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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/11/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°2240/2024 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 16.07.2025 tra:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1 rapp. e dif. dall'avv. LAPENNA SILVIA e LAPENNA MARIALAURA;
opponente contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
); C.F._3 rapp. e dif. dall'avv. CANIGLIA CARLO e DE MAURO TO TOMMASO;
opposti
Oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c.).
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 16.07.2025;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009.
Con atto di citazione notificato il 27.04.2024, ha proposto Parte_1 opposizione ex artt. 615, comma 1 e 617, comma 1, c.p.c. con istanza di sospensione dell'esecutività del titolo, avverso l'atto di precetto notificato in data 24.04.2024 con il quale le era stato intimato da e il rilascio del fondo sito in Carovigno (BR) alla CP_1 CP_2
Contrata Montecaliolo, censito al catasto terreni alla partita 13093, fg.10, part.lla101, sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.202/2024, pubblicata il 12.03.2024, chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- in via preliminare e cautelare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- dichiarare la nullità, l'invalidità o comunque l'irregolarità del precetto e del titolo esecutivo per i motivi esposti in premessa;
- riconoscere e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art.1152 c.c. il diritto di ritenzione dell'immobile in favore della sig.ra sino al soddisfacimento del proprio credito;
Parte_1
- riconoscere e dichiarare la mancanza delle condizioni di esigibilità della pretesa esecutiva in funzione del diritto di ritenzione vantato dalla sino al soddisfacimento del proprio Parte_1 credito;
- condannare parte convenuta alle spese di lite.
A fondamento della propria opposizione la ha addotto i seguenti motivi: illegittimità del Parte_1 precetto “per omessa notifica del titolo esecutivo in forma idonea a valere come titolo per l'esecuzione forzata ai sensi degli artt. 474 e 479 c.p.c.”, lamentando la violazione delle regole di estrazione della copia della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.202/2024 e la mancanza della prescritta attestazione da parte del difensore;
sussistenza del diritto di ritenzione del fondo oggetto della minacciata esecuzione di rilascio, a norma degli artt. 1140 e 1152 c.c., assumendo la opponente di aver diritto all'indennità per le migliorie apportate al fondo stesso.
Ritualmente costituitisi, e hanno chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1 CP_2 in quanto infondata in fatto ed in diritto, contestando, in particolare, la sussistenza dei denunciati vizi formali nonché del rivendicato diritto di ritenzione del fondo oggetto di esecuzione.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti, quindi fissata la discussione orale, all'esito il giudicante ha riservato di emettere la sentenza a norma dell'art. 286-sexies, comma 3,
c.p.c..
L'opposizione, rectius le opposizioni, sono inammissibili.
Con l'odierna opposizione ha proposto sia opposizione agli atti esecutivi ex Parte_1 art. 617 c.p.c., relativamente al motivo attinente al denunciato vizio formale del titolo notificatole, sia opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., relativamente al motivo attinente al rivendicato iueìs ritentionis.
Va innanzitutto rilevata la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. relativamente all'opposizione ex art. 617 c.p.c., attraverso la quale parte opponente, in particolare, denuncia vizi attinenti alle regole di estrazione della copia del titolo e di attestazione della conformità all'originale ex art. 475 c.p.c. del titolo esecutivo notificato.
Invero, come già osservato nella fase cautelare di questo stesso giudizio, quanto ai denunciati vizi formali del titolo esecutivo, la debitrice difetta dell'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c., in mancanza di alcuna specifica allegazione in ordine all'effettivo pregiudizio al diritto di difesa e segnatamente ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo, che le sarebbero derivati dalla dedotta irregolarità formale (Cassazione civile sez. III, 12/02/2019, n.3967 ).
Quanto all'opposizione ex art.615 c.p.c., attraverso la quale, come detto, l'intimata sul presupposto di aver diritto all'indennità per i miglioramenti apportati al fondo, oppone lo ius ritentionis,
l'opposizione si rileva inammissibile in considerazione del fatto che il titolo giudiziale azionato in executivis – vale a dire la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.202/2024 - contiene l'implicito rigetto della domanda avanzata dall'odierna opponente nel giudizio (Cassazione civile sez. II,
22/03/2011, n.6489), con effetto preclusivo di ogni rivalutazione in sede esecutiva di quanto in essa statuito ( ex multis Cass., Sez. U, 23/07/2019, n. 19889 ) ovvero di quanto deducibile con gli ordinari mezzi di impugnazione ( peraltro, nel caso di specie, la sentenza azionata in executivis risulta impugnata in Cassazione, unica sede nella quale potranno essere fatte valere le censure al titolo impropriamente riproposte in questa sede ).
Per le considerazioni sopra esposte, l'opposizione va pertanto rigettata in quanto inammissibile.
Le spese – ivi comprese quelle della fase cautelare e di reclamo al Collegio - seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo ed in particolare, quanto ai compensi, a norma del
D.M. n.55/2014, tenuto conto dei parametri minimi per lo scaglione indeterminabile a complessità bassa in considerazione della scarsa difficoltà delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle opposizioni proposta da Parte_1
nei confronti di E , ogni contraria istanza,
[...] CP_1 CP_2 eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le opposizioni;
2. condanna al pagamento in favore di e Parte_1 CP_1
delle spese processuali tanto per il presente giudizio che per la fase CP_2 cautelare, che si liquidano in €.5.514,00 per compensi oltre 15% per rimb. forf. CAP e IVA se dovute.
Così deciso in Brindisi in data 21.11.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°2240/2024 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 16.07.2025 tra:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1 rapp. e dif. dall'avv. LAPENNA SILVIA e LAPENNA MARIALAURA;
opponente contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
); C.F._3 rapp. e dif. dall'avv. CANIGLIA CARLO e DE MAURO TO TOMMASO;
opposti
Oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c.).
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 16.07.2025;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009.
Con atto di citazione notificato il 27.04.2024, ha proposto Parte_1 opposizione ex artt. 615, comma 1 e 617, comma 1, c.p.c. con istanza di sospensione dell'esecutività del titolo, avverso l'atto di precetto notificato in data 24.04.2024 con il quale le era stato intimato da e il rilascio del fondo sito in Carovigno (BR) alla CP_1 CP_2
Contrata Montecaliolo, censito al catasto terreni alla partita 13093, fg.10, part.lla101, sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.202/2024, pubblicata il 12.03.2024, chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- in via preliminare e cautelare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- dichiarare la nullità, l'invalidità o comunque l'irregolarità del precetto e del titolo esecutivo per i motivi esposti in premessa;
- riconoscere e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art.1152 c.c. il diritto di ritenzione dell'immobile in favore della sig.ra sino al soddisfacimento del proprio credito;
Parte_1
- riconoscere e dichiarare la mancanza delle condizioni di esigibilità della pretesa esecutiva in funzione del diritto di ritenzione vantato dalla sino al soddisfacimento del proprio Parte_1 credito;
- condannare parte convenuta alle spese di lite.
A fondamento della propria opposizione la ha addotto i seguenti motivi: illegittimità del Parte_1 precetto “per omessa notifica del titolo esecutivo in forma idonea a valere come titolo per l'esecuzione forzata ai sensi degli artt. 474 e 479 c.p.c.”, lamentando la violazione delle regole di estrazione della copia della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.202/2024 e la mancanza della prescritta attestazione da parte del difensore;
sussistenza del diritto di ritenzione del fondo oggetto della minacciata esecuzione di rilascio, a norma degli artt. 1140 e 1152 c.c., assumendo la opponente di aver diritto all'indennità per le migliorie apportate al fondo stesso.
Ritualmente costituitisi, e hanno chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1 CP_2 in quanto infondata in fatto ed in diritto, contestando, in particolare, la sussistenza dei denunciati vizi formali nonché del rivendicato diritto di ritenzione del fondo oggetto di esecuzione.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti, quindi fissata la discussione orale, all'esito il giudicante ha riservato di emettere la sentenza a norma dell'art. 286-sexies, comma 3,
c.p.c..
L'opposizione, rectius le opposizioni, sono inammissibili.
Con l'odierna opposizione ha proposto sia opposizione agli atti esecutivi ex Parte_1 art. 617 c.p.c., relativamente al motivo attinente al denunciato vizio formale del titolo notificatole, sia opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., relativamente al motivo attinente al rivendicato iueìs ritentionis.
Va innanzitutto rilevata la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. relativamente all'opposizione ex art. 617 c.p.c., attraverso la quale parte opponente, in particolare, denuncia vizi attinenti alle regole di estrazione della copia del titolo e di attestazione della conformità all'originale ex art. 475 c.p.c. del titolo esecutivo notificato.
Invero, come già osservato nella fase cautelare di questo stesso giudizio, quanto ai denunciati vizi formali del titolo esecutivo, la debitrice difetta dell'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c., in mancanza di alcuna specifica allegazione in ordine all'effettivo pregiudizio al diritto di difesa e segnatamente ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo, che le sarebbero derivati dalla dedotta irregolarità formale (Cassazione civile sez. III, 12/02/2019, n.3967 ).
Quanto all'opposizione ex art.615 c.p.c., attraverso la quale, come detto, l'intimata sul presupposto di aver diritto all'indennità per i miglioramenti apportati al fondo, oppone lo ius ritentionis,
l'opposizione si rileva inammissibile in considerazione del fatto che il titolo giudiziale azionato in executivis – vale a dire la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.202/2024 - contiene l'implicito rigetto della domanda avanzata dall'odierna opponente nel giudizio (Cassazione civile sez. II,
22/03/2011, n.6489), con effetto preclusivo di ogni rivalutazione in sede esecutiva di quanto in essa statuito ( ex multis Cass., Sez. U, 23/07/2019, n. 19889 ) ovvero di quanto deducibile con gli ordinari mezzi di impugnazione ( peraltro, nel caso di specie, la sentenza azionata in executivis risulta impugnata in Cassazione, unica sede nella quale potranno essere fatte valere le censure al titolo impropriamente riproposte in questa sede ).
Per le considerazioni sopra esposte, l'opposizione va pertanto rigettata in quanto inammissibile.
Le spese – ivi comprese quelle della fase cautelare e di reclamo al Collegio - seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo ed in particolare, quanto ai compensi, a norma del
D.M. n.55/2014, tenuto conto dei parametri minimi per lo scaglione indeterminabile a complessità bassa in considerazione della scarsa difficoltà delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle opposizioni proposta da Parte_1
nei confronti di E , ogni contraria istanza,
[...] CP_1 CP_2 eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le opposizioni;
2. condanna al pagamento in favore di e Parte_1 CP_1
delle spese processuali tanto per il presente giudizio che per la fase CP_2 cautelare, che si liquidano in €.5.514,00 per compensi oltre 15% per rimb. forf. CAP e IVA se dovute.
Così deciso in Brindisi in data 21.11.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.