TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 17/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice
Dott. Carmine Esposito Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 299/2024 del Ruolo Generale, passata in decisione all'udienza del
24.9.2024, avente per oggetto: Separazione consensuale
Tra
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
e
(C.F.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
24/04/1977,
- ricorrente -
entrambi rappresentati e difesi per procure a margine del ricorso dall'avv. SORRENTINO MARIA Nonchè
P.M. in sede
Interventore ex Lege
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7/5/2024, e Parte_1 CP_1 premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 6 ottobre 2007 nel Comune di S.
Giovanni a Piro e che dalla loro unione erano nati i figli (nata a [...] -SA- il 25/6/2008) e Per_1
(nata a [...] -PZ- il 30.4.2011). Per_2
Rappresentavano che il rapporto coniugale si degradava a cagione delle incompatibilità caratteriali tra le parti, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, all'udienza del 9 settembre 2024 le parti comparivano personalmente e, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ribadivano la propria volontà di separarsi alle condizioni del ricorso.
Tali condizioni segnatamente prevedono:
“….
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a Parte_2 vivere separatamente fermo restando i reciproci obblighi di legge.
2. In ordine allo affidamento ed alle modalità di visita delle figlie. Le due figlie minori di anni 16 e di anni 13 Per_1 Per_2 verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori che ne condivideranno la responsabilità genitoriale, in regime di affido alternato, che di seguito si riporta: La figlia continuerà Per_1 ad abitare con il padre nella casa familiare in San Giovanni a Piro (SA) alla IV trav. Pedali n.6, mentre la sorella andrà a vivere con la madre, che ha già preso in locazione una casa sita Per_2 sempre in San Giovanni a Piro (SA) nelle immediate vicinanze della casa familiare. Le figlie, rispettivamente di anni 16 e 13 potranno gestire in maniera autonoma i loro tempi di permanenza presso ciascun genitore, che frequenteranno liberamente senza particolari vincoli di orario, con l'obbligo di notiziare telefonicamente i genitori dei loro spostamenti. A far tempo dall'estate del
2024, le figlie trascorreranno con il padre o con la madre almeno una settimana consecutiva con pernottamento, nel corso del mese di luglio o agosto, salvo modifiche dovute ad esigenze delle parti. I genitori potranno condurre le figlie anche in località di vacanza diversa dal luogo di residenza degli stessi con l'obbligo di assicurare la reperibilità telefonica delle minori, nonché comunicare il luogo ove le stesse si trovano. Le minori trascorreranno le festività natalizie, ad anni alterni, con il padre o con la madre, dal pomeriggio del 24 dicembre al 27 dicembre con l'uno e dal pomeriggio del 31 dicembre al 3 gennaio con l'altro genitore con pernottamento nel rispetto del criterio dell'alternanza. I genitori terranno presso di sé le figlie per due giorni in coincidenza delle festività pasquali, salvo diversa volontà manifestata dalle minori, previo accordo dei genitori medesimi. Il compleanno delle figlie verrà trascorso ad anni alterni con uno dei due genitori, così come l'onomastico salvo diversa volontà delle minori. La festa del papà e la festa della mamma verrà trascorsa con ciascun genitore, di volta in volta. In caso di malattia delle figlie che si dovesse protrarre per pi'i di tre giorni, i genitori avranno la possibilità di vedere le figlie presso la loro residenza e trascorrere con le stesse almeno tre ore nell'arco della giornata. I genitori eserciteranno, la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle figlie presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere adottate di comune accordo dai genitori i quali reciprocamente e regolarmente dovranno informarsi sulle questioni significative relative alle figlie;
in particolare i genitori avranno reciprocamente l'obbligo di notiziarsi delle riunioni scolastiche, degli incontri scuola famiglia, delle rappresentazioni sceniche e ludiche a cui le figlie saranno chiamate a partecipare. I genitori si impegnano, nei limiti dei loro doveri di indirizzo ed educazione volti a far si che le figlie mantengano un rapporto costante ed equilibrato con ciascuno di essi nonché con i parenti di entrambi i genitori, a rispettare e favorire le scelte delle figlie. 3.
In ordine al contributo di mantenimento. Il padre provvederà direttamente al mantenimento delle figlie e allorquando saranno collocate presso di sé e nulla dovrà versare Per_1 Per_2 alla madre;
verserà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia allorquando Per_2 abiterà con la madre lo importo di euro 150,00 mensili;
verserà lo importo mensile di C 300,00 (E
150,00 per ciascuna figlia) quando le stesse vivranno presso la casa materna, entro il 30 di ogni mese;
detto contributo sarà adeguato automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT e sarà versato sul conto corrente intestato alla madre che ne fornirà le relative coordinate;
l'assegno unico universale erogato dall'INPS verrà richiesto da ciascun genitore, che lo percepirà per la esatta metà. Il padre si impegna a versare il relativo importo alla madre. Le parti si obbligano a pagare il 50% delle spese straordinarie in favore delle figlie, così come indicate dal C.N.F. e adottate dai Tribunali italiani (allegato a). Tutte le spese extra assegno devono essere debitamente documentate. Deducibilità Fiscale La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
3.1. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficiente e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento.
4. In ordine all'assegnazione della casa familiare. La casa familiare sita nel Comune di San Giovanni a Piro (SA) alla Via IV Traversa Pedali, n. 6, in uno ai mobili, arredi, corredi e pertinenze viene assegnata al proprietario sig. che CP_1 continuerà ad occuparla in uno alle figlie, per il periodo che saranno collocate presso il padre. La sig.ra trasferirà la propria residenza e domicilio presso altra abitazione sita in San Pt_1
Giovanni a Piro (SA), nella quale andrà ad abitare alla firma del presente ricorso, portando seco gli effetti personali e riservandosi di prelevare dalla casa familiare allorquando non sarà più abitata dalle figlie la cucina con il relativo tavolo ed il mobile posto in soggiorno.
5. Condizioni accessorie La sig.ra da atto che l'autovettura ed il triciclo per uso agricolo innanzi Pt_1 identificati intestati al consorte sono di esclusiva proprietà dello stesso;
l'autovettura rimarrà nella disponibilità di entrambi i i coniugi sino a quando la moglie non avrà acquistato altra auto;
il triciclo GG rimarrà nella disponibilità del proprietario. Il sig. continuerà a CP_1 pagare i ratei del mutuo ipotecario acceso in data 19.12.2006 per l'acquisto del terreno e l'edificazione della casa familiare di sua esclusiva proprietà. Le parti prestano reciprocamente il consenso al rilascio della documentazione necessaria all'espatrio. Ordinare al Comune di San
Giovanni a Piro (SA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi innanzi il sig. Giudice. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. ….”.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione in tal senso resa in udienza.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco, in particolare di quelli dei figli minori e Per_1 Per_2
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Quanto alle statuizioni articolate nel predetto accordo, il Tribunale si limita a prendere atto della volontà delle parti, trattandosi di statuizioni non involgenti questioni scrutinabili dal Tribunale nell'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto:
a) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e
[...] C.F._1 CP_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], che
[...] C.F._2 hanno contratto matrimonio in data 6 ottobre 2007 nel Comune di S. Giovanni a Piro, Registro Atti
Matrimonio Comune di S. Giovanni a Piro Anno 2007, numero 23, parte II Serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di S. Giovanni a Piro e per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 14.1.2024.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Carmine Esposito dott.ssa Elvira Bellantoni