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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/11/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4065/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SI
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4065/ 2023 R.G., promossa da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
ER SA (CL) il 09/08/1964 e residente in [...]in via Palestro n.
66, elettivamente domiciliato in SI, VIALE SANTA PANAGIA N. 136/O, presso lo studio dell'avv. NAPOLI CARMELA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente contro
(C.F. ), nata SI (SR) il 26/05/1971 e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in PRIOLO
GARGALLO, VIA EDISON N. 35, presso lo studio dell'avv. BALLACCHINO ROSA MARIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 14.12.2023);
1 rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 28.10.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23/10/2023 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che, in data
04/06/1996, aveva contratto con nel corso del quale sono nate le figlie Controparte_1
e entrambe il 19.5.2006. Per_1 Per_2
Esponeva il ricorrente di essersi separato consensualmente dalla moglie con verbale in data
4.7.2022, omologato con decreto n. 337/2022 del Tribunale di Siracusa, pubblicato in data
15.7.2022, e di non essersi più riconciliato con lei.
Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e si rendeva disponibile a contribuire al mantenimento delle figlie nella misura mensile di euro 300,00 per ciascuna figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per le stesse.
Con comparsa depositata in data 8.2.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo la conferma delle condizioni che regolano la separazione per ciò che attiene la regolamentazione della responsabilità genitoriale sulle figlie minori ed il mantenimento delle stesse, nonché di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare la somma mensile di euro 300,00 in favore della stessa a titolo di assegno divorzile.
Dinanzi al Giudice delegato, in data 29.5.2024, comparivano le parti ed il Giudice adottava con propria ordinanza riservata i provvedimenti provvisori.
Disposte le indagini reddituali, all'udienza del 28.10.2025 parte ricorrente chiedeva pronunciarsi, ex art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, sentenza parziale di cessazione degli effetti del matrimonio, dovendo invece il giudizio proseguire per le ulteriori statuizioni.
La causa veniva, quindi, rimessa al collegio, che la decideva, sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi, che hanno contratto matrimonio a PRIOLO GARGALLO il 04/06/1996, si sono separati con separazione consensuale con verbale in data 4.7.2022, omologato con decreto n.
337/2022 del Tribunale di Siracusa, pubblicato in data 15.7.2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge 898/70
(il ricorso per il divorzio è stato depositato il 23/10/2023), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la
2 convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve infatti ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita (in tal senso depongono il periodo di separazione trascorso, le ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nel corso del presente procedimento, tutti sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale).
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie relative al contributo per la moglie e le figlie e all'esercizio della responsabilità genitoriale.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PRIOLO GARGALLO per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in PRIOLO GARGALLO il 04/06/1996, tra Parte_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] Controparte_1 dello stato civile del Comune di PRIOLO GARGALLO dell'anno 1996, al n. 10, della
Parte II, Serie A;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PRIOLO GARGALLO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4. riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
6.11.2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SI
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4065/ 2023 R.G., promossa da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
ER SA (CL) il 09/08/1964 e residente in [...]in via Palestro n.
66, elettivamente domiciliato in SI, VIALE SANTA PANAGIA N. 136/O, presso lo studio dell'avv. NAPOLI CARMELA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente contro
(C.F. ), nata SI (SR) il 26/05/1971 e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in PRIOLO
GARGALLO, VIA EDISON N. 35, presso lo studio dell'avv. BALLACCHINO ROSA MARIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 14.12.2023);
1 rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 28.10.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23/10/2023 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che, in data
04/06/1996, aveva contratto con nel corso del quale sono nate le figlie Controparte_1
e entrambe il 19.5.2006. Per_1 Per_2
Esponeva il ricorrente di essersi separato consensualmente dalla moglie con verbale in data
4.7.2022, omologato con decreto n. 337/2022 del Tribunale di Siracusa, pubblicato in data
15.7.2022, e di non essersi più riconciliato con lei.
Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e si rendeva disponibile a contribuire al mantenimento delle figlie nella misura mensile di euro 300,00 per ciascuna figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per le stesse.
Con comparsa depositata in data 8.2.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo la conferma delle condizioni che regolano la separazione per ciò che attiene la regolamentazione della responsabilità genitoriale sulle figlie minori ed il mantenimento delle stesse, nonché di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare la somma mensile di euro 300,00 in favore della stessa a titolo di assegno divorzile.
Dinanzi al Giudice delegato, in data 29.5.2024, comparivano le parti ed il Giudice adottava con propria ordinanza riservata i provvedimenti provvisori.
Disposte le indagini reddituali, all'udienza del 28.10.2025 parte ricorrente chiedeva pronunciarsi, ex art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, sentenza parziale di cessazione degli effetti del matrimonio, dovendo invece il giudizio proseguire per le ulteriori statuizioni.
La causa veniva, quindi, rimessa al collegio, che la decideva, sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi, che hanno contratto matrimonio a PRIOLO GARGALLO il 04/06/1996, si sono separati con separazione consensuale con verbale in data 4.7.2022, omologato con decreto n.
337/2022 del Tribunale di Siracusa, pubblicato in data 15.7.2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge 898/70
(il ricorso per il divorzio è stato depositato il 23/10/2023), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la
2 convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve infatti ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita (in tal senso depongono il periodo di separazione trascorso, le ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nel corso del presente procedimento, tutti sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale).
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie relative al contributo per la moglie e le figlie e all'esercizio della responsabilità genitoriale.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PRIOLO GARGALLO per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in PRIOLO GARGALLO il 04/06/1996, tra Parte_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] Controparte_1 dello stato civile del Comune di PRIOLO GARGALLO dell'anno 1996, al n. 10, della
Parte II, Serie A;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PRIOLO GARGALLO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4. riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
6.11.2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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