Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/03/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
2124/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 2124/2023, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1
domiciliata in Santa Maria la Carità (NA) alla via Petraro n. 7, presso lo studio degli avv.ti Francesco
Sicignano e Vincenzo Del Sorbo, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura in atti, e
, nato a [...] in data [...] ed elettivamente domiciliato in Parte_2
Pagani (SA) alla via A. De Rosa n. 75, presso lo studio dell'avvocato Gianluca Guarnaccia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÈ resso il Tribunale di Torre Annunziata CP_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.03.2025 le parti hanno chiesto di dichiarare la separazione alle condizioni concordate e parzialmente modificate in udienza.
Il P.M., all'udienza del 11.03.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.04.2023 le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Castellammare di Stabia in data 03.05.2021, nel corso del quale è nato un figlio, (nato in data [...] a [...]; che, dopo un anno Persona_1
1
Pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso.
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, come richiesto dalle parti, gli istanti hanno depositato documentazione reddituale dalla quale si evince che il ha percepito un reddito lordo da Parte_2
lavoro dipendente pari ad euro 16.014,00 (anno 2019), euro 10.760,00 (anno 2020) ed euro 10.552,00
(anno 2021); mentre con riguardo alla , quest'ultima ha allegato di essere priva di redditi Parte_1
propri e di aver vissuto grazie al sostentamento fornitole, prima, dal padre e, in costanza di matrimonio, dal coniuge.
Tanto debitamente premesso, la causa è stata più volte rinviata invitando le parti a modificare e integrare il contenuto degli accordi, sussistendo dubbi sulla conformità degli stessi rispetto agli interessi del figlio minore e in particolare con riguardo alla regolamentazione del diritto di visita del padre, avendo i coniugi inizialmente escluso il pernottamento e disciplinato le visite nel periodo estivo alla presenza della madre fino al compimento del sesto anno di età del minore.
Con ordinanza del 20.03.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e, poi, rimessa sul ruolo con ordinanza del 22.04.2024 al fine di rendere chiarimenti in ordine al contenuto degli accordi relativi alla disciplina del diritto di visita;
comparse le parti personalmente, la causa è stata assunta in decisione in data 08.10.2024 per essere nuovamente rimessa sul ruolo con ordinanza del 20.11.2024 per l'udienza collegiale del 11.02.2025, in cui si legge: “considerato che, a seguito delle numerose modifiche ai patti indicati nel ricorso effettuate dai coniugi nelle note a trattazione scritta depositate in relazione ai plurimi rinvii disposti, vi è allo stato un'inestricabile stratificazione degli stessi che non ne consente la verifica corretta, che peraltro non appare espunta la dicitura “in costante presenza sempre della madre , fino almeno al compimento del sesto anno di Parte_1 vita” e che risulta pattuito un periodo di soli sette giorni durante le vacanze estive in luogo di quindici giorni anche non consecutivi”.
In data 07.02.2025, la causa è stata riassegnata alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore e, assunta in decisione all'udienza del 11.03.2025, ove le parti sono comparse personalmente modificando parzialmente gli accordi da ultimo depositati in data 07.02.2025.
Tanto premesso, risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la
2 verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, così come indicate nell'atto depositato in data
07.02.2025 e parzialmente modificate all'udienza del 11.03.2025, possono essere omologate, non risultando in contrasto con norme imperative e con gli interessi del minore.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
Stabia il 12.07.1986, e , nato a [...] in data [...], alle condizioni pattuite Parte_2
di seguito riportate:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) affido condiviso del figlio minore con permanenza presso la madre;
3) quanto al figlio minore : Persona_1
- trascorrerà con il padre il giorno del martedì e del giovedì di ogni settimana dalle ore 17:00 alle ore 20:00, giorni che potranno essere spostati previo accordo dei coniugi, in ragione delle loro esigenze lavorative o scolastiche/ludiche del minore;
- il padre potrà fare visita al figlio, previa comunicazione fatta alla madre e subordinatamente alla disponibilità di quest'ultima, qualsiasi giorno della settimana. Nel caso in cui nel giorno indicato dal padre la madre non fosse disponile o il bambino avesse altre attività da svolgere, allora i genitori potranno concordare un giorno differente;
- il minore starà con il padre a finesettimana alternati, dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica;
- il minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore, le festività natalizie e pasquali (il
24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il 5 o il 6 gennaio il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis);
- il minore trascorrerà rispettivamente con il padre e la madre la festa del papà e la festa della mamma, nonché le loro rispettive ricorrenze relative all'onomastico e al compleanno;
- il minore trascorrerà con entrambi i genitori il giorno del proprio onomastico e del proprio compleanno;
- il minore trascorrerà con il padre sette giorni consecutivi di uno dei mesi estivi, preventivamente concordato con la madre;
4) quanto all'assegno di mantenimento:
3 - verserà l'importo di € 400,00 da corrispondere in pagamenti mensili di cui Parte_2 sono previsti € 250,00 (duecentocinquanta/00) per il mantenimento del figlio minore Per_1
e € 150,00 (centocinquanta/00) per il mantenimento dell'ex coniuge
[...] Parte_1
[...]
- a carico di entrambi i genitori invece, andrà il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore per l'istruzione, la cura e la salute, attività ludiche/sportive, purché previamente concordate e debitamente documentate dal genitore che le pone in essere, eccezion fatta per le sole spese sanitarie indispensabili e non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, che non necessitano di alcun preventivo accordo. Per l'individuazione della tipologia di spese le parti si riportano al Protocollo n. 1568 del 06/07/2021 predisposto dal
Tribunale di Torre Annunziata che dichiarano di conoscere ed accettare;
5) quanto agli assegni familiari, saranno richiesti secondo le modalità previste ex lege da Parte_1 nell'interesse del minore;
[...]
6) con l'accordo di separazione dichiara che ha provveduto a regolamentare Parte_1
ogni ulteriore reciproca pendenza economica e che pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non ha nulla a pretendere da;
Parte_2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 14 parte I dei registri di matrimonio del Comune di Castellammare di Stabia dell'anno 2021);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 11.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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