vettura BMW Parte_3 serie 3 che in seguito all'urto, ci fermavamo lungo la strada per accertarci dell'accaduto e notavo che il computer di bordo della vettura segnalava immediatamente la foratura dei pneumatici;
ADR.
Preciso che il danno ai pneumatici era localizzato alla ruota anteriore e posteriore destra, con graffi al paraurti anteriore destro;
….Preciso con riferimento al punto 5) che immediatamente dopo il sinistro il conducente contattava la Polizia Municipale, senza esito e preciso con riferimento ai danni che la vettura poteva proseguire la marcia in quanto quel tipo di vettura ha caratteristiche tali da consentire la marcia, anche con foratura;
Preciso che al momento del sinistro potevo accertarmi del danno in quanto il computer di bordo segnalava il guasto;
…Preciso che la strada oggetto di sinistro era buia, e in particolare la carreggiata”;
- quanto al teste “preciso che eravamo di ritorno da una festa di compleanno Parte_3
e seguivamo la BMW serie 3 a circa 30-40 metri dietro allorquando vedevamo che la vettura BMW
7 condotta dal sig. BR AR, finiva in una serie di avvallamenti e buche lungo la strada, sul lato destro della carreggiata per finire nel marciapiede sempre sul lato destro che era leggermente sollevato e rivolto verso la carreggiata. ADR. Preciso che la BMW si è accostata al lato destro e ci fermavamo tutti;
ADR. Preciso che le ruote della vettura sono Run Flat, gomme particolari che si gonfiano nella parte laterale in caso di danno;
preciso di essere a conoscenza di queste specifiche in quanto lavoro nel settore;
….preciso che la marcia della vettura è consentita in quanto dotata di questi pneumatici che consentono la marcia e preciso che in caso di danno è necessario sostituirli e non si possono riparare;
Preciso che dopo il sinistro il sig. BR AR, procedeva a contattare la Polizia Municipale stesso sul luogo teatro dell'evento che non rispondeva al telefono;
…preciso che accompagnai personalmente il sig. AR dalla ditta MA GO in quanto mio partner e conoscente;
ADR. Preciso che il luogo teatro dell'evento era buio, di fatti se non fosse finite la
Tes vettura BMW nelle buche, ci saremmo finite noi;
ADR. Preciso che io ed il sig. ci trovavamo nella mia auto poco più dietro, stessa carreggiata, stesso senso di marcia;
ADR. Preciso che il colore della vettura era blu scuro”.
Le fotografie depositate dall'appellante mostrano la presenza di illuminazione pubblica notturna attiva;
il fatto che i testimoni riferiscano di aver visto, da una distanza di 30/40 metri, la vettura BMW affrontare diverse anomalie presenti sull'asfalto, consente di ritenere che nel dichiarare che fosse
“buio” gli stessi non abbiano inteso affermare che si trattasse di oscurità completa, condizione che non è riferita neppure dal conducente nella dichiarazione resa alla Polizia Municipale, né è dedotta in citazione, ove invece si parla solo di illuminazione insufficiente.
Orbene, dalle descritte emergenze istruttorie risulta effettivamente la presenza sul manto stradale di diverse anomalie costituite da dislivelli dell'asfalto e tombini anch'essi non a livello, ma non può dirsi raggiunta la prova dell'effettiva dinamica del sinistro e del nesso causale tra tale situaizone ed i danni lamentati.
Al riguardo, il conducente della BMW ha dichiarato alla Polizia Municipale che, giunto a circa 100 metri dall'incrocio, finiva con entrambe le ruote destre, prima l'anteriore e poi la posteriore, in una buca profonda e in un consecutivo tombino dissestato posti sul lato destro della carreggiata in discesa;
ha inoltre precisato che il paraurti urtava sull'asfalto, essendo la vettura molto ribassata, e che il violento impatto con il tombino gli faceva perdere leggermente il controllo del mezzo, che si arrestava urtando contro la griglia in ferro del marciapiede, riportando anche lievi danni al paraurti anteriore destro.
Dunque, considerato che per finire con entrambe le ruote nello stesso tombino la vettura deve averlo oltrepassato perpendicolarmente e considerato che il conducente riferisce di essersi arrestato contro la griglia in ferro e che l'unica griglia in ferro visibile dalle fotografie è quella accanto al tombino
8 rotondo, deve concludersi che questo sia il tombino su cui la vettura ha finito la corsa, ma non quello oltrepassato con entrambe le ruote del mezzo (e ciò per ovvia evidenza logica, in quanto la vettura non avrebbe potuto arrestarsi con il muso contro la griglia adiacente al tombino rotondo ove lo avesse già oltrepassato anche con la ruota posteriore).
Ciò posto, deve aggiungersi che dall'esame delle fotografie versate in atti non si rileva la presenza buche o falle profonde, site in posizione antecedente rispetto al suddetto tombino rotondo, ove la vettura si è arrestata (ferme le crepe visibili sull'asfaltato).
Né i testimoni escussi non sono stati utili a chiarire meglio la dinamica del sinistro, e quali degli avvallamenti o dei tombini abbia, in tesi, determinato il sinistro.
In altri termini, restano incerte dinamica e nesso causale.
Peraltro, le anomalie sul manto stradale non appaiono di entità tale da non poter essere avvistate tempestivamente da un conducente che avesse proceduto nel rispetto delle norme del Codice della
Strada (art. 145 e 141) e quindi ad una andatura adeguata alle circostanze (strada in discesa, intersezione, illuminazione notturna o addirittura buio per quanto riferito dai testimoni) e osservando la massima prudenza proprio in quanto si stava approssimando all'incrocio, così da avere il tempo di adeguare ulteriormente l'andatura, tenendo conto anche dell'assetto ribassato della vettura.
Deve quindi ritenersi che la situazione fosse suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del conducente, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, la cui omissione integra l'ipotesi del caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale.
A ciò va aggiunto che, comunque, non vi è prova del danno lamentato.
Sotto tale profilo deve infatti rilevarsi che: a) il computer di bordo dell'auto (cfr. foto in atti) reca esclusivamente “perdita di pressione dei penumatici”, senza rilevare la loro foratura;
b) seppure il teste abbia affermato che la tipologia di pneumatici – run flat – fosse compatibile con Tes_3
la marcia del veicolo anche in caso di danneggiamento dei medesimi, rimane incompatibile la dedotta circostanza (foratura di entrambi gli pneumatici destri, e danneggiamento dei cerchioni) con la circostanza (ribadita in sede di appello) che la parte, il giorno stesso del sinistro, si sarebbe recato a
Napoli (officina MA GO, cfr. preventivo sub doc. 4 all. al fascicolo del primo grado), per far accertare il danno e le opere necessarie al ripristino;
c) aggiunto poi che in atti è versato il solo preventivo, e non la fattura, deve infine affermarsi che, pur volendo assumere come veritiera la circostanza che il veicolo, successivamente al sinistro, abbia potuto percorre circa 250 km, e ciò con gli pneumatici ed i cerchioni già danneggiati, il rilevante numero di chilometri percorsi deve avere senz'altro avuto delle conseguenze sugli penumatici ed i cerchioni già, in tesi, danneggiati dal sinistro, rimanendo ad oggi impossibile stabilire quale sia stato l'eventuale danno derivante in via diretta dai fatti oggetto di causa, e quali, invece, le conseguenze dell'imprudente condotta della parte
9 (percorrenza di numerosi chilometri con penumatici e cerchioni in ipotesi danneggiati). Se ne deve dedurre la totale assenza di prova del danno, siccome eziologicamente riconducibile ai fatti allegati.
Ne consegue, sotto ogni profilo, che l'appello principale non può essere accolto.
3. Sull'appello incidentale.
La terza chiamata ha impugnato la statuizione nel capo relativo alle spese di Controparte_2
lite, laddove queste sono state compensate rispetto alla terza chiamata sulla base dei rapporti contrattuali di appalto intercorsi con l'Ente proprietario della strada, chiedendo, in riforma della pronuncia, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore della medesima società, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La doglianza risulta fondata in quanto la disposta compensazione non appare conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “in forza del principio di causazione
– che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (cfr. Cass. n. 6144/2045; Cass. n. 31889/2019; Cass. n. 18710/2021; Cass. n. 10364/2023).
Nel caso in esame, ha chiamato in causa la ditta appaltatrice, chiedendone la condanna CP_1
diretta al risarcimento o in subordine la condanna in manleva per inadempimento degli obblighi contrattuali assunti con l'appalto.
Siffatta domanda non può ritenersi manifestamente infondata, così rientrando nel paradigma della causazione che supplisce con i suoi effetti all'assenza di una diretta relazione di soccombenza.
Di conseguenza, l'appello incidentale deve essere accolto e quindi, in riforma della pronuncia impugnata, parte appellante deve essere condanna alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore della terza chiamata, che vengono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite del grado di appello seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in
10 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 21525/2022 così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale, condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite per il primo grado di giudizio, che liquida in misura di euro Controparte_2
633,00, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge, con il beneficio della distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) condanna a rifondere a le spese di lite per il presente Parte_1 CP_1
grado di giudizio, che liquida in misura di euro 1.278,00, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge, con il beneficio della distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
4) condanna a rifondere a le spese di lite per il Parte_1 Controparte_2
presente grado di giudizio, che liquida in misura di euro 1.278,00, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge, con il beneficio della distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 6.2.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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