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Decreto 12 aprile 2025
Decreto 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, decreto 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n° 5335/2024 - (n. 24/06/1967 - Parte_1 C.F._1
CP_1
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO DECRETO DI OMOLOGA IN ESITO AD ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO
- ART. 445-BIS C.P.C. -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Saverio SODO;
nel procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. specificato in epigrafe;
preso atto che non vi è stata contestazione delle parti (mediante atto scritto da depositarsi in cancelleria entro il termine perentorio all'uopo fissato) circa le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 cpc. e rilevato – ai fini della regolazione delle spese imposta ex lege - che la decorrenza dello stato invalidante sì come accertata dal CTU corrisponde sostanzialmente a quella prospettata dalla parte istante, dovendosi peraltro fare riferimento al criterio dettato dal primo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. (cfr. CASS. SS. UU., 21 MAGGIO 2015 N° 10455);
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE:ASS. INVAL. CIV.;
DECORRENZA: VISITA DI REVISIONE (4 MARZO 2024).
Condanna l' alla rifusione in favore dell'istante delle spese della procedura CP_2 che liquida in complessivi €.1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi in favore in favore degli Avv.ti
Alessandra Boccuni e Fabiana Dilella, dichiaratesi anticipatarie.
Pone definitivamente a carico dell' le già liquidate spese di CTU. CP_2
Taranto, 11/04/2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Saverio SODO)
CP_1
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO DECRETO DI OMOLOGA IN ESITO AD ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO
- ART. 445-BIS C.P.C. -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Saverio SODO;
nel procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. specificato in epigrafe;
preso atto che non vi è stata contestazione delle parti (mediante atto scritto da depositarsi in cancelleria entro il termine perentorio all'uopo fissato) circa le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 cpc. e rilevato – ai fini della regolazione delle spese imposta ex lege - che la decorrenza dello stato invalidante sì come accertata dal CTU corrisponde sostanzialmente a quella prospettata dalla parte istante, dovendosi peraltro fare riferimento al criterio dettato dal primo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. (cfr. CASS. SS. UU., 21 MAGGIO 2015 N° 10455);
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE:ASS. INVAL. CIV.;
DECORRENZA: VISITA DI REVISIONE (4 MARZO 2024).
Condanna l' alla rifusione in favore dell'istante delle spese della procedura CP_2 che liquida in complessivi €.1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi in favore in favore degli Avv.ti
Alessandra Boccuni e Fabiana Dilella, dichiaratesi anticipatarie.
Pone definitivamente a carico dell' le già liquidate spese di CTU. CP_2
Taranto, 11/04/2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Saverio SODO)