Articolo 2 della Legge 10 ottobre 1984, n. 663
Articolo 1Articolo 3
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14 ottobre 1984
Art. 2.
All'onere di lire 1.520 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Indennita' integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 ottobre 1984