Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 20/01/2026, n. 239
CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Raddoppio dei termini per l'emanazione degli avvisi di accertamento

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, richiamando la giurisprudenza della Cassazione e della Corte Costituzionale secondo cui è sufficiente la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal suo effettivo adempimento.

  • Accolto
    Onere di dimostrare la conoscenza della frode da parte del contribuente

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, evidenziando le risultanze del verbale di constatazione della Guardia di Finanza che dimostrano l'inesistenza soggettiva delle fatture, la mancanza di buona fede del legale rappresentante della società contribuente, la mancanza di personale e mezzi strumentali adeguati delle società interposte, le vendite sotto costo e la mancanza di inerenza dei costi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 20/01/2026, n. 239
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 239
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo