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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 20/01/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 239/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO CE, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 534/2020 depositato il 18/02/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Via Francesco Marcone, 9 71122 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1385/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 22/11/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030603268-2013 IRES-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030603268-2013 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030604435-2013 IRES-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030604435-2013 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030604435-2013 IRAP 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 534/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 1385/2/2018 della CTP di Foggia, depositata il 22/11/2018, di accoglimento dei ricorsi riuniti, con compensazione di spese, proposti dalla contribuente società “Società_1 S.r.l.”, avverso i due avvisi di accertamento, meglio indicato in epigrafe, il primo relativo all'anno 2007, notificato il 22/11/2013, che ha ad oggetto redditi accertati per complessivi € 1.373.963,00, oltre interessi, e il secondo relativo all'anno d'imposta 2008, notificato il 11/12/2013, che ha ad oggetto redditi accertati per complessivi e
1.775,363,50, oltre interessi. Entrambi gli impugnati avvisi di accertamento si fondano sul verbale di constatazione della Guardia di Finanza della Polizia Tributaria di Foggia in data 29/06/2011 con il quale i militari verbalizzanti avevano rilevato: a) in relazione all'anno 2007, l'annotazione nel registro degli acquisti di fatture “soggettivamente” inesistenti emesse dalla società “Società_2 S.r.l.” per € 1.287.085,00; b) in relazione all'anno 2008, l'annotazione nel registro degli acquisti di fatture “soggettivamente” inesistenti emesse dalla società “Società_3 S.r.l.” per € 1.873.366,00.
Precisava, inoltre, detto PVC che il Rag. Nominativo_1 sarebbe l'ideatore e l'esecutore di un unico disegno criminoso voplto a gestire una sewrie di società (tra cui la Società_2 S.r.l. e la Società_3 S.r.l.) al fine di mettere in moto un meccanismo fraudolento. Precisano, inoltre, i militari che la Società_2
S.r.l. e la Società_3 S.r.l. sarebbero da qualificare come società interposte che si sarebbero limitate ad acquistare solo “cartolarmente” con regolare fattura i prodotti forniti da fornitori comunitari senza applicazione dell'IVA.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza di prime cure, per la conferma degli impugnati avvisi di accertamento con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
Con rituali controdeduzioni si è costituito la società “Società_1 S.r.l.” che ha eccepito l'infondatezza dell'appello dell'Ufficio chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
All'udienza del 26/09/2025, sentito il Relatore, udito il dott. Nominativo_2, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che riportandosi al ricorso d'appello ne ha richiesto l'accoglimento, con conferma della sentenza di prime cure, e datosi atto dell'assenza del difensore della società contribuente, Dott. Avv. Difensore_1, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo mezzo di gravame l'Ufficio si duole del capo della sentenza di prime cure con il quale la CTP ha sostenuto che non sussisterebbero le condizioni per il c.d. raddoppio dei termini per l'emanazione degli impugnati avvisi di accertamento atteso che mancherebbe agli atti del giudizio copia della denuncia penale presentata contro il legale rappresentante della società contribuente.
L'Ufficio, sul punto, richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nello stesso senso, secondo cui, qualora fosse nota la pendenza del procedimento penale, per i medesimi fatti oggetto degli impugnati avvisi di accertamento, non sarebbe necessaria la produzione, nel processo tributario, di copia della denuncia alla competente Procura delle Repubblica. La doglianza è fondata.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, formatasi sul punto, è ferma nel ritenere che non sarebbe stata neppure necessaria l'effettiva presentazione della denuncia in sede penale ma sarebbe stata <...sufficiente l'emersione di elementi oggettivi che potessero giustificarla, riportati in questo caso nella segnalazione 4/7/2011, allegata all'avviso di accertamento e trascritta per stralcio nel controricorso, ove si era precisato che “le violazioni riscontrate, infatti, comportano l'organo di denuncia del contribuente, ai sensi dell'art. 131 c.p.p. per il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 74/2000”>> (così, Cass. Sez. V, 25/12/2023, n. 36151).
In tal senso, va richiamata, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2011 che ha statuito che l'unica condizione per l'operatività del raddoppio dei termini previsti per l'emanazione dell'avviso di accertamento è rappresentata dalla <<...mera sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga e indipendentemente dal suo adempimento>>.
Pertanto, il primo motivo di gravame è fondato.
2) Con il secondo mezzo di gravame l'Ufficio lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure che ha affermato che graverebbe, in capo all'Ufficio, l'onere di dimostrare la conoscenza, da parte del contribuente, della frode.
Ancora, la CTP ha affermato che la presunzione dell'interposizione fittizia fatta valere dall'Ufficio non sarebbe stata in alcun modo provata.
In sintesi, l'Agenzia delle Entrate, pur dando atto alla CTP di aver correttamente ritenuto che la società
“Società_1 S.r.l.” si fosse avvalsa di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, la sentenza gravata avrebbe, però, errato nel dedurre la buona fede della stessa società contribuente e la sua estraneità al carosello frodatorio.
Anche tale doglianza è fondata. Tanto ove si considerino le verifiche di dette circostanze di fatto effettuate dalla Guardia di Finanza nel PVC innanzi richiamato da cui risulta quanto segue: <in particolare, il rag. nominativo_1 è stato rappresentante legale della società ricorrente dall'11 10 2005 al 25 03 2010; dal 17 1 2001 12 11 e 19 07 2006 2010 amministratore “società_2 s.r.l.”. nel periodo di imposta interessato sig. era contestualmente “ società_1 s.r.l.” fatto s.r.l.”, nonché depositario delle scritture contabili>>.
Stesso discorso emerge per quanto concerne la “Società_3 S.r.l.”, altra società interposta: <il rag. nominativo_1 è stato rappresentante legale della società ricorrente dall'11 10 2005 al 25 03 2010; dal 08 2002 23 12 2008 “società_3 s.r.l.”. nel periodo di imposta interessato... il era contestualmente delle “società_1 s. r.l.” e s.r.l.” nonché depositario scritture contabili>>.
Alla luce di tali risultanze, appare evidente che la mancanza totale di buona fede, da parte dell'allora legale rappresentante della società contribuente, nella vicenda in esame emerge in modo inequivocabile ove si consideri la doppia posizione del Rag. Nominativo_1 rivestita in detto periodo dal quale emerge che la
“Società_2 S.r.l.” e “Società_3 S.r.l.” erano anch'esse controllate dal medesimo soggetto.
Peraltro, aggiungasi che l'Ufficio ha ampliamente dimostrato che le società interposte erano entrambe prive di personale e di mezzi strumentali adeguati alle prestazioni oggetto delle fatture.
Ancora, le vendite sono tutte avvenute sotto costo senza che, sul punto, la società contribuente abbia fornito alcuna prova contraria idonea a dimostrare che, sul piano commerciale, i prezzi fossero credibili, come puntualmente dedotto dall'Ufficio con l'atto di appello.
Peraltro, i costi portati in detrazione risultano del tutto privi di qualsiasi requisito di inerenza in quanto finalizzati al solo scopo di fruire indebitamente della detrazione dell'IVA secondo un disegno unitario sicchè la natura soggettivamente inesistente delle fatture de quibus non è, in alcun modo, revocabile in dubbio.
Alla luce di tali considerazioni, anche il secondo mezzo di gravame è fondato.
3) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello proposto dall'Ufficio è fondato e va, pertanto, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte dall'appellante, dovendosi, in parziale riforma della sentenza di prime cure, confermare integralmente entrambi gli impugnati avvisi di accertamento meglio indicati in epigrafe.
4) Le spese presente giudizio di gravame seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di prime cure, conferma integralmente entrambi gli impugnati avvisi di accertamento;
condanna la società “Società_1 S.r.l.” al pagamento delle spese del presente giudizio di gravame che si liquidano nella somma di € 15.000,00, oltre ad accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia.
Così deciso in Foggia il 26 settembre 2025
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO CE, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 534/2020 depositato il 18/02/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Via Francesco Marcone, 9 71122 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1385/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 22/11/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030603268-2013 IRES-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030603268-2013 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030604435-2013 IRES-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030604435-2013 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030604435-2013 IRAP 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 534/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 1385/2/2018 della CTP di Foggia, depositata il 22/11/2018, di accoglimento dei ricorsi riuniti, con compensazione di spese, proposti dalla contribuente società “Società_1 S.r.l.”, avverso i due avvisi di accertamento, meglio indicato in epigrafe, il primo relativo all'anno 2007, notificato il 22/11/2013, che ha ad oggetto redditi accertati per complessivi € 1.373.963,00, oltre interessi, e il secondo relativo all'anno d'imposta 2008, notificato il 11/12/2013, che ha ad oggetto redditi accertati per complessivi e
1.775,363,50, oltre interessi. Entrambi gli impugnati avvisi di accertamento si fondano sul verbale di constatazione della Guardia di Finanza della Polizia Tributaria di Foggia in data 29/06/2011 con il quale i militari verbalizzanti avevano rilevato: a) in relazione all'anno 2007, l'annotazione nel registro degli acquisti di fatture “soggettivamente” inesistenti emesse dalla società “Società_2 S.r.l.” per € 1.287.085,00; b) in relazione all'anno 2008, l'annotazione nel registro degli acquisti di fatture “soggettivamente” inesistenti emesse dalla società “Società_3 S.r.l.” per € 1.873.366,00.
Precisava, inoltre, detto PVC che il Rag. Nominativo_1 sarebbe l'ideatore e l'esecutore di un unico disegno criminoso voplto a gestire una sewrie di società (tra cui la Società_2 S.r.l. e la Società_3 S.r.l.) al fine di mettere in moto un meccanismo fraudolento. Precisano, inoltre, i militari che la Società_2
S.r.l. e la Società_3 S.r.l. sarebbero da qualificare come società interposte che si sarebbero limitate ad acquistare solo “cartolarmente” con regolare fattura i prodotti forniti da fornitori comunitari senza applicazione dell'IVA.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza di prime cure, per la conferma degli impugnati avvisi di accertamento con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
Con rituali controdeduzioni si è costituito la società “Società_1 S.r.l.” che ha eccepito l'infondatezza dell'appello dell'Ufficio chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
All'udienza del 26/09/2025, sentito il Relatore, udito il dott. Nominativo_2, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che riportandosi al ricorso d'appello ne ha richiesto l'accoglimento, con conferma della sentenza di prime cure, e datosi atto dell'assenza del difensore della società contribuente, Dott. Avv. Difensore_1, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo mezzo di gravame l'Ufficio si duole del capo della sentenza di prime cure con il quale la CTP ha sostenuto che non sussisterebbero le condizioni per il c.d. raddoppio dei termini per l'emanazione degli impugnati avvisi di accertamento atteso che mancherebbe agli atti del giudizio copia della denuncia penale presentata contro il legale rappresentante della società contribuente.
L'Ufficio, sul punto, richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nello stesso senso, secondo cui, qualora fosse nota la pendenza del procedimento penale, per i medesimi fatti oggetto degli impugnati avvisi di accertamento, non sarebbe necessaria la produzione, nel processo tributario, di copia della denuncia alla competente Procura delle Repubblica. La doglianza è fondata.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, formatasi sul punto, è ferma nel ritenere che non sarebbe stata neppure necessaria l'effettiva presentazione della denuncia in sede penale ma sarebbe stata <...sufficiente l'emersione di elementi oggettivi che potessero giustificarla, riportati in questo caso nella segnalazione 4/7/2011, allegata all'avviso di accertamento e trascritta per stralcio nel controricorso, ove si era precisato che “le violazioni riscontrate, infatti, comportano l'organo di denuncia del contribuente, ai sensi dell'art. 131 c.p.p. per il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 74/2000”>> (così, Cass. Sez. V, 25/12/2023, n. 36151).
In tal senso, va richiamata, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2011 che ha statuito che l'unica condizione per l'operatività del raddoppio dei termini previsti per l'emanazione dell'avviso di accertamento è rappresentata dalla <<...mera sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga e indipendentemente dal suo adempimento>>.
Pertanto, il primo motivo di gravame è fondato.
2) Con il secondo mezzo di gravame l'Ufficio lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure che ha affermato che graverebbe, in capo all'Ufficio, l'onere di dimostrare la conoscenza, da parte del contribuente, della frode.
Ancora, la CTP ha affermato che la presunzione dell'interposizione fittizia fatta valere dall'Ufficio non sarebbe stata in alcun modo provata.
In sintesi, l'Agenzia delle Entrate, pur dando atto alla CTP di aver correttamente ritenuto che la società
“Società_1 S.r.l.” si fosse avvalsa di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, la sentenza gravata avrebbe, però, errato nel dedurre la buona fede della stessa società contribuente e la sua estraneità al carosello frodatorio.
Anche tale doglianza è fondata. Tanto ove si considerino le verifiche di dette circostanze di fatto effettuate dalla Guardia di Finanza nel PVC innanzi richiamato da cui risulta quanto segue: <in particolare, il rag. nominativo_1 è stato rappresentante legale della società ricorrente dall'11 10 2005 al 25 03 2010; dal 17 1 2001 12 11 e 19 07 2006 2010 amministratore “società_2 s.r.l.”. nel periodo di imposta interessato sig. era contestualmente “ società_1 s.r.l.” fatto s.r.l.”, nonché depositario delle scritture contabili>>.
Stesso discorso emerge per quanto concerne la “Società_3 S.r.l.”, altra società interposta: <il rag. nominativo_1 è stato rappresentante legale della società ricorrente dall'11 10 2005 al 25 03 2010; dal 08 2002 23 12 2008 “società_3 s.r.l.”. nel periodo di imposta interessato... il era contestualmente delle “società_1 s. r.l.” e s.r.l.” nonché depositario scritture contabili>>.
Alla luce di tali risultanze, appare evidente che la mancanza totale di buona fede, da parte dell'allora legale rappresentante della società contribuente, nella vicenda in esame emerge in modo inequivocabile ove si consideri la doppia posizione del Rag. Nominativo_1 rivestita in detto periodo dal quale emerge che la
“Società_2 S.r.l.” e “Società_3 S.r.l.” erano anch'esse controllate dal medesimo soggetto.
Peraltro, aggiungasi che l'Ufficio ha ampliamente dimostrato che le società interposte erano entrambe prive di personale e di mezzi strumentali adeguati alle prestazioni oggetto delle fatture.
Ancora, le vendite sono tutte avvenute sotto costo senza che, sul punto, la società contribuente abbia fornito alcuna prova contraria idonea a dimostrare che, sul piano commerciale, i prezzi fossero credibili, come puntualmente dedotto dall'Ufficio con l'atto di appello.
Peraltro, i costi portati in detrazione risultano del tutto privi di qualsiasi requisito di inerenza in quanto finalizzati al solo scopo di fruire indebitamente della detrazione dell'IVA secondo un disegno unitario sicchè la natura soggettivamente inesistente delle fatture de quibus non è, in alcun modo, revocabile in dubbio.
Alla luce di tali considerazioni, anche il secondo mezzo di gravame è fondato.
3) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello proposto dall'Ufficio è fondato e va, pertanto, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte dall'appellante, dovendosi, in parziale riforma della sentenza di prime cure, confermare integralmente entrambi gli impugnati avvisi di accertamento meglio indicati in epigrafe.
4) Le spese presente giudizio di gravame seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di prime cure, conferma integralmente entrambi gli impugnati avvisi di accertamento;
condanna la società “Società_1 S.r.l.” al pagamento delle spese del presente giudizio di gravame che si liquidano nella somma di € 15.000,00, oltre ad accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia.
Così deciso in Foggia il 26 settembre 2025