Decreto cautelare 15 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 5 febbraio 2025
Parere definitivo 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 05/02/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00449/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00307/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Martini e Donato Mondelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, corso Trieste, n. 109;
contro
il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore e il Comando Generale della Guardia di finanza, in persona del Comandante Generale pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
dell’ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, 1-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comando Generale della Guardia di finanza;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025, il Cons. Antonella Manzione e udito per l’appellante l’avvocato Antonio Martini;
Ritenuto, ad un sommario esame proprio della fase, che il provvedimento con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso la determina del 24 aprile 2024 (prot. n. 65312/2024), adottata dall’Ispettorato per gli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, con cui l’appellante è stato rinviato d’autorità dalla frequenza del 93° corso Allievi Marescialli “Corfù II” per aver riportato un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi, con conseguente proscioglimento dalla ferma volontaria contratta nel Corpo con decorrenza immediata, appare correttamente motivato, tanto più che viene in rilievo un’attività amministrativa comunque caratterizzata da ampi profili di discrezionalità;
Considerato in particolare che non solo non sono emersi indizi di manifesta contraddittorietà o illogicità nell’operato della commissione, ma risultano ben evidenziati gli elementi dai quali si è desunta l’inadeguatezza del ricorrente al prosieguo del corso;
Preso atto altresì che i provvedimenti con i quali si sono conclusi i richiamati e reiterati procedimenti disciplinari non sono stati gravati dalla parte, che solo in questa sede invoca la (presunta) falsità dei presupposti posti a base degli stessi, a suo dire comprovata dal mero inoltro di denuncia da parte sua sia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario che a quella militare;
Ritenuto, conseguentemente, che non appare sussistere l’invocato presupposto del fumus boni iuris necessario per la concessione della tutela cautelare richiesta;
Ritenuto altresì, quanto al periculum , che non ne è stata dimostrata la sussistenza all’attualità, non avendo il ricorrente neppure documentato la selezione pubblica cui intende partecipare e che gli sarebbe preclusa dal proscioglimento impugnato;
Ritenuto infine di porre a carico dell’appellante le spese della fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l’appello (Ricorso n.r.g. 307/2025).
Condanna l’appellante al pagamento delle spese della fase cautelare a favore delle Amministrazioni appellate, che liquida in euro 1.500/00 (millecinquecento/00), oltre accessori, se dovuti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella Manzione | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.